ç

 

 

I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura con riferimento alla struttura degli uffici di polizia giudiziaria.

 

 

L'indagine sui rapporti tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria deve prendere avvio necessariamente dalla considerazione della norma contenuta nell'art. 109 Cost. per cui "l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria". Ed è ovvio domandarsi se il precetto costituzionale trovi una effettiva realizzazione nella normativa ordinaria o se per caso il non aver creato un corpo autonomo di polizia giudiziaria alle dipendenze esclusive della magistratura e l'aver lasciato sussistere un rapporto di dipendenza organica tra polizia giudiziaria e potere esecutivo significhi che la volontà del Costituente sia rimasta inattuata.

 

Quando si parla di rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura è opportuno considerare sia il collegamento fra la struttura degli uffici di polizia giudiziaria e gli organi dell'autorità giudiziaria, sia il compimento delle attività demandate alla polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria in seno al procedimento penale (Tranchina, I rapporti tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, GP, 1989, III, 489).

 

Sotto il primo profilo si può osservare che il codice ha cercato di realizzare la più effettiva dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'autorità giudiziaria senza, tuttavia, sancirne la dipendenza gerarchica.

 

In ordine, poi, ai rapporti di subordinazione fra le strutture organiche della polizia giudiziaria e la magistratura, più incisiva è la subordinazione delle sezioni che dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (art. 59, 1° co.). Per i servizi, invece, è prevista non una dipendenza della struttura nel suo complesso, ma una "responsabilità" dell'ufficiale preposto nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio (art. 59, 2° co.).

 

Stranamente il codice non prevede una responsabilità del dirigente preposto ai servizi nei confronti del procuratore della Repubblica presso la pretura, né del procuratore generale presso la Corte d'appello che pure può diventare titolare di indagini di polizia giudiziaria attraverso la possibilità della avocazione e che è chiamato ad emettere pareri vincolanti su tutte le questioni riguardanti i trasferimenti e le promozioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

 

Mentre l'art. 59 c.p.p. regola i rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura dal punto di vista della struttura organizzativa, l'art. 58 detta la disciplina in materia di disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Così è stabilito che ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione, mentre la procura generale presso la Corte d'appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (art. 58, 1° co.). I giudici, poi, possono avvalersi delle sezioni istituite presso i corrispondenti uffici della procura (art. 58, 2° co.). Lo stesso art. 58 si conclude con la previsione (3° co.) della disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria del personale delle sezioni e di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

 

E sempre in ordine ai rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura sotto il profilo della dipendenza funzionale, significativo appare il contenuto degli artt. 56 e 59 c.p.p.. L'art. 56 precisa che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; l'art. 59 afferma che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati e, se appartenenti alle sezioni, non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria tranne che per disposizione del magistrato dal quale dipendono. Le due norme fissano esattamente i limiti entro i quali l'attività di polizia giudiziaria deve esercitarsi, nel senso che gli organi che svolgono tale attività dipendono esclusivamente dal potere giudiziario, le cui direttive hanno l'obbligo di seguire, e non possono essere condizionati nel loro operato dagli organi amministrativi ai quali siano gerarchicamente subordinati.