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I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura con riferimento alle attività degli organi di polizia.

 

Guardando ai rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura, con riferimento alle attività che possono essere compiute dagli ufficiali e agenti in seno al procedimento penale qui si può solo osservare che il codice all'art. 327 stabilisce che è il pubblico ministero a dirigere le indagini disponendo direttamente della polizia giudiziaria. Il principio costituzionale della diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della magistratura, già riaffermato nell'art. 58, viene ribadito in questa norma che insiste sul carattere permanente del rapporto di dipendenza funzionale che lega l'una all'altra.

 

Assai importante, poi, è la norma contenuta nell'art. 347 c.p.p. che pone a carico della polizia giudiziaria l'obbligo di comunicare al pubblico ministero ogni notizia di reato da essa acquisita. Questa norma merita oggi particolare attenzione. Infatti, se nella formulazione originaria del codice era previsto un termine ben preciso (quarantotto ore) entro il quale la notizia di reato si sarebbe dovuta comunicare al pubblico ministero, al fine di evitare possibili arbitrari comportamenti da parte della polizia giudiziaria, l'art. 4, 1° co., d.l. 8-6-1992, n. 306 conv. in legge 7-8-1992, n. 356, nell'intento di potenziarne l'attività investigativa, ha consentito alla polizia di comunicare di regola la notizia di reato all'autorità giudiziaria "senza ritardo", svincolandola così dall'osservanza di tempi ben definiti e concedendole la possibilità di operare valutazioni ampiamente discrezionali circa la opportunità di interessare l'autorità giudiziaria più o meno tempestivamente. A meno che siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel qual caso la polizia giudiziaria deve sempre comunicare la notizia di reato al pubblico ministero entro quarantotto ore [art. 4, 1° co., lett. b), d.l. 8-6-1992, n. 306 conv. in l. 7-8-1992, n. 356]. Oppure quando si tratta di uno dei delitti indicati nell'art. 275, 3° co., e, comunque, quando sussistano ragioni di urgenza, nel qual caso la comunicazione della notizia di reato dev'essere data immediatamente anche in forma orale [art. 4, 1° co., lett. c), d.l. 8-6-1992, n. 306 conv. in l. 7-8-1992, n. 356].

 

Normalmente è il momento della comunicazione della notizia di reato a determinare l'intervento del magistrato, che da allora assume la direzione delle indagini, anche se in effetti l'art. 327 c.p.p. si limita ad affermare che "il pubblico ministero dirige le indagini" senza legarne la "direzione" al momento dell'avvenuta conoscenza della notizia del reato, e ciò al fine di evitare nella polizia giudiziaria la sensazione di essere svincolata dal rapporto di dipendenza fino al perfezionamento del meccanismo di formale comunicazione della notitia criminis.

 

Dopo la riforma dell'agosto 1992, invece, ai fini dell'assunzione della direzione delle indagini acquista rilievo proprio il momento in cui il pubblico ministero viene a conoscenza della notitia criminis. Infatti, il nuovo testo dell'art. 348, 1° co., c.p.p. ("anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato la polizia continua...") fissa il limite in cui dovrebbe aver fine l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria per far luogo a quella delegata, proprio sul tempo della comunicazione della notizia di reato, giacché è ovvio che, se è consentito alla polizia giudiziaria svolgere attività di iniziativa "anche" dopo la comunicazione della notizia di reato, l'attività svolta prima di quel momento è "soltanto" attività di iniziativa e sicuramente fino a quel momento il pubblico ministero non ha assunto ancora la direzione delle indagini.

 

In effetti, però, tale limite risulta notevolmente affievolito, anzi sostanzialmente vanificato dalla possibilità concessa alla polizia di agire ex se "anche" dopo la comunicazione della notizia di reato e, quindi, "anche" dopo l'intervento del magistrato.

 

La polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa qualsiasi atto di indagine che non sia espressamente vietato come, ad esempio, le ispezioni personali, il sequestro di plichi o corrispondenza, l'assunzione di sommarie informazioni dall'arrestato o dal fermato. L'attività delegata viene, invece, svolta dalla polizia giudiziaria quando il pubblico ministero, avendo già assunto la direzione delle investigazioni (art. 348, 3° co. e 370, 1° co.), si avvale degli organi di polizia "per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati".

 

Quando la polizia giudiziaria compie un atto delegato agisce in nome e per conto del pubblico ministero e, pertanto, deve osservare tutte le garanzie difensive e tutte le modalità per la documentazione e la utilizzazione previste per gli atti compiuti dal pubblico ministero.