1. Introduzione
2. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
4. Il medico competente
5. La vigilanza
6. Le aziende sanitarie locali
7. L'organizzazione delle ASL
8. Il servizio ispettivo delle ASL
9. Le competenze delle ASL
10. L'ispettorato del lavoro
11. L'organizzazione
12. Competenze trasferite e mantenute
13. Ispesl
14. Finalità dell'Ispesl
15. Vigili del fuoco
16. Competenze dei vigili del fuoco
17. Inail
18. Attività d'informazione dell'Inail
19. Corpo delle miniere e regioni
20. Anpa
21. Altri uffici
22. Carabinieri, polizia di stato e municipale
Introduzione
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Il problema del "controllo e della vigilanza" disegna, nel suo continuo intrecciarsi di competenze e rimandi di responsabilità, un paesaggio tipicamente italiano.
Non soltanto il datore di lavoro è quasi impossibilitato a ritrovare il filo d’Arianna degli Enti competenti (per fare solo un esempio : l’ascensore dell’ufficio è omologato dalla USL ; il ponteggio del reparto è però collaudato dall’Ispettorato del Lavoro, mentre i montacarichi sono di competenza dell’ISPELS), ma gli stessi operatori pubblici, i "controllori" sul campo hanno rischiato e rischiano di perdere di vista i confini dei propri compiti. In questo complesso sistema a labirinto, che tenterò di descrivere in modo semplice per quanto possibile, l’introduzione del D.Lgs 626/94 ha almeno avuto il merito di non complicare ulteriormente lo scenario. Anzi, si deve riconoscere alla legge il merito di avere introdotto, nell’organigramma stratificato del sistema ispettivo di controllo i soggetti più motivati ed interessati : i lavoratori. Cosa opportuna in quanto, adesso, i livelli di prevenzione non sono solo quelli assicurati dagli interventi ispettivi degli organi amministrativi e dalle indagini di polizia giudiziaria, ma sono garantiti anche da soggetti che sono direttamente coinvolti nel processo produttivo. Questo primo livello di prevenzione è riservato agli organi di controllo interno, mentre spettano agli organi di vigilanza gli accertamenti preventivi o a seguito di incidenti sul lavoro per la verifica del rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché l'adozione dei provvedimenti a carico dei responsabili per le violazioni commesse.
L'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO
Nella nuova impostazione legislativa sono stati affidati al datore di lavoro ed ad altri organismi interni un’ampia area di interventi, in una logica di collaborazione e autoregolamentazione, tesa alla verifica e al controllo dell'applicazione delle norme antinfortunistiche nell'azienda.
Conviene soffermarsi su tre soggetti:
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Medico competente
Il responsabile del servizio prevenzione e protezione
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Il servizio di prevenzione e protezione, organizzato ed istituito dal datore di lavoro all'interno dell'azienda, ha essenzialmente il campito di fornire consulenza tecnica al datore di lavoro medesimo e informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda.
Spetta al Servizio effettuare o far effettuare da terzi qualificati la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro utili per la redazione della relazione.
Rientra fra i compiti del Servizio non solo l'elaborazione di misure preventive e protettive adeguate ai rischi rilevati, ma anche l'individuazione di efficaci sistemi di controllo sulla validità delle misure previste ai fini prevenzionali.
Nell'ambito di tale attività di controllo e sorveglianza, visita unitamente al medico competente, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.
Soprattutto nelle medie e grandi aziende il Servizio di prevenzione e protezione assume una notevole importanza perché può costituire lo strumento principale per la verifica della validità delle misure di sicurezza adottate ed inoltre il primo organo che viene a conoscenza di eventuali situazioni di rischio presenti in base alle informazioni fornite dall’azienda.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Già lo Statuto dei lavoratori (L.20.5.70 n.300), all'art.9 prevedeva che " i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le norme idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
Ora il capo V del D.Lgs 626/94 artt.18 e 19 nell'individuare e attribuire le funzioni del "RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA" dà completa attuazione e operatività alle disposizioni ricordate. Infatti questo organo, da nominare in tutte le aziende che occupano dipendenti, oltre ai compiti di consultazione e partecipazione, svolge un’importante attività di controllo interno in materia di sicurezza e igiene del lavoro; in particolare secondo quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs 626/94 il Rappresentante per la sicurezza opera ai suddetti fini mediante:
la promozione, l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Considerate le informazioni cui può accedere per l'espletamento della sua funzione (documento di sicurezza, registro infortuni, informazioni sanitarie ecc.), lo stretto collegamento funzionale con i lavoratori, la conoscenza diretta dei processi produttivi nonché la possibilità di avere a disposizione supporti tecnici da parte delle Organizzazioni Sindacali, evidenzia la possibilità di un grande contributo da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il rispetto della Legge.
