L'art.
56c.p.p. stabilisce che le
funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria,
dalle sezioni di polizia giudiziaria e dagli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti agli altri organi ai quali la legge fa obbligo di
compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
I servizi di polizia giudiziaria
sono costituiti dagli uffici e dalle unità a cui è affidato il compito di
svolgere, in via prioritaria e continuativa, le
funzioni di polizia giudiziaria previste nell'art.
55 (art. 12disp. att.c.p.p.). Essi sono quelli indicati
nell'art. 17 della legge 1-4-1981, n. 121, peraltro ancora non istituiti, alla cui organizzazione dovrebbe
provvedere il dipartimento della pubblica sicurezza; quelli istituiti presso le
questure (squadre mobili), i comandi dell'arma dei carabinieri (reparti e
nuclei operativi) e della guardia di finanza (nuclei di polizia tributaria); i
servizi speciali e interforze anche a carattere centralizzato (direzione
investigativa antimafia, servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia, nuclei interforze per le indagini sui sequestri di persona).
Particolare attenzione meritano i servizi centralizzati di polizia giudiziaria il
cui compito è di coordinare le investigazioni delle altre unità di polizia in
materia di reati particolarmente gravi o, a volte, di svolgere attività di
indagine con particolare agilità operativa.
Così, la
direzione investigativa antimafia (D.I.A.), voluta dal d.l. 29-10-1991, n. 345, conv. nella
legge 30-12-1991,
n. 410, svolge indagini
riguardanti delitti di associazione di tipo mafioso e coordina le
investigazioni riguardanti la criminalità organizzata, mentre i servizi
centrali e interprovinciali, costituiti dalla polizia di Stato, dall'arma dei
carabinieri, dalla guardia di finanza (SOC, ROS, GICO) assicurano il
collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità
organizzata.