Il procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla polizia giudiziaria.
La violazione da parte degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria delle norme relative
all'esercizio delle loro funzioni comporta l'instaurazione di un
procedimento disciplinare che trova regolamentazione negli artt.
L'azione disciplinare, che viene promossa dal procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale il soggetto presta servizio e del cui inizio viene data comunicazione all'amministrazione dalla quale egli dipende, può essere esercitata quando l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria omette di riferire, nel termine previsto, all'autorità giudiziaria la notizia di reato, omette o ritarda l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esegue solo in parte o negligentemente, vìola ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni. Competente a giudicare della infrazione disciplinare è una commissione composta di un presidente di sezione della Corte di appello che la presiede e di un magistrato di tribunale nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario; di un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante regionale dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione verrà chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano. L'accusa è sostenuta dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato sarà assistito da un difensore di fiducia o nominato d'ufficio.
Contro la decisione emessa dalla commissione, decisione che deve, peraltro, essere comunicata all'amministrazione di appartenenza dell'incolpato, il procuratore generale e l'incolpato stesso possono proporre ricorso ad un'altra commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e composta di un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e di un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; di un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza o, se l'incolpato appartiene ad altra amministrazione, di un ufficiale di polizia giudiziaria che faccia parte di questa e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.
Avverso la decisione di questa "commissione d'appello" l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Durante lo svolgimento del procedimento disciplinare può essere disposta la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria. All'ufficiale o all'agente ritenuto responsabile dell'infrazione contestata può essere inflitta la sanzione della censura o, nei casi più gravi, la sanzione della sospensione dall'impiego per un tempo non superiore a sei mesi.