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art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio.

chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila. 

 sono richiamate le sentenze dal 1981.

sez. 6 sent. 08762 del 13/10/81 (ud.18/03/81)

con la norma di cui all'art. 515 cod. pen. il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello stato nel leale esercizio del commercio e punisce il comportamento del commerciante che non esegue scrupolosamente il contratto, conseguendo cosa diversa da quella dichiarata e risultante dalle etichette apposte sul prodotto venduto. l'atteggiamento psicologico del compratore, pertanto, non assume rilevanza in proposito e la punibilita' del venditore per tale titolo di reato non e' esclusa dal fatto che l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualita' diversi da quelli richiesti. (nella specie erano stati consegnati all'acquirente liquori a gradazione diversa da quella figurante sulle etichette delle bottiglie).*

sez. 6 sent. 00824 del 29/01/83 (ud.19/11/82)

il delitto di frode in commercio concorre con la contravvenzione alle norme sulla produzione di pasta alimentare di grano duro, poiche' la norma del codice penale e' posta a tutela della buona fede degli acquirenti mentre le disposizioni della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono dirette alla tutela della salute

sez. 6 sent. 04897 del 26/05/83 (ud.18/01/83)

il reato di frode in commercio e quello relativo alla violazione delle regole emanate nell'uso di sfarinati per la produzione della pasta, riguardano due oggetti giuridici diversi; la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla lealta' degli scambi commerciali, mentre le altre disposizioni tutelano l'interesse pubblico alla regolarita' nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.

sez. 6 sent. 08675 del 20/10/83 (ud.11/05/83)

l'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 proibisce esplicitamente l'uso di nomi impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari e tende alla difesa della generalita' dei possibili acquirenti e particolarmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto, da se' medesimi, delle manovre ingannevoli degli altri, e cio' a prescindere dal fatto che avvenga o no l'atto di commercio. con l'art. 515 cod. pen., invece, il legislatore ha inteso proteggere il consumatore dalle frodi commesse nei suoi confronti nell'atto dell'esercizio del commercio. avendo, pertanto, i due reati diversa obiettivita' giuridica e' ipotizzabile il concorso ai sensi dell'art. 81 cod. penale.*

sez. 6 sent. 09942 del 22/11/83 (ud.12/07/83)

costituisce tentativo di frode in commercio il fatto di detenere per la vendita in un ristorante prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande.

sez. 6 sent. 10587 del 10/12/83 (ud.28/09/83)

ai fini della configurabilita' della contravvenzione di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962 n. 283 non si richiede che il prodotto alimentare manchi degli ingredienti enunciati, limitandosi detta norma a punire l'esaltazione delle reali qualita' della sostanza alimentare posta in vendita. mentre la non rispondenza tra il dichiarato e il contenuto del prodotto rileva ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., che avendo una diversa obbiettivita' giuridica, puo' concorrere con l'ipotesi contravvenzionale prevista dal citato art. 13. (applicazione in tema di vendita di bevande ottenute dalla infusione di bustine di "natural brodo" sulle quali vi era la scritta "sublime").*

sez. 6 sent. 04128 del 08/05/84 (ud.09/04/84)

in tema di reati attinenti i prodotti alimentari, allorche' il prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi, o la analisi stessa, fossero avvenuti con la inosservanza di norme regolamentari a cio' preposte, dell'esito di tale accertamento potrebbe comunque il giudice merito avvalersi come elemento probatorio sul quale fondare la sua decisione.

sez. 6 sent. 04134 del 08/05/84 (ud.11/04/84)

il delitto di frode in commercio e' configurabile, nella ipotesi del tentativo, ogni volta che la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima aspettativa di vedersi venduto, o servito, il prodotto reclamizzato e non altro. (nella specie e' stato rinvenuto il tentativo di frode in commercio nella omessa indicazione nei menu' a stampa, distribuiti ai consumatori in un esercizio pubblico, alle corrispondenti voci, che trattavasi di cibo surgelato).*

sez. 6 sent. 04663 del 18/05/84 (ud.07/03/84)

e' ipotizzabile il tentativo del reato di frode in commercio nel caso di detenzione nelle celle frigorifere di un ristorante di prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande.

