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Circ. PCM 19.12.83

Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

Con l'ausilio di una commissione di studio, all'uopo costituita, composta di docenti di diritto penale e di diritto amministrativo e di magistrati, il Ministero di grazia e giustizia ha elaborato; su incarico di questa Presidenza, la circolare, che si allega, recante i criteri orientativi per la scelta tra, sanzioni penali e sanzioni amministrative.

Il documento, traendo spunto dalla esperienza connessa alla più recente legislazione ed allo scopo di evitare il ripetersi di vistose oscillazioni e incongruenze nella scelta legislativa dello strumento sanzionatorio, molto puntualmente illustra i motivi tecnici che possono indurre ad una preferenza per la sanzione amministrativa (responsabilità, solidarietà, prescrizione, eventuali sanzioni accessorie) mettendo peraltro in evidenza tutte le ipotesi in cui, m relazione alla gravità dell'illecito, all'effettività di certe sanzioni, al pericolo di eccessive discrezionalità nella applicazione o meno delle sanzioni stesse, appare comunque giustificabile il ricorso a sanzioni penali.

L'elaborato rappresenta un concreto e lodevole ausilio per gli operatori di tutte le pubbliche amministrazioni, chiamati alla predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi contenenti norme sanzionatorie, ed è per questo motivo che si ritiene utile la sua massima diffusione affinché dei canoni modali" ivi suggeriti, in ordine alla previsione di illeciti amministrativi, venga tenuto il debito conto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Per conseguire una auspicabile uniformità di comportamento si prega di voler corrispondere alla iniziativa, con lo spirito della massima collaborazione

TESTO DELLA CIRCOLARE

CRITERI ORIENTATIVI PER LA SCELTA TRA SANZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sommario: Presentazione.

-1.1. Finalità della circolare.

-1.2. Limite di operatività dei criteri.

-1.3 Premesse generali.

-2.1. Principi di proporzione e di sussidiarietà della sanzione penale.

-2.2. Il  principio di proporzione: a) rango dell'interesse tutelato.

-2.3. b) gravità dell'offesa.

-3.1. Il principio di sussidiarietà: comparizione di efficacia tra sanzione penale e sanzione amministrativa.

-3.1.1. Comparazione sul piano sostanziale: a) profili inerenti all'autore dell'illecito.

-3.1.2. b) effettività della sanzione:

-3.1:3. segue. Insolvibilità del responsabile.

-3.1.4. c) sanzioni: accessorie.

-3.2.1. Comparazione sul piano procedimentale e processuale: a) esercizio dell'azione   punitiva.

-3.2.2: b) accertamento della violazione.

-3.2.3. c) tutela del diritto di difesa.

-3.2.4. Connessione tra illecito amministrativo e reato.

-4.1. Canoni modali di previsione dell'illecito amministrativo.

-4.2. Canoni inerenti all'inserimento dell'illecito amministrativo nel preesistente sistema sanzionatorio.

-4.3. Canoni inerenti alla struttura della condotta illecita.

-4.4. Canoni conseguenti all'assenza di forme circostanziate dell'illecito.

-4.5.1. Canoni inerenti al divario tra limite minimo e massimo della sanzione.

-4.5.2. Canoni inerenti all'entità della: sanzione.

-4.6. Canoni inerenti alla disciplina procedimentale e all'autorità competente ad applicare la sanzione.

 

1.1. La L. 24.11.81 n. 689· (Modifiche al sistema penale) ha, com'è noto, proceduto ad una vasta depenalizzazione di reati, trasformandoli in illeciti amministrativi. Si è in tal modo avanzati, e non di poco, sul cammino già intrapreso con la L. 24.12.75 n. 706, nonché con la L.. 3.5.67 n. 317 ed altre minori, estendendo l'area dell'illecito amministrativo rispetto a quella dell'illecito penale.

D'altro canto, non si tratta soltanto di un fatto quantitativo: l'illecito amministrativo e la  relativa sanzione hanno per la prima volta ricevuto una disciplina generale organica e relativamente completa, sia sul piano sostanziale, sia soprattutto, sul piano processuale In questo senso, la L. 689/1981 non si orienta soltanto al passato, in funzione di sfoltimento di un'area penale divenuta ormai pletorica, ma  si proietta decisamente verso il futuro, prospettando al legislatore, nel momento in cui si tratti di stabilire una sanzione di carattere lato sensu punitivo per l'inosservanza di determinati precetti, una scelta permanente tra la sanzione penale (pecuniaria o  detentiva) e quella amministrativa (pecuniaria).

Non si può tuttavia dire che la legislazione successiva all'entrata in vigore della L. n. 689/1981 si sia sempre ispirata, in questa scelta, a criteri di plausibilità sostanziale e di coerenza  sistematica. Il ricorso all'una o all'altra delle due sanzioni è apparso talvolta casuale: la sanzione penale è riemersa, senza un'apparente ragione giustificativa, in materie che pure la L. n. 689/1981 aveva depenalizzato; o, per converso, la sanzione amministrativa è stata utilizzata in settori già specificamente sottratti alla depenalizzazione; nel contesto di discipline nuove, non direttamente coinvolte nelle scelte compiute dalla L. n. 689/1981, l'alternarsi di sanzioni penali e di sanzioni amministrative sembra, in qualche sporadico caso, avulso da una meditata valutazione  politico-criminale.

È dunque opportuno prospettare i criteri fondamentali cui una tale valutazione dovrebbe ispirarsi, non certo allo scopo o con la pretesa di eliminare la discrezionalità legislativa nella scelta dello strumento sanzionatorio, trasformandola in un'operazione meccanica ed automatica, ma per orientare l'esercizio di tale discrezionalità lungo parametri e secondo scansioni costituzionalmente corretti e criticamente fondati.

1.2. D'altro canto, un'avvertenza si impone in via preliminare. L'utilizzazione dei parametri che in seguito verranno indicati non potrà non essere subordinata ad una considerazione sistematica. Si può infatti prospettare il caso che la scelta costituzionalmente e razionalmente corretta, in favore di un certo tipo di sanzione (penale o amministrativa),  si scontri con la  presenza, rispetto ad illeciti omogenei dello stesso contesto normativo, di sanzioni di segno diverso (penale anziché amministrativo, o viceversa). Optando per la scelta criticamente fondata si finirebbe allora col determinare un trattamento differenziato che potrebbe risultare in contrasto con l'art. 3 comma l° della Costituzione e che, comunque, darebbe luogo a evidenti contraddizioni. La soluzione ottimale sarebbe, ovviamente, quella di ristrutturare l'intero apparato sanzionatorio della serie di illeciti ritenuti omogenei, adeguandolo alla prospettiva ritenuta corretta. Ma questa via non risulterà sempre effettivamente percorribile.

Sarà allora giocoforza che il legislatore si uniformi alla realtà esistente, ed in concreto non modificabile, ricorrendo a sanzioni di identica specie, salvaguardando così l'esigenza di una  sostanziale parità di trattamento. È tuttavia appena il caso di segnalare che una simile evenienza deve essere contenuta entro limiti di assoluta eccezionalità, in ipotesi in cui il rapporto fra gli illeciti sia di inequivocabile corrispondenza sostanziale. Diversamente le scelte normative del passato, reputate non più corrette (ed anzi bisognevoli di correzione) vincolerebbero sistematicamente quelle del futuro, in un'assurda perpetuazione dell'assetto esistente.

1.3. La sanzione penale e quella amministrativa, pur atteggiandosi entrambe come strumenti preventivi di tutela di beni giuridici, assumono, in linea di principio, connotati di diversa gravità, perché solo la sanzione penale è destinata a riflettersi, direttamente (nel caso di pena detentiva) o indirettamente (nel caso di pena pecuniaria), sulla libertà personale. Questo rilievo giustifica di per sé la prospettazione di criteri di scelta fra sanzione penale, da un lato, e sanzione amministrativa, dall'altro. Non si può tuttavia trascurare la circostanza che l'area della sanzione penale si presenta, al suo interno, tutt'altro che omogenea. Reclusione, multa, arresto, ammenda (che insieme con l'ergastolo costituiscono le pene "criminali" principali) si riferiscono a due tipi di illecito (delitti e contravvenzioni) sottoposti ad un trattamento normativo variamente (e considerevolmente) diversificato.

Le indicazioni che seguono sono, in linea di massima, significative in una prospettiva di carattere generale, determinata dalla distinzione di principio che contraddistingue le sanzioni penali da quelle amministrative, riservando tuttavia una particolare considerazione al problema della scelta tra pena pecuniaria, da un lato, e sanzione amministrativa, dall'altro, in quanto si tratta appunto di sanzioni a contenuto omogeneo, la cui scelta risulterà particolarmente problematica.

2.1. Fondamentalmente, la scelta tra sanzione penale e sanzione amministrativa deve ispirarsi a due principi concorrenti: quello di proporzione e quello di sussidiarietà.

Il primo esige che la reazione all'illecito corrisponda alla sua gravità. Tale principio può ritenersi implicitamente costituzionalizzato, per il diritto penale, dall'art. 27 comma 3° della Costituzione, non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto.

