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CASSAZIONE CIVILE CONTESTAZIONE E NOTIFICA

sez. 1 sent. 04610 del 20/05/1987

in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, l'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale non puo' essere assoggettato a sanzione chi al momento del fatto non abbia compiuto i diciotto anni, restando la relativa obbligazione ad esclusivo carico del soggetto che su di lui eserciti la potesta', integra una disposizione innovativa rispetto alla precedente disciplina della legge 24 dicembre 1975 n. 706, nella cui vigenza il minore medesimo, ove tenuto all'osservanza della norma sanzionata, violando la norma medesima assume la veste non solo di trasgressore, e destinatario della contestazione, ma anche di obbligato al pagamento della pena pecuniaria (salvo il debito solidale dell'esercente la potesta', sempre che sia estesa nei suoi confronti detta contestazione

sez. 1 sent. 05489 del 23/06/1987

in tema di sanzioni amministrative, qualora la notificazione degli estremi dell'infrazione sia stata effettuata dal funzionario che l'ha accertata,a mezzo del servizio postale, come consentito dall'art. 14 quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, la circostanza che detto funzionario non abbia provveduto a stendere sull'atto la relata di tale notificazione integra una mera irregolarita', priva di effetti invalidanti.*

sez. 1 sent. 02042 del 26/02/1988

in tema di violazioni amministrative, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 legge 24 dicembre 1975 n. 706 e dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la contestazione della infrazione deve ritenersi osservato tutte le volte che la contestazione immediata sia stata omessa per una valida ragione, di cui venga fatta menzione nel verbale notificato successivamente al trasgressore, e cioe' o per impossibilita' materiale di immediata contestazione o per le esigenze di acquisizione e di elaborazione tecnica degli elementi di fatto raccolti, e la relativa decorrenza va riscontrata non con riguardo alla generica ed approssimata percezione della commissione della violazione ma con riferimento al compimento delle indagini necessarie per la prima conoscenza del fatto e la conseguente determinazione della entita' della pena pecuniaria.

sez. 1 sent. 03882 del 08/06/1988

in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il termine di novanta giorni, prescritto, a pena d'estinzione dell'obbligazione, per notificare gli estremi della contestazione (nella specie, ai sensi e nel vigore dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706), decorre dalla data dell'accertamento con la redazione del relativo processo verbale mentre non rileva, ove tale accertamento sia fondato sull'esame di documenti in precedenza sequestrati, la diversa data di esecuzione del sequestro

sez. 1 sent. 05763 del 24/10/1988

in tema di infrazioni amministrative, l'eventuale inosservanza dell'obbligo della contestazione immediata e personale al trasgressore, prevista,quando sia possibile, dall'art. 14 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, non incide sulla irrogabilita' della sanzione, sempre che si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione, ai sensi del secondo comma della citata norma.

sez. 1 sent. 00972 del 18/02/1989

in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza- ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n.689, va eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, non deve esser anche compiuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dallo stesso art. 14 per la notifica del relativo atto, ma puo' esser fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge per la prescrizione del credito.

sez. 1 sent. 00995 del 22/02/1989

i motivi per cui, nel caso concreto, non si proceda alla immediata contestazione della violazione di norme in tema di circolazione stradale possono eventualmente assumere rilevanza, in sede disciplinare, in confronto dell'agente verbalizzante, ove si rivelino in contrasto con le disposizioni dell'art. 140 del codice stradale e dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n.869 - che prevedono doversi far luogo, quando possibile, a contestazione immediata - ma non incidono sulla efficacia della contestazione tempestivamente eseguita in forma differita attraverso la notificazione degli estremi della violazione - secondo quanto previsto dagli artt. 141, comma quarto, del codice stradale e 14, comma secondo, legge 24 novembre 1981, n. 869.

sez. 1 sent. 01494 del 29/03/1989

con riguardo a sanzioni pecuniarie, per infrazioni amministrative il cui accertamento richieda l'analisi di campioni (nella specie, vendita di pane adulterato od alterato), la comunicazione della positivita' dell'analisi, prevista dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l'indicazione in essa, in relazione alla facolta' del trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell'esborso occorrente e del laboratorio all'uopo designato.

