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Le guardie dei comuni e delle province.

 

 

Il codice [art. 57, 2° co., lett. b)] include fra gli agenti di polizia giudiziaria le "guardie dei comuni e delle province", riferendosi con questa espressione sia agli operatori della polizia municipale, sia ai responsabili del servizio o del corpo, sia agli addetti al coordinamento e al controllo. Si tratta di una categoria per la quale vige una disciplina particolare. Infatti, le guardie delle province e dei comuni sono, senza distinzione di grado o di carriera, agenti di polizia giudiziaria con attribuzioni generalizzate ratione materiae, ma hanno una competenza limitata nello spazio e nel tempo, potendo agire soltanto nell'ambito territoriale del comune in cui operano, e durante l'espletamento del servizio (ordinario, straordinario o altrimenti comandato).

 

Tutti gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono, poi, funzioni di polizia giudiziaria con riferimento, e limitatamente, ai compiti propri dei servizi di polizia municipale. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 5 legge 7-3-1986, n. 65, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria se sono operatori, mentre rivestono la qualifica di ufficiali se sono responsabili del servizio o del corpo o addetti al coordinamento e al controllo.

 

L'art. 57, 3° co., c.p.p., infine, considera ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti dell'espletamento del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, "le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55. Si può parlare in proposito di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza "settoriale" o "specializzata" (D'Ambrosio-Vigna, La pratica di polizia giudiziaria4, Padova, 1993, 65 ss.; Amato-D'Andria, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1990, 26 ss.). Tale qualifica viene riconosciuta da non poche leggi e regolamenti ad un numero assai consistente di soggetti che possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria solo per l'accertamento di alcune fattispecie di illecito penale connesse al servizio che sono chiamati istituzionalmente a svolgere.

 

La categoria degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata è davvero molto ampia, e insignificante sarebbe tentare una parziale elencazione dei soggetti che vi si possono annoverare.

 

Allo scopo di evitare che gli organi dei servizi segreti abbiano a dipendere funzionalmente dall'autorità giudiziaria, la legge 24-10-1977, n. 801, istitutiva del Comitato Esecutivo per i Servizi, le Informazioni e la Sicurezza (CESIS), del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) e del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE), all'art. 9 stabilisce che la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria resta sospesa per i funzionari dei suddetti servizi segreti che rivestano questa qualità in base agli ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza.

 

Non è ufficiale di polizia giudiziaria neppure l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa che esercita speciali poteri nell'ambito della pubblica sicurezza (art. 1 d.l. 6-9-1982, n. 629).