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Nozione e funzioni della polizia giudiziaria.

 

Il termine "polizia" veniva usato nel passato per indicare in generale l'attività amministrativa svolta dallo Stato. A poco a poco con la stessa espressione ci si cominciò a riferire a particolari attività limitative della libertà dei singoli nonché all'attività di prevenzione e di repressione dei reati, per cui si finì col distinguere una "polizia amministrativa" o di "sicurezza", con l'incarico di prevenire la commissione di fatti di reato e una "polizia giudiziaria", partecipe dell'esercizio della funzione punitiva statuale, con l'incarico di reprimere i reati già commessi e di impedirne le ulteriori conseguenze.

 

Da sempre considerata organo ausiliario dell'autorità giudiziaria, principalmente per il settore delle indagini, la polizia giudiziaria viene disciplinata dal codice di procedura penale vigente fra i "soggetti" del procedimento, nel titolo III del libro I, dopo il giudice e il pubblico ministero.

 

Aspetto unitario e identica finalità delle indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria caratterizzano la posizione di quest'ultima che nell'attuale sistema processuale vede evidenziato il suo ruolo di soggetto a cui spetta adoperarsi in funzione dell'esercizio dell'azione penale. E' chiaro, infatti, che l'attività della polizia giudiziaria muove parallela a quella del pubblico ministero proprio in vista delle determinazioni inerenti al promuovimento dell'azione, e la potestà investigativa viene attribuita a due soggetti, pubblico ministero e polizia giudiziaria appunto, che in piena autonomia cooperano allo stesso fine.

 

Le funzioni della polizia giudiziaria sono descritte nell'art. 55 c.p.p. dove si chiarisce che essa "deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Questi sono i compiti istituzionali della polizia giudiziaria; la legge, tuttavia, conferisce agli organi che ne fanno parte altre mansioni più o meno occasionali, come, ad esempio, assistere agli atti del pubblico ministero curandone la documentazione (art. 373, 6° co., c.p.p.) o eseguire le notificazioni (art. 148, 2° co. e 151, 1° co., c.p.p.).