art.515 c.p. - frode
nell'esercizio del commercio.
chiunque, nell'esercizio di una attività
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora
il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
se si tratta di oggetti preziosi, la pena è
della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire
duecentomila.
sono richiamate le sentenze dal 1981.
sez.6sent. 08762 del 13/10/81 (ud.18/03/81)
con la norma di cui all'art. 515 cod. pen.il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello
stato nel leale esercizio del commercio e punisce il comportamento del
commerciante che non esegue scrupolosamente il contratto, conseguendo cosa
diversa da quella dichiarata e risultante dalle etichette apposte sul prodotto
venduto. l'atteggiamento psicologico del compratore,
pertanto, non assume rilevanza in proposito e la punibilita'
del venditore per tale titolo di reato non e' esclusa dal fatto che
l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti
per qualita' diversi da quelli richiesti. (nella
specie erano stati consegnati all'acquirente liquori a
gradazione diversa da quella figurante sulle etichette delle bottiglie).*
sez.6sent. 00824 del 29/01/83 (ud.19/11/82)
il delitto di frode in commercio concorre
con la contravvenzione alle norme sulla produzione di pasta
alimentare di grano duro, poiche' la norma del codice
penale e' posta a tutela della buona fede degli acquirenti mentre le
disposizioni della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono dirette alla tutela della salute
sez.6sent. 04897 del 26/05/83 (ud.18/01/83)
il reato di frode in commercio e quello
relativo alla violazione delle regole emanate nell'uso di sfarinati per la
produzione della pasta, riguardano due oggetti giuridici diversi; la norma di
cui all'art. 515
cod. pen.tutela l'interesse
degli acquirenti alla lealta' degli scambi
commerciali, mentre le altre disposizioni tutelano l'interesse pubblico alla regolarita' nell'impiego di ingredienti destinati
all'alimentazione.
sez. 6 sent. 08675 del 20/10/83 (ud.11/05/83)
l'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 proibisce esplicitamente l'uso di nomi
impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari e tende alla difesa
della generalita' dei possibili acquirenti e
particolarmente di coloro che hanno minore attitudine
a rendersi conto, da se' medesimi, delle manovre
ingannevoli degli altri, e cio' a prescindere dal
fatto che avvenga o no l'atto di commercio. con l'art.
515 cod. pen.,
invece, il legislatore ha inteso proteggere il consumatore dalle frodi commesse
nei suoi confronti nell'atto dell'esercizio del commercio. avendo,
pertanto, i due reati diversa obiettivita' giuridica
e' ipotizzabile il concorso ai sensi dell'art. 81 cod. penale.*
sez.6sent. 09942 del 22/11/83 (ud.12/07/83)
costituisce tentativo di frode in commercio il fatto
di detenere per la vendita in un ristorante prodotti surgelati non indicati
come tali nella lista delle vivande.
sez.6sent. 10587 del 10/12/83 (ud.28/09/83)
ai fini della configurabilita'
della contravvenzione di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962 n. 283 non si richiede che il prodotto
alimentare manchi degli ingredienti enunciati, limitandosi detta norma a punire
l'esaltazione delle reali qualita' della sostanza
alimentare posta in vendita. mentre la non rispondenza
tra il dichiarato e il contenuto del prodotto rileva ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., che
avendo una diversa obbiettivita' giuridica, puo' concorrere con l'ipotesi contravvenzionale
prevista dal citato art. 13. (applicazione in tema di vendita di
bevande ottenute dalla infusione di bustine di "natural brodo" sulle quali vi era la scritta
"sublime").*
sez.6sent. 04128 del 08/05/84 (ud.09/04/84)
in tema di reati attinenti i prodotti
alimentari, allorche' il prelevamento dei campioni da
sottoporre ad analisi, o la analisi stessa, fossero avvenuti con la
inosservanza di norme regolamentari a cio' preposte,
dell'esito di tale accertamento potrebbe comunque il giudice merito avvalersi
come elemento probatorio sul quale fondare la sua
decisione.
sez.6sent. 04134 del 08/05/84 (ud.11/04/84)
il delitto di frode in commercio e'
configurabile, nella ipotesi del tentativo, ogni volta che la situazione
prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima
aspettativa di vedersi venduto, o servito, il prodotto reclamizzato e non
altro. (nella specie e' stato rinvenuto il tentativo
di frode in commercio nella omessa indicazione nei menu'
a stampa, distribuiti ai consumatori in un esercizio pubblico, alle
corrispondenti voci, che trattavasi di cibo
surgelato).*
sez.6sent. 04663 del 18/05/84 (ud.07/03/84)
e' ipotizzabile il tentativo del reato di
frode in commercio nel caso di detenzione nelle celle frigorifere
di un ristorante di prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle
vivande.