sez. 1 sent. 00352 del 23/01/1990

in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato pure in presenza, nel relativo verbale, di errori (od omissioni) circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria (emesso per fatti inclusi in quelli contestati), ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell'intimato, in relazione alle facolta' accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (pagamento in misura ridotta, richiesta di essere ascoltato e produzione di documenti prima dell'ordinanza-ingiunzione).

sez. 1 sent. 00473 del 26/01/1990

in tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione,anche quando ne sussista la possibilita', non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per cio', la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

sez. 1 sent. 01091 del 14/02/1990

in tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione,anche quando ne sussista la possibilita', non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per cio', la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

sez. 1 sent. 03541 del 27/04/1990

in tema di violazioni amministrative, ai fini della ritualita' della "contestazione immediata", prevista dai commi primo e quarto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, non e' sufficiente l'enunciazione orale dell'addebito ma e' necessaria la consegna di una copia del verbale di accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto contestato, nonche' le modalita' della oblazione.

sez. 1 sent. 07332 del 17/07/1990

in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 4 della legge prov. di bolzano 7 gennaio 1977 n. 9 (modificato dall'art. 2 legge prov. di bolzano 18 agosto 1983 n.31), comporta - conformemente a quanto dispone l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - l'obbligo di notificare al trasgressore (nonche' alla persona obbligata in solido o comunque soggetta alla applicazione della sanzione), nella ipotesi in cui non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi di fatto e di diritto della violazione, nonche' le modalita' con cui puo' far luogo al pagamento in misura ridotta, cosi' che egli sia messo in condizione di provvedere alla sua difesa e di effettuare, eventualmente, la definizione immediata. non deve pertanto essere notificato quel documento allegato al processo verbale di contestazione dell'infrazione, che fornisca un elemento di valutazione ai fini dell'accertamento dell'infrazione e non concerna gli estremi della violazione stessa (nella specie, con riguardo a bracconaggio, disegno fatto dal guardiacaccia per la descrizione dell'animale abbattuto).

sez. 1 sent. 10823 del 10/11/1990

nel giudizio d'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689, il verbale, redatto dagli agenti accertatori della violazione, non ha l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., con la conseguente esclusione della necessita' della querela di falso per contestare i fatti che detti pubblici ufficiali dichiarino da loro compiuti od avvenuti in loro presenza, considerato che l'indicato valore di prova legale, se trova giustificazione in causa che si svolga fra contendenti in posizione paritaria, non si concilia in un processo inerente al fondamento di pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, perche'implicherebbe l'attribuzione a questa del potere di precostituirsi, con detta efficacia privilegiata, la prova documentale della pretesa stessa.

sez. 1 sent. 00513 del 19/01/1991

ai fini della determinazione del dies a quo del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione che commini sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art. 10, secondo comma del d.p.r. n. 322 del 1982, essendosi contestato al dettagliante che talune confezioni di pasta alimentare recavano diciture scarsamente leggibili), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti l'accertamento dell'infrazione resta da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

sez. 1 sent. 03052 del 21/03/1991

nella disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento in misura ridotta impedisce la presentazione del rapporto al prefetto, (art. 16 e 17) per cui chi ha effettuato tale pagamento non ha l'onere di rivolgersi a quella autorità per darne comunicazione (principio affermato al fine di escludere la configurabilità di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione illegittimamente emessa nonostante la tempestiva effettuazione di detto pagamento).

sez. 1 sent. 04405 del 23/04/1991

la responsabilità solidale dell'ente o datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante o dipendente, relativamente al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell'ordinanza-ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per se' solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla ordinanza medesima, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga una questione relativa alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà.

sez. 1 sent. 08756 del 10/08/1991

in tema di violazioni amministrative per il cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione all'interessato dei risultati della revisione dell'analisi, come prescritto dall'art. 15, commi terzo e quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, ultimo comma, legge cit.), attesa l'equiparazione legislativa (comma quinto art. 15 cit.)tra contestazione della violazione, nel caso in cui non vi e' necessità di analisi, e comunicazione dei risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di questa.

