DPR 30/04/1996 Num. 317
Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (in Gazz. Uff., 14 giugno,
n. 138). -- Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
» Preambolo
»
Articolo 1
Finalità e definizioni.
» Articolo 2
Elenco delle aziende.
» Articolo 3
Registro aziendale e informazioni.
» Articolo 4
Identificazione degli animali.
» Articolo 5
Assegnazione e distribuzione del marchio auricolare.
» Articolo 6
Apposizione del marchio di identificazione.
» Articolo 7
Norme applicabili agli scambi.
» Articolo 8
Animali privi di documentazione.
» Articolo 9
Norme applicabili alle importazioni.
» Articolo 10
Modello del documento di accompagnamento.
» Articolo 11
Divieti.
» Articolo 12
Norme transitorie e finali.
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 e
successive modifiche; Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C della legge 22
febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27
novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche; Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; Visto il decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Vista la
decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla
correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli
animali ed allevamenti d'origine; Tenuto conto del regolamento CEE 3508/92, del
Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione
e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9
novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 aprile 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea; Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Art. 1. Finalità e definizioni.
1.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione
e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di
identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli
scambi.
2. Il Ministero della
sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire
che:
a) siano sottoposte
ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste
dal presente regolamento;
b) siano identificati
individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per
azienda;
c) siano inseriti nel
codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori
informazioni.
3. Il presente
regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione
del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo
conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre
1992.
4. La Commissione
europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo
dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le
informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
5. Ai fini del
presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) animale: qualsiasi
animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche, e al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 556 e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti
alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
b) azienda: qualsiasi
stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo
in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese
stalle di sosta e mercati;
c) detentore:
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di
animali;
d) autorità
competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le
funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
e) scambi: gli
scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28 e successive modifiche;
f) marchio di
identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto
sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare
l'animale e l'azienda di origine.
Articolo 2
1. Il servizio
veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco,
costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono
essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
a) la denominazione
dell'azienda;
b) il codice
d'identificazione aziendale;
c) l'ubicazione
territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e
codice di avviamento postale;
d) il detentore,
specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita
I.V.A.; e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal
detentore di cui alla lettera d);
f) le specie degli
animali tenute, allevate o commercializzate;
g) per la specie
suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine
dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.
2.
Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve
presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione
aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.
3.
Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono
soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non
più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto
premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo
personale, purchè all'atto della movimentazione siano accompagnati dal
documento di cui all'art. 10.
4.
Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante
nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede
l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero
progressivo su base comunale assegnato all'azienda.
5.
Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma
2 i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale assegnato
dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali
aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si
provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma
1.
6.
Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al
servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma
1, oppure la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo
animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui
agli articoli 3 e 10.
7. Le aziende
continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finchè non siano trascorsi
i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.
Articolo 3
Art. 3. Registro aziendale e informazioni.
1.
Il detentore deve tenere presso
l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine
numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente
e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui
al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero di
animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio
di identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite,
tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o
destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di
identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni
dall'evento.
3. Il registro di cui
al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero degli
animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di
identificazione e della categoria;
b) tutte le nascite,
tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o
destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di
identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento,
salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni
dal parto.
4. Il registro di cui
al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero totale
di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni
anno;
b) almeno ogni
novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto
l'età di dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini
e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione,
categoria e data dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta
dell'associazione interessata, il Ministero della sanità attiva la procedura
comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della
specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli
ibridi.
6. Il registro di cui
al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle
disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purchè riporti tutte
le informazioni richieste da tali disposizioni.
7.
I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità
competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine,
sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali
posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8.
Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un
mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o
nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, uno dei
documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente
dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di
identificazione.
9. L'operatore di cui
al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al
comma 3, lettera a), può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui
al medesimo comma 8. 10. I registri e le informazioni di cui al
presente articolo, nonchè copia del documento di accompagnamento di cui
all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione
dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.
