I rapporti tra polizia giudiziaria e
magistratura con riferimento alle attività degli organi di polizia.
Guardando ai rapporti tra polizia
giudiziaria e magistratura, con riferimento alle attività che possono essere
compiute dagli ufficiali e agenti in seno al procedimento penale qui si può solo osservare che il codice all'art.
327 stabilisce che è il pubblico ministero a
dirigere le indagini disponendo direttamente della polizia giudiziaria. Il principio
costituzionale della diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte
della magistratura, già riaffermato nell'art. 58,
viene ribadito in questa norma che insiste sul
carattere permanente del rapporto di dipendenza funzionale che lega l'una all'altra.
Assai importante, poi, è la norma
contenuta nell'art. 347c.p.p. che pone a carico della polizia giudiziaria
l'obbligo di comunicare al pubblico ministero ogni notizia di reato da essa acquisita. Questa norma merita oggi particolare
attenzione. Infatti, se nella formulazione originaria del codice era previsto
un termine ben preciso (quarantotto ore) entro il quale la notizia di reato si
sarebbe dovuta comunicare al pubblico ministero, al fine di evitare possibili
arbitrari comportamenti da parte della polizia giudiziaria, l'art.
4, 1°
co., d.l.
8-6-1992, n.
306conv. in legge 7-8-1992,
n. 356, nell'intento di
potenziarne l'attività investigativa, ha consentito alla polizia di comunicare
di regola la notizia di reato all'autorità giudiziaria "senza
ritardo", svincolandola così dall'osservanza di tempi ben definiti e
concedendole la possibilità di operare valutazioni ampiamente discrezionali
circa la opportunità di interessare l'autorità giudiziaria più o meno
tempestivamente. A meno che siano stati compiuti atti
per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, nel qual caso la polizia giudiziaria deve
sempre comunicare la notizia di reato al pubblico ministero entro quarantotto
ore [art. 4,
1° co., lett. b), d.l. 8-6-1992, n.
306conv. in l. 7-8-1992,
n. 356]. Oppure quando si
tratta di uno dei delitti indicati nell'art. 275,
3° co., e, comunque, quando sussistano ragioni di urgenza, nel
qual caso la comunicazione della notizia di reato dev'essere
data immediatamente anche in forma orale [art. 4,
1° co., lett. c), d.l. 8-6-1992, n.
306conv. in l. 7-8-1992,
n. 356].
Normalmente è il momento della
comunicazione della notizia di reato a determinare l'intervento del magistrato,
che da allora assume la direzione delle indagini, anche se in
effetti l'art. 327c.p.p. si limita ad affermare che "il pubblico
ministero dirige le indagini" senza legarne la "direzione" al
momento dell'avvenuta conoscenza della notizia del reato, e ciò al fine di
evitare nella polizia giudiziaria la sensazione di essere svincolata dal
rapporto di dipendenza fino al perfezionamento del meccanismo di formale
comunicazione della notitiacriminis.
Dopo la riforma dell'agosto
1992, invece, ai fini dell'assunzione della
direzione delle indagini acquista rilievo proprio il momento in cui il pubblico
ministero viene a conoscenza della notitiacriminis. Infatti, il nuovo testo dell'art.
348, 1°
co.,c.p.p.
("anche successivamente alla comunicazione della
notizia di reato la polizia continua...") fissa il limite in cui dovrebbe
aver fine l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria per far luogo a
quella delegata, proprio sul tempo della comunicazione della notizia di reato,
giacché è ovvio che, se è consentito alla polizia giudiziaria svolgere attività
di iniziativa "anche" dopo la comunicazione della notizia di reato,
l'attività svolta prima di quel momento è "soltanto" attività di
iniziativa e sicuramente fino a quel momento il pubblico ministero non ha assunto
ancora la direzione delle indagini.
In effetti, però, tale limite risulta notevolmente affievolito, anzi sostanzialmente
vanificato dalla possibilità concessa alla polizia di agire ex se
"anche" dopo la comunicazione della notizia di reato e, quindi,
"anche" dopo l'intervento del magistrato.
La polizia giudiziaria può
compiere di propria iniziativa qualsiasi atto di indagine
che non sia espressamente vietato come, ad esempio, le ispezioni personali, il
sequestro di plichi o corrispondenza, l'assunzione di sommarie informazioni
dall'arrestato o dal fermato. L'attività delegata viene, invece, svolta dalla
polizia giudiziaria quando il pubblico ministero, avendo già assunto la
direzione delle investigazioni (art. 348,
3° co.e
370,
1° co.), si avvale
degli organi di polizia "per il compimento di attività
di indagine e di atti specificamente delegati".
Quando la polizia giudiziaria
compie un atto delegato agisce in nome e per conto del pubblico ministero e,
pertanto, deve osservare tutte le garanzie difensive e tutte le modalità per la documentazione e la utilizzazione previste
per gli atti compiuti dal pubblico ministero.