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Struttura della polizia giudiziaria.

 

 

L'art. 56 c.p.p. stabilisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria, dalle sezioni di polizia giudiziaria e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi ai quali la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

 

I servizi di polizia giudiziaria sono costituiti dagli uffici e dalle unità a cui è affidato il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria previste nell'art. 55 (art. 12 disp. att. c.p.p.). Essi sono quelli indicati nell'art. 17 della legge 1-4-1981, n. 121, peraltro ancora non istituiti, alla cui organizzazione dovrebbe provvedere il dipartimento della pubblica sicurezza; quelli istituiti presso le questure (squadre mobili), i comandi dell'arma dei carabinieri (reparti e nuclei operativi) e della guardia di finanza (nuclei di polizia tributaria); i servizi speciali e interforze anche a carattere centralizzato (direzione investigativa antimafia, servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, nuclei interforze per le indagini sui sequestri di persona).

 

Particolare attenzione meritano i servizi centralizzati di polizia giudiziaria il cui compito è di coordinare le investigazioni delle altre unità di polizia in materia di reati particolarmente gravi o, a volte, di svolgere attività di indagine con particolare agilità operativa.

 

Così, la direzione investigativa antimafia (D.I.A.), voluta dal d.l. 29-10-1991, n. 345, conv. nella legge 30-12-1991, n. 410, svolge indagini riguardanti delitti di associazione di tipo mafioso e coordina le investigazioni riguardanti la criminalità organizzata, mentre i servizi centrali e interprovinciali, costituiti dalla polizia di Stato, dall'arma dei carabinieri, dalla guardia di finanza (SOC, ROS, GICO) assicurano il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata.