ç

 

 

Le attività della polizia giudiziaria nel procedimento per le indagini preliminari.

 

 

Avendo riguardo al contenuto assunto dagli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in relazione ai diversi momenti dell'indagine, è possibile distinguere una attività di informazione, una attività di investigazione e una attività di assicurazione.

 

L'attività di informazione attiene alla acquisizione e alla comunicazione della notizia di reato (artt. 330, 347 c.p.p.). La polizia giudiziaria, infatti, ha il compito di "informarsi", acquisendo la notizia di reato e di "informare", trasmettendo la notizia stessa all'autorità giudiziaria.

 

L'attività di investigazione consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati. Essa si realizza, come vuole l'art. 348 c.p.p., nella ricerca di cose e tracce pertinenti al reato, nella ricerca di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, nel compimento degli atti indicati negli artt. 349-354 c.p.p.. Particolare rilievo assumono l'identificazione dell'indagato e di altre persone, le perquisizioni, gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone.

 

Assai importante è nell'ambito dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria quella di assicurazione che consente di ottenere la disponibilità di persone o cose per esigenze di natura investigativa. A tal fine alla polizia è consentito porre in essere atti di coercizione personale, come l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto (artt. 380, 381, 384 c.p.), e atti di coercizione reale, che consistono in una attività generica di conservazione dello stato delle cose o in provvedimenti di sequestro. Sia gli atti di coercizione personale, sia quelli di coercizione reale hanno il carattere della provvisorietà e nel caso in cui sia prevista una loro convalida da parte dell'autorità giudiziaria si caducano se questa non interviene entro i termini fissati dalla legge.

 

Se vi siano difficoltà nell'assicurare lo stato delle cose mediante atti di coercizione, poiché, ad esempio, si tratta di cose deperibili nel tempo, la polizia interviene con l'attività di documentazione che può essere descrittiva (verbali, annotazioni) o riproduttiva (disegni, rilievi, documentazione fotografica o cinematografica).