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D.P.R. 23.8.82 n. 903

 

Attuazione della Dir. 79/581/CEE

relativa all'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

 

(Così modificato da Decr. L.vo 25.1.92 n. 76 e da L. 24.4.98 n. 128)

 

Art. 1

 

I prodotti alimentari esposti per la vendita al consumatore ai sensi dell'art. 38 della L. 11.6.71, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura.

È obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, anche nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti alimentari, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art. 4.

 

Nei casi in cui sia obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo di vendita per i prodotti alimentari offerti al consumatore sui fondi agricoli, deve essere anche indicato, con le stesse modalità, il prezzo per unità di misura.

Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, né a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande né ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi. (Comma così sostituito da D. L.vo 25.1.92 n. 76)

 

Art. 2

 

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1. prodotto alimentare commercializzato sfuso o non confezionato: un prodotto che è misurato o pesato in presenza del consumatore, abbia o meno subito un condizionamento preventivo;

2. prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato o preimballato: un prodotto che è avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita;

2.1. prodotto alimentare preimballato in quantità prestabilita: un prodotto preimballato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;

 

2.2. prodotto alimentare preimballato in quantità variabile: un prodotto preimballato la cui quantità non corrisponde ad un valore prestabilito;

3. prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto alimentare;

4. prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di 1 kg o di 1 litro del prodotto alimentare o per le quantità indicate nell'art. 3, secondo comma.

 

Art. 3

 

Il prezzo per unità di misura si riferisce al litro per i prodotti commercializzati in volume e al chilogrammo per quelli commercializzati a peso.

Il prezzo per unità di misura può essere indicato per 0,1 litro o per 100 grammi qualora si tratti di prodotti il cui volume o il cui peso non superino rispettivamente tali valori.

Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preimballati si riferisce alla quantità netta dichiarata.

Per i prodotti alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di copertura per i quali l'indicazione del contenuto netto complessivo debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto sgocciolato, il prezzo per unità si riferisce al peso del prodotto sgocciolato.

 

Art. 4

 

(Articolo così sostituito da D. L.vo 25.1.92 n. 76)

 

Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:

a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo dell'indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 18.5.82, n. 322, e successive modifiche e integrazioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

b) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformità con le disposizioni di esecuzione della L. 5.8.81, n. 441, modificata da ultimo dalla L. 10.4.91, n. 128, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

 

c) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;

d) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;

e) gli alimenti pre cucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;

f) i prodotti di fantasia;

g) i gelati monodose;

h) i prodotti di cui al D.P.R. 26.5.80, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 23.8.82, n. 871, quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale o di capacità nominale, per la quale sia prevista, ai sensi del comma 1, lett. i) e del comma 2 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura;

 

i) i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, quando corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale comunitaria o di capacità nominale comunitaria.

Sono altresì esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura fino al 7 giugno 1997 (Modifica apportata da L. 24.4.98 n. 128) i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantità nominali o capacità nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonché i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali o di capacità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml.

 

Art. 5

 

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari o non lo indica secondo le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 della L. 11.6.71, n. 426, sulla disciplina del commercio, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.

Chiunque omette di indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art. 60, comma 3, del Decr. Minindustria 4.8.88, n. 375, recante le norme di esecuzione della L. 11.6.71, n. 426, sulla disciplina del commercio. (Comma così sostituito da D. L.vo 25.1.92 n. 76)

 

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti su fondi agricoli, o non la indica in modo chiaro e ben visibile, quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, è soggetto alle sanzioni già previste per la mancata indicazione del prezzo di vendita, che verranno irrogate con la procedura per esse prevista.

 

Art. 6

 

(Articolo così sostituito da D.L. 29.12.83, n. 747 in G.U. 358, 31.12.83)

 

L'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è facoltativa fino al 17 agosto 1985. Prima di tale termine l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto .

Prima di tali termini, l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 7

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I.