Il principio di sussidiarietà giustifica il ricorso alla sanzione penale solo in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un analogo grado di efficacia. Tale principio è comunemente riconosciuto quale pietra angolare di ogni politica criminale razionalmente fondata, e può essere ricollegato all'art.13 comma 1° della Costituzione che considerando in linea di principio "inviolabile" la libertà personale, e cioè il bene colpito dalla sanzione penale, offre un'implicita, ma significativa indicazione a favore dell'impiego di questa sanzione come ultima ratio, quando cioè sia esaurita qualsiasi possibilità di tutela attraverso strumenti sanzionatori che non incidano su un bene di rango così elevato.

Come si è accennato, i due principi debbono considerarsi entrambi condizionanti per il ricorso alla sanzione penale; nel senso che questa deve corrispondere sia ad un criterio di proporzione, sia ad un criterio di sussidiarietà. Basterà quindi che essa risulti o sproporzionata alla gravità dell'illecito o sostituibile con una sanzione amministrativa dotata di pari efficacia perché l'adozione della sanzione penale non sia giustificata.

2.2. Il principio di proporzione tra reazione punitiva ed offesa si specifica in due criteri, rispettivamente offerti dal rango dell'interesse tutelato e dalla gravità dell'offesa.

Per quanto riguarda il criterio desunto dal rango dell'interesse tutelato, occorre ricordare di nuovo che la sanzione penale incide, direttamente od in via eventuale, su un bene - la libertà personale - cui la Costituzione (art. 13) attribuisce, qualificandolo "inviolabile", rango certamente primario. Pertanto, tale sanzione risulta proporzionata quando venga utilizzata a presidio di interessi dello stesso rango, e cioè "primari" nel sistema costituzionale. Non si può peraltro ignorare che l'individuazione di tali interessi è in pratica tutt'altro che agevole, sia perché i valori espressamente sanciti dalla Costituzione non possono essere disposti secondo un modulo gerarchico di carattere rigido, sia perché è generalmente ammessa l'esistenza di interessi primari, di sicura rilevanza costituzionale, ma non esplicitamente menzionati nel testo della Costituzione, in quanto immanenti al sistema (quali ad es. la sicurezza pubblica; la fede pubblica).

In via di ragionevole approssimazione, sembra tuttavia possibile riconoscere natura "primaria" ai beni individuali senza i quali il soggetto titolare non potrebbe realizzarsi nelle forme minime esistenziali (quali, ad es.; vita; salute; libertà; onore; domicilio e riservatezza; lavoro); ai beni superindividuali modellati sui corrispondenti beni individuali, compatibilmente con la natura del soggetto cui fanno capo, ai beni pubblici senza i quali verrebbero meno i connotati fondamentali dello stato sociale di diritto delineato dalla Costituzione, o verrebbero impedite o compromesse le funzioni degli organi contemplati dalla Costituzione.

D'altro canto, se il riconoscimento al bene tutelato di un carattere primario costituisce un primo motivo di orientamento della scelta legislativa in favore della sanzione penale, non la condiziona in modo esclusivo: è ben possibile, infatti, che la disposizione da sanzionare esprima, in rapporto alla tutela del bene primario, una mera esigenza di ordine e di regolarità nello svolgimento di attività genericamente pericolose per tale bene (basterebbe pensare a talune infrazioni in materia di circolazione stradale). Per converso, la tutela di beni la cui natura primaria non risulti del tutto univoca, non esclude il ricorso alla sanzione penale, quand'essa sia giustificata da una lesione significativa (cosi, non ogni violazione comunque riferibile al buon andamento della P.A. potrebbe essere punita con sanzione penale, che sarà invece correttamente posta a presidio di norme che garantiscano la prestazione stessa del servizio o gli aspetti essenziali della sua regolarità) 

2.3. Il criterio del rango dell'interesse tutelato deve quindi essere combinato, nel contesto del principio di proporzione, col criterio della gravità dell'offesa, nel quale viene innanzitutto in rilievo, il grado di anticipazione della tutela del bene, a seconda che l'illecito sia di lesione o di pericolo, e, in quest'ultimo caso, di pericolo diretto o di pericolo indiretto, secondo una scala decrescente. A parità di bene giuridico protetto, maggiore è la gravità dell'illecito che comporta la distruzione o la menomazione effettiva del bene, proporzionalmente minore quella dell'illecito che comporta la rilevante possibilità di danno, e minima quella dell'illecito in cui al pericolosità della condotta si riferisca ad un evento intermedio che, a sua volta, è suscettibile di determinare una situazione di pericolo per il bene.

A parità di stadio di anticipazione della tutela, l'offesa può essere più o meno grave, a seconda della sua intensità quantitativa (maggiore o minor danno; maggiore o minor pericolo).

