Il codice [art.
57, 2°
co., lett. b)] include fra gli agenti di polizia giudiziaria le "guardie
dei comuni e delle province", riferendosi con questa espressione sia agli
operatori della polizia municipale, sia ai responsabili del servizio o del
corpo, sia agli addetti al coordinamento e al controllo. Si tratta di una
categoria per la quale vige una disciplina particolare. Infatti, le guardie
delle province e dei comuni sono, senza distinzione di grado o di carriera,
agenti di polizia giudiziaria con attribuzioni generalizzate ratione materiae,
ma hanno una competenza limitata nello spazio e nel tempo, potendo agire
soltanto nell'ambito territoriale del comune in cui operano, e durante
l'espletamento del servizio (ordinario, straordinario o altrimenti comandato).
Tutti gli addetti al servizio di
polizia municipale svolgono, poi, funzioni di polizia giudiziaria con
riferimento, e limitatamente, ai compiti propri dei servizi di polizia
municipale. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art.
5 legge 7-3-1986,
n. 65, rivestono la qualifica
di agenti di polizia giudiziaria se sono operatori, mentre rivestono la
qualifica di ufficiali se sono responsabili del servizio o del corpo o addetti
al coordinamento e al controllo.
L'art.
57, 3°
co., c.p.p., infine, considera ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti dell'espletamento del servizio cui sono destinate e secondo le
rispettive attribuzioni, "le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.
Si può parlare in proposito di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a
competenza "settoriale" o "specializzata"
(D'Ambrosio-Vigna, La pratica di polizia giudiziaria4, Padova, 1993,
65 ss.; Amato-D'Andria,
Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di
procedura penale, Milano, 1990,
26 ss.). Tale qualifica viene
riconosciuta da non poche leggi e regolamenti ad un numero assai consistente di
soggetti che possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria solo per
l'accertamento di alcune fattispecie di illecito penale connesse al servizio
che sono chiamati istituzionalmente a svolgere.
La categoria degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata è davvero molto
ampia, e insignificante sarebbe tentare una parziale elencazione dei soggetti
che vi si possono annoverare.
Allo scopo di evitare che gli
organi dei servizi segreti abbiano a dipendere funzionalmente dall'autorità
giudiziaria, la legge 24-10-1977,
n. 801, istitutiva del
Comitato Esecutivo per i Servizi, le Informazioni e la Sicurezza (CESIS), del
Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) e del Servizio per
le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE), all'art.
9 stabilisce che la qualità di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria resta sospesa per i funzionari dei suddetti
servizi segreti che rivestano questa qualità in base agli ordinamenti
dell'amministrazione di appartenenza.
Non è ufficiale di polizia
giudiziaria neppure l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla
delinquenza mafiosa che esercita speciali poteri nell'ambito della pubblica
sicurezza (art. 1 d.l.
6-9-1982, n. 629).