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R.D. 19.10.30 n. 1398

CODICE PENALE

Capo II

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

Art. 438

(Epidemia) Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena di morte (Ora pena dell'ergastolo)

Art. 439

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone si applica la pena di morte (Ora pena dell'ergastolo)

Art. 440

(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari). Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441

(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute). Chiunque adultera o contraffà in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000

Art. 442

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444

(Commercio di sostanze alimentari nocive). Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione non contraffatte né adulterate ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa non inferiore a lire 100.000.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 446

(Inserito con D.L. 18.6.86, n. 282)

(Confisca obbligatoria). In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria.

Art. 448

(Pene accessorie). La condanna per taluno dei diritti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 comporta l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. (Comma aggiunto da D.L. 18.6.86, n. 282)

Capo III

DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Art. 515

(Frode nell'esercizio del commercio). Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4.000.000.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a due anni o della multa non inferiore a lire 200.000.

Art. 516

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2.000.000

Art. 51

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Capo III

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

Art. 518

(Pubblicazione della sentenza). La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli arrt. 501,514,515,516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.