SIAV               GUIDA

 

 

Decreto 31 gennaio 2002  Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina

I soggetti che interagiscono:

DETENTORE

SERVIZI VETERINARI ASL

TITOLARE STABILIMENTO di MACELLAZIONE

REGIONI

FORNITORI MARCHE AURICOLARI

MINISTERO della SALUTE

AGEA

 

 

 

 

 

Compiti dei soggetti: IL DETENTORE                          torna all’inizio

·                    Tenere aggiornato il registro dell'allevamento e registrare entro 3 giorni dall'ingresso in stalla o uscita dalla stessa o dalla marcatura del capo i relativi dati;

·                    Acquistare presso i fornitori registrati nell'elenco ministeriale, i marchi auricolari in numero massimo pari al fabbisogno annuale;

·                    Apporre, entro 20 gg. dalla nascita, i marchi auricolari e, comunque, prima che il capo lasci l'azienda;

·                    Notificare alla Banca Dati Nazionale le nascite e le importazioni da Paesi Terzi, entro 7 giorni dall'apposizione delle marche auricolari;

·                    Registrare direttamente le comunicazioni di cui al punto sopra alla Banca Dati Nazionale secondo le procedure operative previste;

·                    II detentore si può avvalere dell'AUSL per gli adempimenti di registrazione degli ammali alla BDN; in tal caso invia entro 7gg. dalla marcatura del capo, all'AUSL, per ciascun animale nato in azienda o importato in Paesi Terzi, la cedola identificativa completata in ogni sua parte;

·                    Identificare mediante marchi auricolari entro 20 gg. dall'effettuazione dei controlli di cui al D.Lgs 93/93, i bovini provenienti da Paesi Terzi e di cui al citato D.Lgs.

·                    della corretta tenuta dei passaporti, cedole identifìcative, marchi auricolari e registro aziendale;

·                    completare il passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento ed il codice aziendale e la firma al momento dell'arrivo dell'animale;

·                    compilare la specifica sezione dei passaporti relativi ai premi comunitari;

·                    può registrare direttamente, secondo le procedure, la morte dì un animale nella banca dati nazionale ed è tenuto ad inviare il passaporto al servizio veterinario Ausl, entro 7 gg, dalla data del decesso;

·                    comunica la morte dell'animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario Ausl, entro 7 gg. dal decesso, per la successiva registrazione alla banca dati nazionale;

·                    comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali o del passaporto o delle cedole identifìcative o dei marchi auricolari o del registro aziendale, all'autorità giudiziaria competente e al servizio veterinario Ausl che provvedere alla registrazione in banca dati nazionale;

·                    comunica, entro 7 gg. dall'evento, alla banca dati nazionale ogni movimentazione in entrata e in uscita dall'azienda, compresa l'uscita in macellazione; tale comunicazione può essere effettuata direttamente oppure mediante l'Ausl; in quest'ultimo caso invia al servizio veterinario, entro 7 gg., la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in banca dati nazionale.

Compiti dei soggetti: TITOLARE STABILIMENTO MACELLAZIONE             torna all’inizio

·                    Comunicare alla banca dati nazionale e, contestualmente (se esiste) a quella regionale, per via informatica, entro 7 gg. dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cos' come definite nel manuale operativo;

·                    Provvedere, sotto controllo del servizio veterinario Ausl, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.

Compiti dei soggetti: FORNITORE MARCHI AURICOLARI             torna all’inizio

·                    Trasmettere alla banca dati nazionale e contestualmente (se esiste) alla banca dati regionale, l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite dal manuale operativo;

Sono cancellati dall'elenco dei fornitori inserito in banca dati nazionale, in caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi all’art. 3 del DPR 437/2000.

Compiti dei soggetti: I SERVIZI VETERINARI AUSL           torna all’inizio

·                    Connettersi alla banca dati nazionale Rilasciare e vidimare i passaporti

·                    Vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali:

·                    Effettuare controlli previsti dal regolamento CE 2630/97 e ss.mm. presso le aziende zootecniche registrandone gli esiti nella banca dati nazionale secondo le modalità riportate nel manuale operativo; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul registro;

·                    Registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;

·                    Registra in banca dati nazionale le informazioni relative alle nascite, movimentazioni, macellazioni, introduzioni di capi da Paesi membri, importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;

·                    Registra in banca dati nazionale il furto o lo smarrimento di animali, di cedole identifìcative, dei passaporti e dei marchi auricolari;

·                    Stampare da sistema e rilasciare il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro 14 gg. dalla data di notifica; il nuovo passaporto avrà l'indicazione "Duplicato ";

·                    Inviare, ai sensi del Reg.CE 132/99 , i verbali dei controlli che evidenziano irregolarità, all'organismo pagatore;

·                    Effettuare l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllando l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari ,,, e custodire per 3 armi, ai sensi del Reg. CE 1760/2000 i passaporti - debitamente annullati - degli animali macellati.

 

Compiti dei soggetti: LA REGIONE               torna all’inizio

·                   Assicurare   il   corretto funzionamento   del  sistema   di   identificazione   e registrazione sul territorio di propria competenza;

·                   Organizzare e verificare l'attività dei servizi veterinari Ausl;

·                   Disciplinare le modalità e le procedure per le realizzazione del registro aziendale della specie bovina anche per via informatica;

·                   Connettersi alla banca dati nazionale;

Fermo   restando   l'ufficialità  della  banca  dati  nazionale,   la  regione garantendo l'uniformità dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli può stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento alla banca dati nazionale.

 

Compiti dei soggetti: IL MINISTERO della SALUTE            torna all’inizio

 

                              Detenere la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini;

·                   Garantire l'accesso o la consultazione della banca dati nazionale a chiunque vi abbia interesse;

·                   Assegna ai detentori i loro delegati il certificato elettronico di identità che distribuisce per il tramite del servizio veterinario delle Ausl;

·                   Redigere l'elenco dei fornitori dei marchi auricolari e ne certifica la conformità;

·                   Sospendere o revocare l’iscrizione dei fornitori suddetti nell'elenco in banca dati nazionale;

·                   Comunicare alle Regioni e province autonome, l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;

·                   Comunicare, per via informatica, ai servizi veterinari Ausl, alle Regioni e province, le variazioni relative a ciascuna azienda e ai capi detenuti compresi i movimenti e i capi macellati per l'espletamenti dei rispettivi compiti;

·                   Verificare la corretta applicazione della disciplina prevista dal presente decreto avvalendosi di un organismo di ispezione;

·                   Avvalersi del Centro Servizi Nazionale presso l' I.Z.S. di Teramo.

 

Altri soggetti: l’AGEA          torna all’inizio

La banca dati nazionale deve contenere e mettere a disposizione dell'AGEA tutta una serie di dati ad essa indispensabili per l'erogazione dei premi agli allevatori: dati anagrafici, dati di macellazione, sistema di identificazione, irregolarità, controlli, ecc...