CODICE PENALE
Art.
Multa
La
pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a
lire diecimila, né superiore a dieci milioni.
Per
i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la
pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a
quattro milioni.
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(
Art.
Ammenda
La
pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore
a lire quattromila né superiore a lire due milioni.
(
Art.
Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La
sentenza di condanna alla pena di morte (
La
sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più
giornali designati dal giudice.
La
pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga
la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del
condannato.
La
legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due
capoversi precedenti.
(
Art.
Delitto tentato
Chi
compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il
colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la
pena di morte (
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
(
Art.
Diritto di querela
Ogni
persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha
diritto di querela.
Per
i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di
mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I
minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono
esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo
il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
Art.
Diritto di querela esercitato da un
curatore speciale
Se
la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è
chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita
si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di
querela è esercitato da un curatore speciale.
Art.
Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle
contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del
massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre
le spese del procedimento.
Il
pagamento estingue il reato.
(
Art.
Sospensione condizionale della pena
Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non
superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
Se
il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo
Se
il reato è stato commesso da persona di età superiore
agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni
settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell'articolo
(
Art.
Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale
Se,
con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni,
ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione,
il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art.
La
non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta
congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena
pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo
Se
il condannato commette successivamente un delitto,
l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano
quando alla condanna conseguono pene accessorie (
(
(
(
Art.
Confisca
Nel
caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È
sempre ordinata la confisca:
Le
disposizioni della prima parte e del n.
La
disposizione del n.
Art.
Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque
adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona
offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino
a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Art.
Pubblicazione della sentenza
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt.
Art.
Percosse
Chiunque
percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire seicentomila.
Tale
disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art.
Lesione personale
Chiunque
cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt.
(
Art.
Lesioni personali colpose
Chiunque
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se
la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a
sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila;
se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se
i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a
un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da
sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni
quattrocentomila (
Nel
caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel
primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale (
(
(
Art.
Omissione di soccorso
Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per
malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne
immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a lire seicentomila.*
Alla
stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia
o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette
di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.*
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'ONORE
Art.
Ingiuria
Chiunque
offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla
stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La
pena è della reclusione fino a un anno o della multa
fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le
pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di più persone.
Art.
Diffamazione
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.*
Se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.*
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se
l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in
collegio, le pene sono aumentate.
Art.
Minaccia
Chiunque
minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a lire centomila.*
Se
la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo
Art.
Furti punibili a querela dell'offeso
Si
applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa
fino a lire quattrocentomila e il delitto è punibile a querela della persona
offesa:
Tali
disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei
nn.
(
Art.
Sottrazione di cose comuni
Il
comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un
profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con
la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (
Non
è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
(
Art.
Usurpazione
Chiunque,
per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o
altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
(
Art.
Deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
(
Art.
Invasione di terreni o edifici
Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a
due milioni.*
Le
pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero
da più di dieci persone, anche senza armi.
Art.
Danneggiamento
Chiunque
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose
mobili o immobili altrui è punito, a querela della
persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila.*
La
pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso:
(
Art.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Chiunque
distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui, ovvero programmi,
informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo
(
Art.
Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo
Chiunque
introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito
con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se
l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non
raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui,
la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora
il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un
milione.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa (
(
Art.
Ingresso abusivo nel fondo altrui
Chiunque
senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un
altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa
fino a lire duecentomila.
Art.
Uccisione o danneggiamento di animali
altrui
Chiunque
senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila.*
La
pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se
il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in
mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non
è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui
posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Art.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo
Art.
Casi di esclusione dalla perseguibilità a
querela
Nei
casi previsti negli articoli
(
Art.
Truffa
Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila
a tre milioni:
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra
circostanza aggravante (
(
Art.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche
La
pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di
cui all'articolo
(
Art.
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per
errore o caso fortuito
È
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a
seicentomila:
Nei
casi preveduti dai numeri
Art.
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
Omessa custodia e malgoverno di animali
Chiunque
lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti, o ne affida la custodia a persona
inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (
Alla
stessa pena soggiace:
(
Art.
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze
destinate alla loro composizione
Chiunque,
contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della
legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre
bevande alcoliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni
ottocentomila .
Alla
stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o
dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla
composizione di liquori o droghe.
È sempre
disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è
svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale
è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo
all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è
disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo
non superiore a sette giorni.
Per le
violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'articolo
(
Art.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a
infermi di mente
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di
bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta
da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza
psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La
condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Art.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza
altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.
Art.
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza
Chiunque
somministra bevande alcoliche a una persona in stato
di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un
altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio.
Art.
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
(
Art.
Maltrattamento di animali
Chiunque
incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o
a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li
adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura,
valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi,
quale modalità del traffico, del commercio, del
trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o
se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la
pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del
maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel
caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento,
di mattazione o di spettacolo.
Chiunque
organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi
della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora
i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività
commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
(
Art.
Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
Chiunque,
rivestito di autorità o incaricato della vigilanza
sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli
impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire
sessantamila.
*L'*
indica la competenza del giudice di pace D.Lgs.