sez. 1 sent. 00677 del 21/01/1992

la legge 24 novembre 1981 n. 689, pur attribuendo all'autore della violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione del rapporto, non impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione di tale suo diritto - costituendo, pertanto, quest'ultimo oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore; mentre, per consentire l'esercizio del diritto stesso e' necessario che all'interessato, in occasione della contestazione dell'infrazione, sia reso noto l'ammontare delle spese del procedimento e sia indicato l'ufficio presso il quale il pagamento può essere eseguito.

sez. 1 sent. 02058 del 19/02/1992

con riguardo alle violazioni non costituenti più reato per effetto dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non e' necessaria l'osservanza dell'intero procedimento di contestazione - notificazione previsto dagli artt. 14 e 17 della medesima legge per le infrazioni accertate successivamente alla loro disposta depenalizzazione, ma, nel caso di giacenza degli atti relativi presso l'autorita' giudiziaria - alla quale essi erano stati in precedenza inviati, per essere concernenti ipotesi di reato -, è sufficiente che tale autorita' trasmetta gli atti medesimi all'autorita' amministrativa competente alla irrogazione della sanzione amministrativa, la quale, ancorché diversa da quella che abbia effettuato l'accertamento dell' infrazione, è legittimata a curare la effettuazione di tempestiva notificazione, se questo adempimento non era in precedenza previsto dalla legge.

sez. 1 sent. 02184 del 22/02/1992

poiché l'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 dispone che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è "eseguita nelle forme previste dall'art. 14", il quale, nel quarto comma, richiama "le modalità previste dal codice di procedura civile", le nullità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione proposta avverso il provvedimento sanzionatorio secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

sez. l sent. 03689 del 25/03/1992

in tema di contestazione di violazioni amministrative, l'immediatezza della contestazione dell'infrazione, prescritta dall'art. 14 della legge n.681 del 1989, deve essere intesa in senso relativo e non di materiale ed assoluta contestualità; l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituisce del resto causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria quando si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione ai sensi del secondo comma della citata norma.

sez. 1 sent. 05360 del 06/05/1992

in tema di infrazioni amministrative, il principio secondo cui l'omissione della contestazione personale ed immediata della violazione, ancorché in concreto possibile, non tocca la validità ed efficacia della successiva contestazione mediante notificazione (art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689), ne' quindi l'idoneità di quest'ultima a giustificare il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria, non resta escluso dall'eventualità che tale provvedimento includa fra le spese del procedimento, poste a carico dell'intimato, quelle inerenti a detta notificazione, rimanendo in facoltà dell'intimato medesimo di contestarne la debenza, trattandosi di spese non necessarie, in sede amministrativa e poi con l'opposizione giudiziale.

sez. 1 sent. 06527 del 29/05/1992

in tema di infrazioni amministrative, l'omissione della contestazione personale della violazione, ove possibile, può implicare responsabilità disciplinare dell'agente accertatore, od anche incidere sulla efficacia probatoria della successiva contestazione mediante notificazione degli estremi della violazione stessa, in quanto contenga accertamenti provenienti da un agente diverso, ma non spiega effetti invalidanti sull'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, la quale esige soltanto detta notificazione (idonea ad assicurare il diritto di difesa dell' intimato).

sez. 1 sent. 09308 del 06/08/1992

in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è valida una contestazione meramente orale dell'infrazione, non accompagnata dalla redazione di un sommario processo verbale da consegnare in copia all'interessato, non potendo essere ritenuta idonea a sostituire la notifica, anche nell'ipotesi in cui la redazione del verbale sia stata impedita dallo stesso interessato (nella specie, questi si era rifiutato di fornire le proprie generalità all'agente che aveva effettuato la contestazione personale).

