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Parte VI • La protezione e il benessere animale

 

Autorizzazione sanitaria per il trasporto di animali

 

Il processo di armonizzazione della normativa comunitaria in ambito veterinario ha portato alla necessità di uniformare le normative dei diversi Stati nazionali in tema di benessere animale durante il trasporto.

Le Direttive CEE 91/628 e CE 95/29 sono frutto di lunghe e sofferte mediazioni tra le istanze dei gruppi animalisti e le esigenze degli operatori del settore.

Le Direttive di cui sopra sono state recepite nella legislazione italiana con il D.lvo 532 del 30 dicembre 1992 e con il recente D.lvo 388 del 20 ottobre 1998.

Lassetto legislativo attuale,che scaturisce dal testo integrato dei due Decreti, contiene parecchie novità che modificano sostanzialmente i contenuti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari e dagli altri soggetti incaricati della vigilanza sul settore.

Le limitazioni introdotte sulla densità di carico degli animali costituiscono sicuramente uno degli aspetti caratterizzanti limpianto legislativo del D.lvo 388/1998 e uno dei principali punti critici nella sua applicazione. Infatti, se da un lato è indubbio che lo spazio disponibile per capo nelle diversespecie animali è uno dei fattori che maggiormente influiscono sul benessere animale durante il trasporto,è anche vero che i limiti imposti si scontrano con le abitudini dei trasportatori e le loro esigenze economiche.

 

La nuova autorizzazione sanitaria

 

Lautorizzazione sanitaria degli autoveicoli per il trasporto di animali vivi è prevista dall ’art.36 del Regolamento di Polizia Veterinaria ed è subordinata alla richiesta dell ’interessato,alla disponibilità di una autorimessa ove effettuare il lavaggio e la disinfezione del mezzo e all ’accertamento dei requisiti di cui agli artt.37 e 38 da parte del Veterinario ufficiale.

Dalla lettura degli articoli citati si evince che i beni tutelati dal legislatore sono:

– ligiene pubblica («…impedire la fuoriuscita dei liquami …»);

– la sanità pubblica degli animali («…mezzi adatti per le operazioni di pulizia,lavaggio e disinfezione …»);

– il benessere animale («…adeguate aperture per una sufficiente areazione …»).

Questultimo aspetto,già presente nel R.P.V.all ’art.35,ha assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore nella coscienza dei consumatori e ha trovato sbocco legislativo nei provvedimenti attuali.

Lattuale normativa in tema di benessere animale prevede anche requisiti costruttivi per gli autocarri adibiti al trasporto,che non erano presenti nel R.P.V.

È quindi necessario integrare la premessa dellautorizzazione sanitaria con la citazione del D.lvo 532/1992 e del D.lvo 388/1998 e accertare la presenza di questi requisiti durante il sopralluogo tecnico del Veterinario ufficiale che emette il parere preliminare alla autorizzazione.

 

I requisiti degli automezzi

 

Lesame dell ’allegato I Cap.I del testo integrato permette di desumere i requisiti supplementari necessari per ottenere l ’autorizzazione.

I principali consistono nellaccertamento che i mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo tale da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche,nonché che la ventilazione e la cubatura d ’aria devono essere adeguate alla cubatura del trasporto e alla specie di animali trasportata. Inoltre,i mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire,costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali e attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possono causare ferite agli animali.

Lo stesso allegato I prevede,inoltre,dotazioni supplementari da utilizzare per alcune categorie di animali o per viaggi di durata superiore alle 8 ore (Cap.VII).Per esempio,in certe condizioni sono necessari stalli o recinti individuali per i solipedi,impianti di abbeveraggio e serbatoi di acqua (per i suini),possibilità di accesso diretto agli animali,areazione adattabile in base alla temperatura.

In sintesi,necessita accertare:

– i requisiti strutturali di base che devono essere sempre presenti (art.37 R.P.V.e All.I Cap.I D.lvo 532/1992 come modificato dal D.lvo 388/1998)

– i requisiti legati alla specie e categoria degli animali (all.I Cap.I D.lvo 532/1992 come modificato dal D.lvo 388/1998)

– i requisiti legati alla durata dei viaggi (all.I Cap.VIII D.lvo 532/1992 come modificato dal D.lvo 388/1998)

È opportuno che lautorizzazione di un particolare automezzo sia “personalizzata ” caso per caso,citando la o le specie animali trasportabili e indichi se l ’automezzo è idoneo per viaggi superiori alle 8 ore senza periodi di riposo.

Poiché il D.lvo 388/1998 è applicabile solo per viaggi oltre i 50 km anche i requisiti strutturali richiesti non sono necessari per spostamenti inferiori.

 

Lo spazio disponibile e la densità di carico

 

Il D.lvo 388/1998 aggiunge lintero capitolo VI all ’allegato I del D.lvo 532/1992.

Le tabelle riportate stabiliscono la densità di carico accettabile per viaggi oltre i 50 km per singola specie e categoria animale. Il requisito basilare di riferimento è la superficie di carico disponibile dellautocarro che va calcolata su di un solo piano di carico (solipedi)o in base al numero dei piani utilizzabili per le altre specie.

Ogni singolo autocarro ha quindi la possibilità di trasportare un numero approssimativamente definito di animali in base ai suoi requisiti strutturali. Può essere utile e opportuno indicare queste limitazioni al momento dellemissione o del rinnovo dell ’autorizzazione sanitaria. Il calcolo del numero di animali trasportabile per singolo autocarro in base alla superficie disponibile risulta complesso e oneroso con i mezzi tradizionali ma diviene davvero elementare utilizzando una semplice applicazione informatica.

Il prospetto che segue risulta dall ’applicazione proposta in Premessa,con il solo inserimento della superficie di un ripiano e il numero degli stessi rilevati durante il sopralluogo. Lo schema è dunque diverso per ogni singolo automezzo e riporta anche le indicazioni del Cap.VI che possono in parte modificare il numero dei capi trasportabili. Le parti dello schema relative alle specie animali che si richiede di trasportare possono essere inserite in un allegato dell ’autorizzazione sanitaria in quanto legate a un particolare requisito (la superficie)del mezzo. Loperazione consente di conseguire questi obiettivi:

                     rilasciare un documento ineccepibile che riporti tutte le limitazioni di quel particolare automezzo;

– facilitare lautotrasportatore nell ’osservanza della legge;

– facilitare le operazioni di vigilanza sui trasporti di animali.

 

La vigilanza sulla densitàdi carico

 

La vigilanza sul trasporto di animali vivi, tradizionalmente focalizzata sulla prevenzione delle epizoozie,deve oggi necessariamente considerare gli aspetti relativi al benessere animale. Il giudizio del sanitario è basato sul suo bagaglio di conoscenze tecniche ma non può comunque prescindere dai limiti di legge.In tema di densità di carico la norma stabilisce dei limiti che in alcuni casi sono prescrittivi,in altri casi sono condizionati da valutazioni tecniche quali lo stato fisico degli animali,le condizioni meteorologiche o la durata del viaggio.Anche in questi casi il giudizio del sanitario è comunque vincolato ai limiti percentuali fissati. Il riscontro delle condizioni fissate dalla norma appare particolarmente agevole: il semplice esame dei documenti sanitarie commerciali permette di conoscere con una notevole approssimazione il numero degli animali,il peso vivo totale,la distanza da percorrere e l ’ora di partenza.

La sanzione prevista per un eccesso nel numero di capi trasportati è di € 3098,74.

 

Indicazioni sulla densità di carico per percorsi oltre i 50 km

 

AUTOCARRO MN 999999

 

SUPERFICIE DI CARICO AUTORIZZATA 51 m 2 con lutilizzo di 3 piani

35 m 2 con lutilizzo di 2 piani

17 m 2 con lutilizzo di 1 piano

 

 

DENSITÀ DI CARICO DEI SUINI PESO VIVO TOTALE AMMESSO UTILIZZANDO 3 PIANI 11.985 kg

 

 

 

SUINI GRASSI

 

 

Peso medio in Kg

N.ammesso

 

Peso medio in Kg

N.ammesso

100

120

 

145

83

105

114

 

150

80

110

109

 

155

77

115

104

 

160

75

120

100

 

165

73

125

96

 

170

71

130

92

 

175

68

135

89

 

180

67

140

86

 

185

65

 

 

                                  

Tutti i suini devono almeno potersi coricare o restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi,durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m 2 .

Per la razza,le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta.

Essa può essere aumentata fino al 20%anche in base alle condizioni metereologiche e alla durata del viaggio.

 

DENSITÀ DI CARICO DEI SOLIPEDI

 

Spazio per capo utilizzando 1 piano

Numero ammesso

Cavalli adulti

(0,7 x 2,5 m)

 

 

10

Cavalli giovani

(6-24 mesi)

(entro 48 ore di viaggio)

 

(oltre 48 ore di viaggio)

(0,6 x 2 m)

 

(1,2 x 2 m)

 

14

7

Pony

(altezza inf.a 144 cm)

(0,6 x 1,8 m)

 

17

Puledri (0-6 mesi)

 

(1 x 1,4 m)

12

                                                          

 

N.B.Durante i lunghi viaggi i puledri devono potersi coricare I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.

 

Le cifre possono variare del 10%al massimo per i cavalli adulti e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri,in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli,alle condizioni metereologiche e alla durata probabile del tragitto.

 

DENSITÀ DI CARICO DEI BOVINI

 

 

Peso approssimativo

 in kg

 

Numero ammesso

utilizzando 2 piani

Vitelli dallevamento

55

da 88 a 117

Vitelli medi

110

da 50 a 88

Vitelli pesanti

200

da 37 a 50

Bovini medi

325

da 27 a 37

Bovini di grandi dimensioni

550

da 22 a 27

Bovini di grandissime dimen.

oltre 700

non oltre 21

                                                          

 

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,ma anche allo stato fisico degli animali,alle condizioni metereologiche e alla durata probabile del tragitto.Occorre prevedere il 10%in più di spazio per le femmine in gestazione.

 

DENSITÀ DI CARICO DEGLI OVI-CAPRINI

 

 

Peso approssimativo

 in kg

 

Numero ammesso

utilizzando 2 piani

Montoni tosati ed agnelli infer.a 26 kg

<55

da 117 a 175

 

Montoni non tosati

>55

<55

=55

non oltre 87

non oltre 117

da 88 a 117

Capre

<35

35-55

>55

da 117 a 175

da 88 a 117

da 47 a 88

Pecore e capre in gestazione avanzata  

<55

>55

da 70 a 88

non oltre 69

 

La superficie al suolo indicata può variare in base alla razza,alle dimensioni allo stato fisico degli animali,nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Per esempio,per i piccoli agnelli,può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m 2 per capo.

 

DENSITÀ DI CARICO DEL POLLAME

 

Deve essere calcolata sulla superfice dei contenitori secondo i seguenti parametri

 

Categoria

Numero ammesso

 

Pulcini di un giorno

21-25 cm2 per pulcino

Volatili di peso inferiore a 1,6 kg

180 - 200 cm2 /kg

Volatili di peso compreso tra 1,6 e 3 kg

160 cm2 /kg

Volatili di peso compreso tra 3 e 5 kg    

115 cm2 /kg

Volatili di peso superiore a 5 kg

105 cm2 /kg

 

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,ma anche allo stato fisico dei volatili,alle condizioni metereologiche e alla durata probabile del tragitto.