sez. 6 sent. 08260 del 06/10/84 (ud.03/05/84)

la detenzione di prodotti congelati e la relativa omessa indicazione nel menu' del giorno del ristorante integra gli estremi del tentativo di frode in commercio e non vi e' necessita' che si instauri un rapporto concreto con il cliente in quanto cio' assumerebbe rilevanza ai fini del delitto consumato e non gia' di tentativo la cui forma non distingue tra atti preparatori e atti esecutivi, essendo sufficienti l'idoneita' degli atti compiuti e la loro univocita'.*

sez. 6 sent. 01169 del 06/02/85 (ud.17/10/84)

nel reato di frode in commercio, l'interesse giuridico protetto dalla legge riguarda la difesa del commercio e dei consumatori contro l'inganno, mentre la qualita' del prodotto alimentare trova piu' appropriata tutela nelle leggi speciali in tema di frodi alimentari. di conseguenza il reato sussiste, nella sua "ratio" punitiva della disonesta' commerciale, anche quando l'acquirente dovesse anticipatamente sapere che gli verra' fornita merce diversa da quella domandata. (fattispecie relativa a bibita "crodino" richiesta da agente investigatore accompagnato da ufficiale di p.g.).*

sez. 6 sent. 03976 del 24/04/85 (ud.22/03/85)

e' configurabile il tentativo di frode in commercio nel comportamento del proprietario di un ristorante che esponga all'esterno del locale la lista delle vivande, comprendenti vivande confezionate a base di pesce, senza specificare che trattasi di prodotto congelato.*

sez. 6 sent. 04333 del 07/05/85 (ud.21/02/85)

sussiste il delitto di frode in commercio, qualora vengano consegnati all'acquirente, senza preventiva informazione, agrumi non maturi, la cui buccia presenti un colore arancione, ottenuto a mezzo di trattamento chimico (cosiddetta "deverdizzazione").*

sez. 6 sent. 05480 del 28/05/85 (ud.11/04/85)

il reato di frode in commercio e' ipotizzabile allo stato di tentativo, nella ipotesi di detenzione, nelle celle frigorifere di un ristorante, di prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande.

sez. 6 sent. 06204 del 20/06/85 (ud.09/05/85)

la predisposizione del menu senza l'indicazione della reale qualita' dell'alimento offerto realizza un atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione del reato di frode in commercio. (fattispecie in tema di pesce congelato non qualificato come tale nella lista delle vivande).

sez. 6 sent. 09950 del 29/10/85 (ud.03/04/85)

ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. non ha alcuna rilevanza l'accettazione da parte dello acquirente del prodotto che abbia caratteristiche organolettiche diverse da quello richiesto, anche se a questo uguale per sapore o colore.

sez. 6 sent. 10120 del 05/11/85 (ud.09/07/85)

il titolare di un ristorante, che detiene per la somministrazione alla clientela prodotti surgelati, non indicati espressamente come tali nel menu' del giorno, realizza il delitto di tentata frode in commercio.

sez. 6 sent. 06960 del 04/07/86 (ud.20/03/86)

l'offerta in vendita di pesce scongelato, senza specificare tale qualita', mescolato ad altro pesce qualificato fresco, integra il reato di tentata frode in commercio. infatti il delitto di frode in commercio e' configurabile nella ipotesi del tentativo ogni volta che la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto la sussistenza del reato sussidiario di vendita di sostanze alimentari non genuine).  

sez. 6 sent. 08565 del 25/08/86 (ud.20/03/86)

e' configurabile l'ipotesi del tentativo di frode in commercio nel fatto di detenere per la vendita prodotti congelati non indicati come tali nella lista delle vivande o nella lista del menu' del giorno.

sez. 6 sent. 09948 del 26/09/86 (ud.28/05/86)

e' configurabile il tentativo di delitto di frode nell'esercizio del commercio nel caso in cui il ristoratore detenga prodotti congelati nell'esercizio e ometta nel menu' del giorno la relativa indicazione.*

sez. 6 sent. 11021 del 15/10/86 (ud.24/06/86)

la detenzione di prodotti congelati o surgelati e la relativa omessa indicazione nel menu' del giorno del ristorante integrano gli estremi del tentativo di frode in commercio in danno della clientela, la quale, in mancanza di precisazione contraria, si aspetta che le sia servito un alimento fresco.

sez. 6 sent. 15555 del 11/11/89 (ud.07/07/89)

la mancanza o la differenza di segni distintivi, di rilevanza determinante nell'attivita' commerciale, da' luogo a quella diversita' che integra il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualita'. al segno distintivo si ricollega nell'attivita' commerciale uno specifico valore che incide anche sul prezzo e, quando la circostanza che il bene acquistato sia connotato dal segno distintivo ha per l'acquirente carattere determinante, non puo' rilevare il fatto che il bene consegnato, pur essendo privo di tale segno, abbia identiche caratteristiche. per quanto riguarda in particolare i formaggi a denominazioni di origine e tipiche, esiste un'articolata disciplina che garantisce anche con controlli il consumatore e che legittima la marcatura o l'apposizione di altro specifico contrassegno, sicche' anche la sola mancanza di questi segni distintivi deve ritenersi elemento determinante di diversita'. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 515 cod. pen. per formaggio "grana vernengo", privo dell'apposita marcatura, venduto in luogo di quello pattuito e dichiarato, che era il "parmigiano reggiano").