sez. 1 sent. 09318 del 06/08/1992

la norma di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui gli estremi della violazione amministrativa, quando non è possibile la contestazione immediata, devono essere notificati al contravventore nel termine di novanta giorni - o in quello di 360 giorni se residente all'estero - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione, attesa l'impossibilità di una aprioristica delimitazione temporale in ordine al compimento di un atto il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni; ne consegue che compete al giudice del merito, in relazione alle concrete contingenze, valutare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e apprezzarne la consistenza, al fine del decorso del termine di cui sopra.

sez. 1 sent. 09544 del 12/08/1992

in tema di sanzioni amministrative, la notificazione degli estremi dell'infrazione effettuata da un funzionario dell'amministrazione che l'ha accertata come consentito dall'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal codice di procedura civile con la conseguenza che nel caso di notificazione eseguita a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. (a mezzo del servizio postale) l'agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull'originale dell'atto, sia sulla copia da notificare, con menzione in entrambe dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all'originale. infatti, solo la relata dell'agente notificatore costituisce la prova della provenienza dell'atto da notificare dalla pubblica amministrazione all'ufficio postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l'atto contenente la descrizione della violazione, mentre la mancanza della relata pone l'amministrazione nella impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.

sez. 1 sent. 09557 del 13/08/1992

ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689,secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria e'limitato al soggetto nei cui confronti non e' stata eseguita la notifica, per cui, nell'ipotesi di piu' soggetti obbligati in solido, la responsabilita' puo' essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorche' non siano gli autori materiali dell'infrazione.

sez. 1 sent. 09557 del 13/08/1992

la norma di cui all'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel disporre che per la notificazione degli estremi della violazione si applicano le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare, che questa puo' essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che l'ha accertata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, non comporta che l'adozione di siffatte modalita' e' l'unica possibile qualora il procedimento notificatorio sia attivato dal funzionario, il quale ha la scelta fra vari mezzi previsti senza essere vincolato a quelli del codice di rito (nella specie la corte ha ritenuto regolare la notificazione effettuata da un funzionario della camera di commercio ai sensi degli artt.3 e 4 del r. d. 17 agosto 1907 n. 642 e 6 del r.d. 17 agosto 1907 n. 643, nonche' del regolamento per la notifica degli atti e dei provvedimenti camerali deliberato dalla giunta dell'ente predetto).

sez. 1 sent. 11176 del 13/10/1992

in tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salva la diversa rilevanza con riguardo alla responsabilita' disciplinare per l'agente accertatore e successivamente con riguardo alla piu' rigorosa valutazione degli accertamenti in sede giudiziaria, la omessa contestazione immediata della violazione, pur quando essa e' possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione,qualora si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

sez. 1 sent. 02337 del 25/02/1993

il principio desumibile dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per la validita' della contestazione immediata dell'illecito amministrativo non e' sufficiente l'enunciazione orale dell'addebito, ma e'necessaria anche la consegna di copia del verbale di accertamento, non trova deroga nell'art. 4 del t.u. delle leggi provinciali di bolzano 25 giugno 1984 n. 16, poiche' detta norma mentre consente la contestazione "personale" dell'infrazione - con termini sostanzialmente equivalenti a contestazione "immediata" - nulla precisa in ordine alle modalita' con le quali essa deve essere effettuata.

sez. 1 sent. 07600 del 10/07/1993

la contestazione di una violazione amministrativa, ex art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha effetto interruttivo istantaneo del termine prescrizionale alla riscossione del credito da sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della stessa legge, in relazione agli artt. 2943, quarto comma, e 2945, primo comma, cod. civ. e non invece effetto interruttivo duraturo fino alla definitivita' dell'ordinanza - ingiunzione(salva l'ipotesi che il privato instauri una fase contenziosa preliminare a norma dell'art. 18, primo comma della legge citata), atteso che il prefetto nell' applicare la sanzione non svolge una funzione "giustiziale" di terzo,ma interviene come organo periferico dell'autorita' amministrativa,ai sensi degli artt.1 e 2 del d.p.r. 29 luglio 1982 n.571.

sez. 1 sent. 09554 del 16/09/1993

l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore e immediatamente,quando e' possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta o trecentosettanta giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione, il cui concreto espletamento e' legato alla peculiarita' delle varie situazioni, spettando al giudice del merito di apprezzare la congruita' del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.