Questa figura si occupa di :
Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
Questa disposizione ha come importante conseguenza che:
Le visite ispettive non vedranno coinvolti solo il datore di lavoro o i suoi rappresentanti da una parte e l'organo di vigilanza dalla altra, ma vi sarà la partecipazione anche del rappresentante per la sicurezza.
La presenza del rappresentante della sicurezza non sarà formale ma attiva, in quanto questi avrà la facoltà di formulare le proprie "osservazioni", che non potranno essere disattese dall'organo di vigilanza il quale, si ritiene, ne dovrà dare puntualmente atto nella verbalizzazione.
Infine il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: partecipa alla riunione periodica (di cui all'art.11) obbligatoria almeno una volta all’anno nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Avverte il responsabile dell'azienda dei. rischi individuati nel corso della sua attività.
Questo obbligo valorizza la funzione di controllo attribuite al rappresentante per la sicurezza il quale, avendo fra i suoi compiti quello di individuare i rischi esistenti, deve necessariamente "presidiare il territorio". Infatti lo stesso può accedere ai luoghi di lavoro ove si svolgono le varie lavorazioni, prendere notizie dai lavoratori di eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e dei dispositivi di sicurezza esistenti in azienda, chiedere informazioni sugli accertamenti sanitari compiuti dal medico competente e, qualora venga a conoscenza dall'esterno di eventuali pericoli, ha l'obbligo di informare il datore di lavoro, il quale a sua volta dovrà attivarsi per eliminare la situazione di rischio segnalatagli.
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misura di prevenzioni e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
E' ovvio che prima di ricorrere a questo rimedio il rappresentante per la sicurezza avrà svolto tutti i possibili interventi ed iniziative presso il datore di lavoro per ottenere l'adeguamento delle misure di sicurezza. Solo come ultima arma, in caso di inerzia del datore di lavoro, segnalerà il caso agli organi di vigilanza che dovranno intervenire per verificare quanto denunciato.
Il legislatore ha voluto conferire quindi al rappresentante per la sicurezza poteri incisivi e non formali e, per evitare qualsiasi condizionamento nella sua attività da parte del datore di lavoro, ha esteso a suo favore la stessa tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Recita l’articolo 22 della L.20.5-70 n.300 : "Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza" mentre l’articolo 15 stabilisce :"E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a licenziare un lavoratore discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero alla sua partecipazione ad uno sciopero".
Alla fine del 1997 il numero degli Rappresentanti dei Lavoratori eletti nel privato costituiva circa il 50% del totale previsto. La maggior parte risulta essere stata eletta nelle Regioni del Centro-Nord mentre, per contro, non risulta essere stato eletto nessun Rappresentante in Molise Basilicata e Sicilia.. In linea generale la designazione tempestiva degli Rappresentanti dei lavoratori si è avuta nelle imprese dove già era presente il sindacato ma, questo occorre precisarlo, soprattutto per via degli accordi Confindustria - Organizzazioni Sindacali che consentono il sistema della designazione transitoria. Non si può comunque nascondere che il meccanismo di designazione sindacale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha prestato il fianco a molte critiche. Come prima cosa esclude la possibilità di nominare quali Rappresentanti quei lavoratori che, disponibili, avrebbero conoscenze e capacità professionali ; in seconda battuta, e qui il problema si fa molto più ampio, c’è da chiedersi se sia giusto mischiare "giocoforza" il ruolo sindacale con questo specifico, se insomma le due funzioni non rischiano di essere incompatibili o almeno di difficile gestione. Risulta infine che, almeno formalmente, circa l’80% dei Rappresentanti dei lavoratori ha ricevuto un’apposita istruzione, vale a dire che ha frequentato un corso specifico, addirittura prima che il Ministero del Lavoro emanasse le indicazioni contenute nel Decreto del 16 gennaio 1997.
Il medico competente
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Figura definita all’art. 2, cui è attribuito un ruolo di grandissima importanza, svolge, oltre agli accertamenti previsti dalla normativa precedente, attività di prevenzione primaria, affiancando da esperto sanitario il datore di lavoro.
