I rapporti tra polizia giudiziaria e
magistratura con riferimento alla struttura degli uffici di polizia
giudiziaria.
L'indagine sui rapporti tra
polizia giudiziaria e autorità giudiziaria deve prendere avvio necessariamente dalla
considerazione della norma contenuta nell'art.
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Cost. per cui "l'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria". Ed è ovvio domandarsi se il
precetto costituzionale trovi una effettiva
realizzazione nella normativa ordinaria o se per caso il non aver creato un
corpo autonomo di polizia giudiziaria alle dipendenze esclusive della
magistratura e l'aver lasciato sussistere un rapporto di dipendenza organica
tra polizia giudiziaria e potere esecutivo significhi che la volontà del Costituente
sia rimasta inattuata.
Quando si parla di rapporti tra
polizia giudiziaria e magistratura è opportuno
considerare sia il collegamento fra la struttura degli uffici di polizia
giudiziaria e gli organi dell'autorità giudiziaria, sia il compimento delle
attività demandate alla polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria in seno
al procedimento penale (Tranchina, I rapporti tra
autorità giudiziaria e polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura
penale, GP, 1989, III,
489).
Sotto il primo profilo si può
osservare che il codice ha cercato di realizzare la più effettiva dipendenza
funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'autorità
giudiziaria senza, tuttavia, sancirne la dipendenza gerarchica.
In ordine, poi, ai rapporti di subordinazione
fra le strutture organiche della polizia giudiziaria e la magistratura, più
incisiva è la subordinazione delle sezioni che dipendono dai magistrati che
dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (art.
59, 1° co.). Per i servizi, invece, è prevista non una dipendenza
della struttura nel suo complesso, ma una "responsabilità"
dell'ufficiale preposto nei confronti del procuratore della
Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio (art.
59, 2°
co.).
Stranamente il codice non prevede
una responsabilità del dirigente preposto ai servizi nei confronti del
procuratore della Repubblica presso la pretura, né del procuratore generale
presso la Corte d'appello che pure può diventare titolare di indagini
di polizia giudiziaria attraverso la possibilità della avocazione e che è
chiamato ad emettere pareri vincolanti su tutte le questioni riguardanti i
trasferimenti e le promozioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Mentre l'art.
59c.p.p. regola i
rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura dal punto di vista della
struttura organizzativa, l'art. 58detta la disciplina in materia di disponibilità della
polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Così è stabilito che
ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva
sezione, mentre la procura generale presso la Corte d'appello dispone di tutte
le sezioni istituite nel distretto (art. 58,
1° co.).
I giudici, poi, possono avvalersi delle sezioni istituite presso i
corrispondenti uffici della procura (art.
58, 2°
co.). Lo stesso art. 58
si conclude con la previsione (3° co.) della disponibilità
da parte dell'autorità giudiziaria del personale delle sezioni e di ogni
servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
E sempre in
ordine ai rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura sotto il
profilo della dipendenza funzionale, significativo appare il contenuto degli artt. 56 e59c.p.p.. L'art. 56
precisa che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; l'art.
59 afferma che gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati e, se
appartenenti alle sezioni, non possono essere distolti dall'attività di polizia
giudiziaria tranne che per disposizione del magistrato dal quale dipendono. Le
due norme fissano esattamente i limiti entro i quali l'attività di polizia
giudiziaria deve esercitarsi, nel senso che gli organi che svolgono tale
attività dipendono esclusivamente dal potere giudiziario, le cui direttive
hanno l'obbligo di seguire, e non possono essere condizionati nel loro operato dagli organi amministrativi ai quali siano
gerarchicamente subordinati.