sez. 6 sent. 17201 del 07/12/89 (ud.03/12/88)

anche la semplice offerta in vendita come fresco di pesce surgelato, qualora la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima aspettativa di vedersi venduto pesce fresco, e' sufficiente ad integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio, indipendentemente quindi da ogni concreto rapporto con il cliente.

sez. 6 sent. 01829 del 10/02/90 (ud.06/10/89)

la detenzione per la vendita di prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande configura un tentativo di frode in commercio, essendo l'attivita' del detentore finalizzata all'offerta al cliente.

sez. 6 sent. 07239 del 24/05/90 (ud.10/01/90)

il tentativo di frode commerciale (art. 56 e 515 cod. pen.) e' ammissibile solo in presenza di una contrattazione idoneamente e inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi in concreto intenda acquistarla, non essendo sufficiente ad integrare tale ipotesi criminosa la semplice esposizione della merce per la eventuale vendita. la disciplina di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, al contrario, sanziona penalmente la mera offerta in vendita di sostanze alimentari con denominazioni improprie o comunque ingannevoli, in quanto si propone di evitare che in tal modo venga sorpresa la buona fede del consumatore o che l'acquirente possa essere indotto in errore circa la natura, la sostanza o le proprieta' nutritive delle sostanze alimentari stesse. (nella fattispecie e' stata ritenuta illecita, perche' ingannevole, la scritta carne "suina", esposta in una macelleria, con la quale si reclamizzavano salsicce sfuse offerte in vendita come confezionate con carne suina, mentre risultavano confezionate con carne mista di suino e bovino).

sez. 6 sent. 07446 del 26/06/92 (ud.13/04/92)

agli effetti del reato tentato non è consentito distinguere fra atti preparatori ed atti esecutivi, mentre ciò che conta, oltre all'idoneità, è la non equivocità degli atti. ne consegue che bene è ritenuto responsabile del reato di tentativo di vendita di carne scongelata come fresca (art. 515 cod. pen. in relazione all'art. 4 legge n. 3 del 1977) colui il quale detenga la "merce" in un deposito di carne destinato alla vendita - a disposizione, quindi, degli acquirenti - ed ammetta che la carne abbia appunto la suddetta destinazione, trattandosi di elementi che dimostrano la "univocità " del comportamento dell'imputato.

sez. 6 sent. 00663 del 25/01/93 (ud.07/12/92)

il congelamento, di prodotti alimentari freschi con strumenti tecnologicamente inidonei, che ne provochi l'alterazione qualitativa, al solo fine di conservare le scorte ed il successivo scongelamento dei detti prodotti per le confezioni gastronomiche e per la vendita, costituisce ad un tempo violazione della disciplina delle sostanze alimentari a tutela della genuinità dei prodotti e della salute dei consumatori, e violazione dell'art. 515 cod. pen., posto a garanzia della lealtà e della moralità commerciale che devono presiedere alla commercializzazione dei beni. la mera detenzione di alimenti di siffatta specie, per contro, non integra il tentativo di frode in commercio, facendo difetto l'idoneità e l'univocità degli atti. (fattispecie relativa ad esercizio per la vendita di prodotti gastronomici).

sez. 6 sent. 00870 del 26/01/94 (ud.19/11/93)

la denominazione di origine "emmental" spetta soltanto al formaggio fabbricato in svizzera, in forza del d.p.r. 18 novembre 1953 n. 1099 che ha reso esecutiva in italia la convenzione internazionale di stresa del 1 giugno 1951. da ciò consegue che l'indicazione "emmental" da parte dell'acquirente postula il riferimento all'"emmental" svizzero e comporta la consegna di formaggio "emmental" avente detta origine. talché se a tale richiesta il venditore consegna "emmental" di diversa provenienza senza ottenere il consenso del cliente, egli commette il delitto di frode in commercio (art. 515 cod. pen.), sotto il profilo della dazione "aliud pro alio".

sez. 3 sent. 02291 del 30/07/94 (cc.07/07/94)

il bene giuridico tutelato dal reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) va individuato nel leale esercizio di tale attività, e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata. ne deriva che la consegna di merce priva degli essenziali requisiti di freschezza, che attengano alla sua qualità, non vale ad escludere il reato anche se la confezione in cui la stessa è contenuta rechi indicazioni dalle quali sia dato desumere l'intervenuta scadenza del periodo entro il quale essa va consumata.