sez.6sent. 08260 del 06/10/84 (ud.03/05/84)
la detenzione di prodotti congelati e la
relativa omessa indicazione nel menu' del giorno del
ristorante integra gli estremi del tentativo di frode in commercio e non vi e' necessita' che si instauri un rapporto concreto con il
cliente in quanto cio' assumerebbe rilevanza ai fini
del delitto consumato e non gia' di tentativo la cui
forma non distingue tra atti preparatori e atti esecutivi, essendo
sufficienti l'idoneita' degli atti compiuti e la loro
univocita'.*
sez.6sent. 01169 del 06/02/85 (ud.17/10/84)
nel reato di frode in commercio, l'interesse
giuridico protetto dalla legge riguarda la difesa del commercio e dei
consumatori contro l'inganno, mentre la qualita' del
prodotto alimentare trova piu' appropriata tutela
nelle leggi speciali in tema di frodi alimentari. di
conseguenza il reato sussiste, nella sua "ratio" punitiva della disonesta' commerciale, anche quando l'acquirente dovesse
anticipatamente sapere che gli verra' fornita merce
diversa da quella domandata. (fattispecie relativa a
bibita "crodino" richiesta da agente
investigatore accompagnato da ufficiale di p.g.).*
sez.6sent. 03976 del 24/04/85 (ud.22/03/85)
e' configurabile il tentativo di frode in
commercio nel comportamento del proprietario di un ristorante che esponga
all'esterno del locale la lista delle vivande, comprendenti vivande confezionate a base di pesce, senza specificare che trattasi
di prodotto congelato.*
sez.6sent. 04333 del 07/05/85 (ud.21/02/85)
sussiste il delitto di frode in commercio,
qualora vengano consegnati all'acquirente, senza preventiva informazione,
agrumi non maturi, la cui buccia presenti un colore arancione, ottenuto a mezzo
di trattamento chimico (cosiddetta "deverdizzazione").*
sez.6sent. 05480 del 28/05/85 (ud.11/04/85)
il reato di frode in commercio e'
ipotizzabile allo stato di tentativo, nella ipotesi di detenzione, nelle celle
frigorifere di un ristorante, di prodotti surgelati non indicati come tali
nella lista delle vivande.
sez.6sent. 06204 del 20/06/85 (ud.09/05/85)
la predisposizione del menu senza
l'indicazione della reale qualita' dell'alimento
offerto realizza un atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione
del reato di frode in commercio. (fattispecie in tema di
pesce congelato non qualificato come tale nella lista delle vivande).
sez.6sent. 09950 del 29/10/85 (ud.03/04/85)
ai fini della configurabilita'
del delitto di cui all'art. 515 cod. pen.non ha alcuna rilevanza l'accettazione da parte dello
acquirente del prodotto che abbia caratteristiche organolettiche diverse da
quello richiesto, anche se a questo uguale per sapore o colore.
sez.6sent. 10120 del 05/11/85 (ud.09/07/85)
il titolare di un ristorante, che detiene
per la somministrazione alla clientela prodotti surgelati, non indicati
espressamente come tali nel menu' del giorno,
realizza il delitto di tentata frode in commercio.
sez.6sent. 06960 del 04/07/86 (ud.20/03/86)
l'offerta in vendita di pesce scongelato,
senza specificare tale qualita', mescolato ad altro
pesce qualificato fresco, integra il reato di tentata
frode in commercio. infatti il delitto di frode in
commercio e' configurabile nella ipotesi del tentativo ogni volta che la
situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela. (nella
specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto la
sussistenza del reato sussidiario di vendita di
sostanze alimentari non genuine).
sez.6sent. 08565 del 25/08/86 (ud.20/03/86)
e' configurabile l'ipotesi del tentativo di
frode in commercio nel fatto di detenere per la vendita prodotti congelati non
indicati come tali nella lista delle vivande o nella lista del menu' del giorno.
sez.6sent. 09948 del 26/09/86 (ud.28/05/86)
e' configurabile il tentativo di delitto di
frode nell'esercizio del commercio nel caso in cui il ristoratore detenga
prodotti congelati nell'esercizio e ometta nel menu'
del giorno la relativa indicazione.*
sez.6sent. 11021 del 15/10/86 (ud.24/06/86)
la detenzione di prodotti congelati o
surgelati e la relativa omessa indicazione nel menu'
del giorno del ristorante integrano gli estremi del tentativo di frode in
commercio in danno della clientela, la quale, in
mancanza di precisazione contraria, si aspetta che le sia servito un alimento
fresco.
