LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARI E LE FONTI NORMATIVE
Le funzioni del personale Tecnico della Prevenzione hanno un indirizzo amministrativo e giudiziario:
La fonte normativa di tali poteri è da ravvisarsi nel combinato disposto dagli artt.:
220 Codice di procedura penale Quando nel corso di un’attività o di vigilanza, prevista da leggi e decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice;
DM 58 DEL 17/01/97 Regolamento
concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
L’esatta determinazione della qualifica degli operatori di vigilanza ed ispezione è atto fondamentale per circoscrivere l’ambito delle competenze riguardo l’accertamento di sanzioni amministrative e penali.
Art. 55 c.c.p. funzioni di P.G. “ la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
Art. 57 comma terzo C.P.P. “ sono ufficiali di P.G., nei limiti del loro servizio cui sono destinate a secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all’articolo 55”