In linea di principio, la sanzione penale dovrebbe, essere limitata agli stadi della tutela che siano meno remoti dal bene e più intensamente connotati in termini di gravità. Ma la direttiva non può essere svincolata - per le ragioni poc'anzi accennate - dalla considerazione relativa al rango dell'interesse. Quanto più elevato esso si prospetta, tanto più giustificato apparirà il ricorso alla sanzione penale anche per offese anticipate e di modesta intensità; per converso la gravità minima richiesta per la configurabilità di un'offesa penalmente rilevante dovrà essere tanto più elevata quanto minore sarà il rango del bene giuridico in gioco.

3.1. Il principio di proporzione, se consente di individuare, da un lato, ipotesi nelle quali la previsione della sanzione penale può dirsi appropriata (offesa almeno relativamente grave di beni primari) e, dall'altro, ipotesi in cui non si potrebbe ricorrere che a sanzioni amministrative, o ad altre forme di tutela (offesa di beni sicuramente secondari, soprattutto se in forma non grave), non è evidentemente in grado di dissipare ogni dubbio che può profilarsi nella concreta esperienza legislativa. Esso lascia inevitabilmente residuare una zona "grigia".

Fermo allora restando che la zona "inferiore" potrà essere coperta soltanto ed esclusivamente con sanzioni amministrative, la zona "superiore" e quella "grigia" intermedia dovranno essere sottoposte al vaglio ulteriore del principio di sussidiarietà, secondo il quale - come si è già accennato - il ricorso alla pena "criminale" è giustificato soltanto in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un analogo grado di efficacia.

In tal senso, la scelta legislativa fra sanzione penale e sanzione amministrativa deve fondarsi su un attento riscontro comparativo delle possibilità che ciascuna delle due lascia trasparire, come strumento di tutela preventiva e repressiva, in rapporto all'illecito considerato. L'indagine deve naturalmente svolgersi sul piano della disciplina positiva che le due sanzioni (ed i relativi illeciti) ricevono nel nostro ordinamento, sia dal punto di vista sostanziale che da quello processuale.

3.1.1. Dal punto di vista sostanziale, emergono innanzitutto profili connessi al soggetto chiamato a rispondere dell'illecito.

A) Non diversamente dal reato, anche la violazione amministrativa può essere commessa solo da una persona fisica. La L. n. 689/1981 (art. 6, comma 3°) riconosce tuttavia un vincolo di solidarietà per il pagamento della sanzione tra l'autore dell'illecito amministrativo che sia rappresentante o dipendente di una persona giuridica (o di un ente non personificato) e che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, e la persona giuridica stessa. La solidarietà determina un coinvolgimento dell'ente, nella responsabilità conseguente all'illecito, ben più stretto e pregnante che non l'obbligazione civile per  il pagamento delle multe e delle ammende corrispondentemente stabilita dall'art. 197 del codice penale. Di conseguenza, essa tende ad incrementare l'interesse di tutti gli organi della persona giuridica all'osservanza dei precetti sanzionati. Da questo punto di vista, la fattispecie di illecito amministrativo sembra particolarmente adatta a sanzionare fatti normalmente riferibili alla attività propria dell'ente od alla sua politica di impresa.

B) Un analogo vincolo di solidarietà è stabilito dalla L. n. 689/1981 (art. 6, comma 1°) a carico del proprietario o dell'usufruttuario (nonché in caso di beni immobili, del titolare di un diritto personale di godimento) della cosa utilizzata o destinata a commettere la violazione amministrativa. Quando l'illecito risulti intrinsecamente e necessariamente connesso ad una cosa, e l'identificazione del suo proprietario (o del soggetto che con essa ha uno dei rapporti indicati dalla legge) risulti di per sé più agevole che non l'identificazione dell'autore dell'illecito, la sanzione amministrativa può risultare, in rapporto all'accennato vincolo di solidarietà, più congrua ed efficace della sanzione penale.

C) Per quanto concerne l'imputabilità, il sistema delineato dalla L. n. 689/1981 (art. 2) risulta semplificato rispetto a quello previsto per i reati: il minore degli anni diciotto è infatti sempre inimputabile, salva tuttavia la responsabilità di chi era tenuto alla sua sorveglianza.

Una tale disciplina, se facilita l'accertamento e può quindi apparire conveniente quando la commissione dell'illecito da parte di un minore sia solo eventuale, è destinata a risultare incongrua per quelle violazioni che sono generalmente, o comunque assai frequentemente, commesse da minori degli anni diciotto. In questi casi, l'idoneità della sanzione amministrativa a fungere da strumento di controllo sociale è assai dubbia (anche se non si può, ovviamente,  trascurare l'efficacia indiretta della responsabilità a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza).

