Gli organi della
polizia giudiziaria.
Il sistema processualpenalistico prevede due categorie di organi di polizia giudiziaria: alla prima appartengono tutti quei soggetti i quali svolgono funzioni di polizia giudiziaria con poteri di intervento ad essi riconosciuti in via generale (art. 57, 1° co., c.p.p.); alla seconda categoria appartengono, invece, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti assegnano le funzioni proprie della polizia giudiziaria (art. 57, 3° co., c.p.p.).
Nell'ambito delle suddette categorie, poi, una differenziazione viene operata tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che rileva non soltanto nell'ambito dell'organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria, ma ai fini della individuazione della legittimazione a porre in essere determinate attività, in quanto la legge specifica quali atti debbano essere compiuti solo da ufficiali e quali possano esser compiuti anche da agenti di polizia giudiziaria.
Se si devono svolgere attività che richiedono particolari cognizioni di carattere tecnico e gli organi della polizia giudiziaria non sono in grado di procedervi direttamente, si possono avvalere di "persone idonee" (art. 348, 4° co.). Usualmente definiti "ausiliari" della polizia giudiziaria, tali soggetti vengono, talora, individuati più propriamente come "incaricati in via occasionale di un pubblico ufficio temporaneo" in quanto non legati dal rapporto istituzionale che normalmente caratterizza le figure dei soggetti ausiliari (Tranchina, I soggetti, in AA.VV., Diritto processuale penale, I, Milano, 1994, 168). La classe risulta abbastanza vasta ed eterogenea e ricomprende ad esempio, sia persone chiamate a svolgere operazioni manuali, sia interpreti, sia uffici di vigilanza e di investigazione privata e così via. Tutti soggetti, peraltro, ai quali non è consentito rifiutare l'incarico eventualmente conferito.
Facendo riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, l'art. 57 c.p.p. al 1° e 2° co. individua, anzitutto, quelli che hanno una competenza generale, cioè che possono esercitare funzioni di polizia giudiziaria in ordine alla ricerca e all'accertamento di qualsivoglia reato. Tra tali soggetti debbono differenziarsi, però, quelli ai quali è consentito agire in qualsiasi situazione di tempo e di luogo e quelli ai quali le funzioni di polizia giudiziaria vengono riconosciute esclusivamente entro determinati ambiti temporali o territoriali.
Tenendo conto di questa distinzione, fra i soggetti a cui spetta una competenza generale non legata ad alcun limite di materia né di tempo o di luogo, è possibile ricomprendere con le attribuzioni di ufficiali di polizia giudiziaria:
a) gli appartenenti al personale della polizia di Stato secondo i ruoli e le qualifiche seguenti: ruolo dei dirigenti, con esclusione dei primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario; ruolo dei commissari; ruolo degli ispettori; ruolo dei sovrintendenti; ruolo degli assistenti, limitatamente alla sola qualifica di assistente capo [art. 57, 1° co., lett. a), c.p.p.]; ruolo degli ufficiali e sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici e assistenti del disciolto corpo di polizia femminile [art. 57, 1° co., lett. a), c.p.p.]; altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosca eventualmente la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
b) gli ufficiali superiori ed inferiori (con esclusione, quindi, degli ufficiali generali) nonché i sottufficiali dei carabinieri e delle guardie di finanza, ai quali si aggiungono, per effetto del d.lg.lt. 11-1-1945, n. 30, gli appuntati dei carabinieri limitatamente al periodo in cui assumono il comando effettivo di una stazione nonché gli appuntati scelti dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano maturato un anno di anzianità nel grado e superato un corso di qualificazione di durata non inferiore a trenta giorni (art. 3, 13° co., d.l. 21-9-1987, n. 387);
c) gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo forestale dello Stato [art. 57, 1° co., lett. b), c.p.p.] ai quali si aggiungono, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, 16° co., d.l. 21-9-1987, n. 387, le guardie scelte del corpo forestale dello Stato con particolari requisiti di anzianità (10 anni nel grado o 24 nel servizio) e previo superamento di apposito corso, il personale direttivo (ispettori, direttori, ufficiali), i sottufficiali (artt. 12 e 13 d.lg. 12-3-1948, n. 804) e i sorveglianti capo (art. 5 d.p.r. 2-5-1953, n. 604).
