R.D. 19.10.30 n. 1398
CODICE PENALE
Capo
II
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
Art.
438
(Epidemia)
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito
con l'ergastolo.
Se
dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena di morte (Ora pena
dell'ergastolo)
Art.
439
(Avvelenamento
di acque o di sostanze alimentari) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è
punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se
dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di
morte di più persone si applica la pena di morte (Ora pena dell'ergastolo)
Art.
440
(Adulterazione
e contraffazione di sostanze alimentari). Chiunque corrompe o adultera acque o
sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per
il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
Art.
441
(Adulterazione
e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute). Chiunque
adultera o contraffà in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al
commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000
Art.
442
(Commercio
di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il
commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, acque,
sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o
contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art.
444
(Commercio
di sostanze alimentari nocive). Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione non contraffatte né adulterate ma pericolose alla salute
pubblica, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa non
inferiore a lire 100.000.
La
pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che
le acquista o le riceve.
Art.
446
(Inserito
con D.L. 18.6.86, n. 282)
(Confisca
obbligatoria). In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt.
439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o
gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma
dell'art. 240 è obbligatoria.
Art.
448
(Pene
accessorie). La condanna per taluno dei diritti preveduti da questo capo importa
la pubblicazione della sentenza.
La
condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442
comporta l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria,
commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì
la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
(Comma aggiunto da D.L. 18.6.86, n. 282)
Capo
III
DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO
Art.
515
(Frode
nell'esercizio del commercio). Chiunque, nell'esercizio di un'attività
commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una
cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a lire 4.000.000.
Se
si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a due anni o
della multa non inferiore a lire 200.000.
Art.
516
(Vendita
di sostanze alimentari non genuine come genuine). Chiunque pone in vendita o
mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2.000.000
Art.
51
(Vendita
di prodotti industriali con segni mendaci). Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Capo
III
DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
Art.
518
(Pubblicazione
della sentenza). La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli arrt.
501,514,515,516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.