Al medico competente sono infatti assegnati i seguenti compiti di sorveglianza interna :
l'obbligo di comunicare in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art.11) al rappresentante per la sicurezza e al responsabile dei servizi di prevenzione i risultati degli accertamenti sanitari effettuati e il significato di detti risultati.
l'obbligo di visitare gli ambienti di lavoro, almeno due volte all'anno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e proiezione dai rischi.
Alla fine del 1997 i "medici competenti" risultavano essere 8124, numero in media superiore agli altri paesi UE.
La vigilanza
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La vigilanza è la verifica del corretto comportamento delle aziende private come pubbliche e spetta alla Pubblica Amministrazione nel suo compito di controllo delle politiche pubbliche.
Prima dell'entrata in vigore della L.n.833 del 1978 ,le funzioni di tutela della sicurezza del lavoratore facevano perno essenzialmente sull'Ispettorato del Lavoro, organo statale di vigilanza con competenza generale in materia di ispezione del lavoro. Con l'introduzione della Riforma Sanitaria i compiti di controllo in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni e igiene furono attribuiti alle ASL, anche se l'effettivo passaggio su tutto il territorio nazionale di tali attribuzioni si verificò solo entro il 31.12.82.
Numerose altre normative sono intervenute nel tempo per regolamentare e definire le competenze in materia fino all'emanazione della legge 626/94, che comunque ha fatto salve competenze particolari di un numero notevole di organismi.
I principali organi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono :
ASL
ISPETTORATO DEL LAVORO
VIGILI DEL FUOCO
CORPO DELLE MINIERE
ISPESL
A.N.P.A.
INAIL
MINISTERO DEL LAVORO-DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO
MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELL’INDUSTRIA
MINISTERO DELLA SANITA’
MINISTERO DELL’AMBIENTE
ALTRI ORGANISMI CON COMPETENZE SPECIFICHE E LIMITATE :
UFFICI DI SANITA' AEREA E MARITTIMA
AUTORITA' MARITTIME, PORTUALI ED AEREOPORTUALI
CARABINIERI - POLIZIA DI STATO - VIGILI URBANI
Le aziende sanitarie locali
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Nel 1978, la Riforma sanitaria ha trasferito al Servizio sanitario nazionale le funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Tale attività è stata poi affidata, sotto l’indirizzo delle Regioni, alle ASL che sono strutture presenti a livello locale sul territorio e che gestiscono tutti i servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione.
Tali strutture sono a tutti gli effetti aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale contabile, gestionale e tecnica.
Le attività di prevenzione affidate alle ASL comprendono l’indicazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia.
Il D.Lgs . 626/94 ha confermato che la vigilanza sull'applicazione del legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e svolta dall'unità sanitaria locale, salvo alcune competenze specifiche conservate o demandate ad altri organismi.
L'organizzazione delle ASL
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Nell'ambito dell'azienda ASL le Regioni istituiscono una struttura denominata DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE cui sono attribuite le funzioni svolte dai Servizi delle ASL ai sensi degli artt. 16, 20 e 21 della L. 23.12.78 n. 833.
Per garantire una più efficace azione di tutela e controllo è previsto inoltre uno scambio di informazione dati tra i Dipartimenti di Prevenzione, l'ISPESL e INAIL anche attraverso strumenti telematici.
Il servizio ispettivo delle ASL
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Le ASL si avvalgono di personale ispettivo costituito da medici (specialisti in
medicina del lavoro), tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, attribuisce agli addetti ai servizi della ASL nonché ai presidi e servizi di cui all'art. 22 della L. 833/78 la qualifica di U.P.G. in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazioni sulla sicurezza del lavoro.
In virtù di tale qualifica gli ispettori dell'ASL hanno facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni, di materiali o prodotti ritenuti nocivi e altresì richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Hanno inoltre facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali . Devono mantenere i segreti sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio.
Per l'esecuzione dell'attività prevenzionale di vigilanza il legislatore ha esteso agli ispettori delle ASL i poteri attribuiti agli ispettori del lavoro dall'art. 8 del DPR 19.3.55 n. 520 e in particolare:
a) potere di accesso: in virtù di tale potere l'ispettore non può essere ostacolato nel caso dell'accesso ispettivo. Il datore di lavoro dovrà disporre affinché il personale presente in azienda consenta l'attività ispettiva.