sez. 6 sent. 10108 del 24/09/94 (ud.09/06/94)

l'offerta in vendita di un prodotto ittico in avanzato stato di scongelamento senza indicazione della sua origine di prodotto congelato, considerato il sicuro naturale completarsi dello scongelamento, integra condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla consegna alla potenziale clientela di un prodotto diverso da quello legittimamente atteso e pertanto, a livello di tentativo, il reato di frode in commercio: con siffatta attività viene, infatti, a realizzarsi la dissimulazione (ad un certo punto integrale) dell'origine congelata del prodotto, con conseguente inganno degli acquirenti.

sez. 6 sent. 10739 del 18/10/94 (ud.12/05/94)

quando, nello svolgimento di un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita al minuto di prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, si effettui la sostituzione dell'etichetta originaria indicante la data di scadenza già superata, del prodotto con altra recante data diversa e successiva, si realizza il delitto di truffa e non quello di frode in commercio solo se tale condotta abbia apportato contributo causale all'acquisto. (fattispecie nelle quali è stata ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 515 c. p. dal momento in cui i giudici di merito avevano escluso che l'acquirente fosse stato tratto in inganno dalle diverse date di scadenza apposte sulle confezioni).

sez. 3 sent. 11258 del 10/11/94 (ud.13/10/94)

nell'ipotesi di esposizione della vendita di salsicce confezionate con carne mista, mentre il cartellino indicava la composizione con carne di solo suino, non è configurabile il delitto tentato di frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., poiché gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato, né il reato di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283, perché attiene ad un bene giuridico diverso (la pubblicità ingannevole) ed il cartellino non assolve a detta funzione. l'ipotesi criminosa sopra indicata appare qualificabile come delitto ex art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), poiché la genuinità è intesa in senso naturale e formale-giuridico e, nella fattispecie, il prodotto non è genuino perché sono stati sottratti i principi nutritivi caratteristici e si è violata la previsione normativa che stabilisce una presunzione di confezionamento come carne suina.

sez. 3 sent. 03953 del 12/04/95 (ud.06/02/95)

l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio) consiste nel consegnare all'acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta ed il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale (pattuizione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente, sicché nel sistema di vendita al pubblico adottato dai supermercati il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione e l'esposizione in vendita coincide con la possibile consegna all'acquirente.

sez. 3 sent. 00548 del 26/04/97 (cc.13/02/97)

in tema di tentativo di frode in commercio, l'offerta al pubblico, quando sia concretamente configurabile come proposta contrattuale, è condotta idonea diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all'art. 515 cod.pen., se di questa ricorrono gli elementi oggettivi e soggettivi. ( nella specie, relativa da annullamento con rinvio di sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso nella messa in vendita di pane grattugiato non regolamentare presso la panetteria dell'imputato, la configurabilità del tentativo perché mancava un principio di trattativa o di negoziazione, la s.c. ha osservato che l'errore giuridico fondamentale che inficia simile argomentazione consiste nel ritenere che la semplice messa in vendita della merce in un esercizio commerciale sia per se stessa estranea alla fase della trattativa contrattuale e quindi ancora esterna alla fattispecie penale del tentativo di frode in commercio ).  

sez. 3 sent. 04375 del 12/05/97 (ud.18/03/97)

per integrare la fattispecie penale di frode commerciale di cui all'art.515 cod.pen. non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio ( emblema o denominazione ) o sia altrimenti tutelata da legge speciale; non occorre, cioè, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, che quest'ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica. pertanto la protezione o la denominazione tipica del formaggio richiesto rileva solo ai fini del reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954,n.125 ( che punisce chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni ), ma non ha alcun rilievo ai fini del reato di frode commerciale c.d. qualitativa. (nella specie, accertato che il cliente aveva chiesto formaggio "emmental" e che l'esercente gli consegnò invece il ben diverso formaggio "seland", la s.c. ha ritenuto realizzata la consegna di "aliud pro alio" che configura la materialità del reato contestato, considerando irrilevante l'assunto dell'imputato, che cioè l'"emmental svizzero" sia diventato formaggio a denominazione generica, e sia ormai priva di tutela specifica, per effetto del regolamento cee n.2081/92 ( c.d. volgarizzazione del marchio ), giacché resta il fatto che il "seland" consegnato era diverso per qualità dal formaggio richiesto, come accertato in modo incensurabile dai giudici di merito: l'emmental ( svizzero, francese o tedesco che sia ) o groviera è tipico formaggio a pasta dura, mentre il seland è formaggio a pasta tenera ).