sez. 1 sent. 12610 del 20/12/1993

il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui e' compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessita' o meno della fattispecie - l'attivita' amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorita' amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima.

sez. 1 sent. 00563 del 21/01/1994

con riguardo alla notificazione degli estremi della infrazione amministrativa all'interessato, disciplinata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la relativa previsione rigorosa e formale con riguardo sia ai soggetti che devono provvedere alla notificazione (e cioe' coloro che hanno accertato la violazione o un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la medesima violazione), sia alle modalita', per cui la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, sia alla previsione della estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione nel caso di omissione della notificazione, comporta che la notificazione e' valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalita' specificamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati e' giuridicamente inesistente, senza quindi possibilita' di sanatoria (nella specie la corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con riferimento a notificazione di un verbale di accertamento di violazione alla legge sulla caccia, redatto da una guardia venatoria, effettuata dai carabinieri).

 sez. u sent. 00890 del 29/01/1994

in tema di contestazione di infrazioni amministrative, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nel disporre che la notificazione degli estremi della violazione deve avvenire secondo le leggi vigenti ed in particolare che ad essa puo' provvedere anche un funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, non implica che l'adozione di siffatte modalita' sia l'unica possibile, qualora il procedimento notificatorio sia attivato dal detto funzionario,il quale ha la scelta fra i vari mezzi previsti, senza essere vincolato a quello del codice di rito e senza esclusione del servizio postale, consentito dallo stesso art. 14, quarto comma, con riferimento al quale la circostanza della mancata stesura sull'atto della relata di notificazione integra una mera irregolarita' priva di effetti invalidanti.

sez. 1 sent. 02343 del 10/03/1994

in tema di procedimento per la irrogazione di sanzione amministrativa, l'errore nella indicazione del nome del destinatario, contenuto nella copia dell'atto recante gli estremi della violazione amministrativa contestata (art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689), comporta la nullita' della relativa notificazione, che resta sanabile non a seguito delle deduzioni fatte pervenire all'amministrazione con riguardo alla violazione contestata bensi' soltanto nel caso in cui sia possibile determinare, in base ad altri elementi desumibili dallo stesso atto notificato, chi ne sia il vero destinatario.

sez. 1 sent. 04172 del 29/04/1994

in tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui la contestazione della violazione - che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale - abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualita' di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge), non occorre la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che e'idoneo a far conoscere al consegnatario la violazione contestata.

sez. 1 sent. 04238 del 02/05/1994

in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione ritualmente notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il contravventore della infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare condizioni di ridotto pagamento, vale a costituire in mora il debitore e pertanto e' idoneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma,cod. civ., a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.

sez. 1 sent. 05437 del 04/06/1994

in tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita', non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, neppure nel caso che sia stata omessa l'indicazione delle ragioni per le quali non si e' proceduto a detta contestazione(art. 606 reg. cod. strad.), la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

sez. 1 sent. 06100 del 24/06/1994

in tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento della infrazione, ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia stata fatta a persona di famiglia convivente a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, la convivenza, almeno temporanea, puo' presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto, senza che sia sufficiente la mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di ricevimento per desumerne la nullita' della notifica, potendo tale presunzione essere superata nel caso concreto, solo ove risulti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare consegnatario della copia ed il destinatario della notifica.

sez. 1 sent. 09544 del 12/11/1994

l'attivita' di accertamento dell'infrazione amministrativa, nel caso in cui si tratti di valutare dati gia' in possesso della p.a., non puo'protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere, quindi, il verbale di accertamento; con la conseguenza che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'epoca di compimento dell'accertamento - che rappresenta il "dies a quo" del termine per la notifica degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) - deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito, il quale, avendo a disposizione tutti gli atti dell'accertamento (art. 23, secondo comma legge cit.), terra' conto della maggiore o minore difficolta' del caso, sempre con riferimento alla singola pratica, non potendo l'eventuale arretrato giustificare l'inosservanza del termine per l'indicata notificazione(nella specie, la s.c. ha annullato la decisione di merito che aveva considerato tempestiva la contestazione della violazione dei limiti di concentrazione massima delle polveri, effettuata dalla p.a. con verbale emesso circa venti mesi dopo l'inoltro alla stessa dei dati analitici da parte del presunto trasgressore.

