Decreto 31 gennaio 2002 Disposizioni in materia di
funzionamento dell'anagrafe bovina
I soggetti che interagiscono:
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Compiti dei soggetti: IL DETENTORE torna
all’inizio
·
Tenere aggiornato il registro
dell'allevamento e registrare entro 3 giorni dall'ingresso in stalla o uscita
dalla stessa o dalla marcatura del capo i relativi dati;
·
Acquistare presso i fornitori registrati nell'elenco ministeriale,
i marchi auricolari in numero massimo pari
al fabbisogno annuale;
·
Apporre, entro 20 gg. dalla nascita, i marchi auricolari
e, comunque, prima che il capo lasci l'azienda;
·
Notificare alla Banca Dati Nazionale le nascite e le
importazioni da Paesi Terzi, entro 7 giorni dall'apposizione delle marche auricolari;
·
Registrare direttamente le comunicazioni di cui al punto
sopra alla Banca Dati Nazionale secondo le procedure operative previste;
·
II detentore si può avvalere dell'AUSL per gli adempimenti
di registrazione degli ammali alla BDN; in tal caso invia
entro 7gg. dalla marcatura del capo, all'AUSL, per
ciascun animale nato in azienda o importato in Paesi
Terzi, la cedola identificativa completata in ogni sua parte;
·
Identificare mediante marchi auricolari entro
20 gg. dall'effettuazione dei controlli di cui al D.Lgs
93/93, i bovini provenienti da Paesi Terzi e di cui al citato D.Lgs.
·
della corretta tenuta dei passaporti,
cedole identifìcative, marchi auricolari e registro aziendale;
·
completare il passaporto
inserendo la data di ingresso in allevamento ed il codice aziendale e la firma
al momento dell'arrivo dell'animale;
·
compilare la specifica
sezione dei passaporti relativi ai premi comunitari;
·
può registrare direttamente, secondo le
procedure, la morte dì un animale nella banca dati nazionale ed è tenuto ad inviare
il passaporto al servizio veterinario Ausl, entro 7 gg, dalla data del
decesso;
·
comunica la morte dell'animale, ove non
provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario Ausl, entro 7 gg. dal decesso, per la successiva
registrazione alla banca dati nazionale;
·
comunica
entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali o del passaporto o delle cedole identifìcative o
dei marchi auricolari o del registro aziendale, all'autorità giudiziaria competente e al servizio veterinario Ausl che provvedere alla registrazione in banca dati nazionale;
·
comunica, entro 7 gg. dall'evento, alla banca
dati nazionale ogni movimentazione in entrata e in uscita dall'azienda,
compresa l'uscita in macellazione; tale comunicazione può essere effettuata direttamente oppure
mediante l'Ausl; in quest'ultimo
caso invia al servizio veterinario, entro 7 gg., la
documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in banca dati nazionale.
Compiti
dei soggetti: TITOLARE STABILIMENTO MACELLAZIONE torna
all’inizio
·
Comunicare alla banca dati nazionale e, contestualmente
(se esiste) a quella regionale, per via informatica, entro
7 gg. dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cos'
come definite nel manuale operativo;
· Provvedere, sotto controllo del servizio veterinario Ausl, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.
Compiti dei soggetti: FORNITORE MARCHI AURICOLARI torna all’inizio
·
Trasmettere alla banca dati nazionale e contestualmente
(se esiste) alla banca dati regionale, l'elenco dei marchi forniti a ciascun
allevamento, contestualmente
alla consegna, secondo le modalità definite dal
manuale operativo;
Sono cancellati
dall'elenco dei fornitori inserito in banca dati nazionale, in caso di
produzione e distribuzione di marchi non conformi all’art. 3 del DPR 437/2000.
Compiti dei soggetti: I SERVIZI VETERINARI AUSL torna all’inizio
·
Connettersi alla banca dati nazionale Rilasciare e vidimare
i passaporti
·
Vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni
in materia di identificazione e registrazione degli animali:
·
Effettuare controlli previsti
dal regolamento CE 2630/97 e ss.mm. presso le aziende
zootecniche registrandone gli esiti nella banca dati nazionale secondo le modalità
riportate nel manuale operativo; il veterinario ufficiale annota il proprio
nome, la data del controllo e la propria firma sul registro;
·
Registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le
informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
·
Registra in banca dati nazionale le informazioni relative alle nascite, movimentazioni, macellazioni, introduzioni di capi da Paesi membri,
importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facoltà di registrare direttamente i dati o di
avvalersi di convenzioni con altri
organismi;
·
Registra in banca dati nazionale il furto o lo
smarrimento di animali, di cedole identifìcative,
dei passaporti
e dei marchi auricolari;
·
Stampare da sistema e rilasciare il duplicato del
passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro 14 gg. dalla data di
notifica; il nuovo passaporto avrà l'indicazione "Duplicato ";
·
Inviare, ai sensi del Reg.CE
132/99 , i verbali dei controlli che evidenziano
irregolarità, all'organismo pagatore;
· Effettuare l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllando l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari ,,, e custodire per 3 armi, ai sensi del Reg. CE 1760/2000 i passaporti - debitamente annullati - degli animali macellati.
Compiti dei soggetti: LA REGIONE torna all’inizio
·
Assicurare
il corretto funzionamento del
sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza;
·
Organizzare e verificare l'attività dei servizi
veterinari Ausl;
·
Disciplinare le modalità e le
procedure per le realizzazione del registro aziendale della specie bovina anche per via
informatica;
·
Connettersi alla banca dati nazionale;
Fermo restando l'ufficialità della banca dati nazionale, la regione garantendo l'uniformità dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli può stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento alla banca dati nazionale.
Compiti dei soggetti: IL MINISTERO della SALUTE torna all’inizio
Detenere la banca dati nazionale delle aziende, degli
allevamenti e dei capi bovini;
·
Garantire l'accesso o la consultazione della banca dati
nazionale a chiunque vi abbia interesse;
·
Assegna
ai detentori i loro delegati il certificato
elettronico di identità che distribuisce per il tramite del servizio
veterinario delle Ausl;
·
Redigere
l'elenco dei fornitori dei marchi auricolari e ne certifica la conformità;
·
Sospendere o revocare l’iscrizione dei fornitori suddetti
nell'elenco in banca dati nazionale;
·
Comunicare alle Regioni e province autonome,
l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;
·
Comunicare, per via informatica, ai servizi veterinari Ausl, alle Regioni e province, le variazioni relative a ciascuna azienda e ai capi detenuti compresi i
movimenti e i capi macellati
per l'espletamenti dei rispettivi compiti;
·
Verificare la corretta applicazione della disciplina
prevista dal presente decreto avvalendosi di un organismo di ispezione;
· Avvalersi del Centro Servizi Nazionale presso l' I.Z.S. di Teramo.
Altri soggetti: l’AGEA torna all’inizio
La banca dati
nazionale deve contenere e mettere a disposizione dell'AGEA tutta una serie di
dati ad essa indispensabili per l'erogazione dei premi
agli allevatori: dati anagrafici, dati di macellazione, sistema di
identificazione, irregolarità, controlli, ecc...