Per evitare allora il ricorso alla sanzione penale (che, nei confronti di minori, postula una  valutazione particolarmente attenta e rigorosa m termini di sussidiarietà), si può prospettare la deroga al regime ordinario di imputabilità stabilito dall'art. 2 della L. n. 689/1981, in relazione allo specifico illecito considerato. Il limite d'età potrà cioè essere abbassato, raccordandolo opportunamente all'eventuale disciplina amministrativa già dettata ad altri fini nella stessa materia.

3.1.2. Sul piano delle sanzioni, è da notare innanzitutto che la sanzione amministrativa  presente in grado di indefettibilità per molti aspetti superiore a quello dell'omologa sanzione penale pecuniaria; la sua applicazione effettiva all'autore della violazione riconosciuto responsabile è cioè più saldamente assicurata.

A) La sanzione amministrativa non è infatti suscettibile in nessun caso di sospensione condizionale, che può invece essere concessa - entro certi limiti - per le condanne alla pena della  multa o dell'ammenda non superiori ad una certa entità.

B) Il termine per la prescrizione dell'illecito amministrativo è fissato in cinque anni (art. 28, della L. n. 689/1981), sensibilmente superiore a quello fissato dall'art. 157 c.p. per tutte le contravvenzione. Inoltre; mentre l'interruzione della prescrizione del reato non può in nessun caso consentire la protrazione del termine oltre la metà di quello stabilito come base, la prescrizione dell'illecito amministrativo può essere procrastinata senza alcun limite, con il mero compimento periodico di un atto interruttivo, secondo le norme del codice civile (art. 28, comma 2° della L. n. 689/1981).

Da questo punto di vista, è evidente come - a parità di condizioni - la sanzione amministrativa  possa risultare preferibile alla pena dell'ammenda, quando si intenda assicurare l'effettiva punizione dell'autore dell'illecito.

3.1.3. D'altro canto in questo stesso contesto, occorre tener conto di un elemento che tende invece ad infirmare l'indefettibilità della sanzione amministrativa rispetto a quella penale.

A differenza della multa e dell'ammenda, la sanzione amministrativa non eseguita per insolvibilità del condannato non può essere convertita in una sanzione diversa, incidente sulla libertà personale. La sua efficacia è quindi inconsistente rispetto ad illeciti che normalmente riconnettono a situazioni personali di indigenza (ad es.: accattonaggio; ubriachezza; piccolo commercio abusivo etc.) illeciti per i quali è efficace la sola sanzione penale (ovviamente nei casi in cui  non appaia sproporzionata al disvalore del fatto).

3.1.4. Nella valutazione in termini di sussidiarietà, non deve interferire la circostanza che la L. n. 689/1981, non tipizza un sistema di sanzioni amministrative accessorie, a differenza di  quanto accade per le pene accessorie del codice penale. Il rilievo non deve di per sé indurre a preferire il ricorso alla sanzione penale nelle ipotesi in cui, per l'illecito considerato, si prospetti l'esigenza di prevedere sanzioni di tipo interdittivo, inabilitativo, incapacitante etc.,  in  quanto destinate a risultare in concreto più efficaci della stessa sanzione principale, o comunque suggerite da valutazioni di prevenzione speciale.

In effetti, il legislatore ha sempre la possibilità di prevedere di volta in volta, per lo specifico illecito amministrativo considerato, sanzioni amministrative accessorie di vario contenuto: così ad es., la revoca di provvedimenti autorizzativi, abilitativi o concessori cui sia subordinato l'esercizio di attività economiche in relazione al quale è stato commesso l'illecito. In tal caso, può anzi emergere l'opportunità di ricorrere alla sanzione amministrativa, e non a quella penale; ferma tuttavia restando un'attenta ricognizione dei limiti che la Costituzione pone alla compressione di taluni diritti individuali, eventualmente coinvolti nella sanzione amministrativa accessoria, sia per quanto si riferisce all'autorità competente, sia per quanto concerne i motivi del provvedimento.

3.2.1. Sul piano processuale, la diversa efficacia della sanzione amministrativa rispetto a quella penale si apprezza da più angoli visuali.

Innanzitutto, per quanto concerne l'esercizio dell'azione punitiva; si deve rilevare come esso risulti, in linea di principio, parimenti obbligatorio sia per l'illecito penale sia per quello amministrativo (art.17 della L. n. 689/1981). Tuttavia, mentre l'archiviazione della notitia criminis è sottoposta al controllo del giudice istruttore, l'archiviazione del rapporto per una violazione amministrativa non è soggetta a nessun meccanismo analogo di verifica e di riscontro: l'art.18, comma 2° della L. n. 689/1981 prescrive soltanto l'obbligo di motivazione e di comunicazione integrale dell'ordinanza all'autorità che ha redatto il rapporto. Non si può quindi escludere che l'archiviazione venga in concreto disposta sulla base di valutazioni errate o di apprezzamenti discrezionali, più o meno censurabili, destinati comunque a frustrare l'esigenza punitiva.