L'obbligo di consentire la visita è posto a carico di chiunque si trovi in condizioni, per ragioni giuridiche o meramente di fatto, di poter efficacemente consentire l'ingresso al funzionario.
b) potere di assumere sommarie informazioni: ordinariamente, per la vigilanza in via amministrativa, in sede ispettiva si ritiene sufficiente acquisire agli atti le dichiarazioni rese spontaneamente dai responsabili delle aziende, dal personale dipendente e da tutti coloro che sono in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza. Nel caso invece l'ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria procederà a veri e propri interrogativi formali per l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, avvertendo la persona interrogata della sua posizione di indagato e della facoltà della nomina del difensore di fiducia che dovrà assistere all'interrogatorio;
c) potere di perquisizione e sequestro: la perquisizione e il sequestro sono altri atti tipici di funzioni di Polizia Giudiziaria e possono essere compiuti solo in flagranza di reato quando l'ispettore ha il fondato motivo di ritenere che il corpo e le tracce del reato si alternino o si disperdano. Del compimento dell'atto non deve essere dato preavviso al difensore dell'indiziato e il processo verbale di perquisizione e di sequestro deve essere trasmesso immediatamente all'Autorità Giudiziaria;
d) potere di rilasciare prescrizioni art.20 D.Lgs. 758/94: allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario e riferendo contestualmente la notizia di reato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale. Qualora risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Se il contravventore paga nei termini fissati tale somma la contravvenzione si estingue;
e) potere di disposizione: tale potere è conferito dall'art.10 del D.P.R. 19.3.55 n. 520 agli ispettori del lavoro e può essere esercitato anche dagli ispettori dell' USL. Può essere esercitato ogniqualvolta la legge attribuisce all' organo ispettivo la facoltà di individuare gli estremi dell'obbligo e di elencare le modalità di osservanza.
Le competenze delle ASL
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Spettano alle ASL :
a) l’individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro;
b) l’indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;
c) la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente.
Gli ispettori delle ASL hanno quindi competenze generali in materia di vigilanza sulla normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, salvo alcune competenze che lo Stato ha riservato al l'organo statale o ad altri Enti specializzati.
Tale funzione è stata confermata dal D.Lgs 626/94, che all’art. 22 recita : "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’ASL ...."
In tale complessità di compiti occorre sottolineare :
a) vigilanza in materia di prevenzione infortuni
b) vigilanza in materia di igiene e medicina del lavoro
c) compiti di omologazione-collaudo
(Per omologazione s'intende la prima verifica effettuata dall'organo di controllo per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o dell'impianto ai fini della sicurezza dei lavoratori.)
d) compiti di verifiche periodiche
In altre parole , quasi tutti i controlli relativi alle norme contenute dal D.Lgs 626/94 sono di competenza della ASL :
controllo delle norme antinfortunistiche ;
della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro ;
indagini delegate in caso di infortuni e/o malattie professionali;
controllo della rumorosità degli e negli ambienti di lavoro ;
visite mediche specialistiche anche di iniziativa propria ;
visite specialistiche ai minori e alle lavoratrici madri.
L'ispettorato del lavoro
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L'Ispettorato del Lavoro dipende del MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e ha compito di vigilanza sulla applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale nelle imprese industriali, commerciali, nell'agricoltura ed ovunque sia prestato lavoro alle dipendenze dei terzi.
Istituito con L. 22-12-1912 n. 1361 con la denominazione di "Corpo di ispettori dell'industria e del Lavoro", ha modificato nel tempo la sua organizzazione e i compiti fino alla approvazione della L. n. 628 del 1961 che ne ha disciplinato agli artt. 3, 4 e 5 la struttura e le competenze.
Da rilevare che con D.M. del Consiglio dei Ministri del 7-11-96 n° 687, pubblicato sulla G.U. del 22-1-97, sono state emanate norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per l'istituzione delle DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO, per cui quando tali disposizioni saranno attuate a livello periferico cesseranno di esistere gli Ispettorati del Lavoro, gli Uffici Provinciale del Lavoro e le Sezioni Circoscrizionali del Lavoro, le quali confluiranno in un unico ufficio denominato appunto Direzione Provinciale del Lavoro, che assorbirà le competenze specifiche degli uffici soppressi.