Articolo 4
Art. 4. Identificazione degli animali.
1.
Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina
devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del
detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve
contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di
cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per
le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una
lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata
nell'allegato 1.
2.
Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove
apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e
III.
3.
I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili
una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale
da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di
identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del
servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi
illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro
marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro
di cui all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.
Articolo 5
Art. 5.Assegnazione e distribuzione del marchio auricolare.
1.
I servizi veterinari delle unità sanitarie locali provvedono ad
assegnare all'azienda richiedente, al massimo per il fabbisogno trimestrale, i
marchi di identificazione degli animali recanti il codice di cui all'art.
4.
2. Alla distribuzione dei marchi auricolari provvede l'unità
sanitaria locale competente, salvo che regioni e province autonome adottino
specifica disciplina, con spese a carico dell'interessato.
Articolo 6
Art. 6. Apposizione del marchio di identificazione.
1.
Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di
identificazione sugli animali e ne è responsabile.
2. L'apposizione del marchio
di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della
movimentazione e comunque entro:
a) trenta giorni
dalla nascita, per bovini e bufalini;
b) sessanta giorni
dalla nascita, per ovini e caprini. L'identificazione degli animali di tali
specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano
inviati direttamente ad un impianto di macellazione;
c) settanta giorni
dalla nascita, per suini.
Articolo 7
Art. 7. Norme applicabili agli scambi.
1.
Gli animali introdotti in Italia in provenienza da altro Stato
membro mantengono il marchio di identificazione apposto nell'azienda di
origine.
2. Negli scambi di
animali il Ministero della sanità può chiedere, ai fini dei controlli nel luogo
di destinazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, ogni informazione utile relativa agli animali, al loro allevamento di
origine e alla loro movimentazione, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 27.
Articolo 8
Art. 8. Animali privi di documentazione.
1. Le informazioni
relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un
documento previsto dalla legislazione veterinaria e zootecnica sono conservate
per la durata di cinque anni e fornite, a richiesta, alla autorità competente.
Articolo 9
Art. 9. Norme applicabili alle importazioni.
1. Gli animali
importati da un Paese terzo che abbiano superato i controlli di cui al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e che rimangono nel territorio comunitario,
devono essere identificati nell'azienda di
destinazione:
a) entro trenta
giorni dalla data in cui hanno superato i suddetti
controlli;
b) comunque prima di
ogni successivo spostamento.
2. Non è necessaria
l'identificazione degli animali importati qualora:
a) l'azienda di
destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e gli animali
abbiano superato i controlli veterinari di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in un posto di ispezione frontaliero
italiano;
b) la macellazione
avvenga nei termini di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive
modifiche e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui gli animali
hanno superato i suddetti controlli veterinari.
3. Il Ministero della
sanità, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, stabilisce le
modalità di identificazione degli animali importati tramite uno dei posti
frontalieri italiani e destinati ad un macello situato in un altro Stato
membro.
Articolo 10
Art. 10. Modello del documento di accompagnamento.
1. Il modello di cui all'allegato
IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie
previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonchè quello relativo
alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 118. 2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di
carattere sanitario.
Articolo 11
1. Gli animali non
possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o
commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle
norme del presente regolamento.
Articolo 12
Art. 12. Norme transitorie e finali.
1. Sono comunque
validi i marchi di identificazione già apposti sugli animali al momento della
data di entrata in vigore del presente regolamento per le seguenti
finalità:
a) piani di
profilassi ufficiali;
b) iscrizione ai
libri genealogici;
c) corresponsione dei
premi zootecnici.
2.
Tutti i marchi di cui al comma 1 devono essere riportati nel
registro aziendale di cui all'art. 3 in corrispondenza della registrazione
dell'animale su cui sono stati apposti.
3.
Le unità sanitarie locali redigono e trasmettono alla regione o
alla provincia autonoma e al Ministero della sanità, ogni quattro mesi per i
primi due anni e, successivamente, ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
4. I modelli di cui
all'art. 10, possono essere utilizzati, in luogo di quello unificato, fino a
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.