D.P.R. 23.8.82 n. 903
Attuazione della Dir.
79/581/CEE
relativa all'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori
(Così modificato da Decr. L.vo
25.1.92 n.
76 e da L.
24.4.98 n. 128)
Art. 1
I prodotti alimentari
esposti per la vendita al consumatore ai sensi dell'art.
38 della L.
11.6.71, n. 426, sulla disciplina
del commercio, e delle relative norme di esecuzione,
debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità
per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura.
È obbligatoria
l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura, in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 3 del presente
decreto, anche nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano
l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti
alimentari, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art.
4.
Nei casi in cui sia obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo di vendita per i prodotti alimentari offerti al
consumatore sui fondi agricoli, deve essere anche indicato, con le stesse
modalità, il prezzo per unità di misura.
Il presente decreto
non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non
aperti al pubblico, né a quelli offerti esclusivamente a commercianti,
utilizzatori professionali o in grande né ai prodotti alimentari forniti in
occasione di una prestazione di servizi. (Comma così sostituito da D. L.vo
25.1.92 n. 76)
Art. 2
Ai sensi del presente
decreto si intende per:
1. prodotto alimentare
commercializzato sfuso o non confezionato: un prodotto
che è misurato o pesato in presenza del consumatore, abbia o meno subito un
condizionamento preventivo;
2. prodotto alimentare in
imballaggio preconfezionato o preimballato: un
prodotto che è avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio in cui è
stato confezionato prima di essere messo in vendita;
2.1. prodotto
alimentare preimballato in quantità prestabilita: un
prodotto preimballato in modo che la quantità
contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;
2.2. prodotto
alimentare preimballato in quantità variabile: un
prodotto preimballato la cui quantità non corrisponde
ad un valore prestabilito;
3. prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata
quantità del prodotto alimentare;
4. prezzo per unità di misura:
il prezzo valido per una quantità di
1 kg o di 1 litro del prodotto
alimentare o per le quantità indicate nell'art.
3, secondo comma.
Art. 3
Il prezzo per unità
di misura si riferisce al litro per i prodotti commercializzati in volume e al
chilogrammo per quelli commercializzati a peso.
Il prezzo per unità
di misura può essere indicato per
0,1 litro o per 100 grammi qualora si tratti di prodotti il cui volume o il cui peso non superino rispettivamente tali valori.
Il prezzo per unità
di misura dei prodotti alimentari preimballati si
riferisce alla quantità netta dichiarata.
Per i prodotti
alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di copertura
per i quali l'indicazione del contenuto netto
complessivo debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto
sgocciolato, il prezzo per unità si riferisce al peso del prodotto sgocciolato.
Art. 4
(Articolo così sostituito
da D. L.vo
25.1.92 n. 76)
Sono esentati
dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di
misura:
a) i prodotti
preconfezionati che siano esentati dall'obbligo dell'indicazione della quantità
netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R.
18.5.82, n. 322, e successive
modifiche e integrazioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
b) i prodotti
commercializzati sfusi che, in conformità con le
disposizioni di esecuzione della L.
5.8.81, n. 441, modificata da
ultimo dalla L.
10.4.91, n. 128, sulla vendita a
peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
c) i prodotti
differenti commercializzati in una stessa confezione;
d) i prodotti
distribuiti mediante apparecchi automatici;
e) gli alimenti pre cucinati o preparati
o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;
f) i prodotti di
fantasia;
g) i gelati monodose;
h) i prodotti di cui
al D.P.R. 26.5.80, n. 391, nell'ipotesi in cui
siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più
imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal
confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art.
4, comma 1, del D.P.R.
23.8.82, n. 871, quando raggruppano
singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che
figurano in una gamma di quantità nominale o di capacità nominale, per la quale
sia prevista, ai sensi del comma 1, lett. i) e del
comma 2 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione
del prezzo per unità di misura;
i) i prodotti
preconfezionati in quantità prestabilite, quando corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità
nominale comunitaria o di capacità nominale comunitaria.
Sono altresì esentati
dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura fino al
7 giugno 1997 (Modifica apportata
da L. 24.4.98 n. 128) i prodotti
alimentari preconfezionati in quantità prestabilite, se commercializzati
secondo gamme di quantità nominali o capacità nominali previste dalle norme
vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme
comunitarie, nonché i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite per i
quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali o di
capacità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a
100, 250, 500, 750, 1000,
1500,
2000 g o ml.
Art. 5
Chiunque non indica
il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari o non lo indica secondo
le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui
all'art. 39 della L.
11.6.71, n. 426, sulla disciplina
del commercio, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.
Chiunque omette di
indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei
prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art.
60, comma 3, del Decr. Minindustria
4.8.88, n. 375, recante le norme di esecuzione della L.
11.6.71, n. 426, sulla disciplina
del commercio. (Comma così sostituito da D. L.vo 25.1.92 n. 76)
Chiunque non indica
il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti su fondi
agricoli, o non la indica in modo chiaro e ben visibile, quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art.
1, terzo comma, del presente decreto, è soggetto alle sanzioni già
previste per la mancata indicazione del prezzo di vendita, che verranno
irrogate con la procedura per esse prevista.
Art. 6
(Articolo così
sostituito da D.L. 29.12.83, n. 747 in G.U.
358, 31.12.83)
L'indicazione del
prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è
facoltativa fino al 17 agosto
1985. Prima di tale termine l'eventuale indicazione del prezzo
medesimo dovrà comunque essere conforme alle
disposizioni del presente decreto .
Prima di tali
termini, l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque
essere conforme alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I.