sez. 3 sent. 04375 del 12/05/97 (ud.18/03/97)

il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacche' la norma di cui all'art.515 cod.pen. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato per consegna di formaggio "seland" in luogo di formaggio "emmental", la s.c. ha ritenuto che il richiesto accertamento della volgarizzazione del marchio emmental era stato legittimamente denegato, dal momento che non avrebbe influito neppure sulla legittimazione della parte civile, costituitasi in rappresentanza dei produttori svizzeri di " emmental ").

sez. 5 sent. 05127 del 31/05/97 (ud.05/03/97)

una produzione di vino superiore a quella fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di origine controllata (d.o.c.)indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'eccedenza. può perciò essere legittimamente contestata la violazione dell'art. 515 cod. pen., fatta salva la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico.

sez. 3 sent. 01686 del 11/02/98 (ud.03/12/97)

l'art. 22, primo comma, della legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni .... salvo che il fatto non costituisca più grave reato". l'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio. le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo. i beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello stato.

sez. 3 sent. 04291 del 09/04/98 (ud.25/02/98)

la semplice detenzione in un ristorante di prodotti alimentari congelati o surgelati, non corredata da altri elementi circostanziali, non integra sotto l'ipotesi del tentativo il delitto di cui all'art.515 cod.pen., poichè difetta il requisito della univocità degli atti, mancando un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.

sez. 3 sent. 05372 del 07/05/98 (ud.23/03/98)

la sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l'acquirente quale lo spostamento nel tempo o l'alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perchè difetta sia l'elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perche' il t.m.c. ha una funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezzadell'alimento. (nella fattispecie, relativa a cibo venduto con termine di scadenza superato, la corte ha ritenuto configurabile soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art.18 del d.l.g. n.109 del 1992.)

sez. 3 sent. 06667 del 05/06/98 (ud.30/04/98)

la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 cod. pen. - frode nell'esercizio del commercio - e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio. se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.  

sez. 3 sent. 07843 del 03/07/98 (ud.27/05/98)

il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art 516 cod. pen., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.

sez. 3 sent. 02038 del 03/08/98 (cc.26/06/98)

la detenzione di cibi congelati o surgelati accompagnata dalla mancata segnalazione nel menù di tale stato di conservazione degli alimenti ipotizza il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., a condizione che vi sia stato un inizio di pattuizione con il cliente. tale situazione si determina anche quando la proposta contrattuale dell'esercente sia stata portata all'attenzione dell'avventore con la effettiva consegna del menù dichiarante merce diversa da quella che, in caso di accettazione, sarebbe stata servita.

sez. 3 sent. 11640 del 11/11/98 (ud.14/07/98)

il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. proc. pen. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.

sez. 3 sent. 08507 del 05/07/99 (ud.22/04/99)

i reati di cui agli artt. 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962 n. 283 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere. infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. la contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. inoltre nel delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della preparazione o della distribuzione per il consumo. infatti il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione la tutela della salute.

sez. 3 sent. 14161 del 13/12/99 (ud.03/11/99)

il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna. (in conseguenza la corte ha ritenuto integrato il tentativo nella detenzione nel centro imballaggio di merce già confezionata).

sez. 3 sent. 12204 del 26/10/99 (ud.01/10/99)

la detenzione in un ristorante di cibi surgelati o congelati, senza che di tale stato di conservazione sia fatta menzione nella lista delle vivande destinata ai clienti, non corredata da altri elementi circostanziali, non integra gli estremi del tentativo di frode nell'esercizio del commercio (articoli 56 e 515 cod. pen.) atteso che occorre che siano individuati e specificati gli atti diretti in modo non equivoco a consegnare o servire concretamente ai clienti cose diverse da quelle dichiarate nella liste dei cibi.

sez. 3 sent. 14448 del 23/12/99 (ud.11/11/99)

in materia alimentare va escluso il concorso materiale delle norme, e quindi il concorso formale dei reati, fra il reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954 n. 125 (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione) e quello di cui all'art.515 cod. pen. ( vendita di cosa diversa per qualità a quella dichiarata). in tale caso il delitto di frode commerciale resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 legge 125 del 1954.

sez. u sent. 00028 del 21/12/2000 (ud.25/10/2000)

integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione. (nell'affermare tale principio la corte ha altresì precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per l'assenza del requisito dell'univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico)

sez. 3 sent. 23008 del 07/06/2001 (ud.17/05/2001)

integra il reato di frode in commercio la condotta dell'esercente che alla richiesta di prosciutto di parma - la cui denominazione di origine è riservata dall'art
.1 della legge n.26 del 1990 esclusivamente a prodotti che abbiano determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali - consegni prosciutto crudo non di parma.