Da questo punto di vista, il ricorso all'illecito amministrativo può apparire incongruo quando l'interesse pubblico alla repressione effettiva e costante dell'inosservanza sanzionata sia particolarmente e specificamente elevato. Appare in ogni modo sconsigliabile una formulazione della fattispecie di illecito mediante elementi che implichino valutazioni quantitative o qualitative ampiamente discrezionali.

3.2.2. Rispetto all'accertamento della violazione, si deve osservare come l'art. 13, comma 1° e 4° della L. n. 689/1981 escluda tassativamente ch'esso possa effettuarsi in luoghi di privata dimora. La preclusione, di carattere assoluto, esclude che possa ragionevolmente prevedersi un illecito amministrativo destinato ad essere necessariamente o normalmente commesso in luoghi in cui il suo accertamento non può svolgersi. La sanzione comminata risulterebbe infatti del tutto platonica.

3.2.3. Sempre sul piano processuale, è necessario tener presente che, in linea di principio, il processo penale assume, rispetto al procedimento amministrativo e giurisdizionale stabilito per l'accertamento della violazione amministrativa, una capacità stigmatizzante assai superiore. La sua mera attivazione incide infatti, spesso in modo significativo, sulla posizione del soggetto nella comunità, e determina di per sè, anche quando l'esito sia favorevole all'imputato, una serie potenzialmente cospicua di conseguenze negative. Inoltre, i poteri attribuiti all autorità giudiziaria ed alla  polizia giudiziaria risultano assai pregnanti ed incisivi sin dalla fase preliminare del procedimento: basterebbe in tal senso richiamare l'art. 219 c.p.p.

A queste caratteristiche, che senza dubbio attribuiscono al processo penale una maggiore efficacia sul piano lato sensu repressivo, corrisponde peraltro una puntuale garanzia del diritto di difesa, che costituisce invece, nel sistema della L. n. 689/1981, una mera eventualità (art.18, comma 1°), sottoposta per giunta ad un termine di decadenza assai breve. Inoltre, l'amministrazione procedente è titolare (art.13, comma l°) di una gamma di poteri difficilmente determinabili nella loro portata, la cui concreta esplicazione può condizionare l'esito del procedimento, precludendo in pratica al destinatario della contestazione un'inutile attività difensiva. Né si può supporre che in sede di giudizio d'opposizione si possano sempre far emergere le deficienze e gli errori della fase precedente. Questi rilievi sono soprattutto significativi quando l'illecito penale sia punito con pena detentiva, perché nel caso di pena pecuniaria, la possibilità di utilizzare il procedimento per decreto (artt. 506 e ss. c.p.p.), in cui l'esercizio del diritto di difesa è soltanto eventuale, rende assai meno sensibili le differenze di principio appena individuate. 

3.2.4. Da ultimo, bisogna sottolineare che non sempre la competenza a conoscere della violazione amministrativa è attribuita all'amministrazione. In caso di connessione obiettiva con un reato, e cioè quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, competente per l'uno e per l'altra è il giudica penale (art. 24 della L. n. 689/1981). In tale eventualità, l'accertamento dell'illecito amministrativo si uniforma ovviamente alle regole del processo penale. Al proposito, occorre considerare che il rapporto di dipendenza-pregiudizialità, può, in linea di massima assumere due connotati diversi. in un primo senso, esso può discendere dal modo in cui in concreto sono stati commessi i due illeciti. In un altro senso, si può dare un rapporto di dipendenza-pregiudizialità coessenziale al modo stesso con cui sono strutturate le norme; esso deriva cioè dalle relazioni logico-sistematiche che collegano le norme.

Da questo punto di vista, emerge allora l'esigenza che il legislatore non configuri mai come violazione amministrativa illeciti il cui accertamento sia necessariamente pregiudiziale all'accertamento di una responsabilità penale.

Del resto, tale conclusione operativa trova ulteriore conferma sul piano pratico, in quanto la depenalizzazione ha inteso ed intende alleggerire il carico gravante sugli uffici giudiziari penali.

4.1. La disciplina generale introdotta dalla L. n. 689/1981 per l'illecito amministrativo non consente soltanto di individuare criteri per la scelta tra questa figura ed il reato in rapporto alla diversa efficacia delle rispettive sanzioni come strumenti di controllo sociale; essa permette altresì di enucleare a taluni canoni modali di previsione dell'illecito amministrativo, e cioè regole attinenti alla formulazione delle fattispecie di illecito amministrativo e alla quantificazione della relativa sanzione, affinché la scelta operata congruamente sulla base dei criteri già delineati non finisca poi col risultare sostanzialmente disfunzionale al sistema, per effetto di una previsione specifica non adeguata al contesto delle disposizioni e dei principi generali.