L'organizzazione
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L'Ispettorato del Lavoro è strutturato in un’organizzazione centrale, con un’articolazione regionale e con uffici provinciali.
Sopra tutto, il SERVIZIO CENTRALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, che coordina il lavoro degli Ispettorati principalmente attraverso una funzione di spiegazione e interpretazione delle norme.
L'Ispettorato Regionale controlla e coordina l'attività degli ispettorati provinciali i quali svolgono il ruolo primario di controllo sulle applicazioni delle leggi.
Gli ispettori del lavoro pur rivestendo la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria svolgono prevalentemente attività di vigilanza di natura amministrativa.
A livello nazionale opera inoltre l'Ispettorato medico centrale, il quale fornisce consigli e orientamenti in materia di igiene, medicina del lavoro e radio protezione.
Competenze trasferite e mantenute
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Come già detto parlando delle USL, la Riforma del 78 ha trasferito a queste ultime gran parte delle competenze che prima afferivano all’Ispettorato. Questo passaggio di funzioni non ha peraltro comportato un’interruzione totale della vigilanza tecnica e prevenzionale degli Ispettorati. Sono rimaste all'organo ispettivo statale alcuni compiti residui di vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro che sono di seguito evidenziati e sono inoltre rimaste una serie di competenze specifiche in materie non strettamente tecniche ma che concorrono, pur se indirettamente, alla tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori.
Un esempio di tali competenze è rappresentato dalla vigilanza che gli Ispettorati devono operare sull'osservanza di alcune norme quali quelle di:
tutela dei fanciulli e adolescenti ;
tutela dell'apprendistato ;
disciplina degli appalti e subappalti ;
tutela della lavoratrici madri e delle categorie protette ;
disciplina degli orari di lavoro e di riposo domenicale e settimanale.
A prescindere da tali compiti, sono inoltre rimasti agli Ispettorati del Lavoro competenze prettamente tecniche tra le quali le più importanti sono:
a) la vigilanza congiunta di prevenzione infortuni negli impianti dell'Ente F.S;
b) la vigilanza sulla tutela dei lavoratori subordinati dalle radiazioni ionizzanti ;
c) partecipazione al collaudo dei requisiti tecnici e igienico sanitari dei nuovi impianti di panificazione ;
d) collaudi e verifiche dei ponteggi sospesi motorizzati ;
e) collaudi e verifiche di elevatori trasferibili ;
f) omologazione dei ponteggi metallici fissi ;
g) ispezioni specifiche in materie di incidenti rilevanti su incarico del Ministero dell'Ambiente ;
Inoltre l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 626/94 ha disposto che "ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del Lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del Lavoro che ne informa preventivamente il Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'USL competente per territorio".
Sempre all’Ispettorato sono attribuiti i controlli relativi al D.P.R. 24-7-96 n. 459, ovvero il controllo sulla conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza immessi sul mercato.
Nel caso in cui gli ispettori del lavoro dovessero verificare la non conformità di una macchina o di un componente ai requisiti di sicurezza devono segnalare il fatto al Ministero dell'Industria e al Ministero del Lavoro, fatta salva la facoltà di adottare le prescrizioni ritenute necessarie e relativi provvedimenti nel caso di violazione a norme presidiare da sanzioni penali o amministrative.
Solo il Ministero dell'Industria ha però la competenza di disporre il ritiro temporaneo dal mercato o il divieto di utilizzazione del macchinario in questione su tutto il territorio nazionale.
Ispesl (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)
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Previsto dall'art.23 della L. 833/78 fu istituito con D.P.R. 21.7.80 n. 619 come organo consultivo di prevenzione a servizio sia dello Stato, sia delle singole Regioni e, per loro tramite, anche delle ASL.
Con D.L. 30.6.82 n. 390 convertito in legge in data 12.8.82 n. 597, all’ 'ISPESL sono state attribuite le funzioni statali di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6 lett. n) e dell'art.24 della L. 23.12.78 n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato ampliando le competenze dell'ente con compiti operativi di carattere amministrativo.
All'Istituto sono confluiti successivamente alcuni compiti che in passato erano stati svolti dall’Ente Nazionale Prevenzioni Infortuni.
Successivamente con D.L. 23.10.92 n° 421 (contenente delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, e di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è stato previsto (art 1 lettera h) il riordino dell'ISPESL, che è avvenuto con Decreto Legislativo n° 268 del 30.ó.93.