Gli altri soggetti menzionati nell'art. 57, 1° e 2° co., c.p.p, esercitano funzioni di polizia giudiziaria a competenza "limitata". Di essi fanno parte in qualità di ufficiali:
a) gli appartenenti al ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore capo), dei sovrintendenti (vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo) e degli assistenti-capo (limitatamente a coloro che abbiano maturato almeno un anno di anzianità nella qualifica e superato un corso di qualificazione di durata non inferiore a trenta giorni) del corpo di polizia penitenziaria a cui la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria è stata attribuita dall'art. 14 legge 15-12-1990, n. 395 e, successivamente, dagli artt. 4, 15 e 23 d.lg. 30-10-1992, n. 443. Il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria può essere impiegato soltanto nei compiti direttamente connessi ai servizi d'istituto e, più in generale, nei compiti ad esso attribuiti dalla legge 26-7-1975, n. 354 e relativo regolamento; però, può essere chiamato a concorrere, come forza di polizia, nell'espletamento di servizi di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso (art. 16 l. 1-4-1981, n. 121 in relazione all'art. 5, 3° co., l. 15-12-1990, n. 395). L'art. 94 disp. att. c.p.p. dispone, poi, che se si presenta in un istituto penitenziario una persona che dichiari di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, dev'essere trattenuta, a norma dell'art. 349 del codice, ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Il suddetto personale, quindi, esercita funzioni di polizia giudiziaria per la repressione di qualsiasi reato di cui abbia notizia nell'espletamento dei compiti di istituto o mentre è chiamato a concorrere nei servizi di ordine, sicurezza e soccorso pubblico;
b) il sindaco nei comuni dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero dei carabinieri o della guardia di finanza [art. 57, 1° co., lett. c), c.p.p.].
ALLEGO MAIL DEL SIG. ROSARIO BAVETTA CHE PUBBLICO
Le scrivo queste poche riga in merto al sito "tecnicidellaprevenzione.com" da lei curato, più precisamente in relazone a quanto scritto nella seguente
pagina:"http://www.tecnicidellaprevenzione.com/polizia_giudiziaria/organi_polizia_giudiziaria.htm", copio qui diseguito la parte che pongo alla sua
attenzione Gli altri soggetti menzionati nell'art. 57, 1° e 2° co., c.p.p, esercitano funzioni di polizia giudiziaria a competenza "limitata".
Di essi fanno parte in qualità di ufficiali: a) gli appartenenti al ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore capo), dei sovrintendenti (vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo) e degli assistenti-capo (limitatamente a coloro che abbiano maturato almeno un anno di anzianità nella qualifica e superato un corso di qualificazione di durata non inferiore a trenta giorni) del corpo di polizia penitenziaria a cui la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria è stata attribuita dall'art. 14 legge 15-12-1990, n. 395 e, successivamente, dagli artt. 4, 15 e 23 d.lg. 30-10-1992, n. 443. Il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria può essere impiegato soltanto nei compiti direttamente connessi ai servizi d'istituto e, più in generale, nei compiti ad esso attribuiti dalla legge 26-7-1975, n. 354 e relativo regolamento; però, può essere chiamato a concorrere, come forza di polizia, nell'espletamento di servizi di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso (art. 16 l. 1-4-1981, n. 121 in relazione all'art. 5, 3° co., l. 15-12-1990, n. 395). L'art. 94 disp. att. c.p.p. dispone, poi, che se si presenta in un istituto penitenziario una persona che dichiari di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, dev'essere trattenuta, a norma dell'art. 349 del codice, ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Il suddetto personale, quindi, esercita funzioni di polizia giudiziaria per la repressione di qualsiasi reato di cui abbia notizia nell'espletamento dei compiti di istituto o mentre è chiamato a concorrere nei servizi di ordine, sicurezza e soccorso pubblico;
Mi pregio di comunicarle che la Polizia Penitenziaria non ha competenze di polizia giudiziaria "limitata", gli appartenenti a detto Corpo sono,
in base alla qualifica rivestita, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria senza nessuna limitazione, l'art 14 della 395 del 1990 non attribuisce
compiti di agenti e/o ufficiali di pg, ma divide la Polizia Penitenziaria in ruoli e per i vari ruoli assegna le varie mansioni facendo la distizinone
tra personale con la qualica di agenti e con la qualifica di ufficiali di pg, a conferma di quanto ho appena scritto le copio parte
dell'art. 57 del CPP: Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3): b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Spero voglia correggere la pagina del sito da lei curato. In fede Rosario BAVETTA. PS: dove c'è scritto agenti di custodia, legga Polizia Penitenziaria.