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CODICE PROCEDURA PENALE
Art.
129
- Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità -
1. In ogni
stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o
che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando
ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli
atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a
procedere con la formula prescritta.
Art.
149
- Notificazioni urgenti a mezzo del
telefono e del telegrafo -
1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di
parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo
del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e
l'ora della telefonata.
3. Alla
comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai
luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e
2. Essa non ha effetto se non è
ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente
col medesimo.
4. La
comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in
cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al
destinatario mediante telegramma.
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Art.
157
- Prima notificazione all'imputato non detenuto -
1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 161 e
162, la prima notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna
di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione è eseguita nella casa di abitazione o
nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa,
mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in
mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i
luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle
predette persone.
3. Il
portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia
non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di
manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità
giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare
probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto
notificato.
6. La
consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta
all'esterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma
1 mancano o non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e
2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la
notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha
l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita
abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso
alla porta della casa di abitazione dell'imputato
ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività
lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato
dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
Art.
170
- Notificazioni col mezzo della posta -
1. Le
notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei
modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. È valida
la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da
quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per
irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle
notificazioni nei modi ordinari.
Art.
179
- Nullità assolute -
1. Sono
insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e
grado del procedimento le nullità previste dall'articolo
178 comma
1 lettera a -
, quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o
dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono
altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche
disposizioni di legge.
Art.
250
- Perquisizioni locali -
1. Nell'atto
di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia
l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi
rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo
120.
2. Se mancano
le persone indicate nel comma 1, la copia è
consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un
coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci.
3. L'autorità
giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto
motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando
ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al
reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul
posto.
Art.
251
- Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
1. La
perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a
essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per
iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art.
259
- Custodia delle cose sequestrate -
1. Le cose
sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il
modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo
120.
2. All'atto
della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di
presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità
giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce
ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione.
Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta
menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella
cancelleria o nella segreteria.
Art.
444
- Applicazione della pena su richiesta -
1. L'imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non
ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base
degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle
parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma
3 (1).
3. La parte,
nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che
la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
(1)Con sentenza n.
313 del
2 luglio
1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che, ai fini e
nei limiti di cui all'articolo 27, terzo
comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena
indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole
valutazione.
Con
successiva sentenza n. 443 del
12 ottobre
1990 la Corte ha dichiarato inoltre
l'illegittimità costituzionale del secondo periodo di questo comma nella parte
in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per
giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Successivamente il comma è stato sostituito dall'art.
32 L.
479/99.
Art.
445
- Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta -
1. La
sentenza prevista dall'articolo
444 comma 2 non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e
di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 comma
2 del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è
estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto,
ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In
questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena.
Art.
619
- Rettificazione di errori non determinanti
annullamento -
1. Gli errori
di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non
producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza
decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella
sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare
la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la
Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello
stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se
sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari
nuovi accertamenti di fatto.
Art.
667
- Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta -
1. Se vi è
ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di
pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la
interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando
riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi
l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione.
Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e
2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con
decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il
giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice
dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata
al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a
norma dell'articolo 666.
L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri
reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente (1).
(1) Articolo così modificato dall'art.
28, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n.
12.