Finalità dell'Ispesl
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L'ISPESL è organizzato in 6 dipartimenti centrali e 35 periferici e svolge le seguenti attività:
consulenza nella elaborazione di piani sanitari nazionali e regionali e della predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica, ai presidi multinazionali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro
assistenza alle imprese;
certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
consulenze tecnico scientifiche al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
consulenza, di proprie normative o su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulle procedure di certificazione e di prova ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
svolgimento di attività di ricerca didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale del SSN in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela dell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici
Oltre a tali compiti permangono all' lSPESL le funzioni già attribuite con il D L 30 6.82 n° 390 sopra citato e riguardanti:
apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su cono, ponti sospesi, organi per ponti sospesi ecc...;
apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relativi carrelli, derrik, montacarichi ecc..);
idroesattori a forza centrifuga;
installazioni e disposizione di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra;
apparecchi ed impianti a pressione di vapore o gas;
apparecchi ed impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;
apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;
vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi ;
giunti ortogonali, piastre metalliche di base a tubi saldati per ponteggi metallici ;
dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici ;
funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo.
Altri compiti sono stati attribuiti all'ISPESL da normative recenti , in particolare sono compiti di:
informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ;
acquisizione e archiviazione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi :
a) da Agenti cancerogeni ;
b) da Agenti biologici ;
c) derivanti dall'impiego di piombo ;
d) derivanti dall’impiego di amianto ;
e) derivanti dall'esposizione a rumore ;
f) derivanti dall’impiego di radiazione ionizzanti.
In particolare all'ISPESL va consegnata una copia del registro di esposizione dei lavoratori a tali rischi con le variazioni intervenute, nonché le cartelle sanitari e di rischio dei lavoratori cessati.
I registri e le cartelle sanitarie e di rischio vanno inoltre trasmesse all'Ente in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.
Inoltre vanno segnalati all'Ente, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, i casi di lavoratori colpiti da malattie correlate derivanti dalle suddette attività lavorative.
Infine l’art. 20 del D. P. R. 17. 5. 88 n. 175, così come sostituito dall'art 16 del D L. 8.7.66 n° 351 recita: "Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell' Interno e con il Ministero dell'Industria, commercio e artigianato definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell' ISPESL e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e possono essere integrate con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Il personale sopra indicato opera secondo le direttive indicate dal Ministero dell'Ambiente e può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria."
Vigili del fuoco
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Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un organo del Ministero dell'Interno e tra i suoi compiti rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro. Il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria.
Competenze dei vigili del fuoco
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Sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco le aziende e le lavorazioni:
nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori;
Sono soggetti a collaudo i nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio, infatti i Vigili del Fuoco rilasciano il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di tali ditte.
Per rimediare alla lentezza e alla complessità delle procedure per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi, il legislatore con L.7.12.84 n. 818 ha introdotto in deroga all'art. 4 della L. 26.7.65, l'istituto del c.d. "nulla osta provvisorio".
Tale nulla osta è rilasciato sulla base di un accertamento effettuato mediante esame della documentazione e dalla certificazione prodotta dagli interessati e della loro rispondenza ai requisiti e alle norme tecniche di sicurezza.
La validità. di tale nulla osta, rilasciato d'ufficio, non può superare i tre anni in quanto entro tale termine i comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovrebbero effettuare le visite sopralluogo per il rilascio dei certificati di prevenzione
Il D.Lgs 626/94 che non ha comportato modifiche alla precedente normativa sulla sicurezza antincendio ha confermato che il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è organo di vigilanza sull'applicazione della legge in materia.
Sono stati attribuiti inoltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di informazione, consulenza, assistenza nelle materie di competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Inail
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L’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nel 1989 con la Legge 88 si è provveduto alla ristrutturazione dell'ente assicurativo quale ente pubblico erogatore di servizi soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione del prestazioni economiche e sanitarie di competenza l'Istituto svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.
Attività d'informazione dell'Inail
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L'INAIL fornisce innanzitutto sia alle imprese che agli altri enti interessati alla prevenzione degli infortuni informazioni dettagliate sull'andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio. L'elaborazione di questi dati acquisiti direttamente dall'istituto sono un valido strumento per individuare le fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro e per valutare il relativo rischio, fase propedeutica alla attività di concreto abbattimento del grado di rischiosità presente nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs 626/94 assegna inoltre all' INAIL compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali.
