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Gli agenti.

 

 

Le funzioni di polizia giudiziaria vengono svolte oltreché dagli ufficiali, dagli agenti. Facendo sempre riferimento ai soggetti che esercitano attività di polizia giudiziaria in modo permanente e con competenza illimitata, sono agenti:

 

a) gli appartenenti al ruolo degli assistenti, degli assistenti principali e degli assistenti capo della polizia di Stato che non abbiano svolto o superato l'apposito corso di qualificazione [art. 57, 2° co., lett. a), c.p.p.];

 

b) i carabinieri [art. 57, 2° co., lett. b), c.p.p.] e gli appuntati dei carabinieri (questi ultimi quando non si trovino in una delle posizioni che li qualifica ufficiali di polizia giudiziaria);

 

c) le guardie di finanza [art. 57, 2° co., lett. b), c.p.p.], ricomprendendo nella locuzione gli appuntati, gli appuntati scelti (sempreché non rivestano una posizione che li qualifichi ufficiali di polizia giudiziaria), i finanzieri e i finanzieri scelti anche se in ferma volontaria (art. 2 l. 1-2-1989, n. 53);

 

d) le guardie forestali [art. 57, 2° co., lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 12 d.lg. 12-3-1948, n. 804].

 

Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria con competenza "limitata", secondo quanto abbiamo osservato a proposito degli ufficiali, gli agenti e gli assistenti del corpo di polizia penitenziaria (artt. 14 l. 15-12-1990, n. 395 e 4 d.lg. 30-12-1992, n. 443).