sez.6sent. 15555 del 11/11/89 (ud.07/07/89)
la mancanza o la differenza di segni
distintivi, di rilevanza determinante nell'attivita'
commerciale, da' luogo a quella diversita' che
integra il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen.,
indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualita'. al segno distintivo si
ricollega nell'attivita' commerciale uno specifico
valore che incide anche sul prezzo e, quando la circostanza che il bene
acquistato sia connotato dal segno distintivo ha per l'acquirente carattere
determinante, non puo' rilevare il fatto che il bene
consegnato, pur essendo privo di tale segno, abbia identiche caratteristiche. per quanto riguarda in particolare i formaggi a
denominazioni di origine e tipiche, esiste un'articolata disciplina che
garantisce anche con controlli il consumatore e che legittima la marcatura o
l'apposizione di altro specifico contrassegno, sicche'
anche la sola mancanza di questi segni distintivi deve ritenersi elemento
determinante di diversita'. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 515 cod. pen.per formaggio "grana vernengo",
privo dell'apposita marcatura, venduto in luogo di quello pattuito e
dichiarato, che era il "parmigiano reggiano").
sez.6sent. 17201 del 07/12/89 (ud.03/12/88)
anche la semplice offerta in vendita come
fresco di pesce surgelato, qualora la situazione prospettata
sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima aspettativa di
vedersi venduto pesce fresco, e' sufficiente ad integrare gli estremi del
tentativo di frode in commercio, indipendentemente quindi da ogni concreto
rapporto con il cliente.
sez.6sent. 01829 del 10/02/90 (ud.06/10/89)
la detenzione per la vendita di prodotti
surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande configura un
tentativo di frode in commercio, essendo l'attivita'
del detentore finalizzata all'offerta al cliente.
sez.6sent. 07239 del 24/05/90 (ud.10/01/90)
il tentativo di frode commerciale (art. 56
e515 cod. pen.) e'
ammissibile solo in presenza di una contrattazione idoneamente e
inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi in concreto
intenda acquistarla, non essendo sufficiente ad integrare tale ipotesi
criminosa la semplice esposizione della merce per la eventuale vendita. la disciplina di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, al contrario, sanziona penalmente la
mera offerta in vendita di sostanze alimentari con denominazioni improprie o
comunque ingannevoli, in quanto si propone di evitare che in tal modo venga
sorpresa la buona fede del consumatore o che l'acquirente possa essere indotto
in errore circa la natura, la sostanza o le proprieta'
nutritive delle sostanze alimentari stesse. (nella fattispecie e' stata
ritenuta illecita, perche' ingannevole, la scritta
carne "suina", esposta in una macelleria, con la quale si
reclamizzavano salsicce sfuse offerte in vendita come
confezionate con carne suina, mentre risultavano confezionate con carne mista
di suino e bovino).
sez.6sent. 07446 del 26/06/92 (ud.13/04/92)
agli effetti del reato tentato non è
consentito distinguere fra atti preparatori ed atti esecutivi, mentre ciò che
conta, oltre all'idoneità, è la non equivocità degli atti. ne
consegue che bene è ritenuto responsabile del reato di tentativo di vendita di
carne scongelata come fresca (art. 515 cod. pen.in relazione all'art. 4 legge n. 3 del 1977) colui il quale detenga la
"merce" in un deposito di carne destinato alla vendita - a
disposizione, quindi, degli acquirenti - ed ammetta che la carne abbia appunto
la suddetta destinazione, trattandosi di elementi che dimostrano la
"univocità " del comportamento dell'imputato.
sez.6sent. 00663 del 25/01/93 (ud.07/12/92)
il congelamento, di prodotti alimentari
freschi con strumenti tecnologicamente inidonei, che ne provochi l'alterazione
qualitativa, al solo fine di conservare le scorte ed il successivo
scongelamento dei detti prodotti per le confezioni gastronomiche e per la
vendita, costituisce ad un tempo violazione della disciplina delle sostanze
alimentari a tutela della genuinità dei prodotti e della salute dei
consumatori, e violazione dell'art. 515 cod. pen.,
posto a garanzia della lealtà e della moralità commerciale che devono
presiedere alla commercializzazione dei beni. la mera
detenzione di alimenti di siffatta specie, per contro, non integra il tentativo
di frode in commercio, facendo difetto l'idoneità e l'univocità degli atti.
