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stralcio 205-99

 

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 6 1999 N. 205 ( STRALCIO)

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI

 

Art. 1 (DEPENALIZZAZIONE)

 

1.      1.    Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle Leggi comprese nell’elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30/4/62 n 283 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 2 ( SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE)

 

1.      1.    Le violazioni indicate dall’articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:

a)     a)    Se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell’ammenda, la somma dovuta è pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila.

b)     b)    Se la  violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centoventi milioni negli  altri casi;

c)     c)     Se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto  sola o congiunta con la pena della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma di lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi:

2)     2)    Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

a)     a)    All’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista in via esclusiva;

b)     b)    All’ammontare della multa o dell’ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all’arresto;

c)     c)     Al doppio dell’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all’arresto.

 

Art. 3 (SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE)

 

1)     1)    Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall’articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano  ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l’applicabilità  delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall’articolo 94 del presente decreto legislativo.

2)     2)    Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a)     a)    Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività;

b)     b)    Per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

c)     c)     Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 5 (CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE)

 

1)     1)    Dopo l’articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:

 

   Art. 517 – bis (circostanza aggravante) – le pene stabilite dagli articoli 515,516,517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevandela cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

 

Art. 8 (CHIUSURA DELLO STABILIMENTO O DELL’ESERCIZIO PER MANCANZA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI)

 

  1. gli organi della pubblica amministrazione incaricati dalla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
  2. il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
  3. restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 3 del presente decreto, dall’articolo 517-bis del codice penale, dall’articolo 12-bis e dal 1°comma dell’articolo 15 della legge 30 aprile 1962 n. 283

 

 

ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL’ARTICOLO 1

 

Avvertenza: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

 

  1. Legge 2 agosto 1897 n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco.
  1. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
  1. legge 4 novembre 1951 n 1316 recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari
  1. legge 7 dicembre 1951 n 1559 recante disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti
  1. legge 10 aprile 1954 n 125 recante tutela della denominazione di origine e tipiche dei formaggi
  1. decreto legge 11 gennaio 1956 n 3 convertito dalla legge 16 maggio 1956 n 108 recante aumento del prezzo dei contrassegni di stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio dei vermouth e degli altri vini aromatizzati – ad eccezione dell’articolo 16
  1. legge 23 dicembre 1956 n 1526 recante norme a difesa della genuinità del burro
  1. legge 13 novembre 1960 n 1407 recante norme per la classificazione e la vendita degli oli d’oliva
  1. legge 30 aprile 1962 n 283 recante disciplina igienica della produzione  e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12
  1. legge 24 luglio 1962 n 1104 recante divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile
  1. legge 16 agosto 1962 n 1354 recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra
  1. legge 15 febbraio 1963 n 281 recante disciplina della produzione e del commercio dei mangimi
  1. DPR 12 luglio 1963 n 930 recante norme per la tutela di denominazione di origine dei mosti e dei vini
  1. DPR 12 febbraio 1965 n 162 recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti , vini e aceti
  1. legge 27 gennaio 1968 n 35 recante norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi
  1. legge 9 ottobre 1980 n 659 recante limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi
  1. legge 4 novembre 1981 n 628 recante norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo
  1. legge 2 agosto 1982 n 527 recante norme per la produzione e commercio degli agri
  1. DPR 23 agosto 1982 n 777 recante attuazione della direttiva CEE  n 76/893 relativa agli oggetti e ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  1. decreto legge 7 settembre 1987 n 370 convertito dalla legge 4 novembre 1987 n 460 recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola
  1. DPR 24 maggio 1988 n 223 recante attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 81/187 e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alla classificazione all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n 183
  1. DPR 24 maggio 1988 n 236 recante attuazione della direttiva CEE n 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n 183
  1. legge 30 maggio 1989 n 224 recante tutela della denominazione di origine del salame di varzi delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
  1. legge 12 gennaio 1990 n 11 recante tutela della denominazione di origine del prosciutto di modena delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
  1. legge 13 febbraio 1990 n 26 recante tutela della denominazione di origine prosciutto di parma
  1. legge 14 febbraio 1990 n 30 recante norme in materia di denominazione di origine prosciutto san daniele
  1. decreto legislativo 25 gennaio 1992 n 107 recante attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relativi agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione
  1. decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110 recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana
  1. decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 119 recante attuazione della direttive 89/851/CEE n 81/852/CEE n 87/20/CEE e n 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari
  1. legge 10 febbraio 1992 n 164 recante nuova disciplina della denominazione d’origine dei vini
  1. decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 537 recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale
  1. decreto legislativo 4 febbraio 1993 n 64 recate attuazione della direttiva 88/437/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
  1. decreto legislativo 4 febbraio 1993 n 65 recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente ai problemi igienico sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovo-prodotti
  1. decreto legislativo 3 marzo 1993 n 90 recante attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabiliti le condizioni di preparazione immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità
  1. decreto legislativo 18 aprile 1994 n 286 recante attuazione della direttiva 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti  problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche
  1. decreto legislativo 17 marzo 1995 n 194 recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
  1. decreto legislativo 26 maggio 1997 n 155 recante attuazione delle direttive 96/42/CE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari
  1. decreto legislativo 4 agosto 1999 n 336  recante attuazione delle direttive 96/22CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze b-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti