L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E PENALE
L’attività di polizia, se vuole pienamente realizzare i fini cui è
destinata, deve intervenire prima che siano poste in essere
condotte capaci d’attentare ai beni tutelati dall’ordinamento e perciò solo
un’azione preventiva giova alla conservazione dei beni sociali (L. Rinella, L’attività di Polizia Giudiziaria, Crucci Ed.)


Compito di
prevenzione illeciti amministrativi Compiti di Polizia e Sicurezza
Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 13 (Atti di accertamento) torna su
Gli organi addetti al
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì
procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il
sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere
coperto dalla assicurazione obbligatoria e del
veicolo, posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi
dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove
le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo
l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14
(Contestazione e notificazione) torna su
La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata,
con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti
all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la
facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art.14 Costituzione torna su