(fattispecie relativa ad esercizio per la vendita di prodotti gastronomici).
sez.6sent. 00870 del 26/01/94 (ud.19/11/93)
la denominazione di origine "emmental" spetta soltanto al formaggio fabbricato in
svizzera, in forza del d.p.r. 18 novembre 1953 n. 1099 che ha reso esecutiva in italia la convenzione internazionale di stresa
del 1 giugno 1951. da ciò
consegue che l'indicazione "emmental" da
parte dell'acquirente postula il riferimento all'"emmental"
svizzero e comporta la consegna di formaggio "emmental"
avente detta origine. talché se a tale richiesta il
venditore consegna "emmental" di diversa
provenienza senza ottenere il consenso del cliente, egli commette il delitto di
frode in commercio (art. 515 cod. pen.),
sotto il profilo della dazione "aliud pro alio".
sez.3sent. 02291 del 30/07/94 (cc.07/07/94)
il bene giuridico tutelato dal reato di
frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) va
individuato nel leale esercizio di tale attività, e la condotta tipica punita
consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o
quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che
l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o
dalla circostanza che quest'ultimo potesse
facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della
difformità tra merce richiesta e consegnata. ne deriva
che la consegna di merce priva degli essenziali requisiti di freschezza, che
attengano alla sua qualità, non vale ad escludere il reato anche se la
confezione in cui la stessa è contenuta rechi indicazioni dalle quali sia dato
desumere l'intervenuta scadenza del periodo entro il quale essa va consumata.
sez.6sent. 10108 del 24/09/94 (ud.09/06/94)
l'offerta in vendita di un prodotto ittico
in avanzato stato di scongelamento senza indicazione della sua origine di
prodotto congelato, considerato il sicuro naturale completarsi dello
scongelamento, integra condotta idonea e diretta in
modo non equivoco alla consegna alla potenziale clientela di un prodotto
diverso da quello legittimamente atteso e pertanto, a livello di tentativo, il
reato di frode in commercio: con siffatta attività viene, infatti, a
realizzarsi la dissimulazione (ad un certo punto integrale) dell'origine
congelata del prodotto, con conseguente inganno degli acquirenti.
sez.6sent. 10739 del 18/10/94 (ud.12/05/94)
quando, nello svolgimento di un'attività
commerciale avente ad oggetto la vendita al minuto di prodotti surgelati
destinati all'alimentazione umana, si effettui la sostituzione dell'etichetta
originaria indicante la data di scadenza già superata, del prodotto con altra
recante data diversa e successiva, si realizza il delitto di truffa e non
quello di frode in commercio solo se tale condotta abbia apportato contributo
causale all'acquisto. (fattispecie nelle quali è stata ritenuta la sussistenza
del delitto di cui all'art. 515 c. p. dal
momento in cui i giudici di merito avevano escluso che l'acquirente fosse stato
tratto in inganno dalle diverse date di scadenza apposte sulle confezioni).
sez.3sent. 11258 del 10/11/94 (ud.13/10/94)
nell'ipotesi di esposizione della vendita di
salsicce confezionate con carne mista, mentre il cartellino indicava la
composizione con carne di solo suino, non è configurabile il delitto tentato di
frode in commercio, di cui agli artt. 56
e515 cod. pen., poiché gli atti idonei diretti in modo non equivoco
devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato, né
il reato di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283, perché attiene ad un bene giuridico
diverso (la pubblicità ingannevole) ed il cartellino non assolve a detta
funzione. l'ipotesi criminosa sopra indicata appare
qualificabile come delitto ex art. 516 cod. pen.(vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), poiché
la genuinità è intesa in senso naturale e formale-giuridico
e, nella fattispecie, il prodotto non è genuino perché sono stati sottratti i
principi nutritivi caratteristici e si è violata la previsione normativa che
stabilisce una presunzione di confezionamento come
carne suina.
sez.3sent. 03953 del 12/04/95 (ud.06/02/95)
l'elemento materiale del delitto di cui
all'art. 515
cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio)
consiste nel consegnare all'acquirente cosa mobile non conforme a quella
convenuta ed il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività
contrattuale (pattuizione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente, sicché
nel sistema di vendita al pubblico adottato dai supermercati il prodotto non
solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione e
l'esposizione in vendita coincide con la possibile consegna all'acquirente.
