Per aprire un nuovo esercizio di bar, ristorante,
pizzeria, trattoria (somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande) è innanzitutto
necessario individuare quale attività si intende avviare.
La legge n. 287/1991 ,infatti, suddivide in 4 tipi
distinti gli esercizi di somministrazione:
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tipo a)
esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie
ed esercizi similari); |
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tipo b)
esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari); |
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tipo c)
esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad
attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; |
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tipo d)
esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. |
Tutti gli esercizi suddetti hanno la facoltà di
vendere per asporto le bevande, nonché, per il tipo a) i pasti che
somministrano, e per i tipi b) i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresa
la pasticceria e i gelati.
In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle
stesse norme che regolano la vendita al minuto.
Cosa fare:
IL REC
L'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio -
presso la Camera di Commercio della provincia di residenza, o della sede legale
della eventuale società - requisito indispensabile per poter avviare l'attività
di somministrazione al pubblico, deve essere richiesta dal titolare o dal
legale rappresentante, che a sua volta può nominare un delegato, in possesso
dei requisiti richiesti.
N.B.: Per poter presentare regolare domanda è prima
necessario acquisire l’iscrizione al REC.
L'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione alla somministrazione viene
rilasciata dal Sindaco del Comune ove si intende aprire il nuovo esercizio.
Il Comune ha l'obbligo di rispondere entro sessanta
giorni, in caso contrario interviene il "silenzio-assenso" (art. 20
Legge n. 241/1990, sulla semplificazione amministrativa) che dà la possibilità
di iniziare l'attività appunto allo scadere del periodo suddetto.
E' prevista l'acquisizione preventiva del parere
della Commissione comunale competente e la verifica della sorvegliabilità dei
locali da parte degli Agenti di Polizia Municipale.
L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione
richiesta deve essere motivato.
E' importante, prima di cercare un locale dove
esercitare l'attività, informarsi presso l'Ufficio Commercio del Comune sulla
situazione prevista dai criteri e parametri fissati. Infatti, tali criteri
stabiliscono sia la suddivisione del territorio comunale in zone, sia il numero
di autorizzazioni rilasciabili per i tipi indicati dalla legge.
Il locale inoltre deve possedere i requisiti di
destinazione d'uso necessari (essere cioè agibile per l'attività): è quindi
consigliabile informarsi anche su questo aspetto, presso l’Ufficio
Tecnico comunale - Sez. Edilizia Privata. Infine deve essere munito, prima
dell'apertura, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda
U.S.S.L.
Cosa serve:
Presentare domanda a mezzo del modello predisposto,
con firma autenticata in bollo da £. 20.000 (completando con attenzione ogni
parte. L'errata o falsa dichiarazione di dati è infatti motivo di rigetto
dell'istanza ed è perseguita penalmente).
Allegare alla richiesta:
- la planimetria del locale in scala 1:50 o 1:100 e
la dichiarazione di un Tecnico iscritto all'Albo, con firma autenticata in
bollo da £. 20.000.
- la prova della disponibilità dei locali (copia
autenticata del contratto di locazione o dell’atto di acquisto).
Nel caso di società, va allegata anche la copia
autenticata in bollo dell'atto costitutivo registrato.
In
caso di locali con capienza superiore alle 99 persone è indispensabile il
certificato di prevenzioni incendi (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).