4.2. In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 9 della L. n. 689/1981 fissa il principio di specialità come criteri di identificazione della norma prevalente rispetto ad un determinato fatto punito sia con sanzione penale che con sanzione amministrativa. Ne consegue che l'introduzione di una nuova sanzione può rendere inapplicabile una sanzione preesistente, se la prima presenta elementi di specialità rispetto alla seconda. Questa eventualità può operare in direzione bilaterale e cioè nel senso che una nuova sanzione penale può rendere inapplicabile una preesistente sanzione amministrativa, ovvero, la sanzione amministrativa può comportare la non operatività di una preesistente sanzione penale. Più grave è ovviamente questa seconda eventualità, per la quale può determinarsi anche l'inapplicabilità di gravi sanzioni comminate dal codice penale.

L'introduzione di una nuova sanzione deve, peraltro, essere sempre preceduta da una ricognizione delle norme sanzionatorie applicabili al fatto che si intende punire con la nuova norma in modo da evitare che la nuova previsione punitiva possa avere effetti esattamente contrari a quelli desiderati.

È ovvio, peraltro, che il principio dell'art: 9, comma 1°, della L. n. 689/1981 può essere derogato di volta in volta dal legislatore; il quale potrà, ad esempio, aggiungere alla previsione della sanzione amministrativa una clausola di riserva; facendo salvo il caso che il fatto sia preveduto come reato da altra disposizione di legge.

È peraltro opportuno segnalare come il ricorso alla clausola di riserva non debba trasformarsi in un espediente per evitare la puntuale ricognizione dei dati normativi ed il conseguente apprezzamento della portata sistematica che l'illecito amministrativo dovrà assumere. In effetti, l'inserimento di una clausola di riserva di tipo indeterminato (" salvo che il fatto sia preveduto come reato....") scarica sull'autorità  competente ad accertare l'illecito l'onere di stabilire se il fatto, concreto sia o meno riconducibile ad una fattispecie criminosa, e di decidere quindi se sia meno necessario denunciare il fatto all'autorità giudiziaria. Il rischio di valutazioni incomplete od approssimative è evidente; così come è evidente la possibilità di disparità di trattamento da zona a zona, in rapporto alla maggiore o minore sensibilità giuridica dell'operatore.

Per evitare o ridurre questi inconvenienti è allora necessario che le clausole di riserva siano  utilizzate soltanto in casi di effettiva necessità, quando si tratti di far salva l'applicazione di disposizioni incriminatrici specificamente individuate (in tal senso si tratterà di clausole di riserva determinate: "fuori dei casi preveduti dagli articoli....), rendendo cosi più agevole la valutazione dell'operatore. Alle clausole di riserva indeterminate potrà farsi ricorso soltanto nelle ipotesi marginali in cui l'obiettiva ambiguità  del contesto normativo, od il sovrapporsi di numerosi piani di tutela non consenta di limitare la portata della riserva.

4.3. Per quanto concerne la struttura del comportamento previsto come illecito amministrativo emerge l'esigenza ch'essa sia prevista in modo tale da evitare artificiose moltiplicazioni della violazione, e della correlativa sanzione, senza che ricorra un'apprezzabile giustificazione sostanziale.

In proposito è necessario rilevare che l'art. 8 della L. n. 689/1981 ripete la disciplina del  codice penale (art. 81, comma 1°) per quanto attiene al concorso formale di illeciti amministrativi  realizzati cioè con una sola azione od omissione.

Quando invece la pluralità di violazioni (della stessa o di diverse disposizioni di leggi che prevedono sanzioni amministrative) è realizzata con più azioni od omissioni, è previsto il cumulo materiale delle sanzioni, senza quella particolare mitigazione consistente nella figura del reato continuato.

Questa differenza tra reato ed illecito amministrativo può assumere un particolare rilievo nell'ipotesi delle violazioni commesse nell'esercizio di una attività imprenditoriale. La immissione  in commercio di prodotti non regolari nella etichettatura - per esemplificare in un settore in cui ha operato la depenalizzazione - può tradursi in una molteplicità innumerevole di violazioni, con la conseguente applicazione di tante sanzioni quante volte è stato violato il precetto, sino a raggiungere livelli quantitativi tanto cospicui da risultare irragionevoli.