sez.3sent. 00548 del 26/04/97 (cc.13/02/97)
in tema di tentativo di frode in commercio,
l'offerta al pubblico, quando sia concretamente configurabile come proposta
contrattuale, è condotta idonea diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione
della frode commerciale di cui all'art. 515cod.pen., se
di questa ricorrono gli elementi oggettivi e soggettivi. ( nella specie,
relativa da annullamento con rinvio di sentenza con la quale
il giudice di merito aveva escluso nella messa in vendita di pane grattugiato
non regolamentare presso la panetteria dell'imputato, la configurabilità
del tentativo perché mancava un principio di trattativa o di negoziazione, la
s.c. ha osservato che l'errore giuridico fondamentale che inficia simile
argomentazione consiste nel ritenere che la semplice messa in vendita della
merce in un esercizio commerciale sia per se stessa estranea alla fase della
trattativa contrattuale e quindi ancora esterna alla fattispecie penale del
tentativo di frode in commercio ).
sez.3sent. 04375 del 12/05/97 (ud.18/03/97)
per integrare la fattispecie penale di frode
commerciale di cui all'art.515cod.pen.non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un
marchio ( emblema o denominazione ) o sia altrimenti tutelata da legge
speciale; non occorre, cioè, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa
pattuita, che quest'ultima sia tutelata per la sua
provenienza, origine o qualità tipica. pertanto la
protezione o la denominazione tipica del formaggio richiesto rileva solo ai
fini del reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954,n.125( che punisce chiunque
produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con
denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i
requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni ), ma non ha alcun rilievo
ai fini del reato di frode commerciale c.d. qualitativa. (nella specie,
accertato che il cliente aveva chiesto formaggio "emmental"
e che l'esercente gli consegnò invece il ben diverso formaggio "seland", la s.c. ha ritenuto realizzata la consegna di
"aliud pro alio"
che configura la materialità del reato contestato, considerando irrilevante
l'assunto dell'imputato, che cioè l'"emmental svizzero" sia diventato formaggio a
denominazione generica, e sia ormai priva di tutela specifica, per effetto del
regolamento cee n.2081/92 ( c.d. volgarizzazione del marchio ),
giacché resta il fatto che il "seland"
consegnato era diverso per qualità dal formaggio richiesto, come accertato in
modo incensurabile dai giudici di merito: l'emmental
( svizzero, francese o tedesco che sia ) o groviera è tipico formaggio a pasta
dura, mentre il seland è formaggio a pasta tenera ).
sez.3sent. 04375 del 12/05/97 (ud.18/03/97)
il carattere plurioffensivo
della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente
dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale
protezione, giacche' la norma di cui all'art.515cod.pen.tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e,
quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da
quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti
scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (nella specie, relativa a
ritenuta sussistenza del reato per consegna di formaggio "seland" in luogo di formaggio "emmental", la s.c. ha ritenuto che il richiesto
accertamento della volgarizzazione del marchio emmental era stato legittimamente denegato, dal momento che
non avrebbe influito neppure sulla legittimazione della parte civile,
costituitasi in rappresentanza dei produttori svizzeri di " emmental ").
sez.5sent. 05127 del 31/05/97 (ud.05/03/97)
una produzione di vino superiore a quella
fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della
denominazione di origine controllata (d.o.c.)indipendentemente
dalle cause che hanno determinato l'eccedenza. può
perciò essere legittimamente contestata la violazione dell'art. 515 cod. pen.,
fatta salva la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico.
sez. 3 sent. 01686 del 11/02/98 (ud.03/12/97)
l'art. 22, primo comma, della legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del
commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art.
32,
primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa
"chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara
per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per
il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle
prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle
dichiarazioni, indicazioni e denominazioni .... salvo che il fatto non
costituisca più grave reato". l'elemento
materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)
consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella
convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto
svolgimento del commercio. le due norme si pongono,
dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa
obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della
qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà
commerciale, nel secondo. i beni giuridici tutelati,
pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare
applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della
legge 24.11.1981,
n. 689 in ipotesi di concorso
tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello
stato.
sez.3sent. 04291 del 09/04/98 (ud.25/02/98)
la semplice detenzione in un ristorante di
prodotti alimentari congelati o surgelati, non corredata da altri elementi
circostanziali, non integra sotto l'ipotesi del tentativo il delitto di cui
all'art.515cod.pen., poichè difetta il requisito della univocità degli atti,
mancando un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.
