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Il procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla polizia giudiziaria.

 

La violazione da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria delle norme relative all'esercizio delle loro funzioni comporta l'instaurazione di un procedimento disciplinare che trova regolamentazione negli artt. 16-19 disp. att. c.p.p..

 

L'azione disciplinare, che viene promossa dal procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale il soggetto presta servizio e del cui inizio viene data comunicazione all'amministrazione dalla quale egli dipende, può essere esercitata quando l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria omette di riferire, nel termine previsto, all'autorità giudiziaria la notizia di reato, omette o ritarda l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esegue solo in parte o negligentemente, vìola ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni. Competente a giudicare della infrazione disciplinare è una commissione composta di un presidente di sezione della Corte di appello che la presiede e di un magistrato di tribunale nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario; di un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante regionale dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione verrà chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano. L'accusa è sostenuta dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato sarà assistito da un difensore di fiducia o nominato d'ufficio.

 

Contro la decisione emessa dalla commissione, decisione che deve, peraltro, essere comunicata all'amministrazione di appartenenza dell'incolpato, il procuratore generale e l'incolpato stesso possono proporre ricorso ad un'altra commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e composta di un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e di un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; di un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza o, se l'incolpato appartiene ad altra amministrazione, di un ufficiale di polizia giudiziaria che faccia parte di questa e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.

 

Avverso la decisione di questa "commissione d'appello" l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge.

 

Durante lo svolgimento del procedimento disciplinare può essere disposta la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria. All'ufficiale o all'agente ritenuto responsabile dell'infrazione contestata può essere inflitta la sanzione della censura o, nei casi più gravi, la sanzione della sospensione dall'impiego per un tempo non superiore a sei mesi.