Per ovviare all'inconveniente, sembra allora opportuno che il legislatore individui la condotta punibile nel comportamento che è all'origine della situazione illegittima, piuttosto che nei frammentari aspetti di quest'ultima (sanzionando, ad es., la produzione di prodotti sprovvisti di determinati requisiti, anziché l'atto di immissione sul mercato di ciascun singolo prodotto irregolare). L'esigenza di attribuire adeguata rilevanza all'entità della situazione irregolare provocata dal comportamento unitariamente definito può peraltro essere soddisfatto mediante la previsione di una sanzione proporzionale (al numero degli oggetti prodotti, per esempio) o di una sanzione a scaglioni (con limiti diversificati in rapporto al superamento di determinate soglie).

4.4. Per ciò che riguarda la previsione legislativa di circostanze aggravanti o attenuanti, è da notare che la L. n. 689/1981 non conosce tale istituto, e, conseguentemente non lo regola. Pertanto l'illecito amministrativo non si presta ad essere differenziato in ipotesi normative di diversa gravità, che, se introdotte, darebbero certamente luogo a difficoltà applicative. Ciò non toglie, ovviamente, che il legislatore possa senz'altro, ove ne ravvisi l'opportunità di procedere alla formulazione di più illeciti, in rapporto di specialità, ciascuno dei quali si presenti peraltro formalmente autonomo, come precetto e come sanzione, e sia quindi in grado di fondare una  specifica contestazione.

4.5.1. Circa l'entità della sanzione, occorre rilevare che, mentre nell'ambito delle contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, il diritto di oblazione ha di recente subito, con la L. n.  689/1981 (art. 127), talune significative restrizioni, per le violazioni amministrative il pagamento in misura ridotta è ammesso senza limiti, e con un meccanismo di computo (terza parte del massimo ovvero, se più favorevole, doppio del minimo) (art.16) più favorevole di quello delineato per le contravvenzioni dell'art. 162 del codice penale (terzo del massimo). Allo scopo di salvaguardare l'afflittività della sanzione amministrativa, appare allora opportuno che il divario minimo e massimo previsti non sia né eccessivo, né inconsistente, di modo che il doppio del minimo non risulti sproporzionatamente basso rispetto al terzo del massimo, e viceversa, e non offra perciò all'autore della violazione un comodo mezzo per sottrarsi, in pratica alle conseguenze dell'illecito.

A tal fine, sarà per lo più sufficiente che il legislatore adegui i limiti edittali alle prescrizioni dell'art.10, comma 2° della L. n. 689/1981.

4.5.2. In ogni caso, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che l'entità della sanzione sia mantenuta entro limiti non eccessivamente onerosi, quand'essa si riferisca a leciti di per sé non rilevatori di una sicura capacità patrimoniale del trasgressore (o degli eventuali obbligati in solido). Infatti, poiché la sanzione amministrativa è - come già ricordato (3.1.3) - insuscettibile di conversione, ne consegue che l'insolvibilità del trasgressore, oltre a frustrare il significato della sanzione, imporrebbe all'amministrazione di procedere a regolari atti interruttivi della prescrizione, nonché ad accertamenti periodici della situazione economica dell'obbligato.

4.6. La previsione di sanzioni amministrative lato sensu punitive non deve accompagnarsi a regole procedimentali diverse e derogatorie rispetto a quelle delineate dalla L. n. 689/1981, in quanto si finirebbe cosi col dar vita a "sottosistemi" normativi settoriali e frammentari destinati a determinare inevitabili difficoltà di armonizzazione e di coordinamento con le norme generali. È quindi auspicabile che lo sviluppo dell'attività legislativa nei diversi settori oggi investiti da una disciplina settoriale che risulta in deroga alla L. n. 689/1981 si ispiri in futuro all'esigenza di recuperare nel contesto di questa l'unità del sistema di accertamento e di repressione dell'illecito amministrativo. Tuttavia, proprio allo scopo di assicurare una piena funzionalità ai meccanismi procedimentali delineati dalla L. n. 689/1981, appare indispensabile che la previsione di sanzioni lato sensu punitive sia costantemente seguita dall'individuazione legislativa dell'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione stessa.

La disciplina dell'art. 17 della L. n. 689/1981 esige, infatti, che, per gli illeciti rientranti nella competenza dello Stato, sia specificata l'autorità alla quale è stata attribuita detta competenza.

Per ogni nuovo illecito amministrativo occorrerà, pertanto, chiedersi se esso rientra in materie trasferite o in funzioni delegate alle regioni. Nell'ipotesi positiva sarà opportuno affermare, con apposita norma chiarificatrice, la competenza delle regioni in ordine all'illecito, lasciando ai singoli ordinamenti regionali l'individuazione degli uffici regionali competenti. Nell'ipotesi negativa la norma dovrà, invece, indicare l'ufficio periferico statale al quale viene affidata la competenza. Se il Ministero competente non ha organi periferici, la competenza sarà attribuita al prefetto.