sez.3sent. 05372 del 07/05/98 (ud.23/03/98)
la sola offerta di un prodotto alimentare
con termine minimo di consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun
comportamento idoneo a trarre in inganno l'acquirente quale lo spostamento nel
tempo o l'alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal
produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perchè difetta sia l'elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perche' il t.m.c. ha una funzione
di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche
nutrizionali e di freschezzadell'alimento. (nella
fattispecie, relativa a cibo venduto con termine di scadenza
superato, la corte ha ritenuto configurabile soltanto l'illecito amministrativo
di cui all'art.18 del d.l.g. n.109 del 1992.)
sez.3sent. 06667 del 05/06/98 (ud.30/04/98)
la fattispecie di vendita di sostanze
alimentari non genuine, di cui all'art. 516 cod. pen.,
risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 cod. pen. -
frode nell'esercizio del commercio - e copre l'area della mera immissione sul
mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in
commercio. se avviene la materiale consegna della
merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato
ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515c.p.,
rispettivamente nella forma consumata o tentata.
sez.3sent. 07843 del 03/07/98 (ud.27/05/98)
il delitto di vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine, di cui all'art 516 cod. pen.,
rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in
commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., in
quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla
relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più
vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in
commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.
sez.3sent. 02038 del 03/08/98 (cc.26/06/98)
la detenzione di cibi congelati o surgelati
accompagnata dalla mancata segnalazione nel menù di tale stato di conservazione
degli alimenti ipotizza il reato di cui agli artt. 56
e515 cod. pen., a condizione che vi sia stato un inizio di pattuizione
con il cliente. tale situazione si determina anche
quando la proposta contrattuale dell'esercente sia stata portata all'attenzione
dell'avventore con la effettiva consegna del menù dichiarante merce diversa da
quella che, in caso di accettazione, sarebbe stata servita.
sez.3sent. 11640 del 11/11/98 (ud.14/07/98)
il delitto di frode in commercio di cui
all'art. 515
cod. proc. pen.
non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n.
580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici
diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen.tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza
ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580
del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità
nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.
sez.3sent. 08507 del 05/07/99 (ud.22/04/99)
i reati di cui agli artt.
515 cod. pen.e5 legge 30 aprile 1962 n. 283 si pongono in relazione di specialità
reciproca e possono pertanto concorrere. infatti il
delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine
come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o
pattuita. la contravvenzione è commessa da chi impiega
nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi
naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in
modo da variarne la composizione naturale. inoltre nel
delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio,
mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della
preparazione o della distribuzione per il consumo. infatti
il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio,
la contravvenzione la tutela della salute.
sez.3sent. 14161 del 13/12/99 (ud.03/11/99)
il tentativo di frode in commercio può
esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con
l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la
non equivocità degli atti nella direzione di una consegna. (in conseguenza la
corte ha ritenuto integrato il tentativo nella detenzione nel centro
imballaggio di merce già confezionata).
sez.3sent. 12204 del 26/10/99 (ud.01/10/99)
la detenzione in un ristorante di cibi
surgelati o congelati, senza che di tale stato di conservazione sia fatta
menzione nella lista delle vivande destinata ai clienti, non corredata da altri
elementi circostanziali, non integra gli estremi del tentativo di frode
nell'esercizio del commercio (articoli 56
e515 cod. pen.)
atteso che occorre che siano individuati e specificati gli atti diretti in modo
non equivoco a consegnare o servire concretamente ai clienti cose diverse da
quelle dichiarate nella liste dei cibi.
sez.3sent. 14448 del 23/12/99 (ud.11/11/99)
in materia alimentare va escluso il
concorso materiale delle norme, e quindi il concorso formale dei reati, fra il
reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954 n. 125 (vendita con una denominazione tipica di
formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione) e quello
di cui all'art.515 cod. pen. ( vendita di cosa diversa per qualità a quella
dichiarata). in tale caso il delitto di frode
commerciale resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 legge 125 del 1954.
sez. u sent.
00028 del 21/12/2000 (ud.25/10/2000)
integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non
equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta
dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra
al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata
o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione.
(nell'affermare tale principio la corte ha altresì precisato che il tentativo
non è viceversa configurabile, per l'assenza del requisito dell'univocità degli
atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente
detenuti all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico)
sez.3sent.
23008 del 07/06/2001 (ud.17/05/2001)
integra il reato di frode in commercio la condotta dell'esercente che alla
richiesta di prosciutto di parma - la cui
denominazione di origine è riservata dall'art.1 della legge n.26 del 1990 esclusivamente a prodotti che abbiano
determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali -
consegni prosciutto crudo non di parma.