sez. 1 sent. 00885 del 25/01/1995

l'art. 15, comma quinto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce espressamente che le comunicazioni delle analisi di campione equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 della legge stessa, ossia alla contestazione immediata per la quale ultima non opera la prescrizione sul termine, riferita, dal comma secondo dell'articolo stesso, alla diversa ipotesi della notifica successiva all'infrazione. ne consegue che deve escludersi che, con riguardo a tali comunicazioni, possa esigersi il rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma secondo della legge n.689 del 1981 e che debba nelle stesse all'uopo indicarsi (come "dies a quo")la data di effettuazione delle operazioni.

sez. 1 sent. 03093 del 17/03/1995

il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui e' compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessita' o meno della fattispecie - l'attivita' amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorita' amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima.

sez. 1 sent. 05230 del 12/05/1995

in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della infrazione, ritualmente notificato, e' atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto della p.a. a riscuotere le somme dovute, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore-debitore, in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito, pur non possedendo caratteristiche di contenuto e di forma identiche alla costituzione in mora regolata dall'art. 1219 cod. civ..

sez. 1 sent. 06674 del 13/06/1995

in tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilita' - o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si e' proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada - e non invalida percio' la successiva ordinanza - ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocita' accertata mediante apparecchiature elettroniche).

sez. 1 sent. 06675 del 13/06/1995

in tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni alle norme del codice della strada, l'omessa contestazione immediata della violazione,pur quando essa e' possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

sez. 1 sent. 11318 del 28/10/1995

nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualita' nella notifica del verbale di violazione, trattandosi di un atto del procedimento amministrativo, e' oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, percio', non censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici.

sez. 1 sent. 02099 del 13/03/1996

in tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 12 legge n. 890 del 1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992 n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso distendere sull'originale e sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della predetta legge n. 890, costituisce una mera irregolarita', che non incide sulla validita' della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi.

sez. 1 sent. 02099 del 13/03/1996

la nullita' della notifica dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e' sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che l'art. 18,quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione e' eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalita' previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art.160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullita'.

sez. 1 sent. 02479 del 22/03/1996

in tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilita' - non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art.14 ultimo comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada - e non invalida percio' la successiva ordinanza - ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocita' accertata mediante apparecchiature elettroniche).

sez. 1 sent. 02767 del 27/03/1996

in tema di infrazioni amministrative, l'atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin dalla fase del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato. non puo', pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza indicarli direttamente,richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa (nella specie, la s.c. ha cassato la decisione di merito - che aveva ritenuto nulla la contestazione per non essere state indicate le norme di legge violate, essendo state menzionate solo quelle irrogative delle sanzioni, senza, peraltro, che fosse indicata l'entita' della sanzione prevista ne' l'esclusione, nell'ipotesi, della facolta' del pagamento in misura ridotta - affermando che:

a. collegando la descrizione dell'addebito contenuto nel verbale - pacificamente esauriente in punto di fatto - con la norma sanzionatoria nello stesso indicata, risulta agevole la verifica della corrispondenza,o meno, dell'addebito medesimo alla condottain astratto sanzionata nella norma a cui quella enunciante la sanzione necessariamente si ricollega;

b. che non e' necessaria la specificazione nella contestazione dei minimi e massimi edittali, ne' della misura fissa o proporzionale della sanzione, trattandosi di dati ricavabili dalle raccolte ufficiali delle leggi, una volta nota la disposizione sanzionatoria;

c. che rientra nella piena discrezionalita' dell'amministrazione verbalizzante l'indicazione dell'esclusione, legislativamente prevista, della facolta' del pagamento in misura ridotta).