A tale scopo è stato creato un Centro Studi e Servizi per la Prevenzione cui sono stati affidati i compiti istituzionali in applicazione a tale normativa.
L'Istituto dispone di un corpo di ispettori i quali, oltre a svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa, effettuano accertamenti tecnici sia in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità sia per verificare l'esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge sono trasmesse all'ente medesimo nei termini previsti dagli art. : 53 e 251 del D.P.R. 1124/65.
Corpo delle miniere e regioni
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Per il settore minerario e delle cave il D.P.R. 9.4.59 n° 128, così come modificato dall'art. 11 della legge 30.7.90 n° 221 prevede che: "la vigilanza sull'applicazione delle norme in materia spetta al Ministero dell'Industria e del Commercio che la esercita a mezzo dei Prefetti e del Corpo delle Miniere".
L' Ingegnere Capo del Distretto Minerario e l' Ingegnere Capo della sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la geotermia provvedono alle attività di prevenzione infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggette e le norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico sanitario dei medici delle USSL .
La legge 626/94, non ha operato alcun trasferimento delle competenze in materie che sono state invece puntualizzate con l'emanazione del decreto legislativo 25.11.96 n° 624, che ha dato attuazione alle direttive CEE 92/91 relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle trivellazioni e alla direttiva CEE 92/104 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto di visitare le attività estrattive con la collaborazione dei datori di lavoro, dei direttori responsabili, dei sorveglianti e dei preposti ed hanno le facoltà nell'esercizio dei loro compiti di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle capitanerie di porto.
Il Ministero dell'Industria provvede alla redazione, alla elaborazione e alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionale dei lavoratori dell'Industria estrattiva.
Anpa (Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente)
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L'Agenzia Nazionale per la protezione dell' 'ambiente (ANPA) è stata istituita con D.L. 4.12.93 n. 496 convertito in L. 21-1-94 n.61 ed è sottoposta al Ministro dell’Ambiente.
Fra i suoi compiti figurano:
il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
il controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico di energia nucleare e i controlli in materia di protezione delle radiazioni.
Conseguentemente sono stati trasferiti all'ANPA i compiti, il personale e la struttura della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA.
Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di tutela dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito Agenzie Regionali e Provinciali (ARPA).
Le Agenzie Regionali e Provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativo, contabile e sono poste sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta provinciale o regionale.
Con riferimento alla protezione dalle radiazioni ionizzanti è stata emanata una specifica normativa con D.Lgs 17.3.95 n. 230 in attuazione di alcune direttive EURATOM, la quale provvede che le funzioni ispettive in materia, fatte salve le competenze attribuite in materia alle USL, al Corpo della Miniera e all'Ispettorato del Lavoro, sono attribuite all'ANPA che la esercita a mezzo dei propri ispettori.
Gli ispettori sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA ed hanno diritto di accesso ovunque si svolgono attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori AMPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Altri uffici
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L'art 23 del D.Lgs 626/94 nell'individuare le competenze in materia di vigilanza sull'applicazione della normativa in questione, ha stabilito che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti.
In particolare permangono competenze specifiche attribuite a:
* uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime portuali ed aereoportuali per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi ed aereomobili ed in ambito portuale ed aero portuale.
Per le attività portuali l'art 24, 2° comma della L. 28.1.94, n° 84 così come modificato dall'art 2 della L 23.12.96, n° 647 prevede in particolare che: "ferme restando le attribuzioni delle USL competente per territorio sulle imprese operanti nel posto, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, spettano alle autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine alla osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa".
* Ferrovie dello stato : in base a quanto previsto dalla L.26.4.74 n° 191 e dal D.M. 4.2.80 la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione infortuni negli impianti ferroviari è affidata congiuntamente agli Ispettorati del Lavoro ed agli organi ispettivi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.
Carabinieri, polizia di stato e municipale
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I carabinieri possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro
La polizia di Stato, attraverso i commissariati dislocati nelle varie città provvede alla ricezione dalle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro.
Anche i vigili urbani (adesso Polizia Municipale), pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, dovendo controllare i cantieri edili nell'ambito dei comuni di appartenenza per verificare la rispondenza dalle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro per cui rivestendo qualifica di Agenti di polizia giudiziari hanno il dovere di denunciarli all' A.G. o alle USL competenti.
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