sez. 1 sent. 02774 del 27/03/1996

in tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 della legge n. 689 del 1981, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita', non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, percio', la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine (nella specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 103 del codice della strada, per il superamento dei limiti massimi di velocita', accertato mediante apparecchiatura elettronica. la s.c., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza con la quale il pretore, in sede di opposizione, aveva dichiarato la nullita' dell'ordinanza-ingiunzione,assumendo che, pur essendo possibile, la violazione non era stata immediatamente contestata).

sez. 1 sent. 06408 del 15/07/1996

in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689,il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali puo' utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessita' della fattispecie.

sez. 1 sent. 06408 del 15/07/1996

in tema di sanzioni amministrative, l'autorita' amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa,sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.

sez. 1 sent. 06433 del 16/07/1996

in tema di sanzioni amministrative, il diritto di pagare una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale, ovvero, se piu' favorevole, al doppio del minimo, riconosciuto all'autore dell'illecito dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, ovvero, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 14, legge n. 689 del 1981), a pena di decadenza, la quale,vertendosi in materia sottratta alla disponibilita' delle parti, puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981).

sez. 1 sent. 06573 del 22/07/1996

la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva, non gia' dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente puo' avere alla rimozione del provvedimento (quale quello di sottrarsi all'esercizio dell'eventuale azione di regresso),bensi' dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui egli sia destinatario, con al conseguenza che il vincolo di solidarieta',che esiste tra la persona giuridica ed il proprio rappresentante, non comporta che essa possa considerarsi "interessata", a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza - ingiunzione - e l'insussistenza di qualsiasi liti sconsorzio necessario tra coobbligati solidali.

sez. 1 sent. 07243 del 07/08/1996

in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme sull'esercizio della caccia, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, prevede che le guardie venatorie che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria non possono procedere a notificare direttamente ai trasgressori i verbali da esse redatti, ma devono trasmetterli all'ente da cui dipendono e all'autorita'competente, che procederanno alla notificazione ai sensi del quarto comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (vale a dire o con le modalita'previste dal cod. proc. civ., ovvero con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi), fermo restando che l'obbligatorieta' di tale notifica esclude ogni rilevanza alla conoscenza che il trasgressore possa aver avuto "aliunde" del verbale di contestazione della violazione.

sez. 1 sent. 07296 del 08/08/1996

il soggetto che propone opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere in atto - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attivita' processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorita' che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal pretore con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. d'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente puo' dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorita' opposta non puo' non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.

sez. 1 sent. 08079 del 04/09/1996

con riguardo alla notificazione a mezzo posta degli estremi dell'infrazione amministrativa, le complesse formalita' previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento di notificazione, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" ed "impiegati" addetti ed i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156. ne deriva che la notificazione degli estremi della violazione affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore ad una agenzia privata di recapiti, ancorche' autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.p.r. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

sez. 1 sent. 01609 del 21/02/1997

in tema di violazioni amministrative, ai fini della ritualita' della "contestazione immediata", prevista dai commi primo e quarto dell'art.14 della legge n. 689 del 1981, non e' sufficiente l'enunciazione orale dell'addebito ma e' necessaria la consegna di una copia del verbale di accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto contestato, nonche' le modalita' della oblazione.

sez. 1 sent. 05833 del 30/06/1997

la legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deriva dall'interesse di fatto che il soggetto puo' avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione. ne consegue che il vincolo di solidarieta' che esiste, a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, tra l'autore di essa ed il proprietario del mezzo, non comporta che l'autore della violazione sia legittimato ad impugnare l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, qualora egli non ne sia destinatario, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di un'autonoma, tempestiva contestazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'amministrazione si estingue (art. 14,ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) e tenuto conto da un lato della insussistenza di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e, dall'altro, che egli puo' contestare nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981,la sussistenza della violazione.

sez. 1 sent. 07079 del 29/07/1997

in tema di violazioni amministrative, le disposizioni di cui al primo e dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, prevedono che le violazioni medesime, ove possibile, debbano essere immediatamente contestate, e, nel caso in cui cio' non accada, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello stato, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, entro novanta giorni (termine che e' invece di centottanta giorni per le ipotesi di violazioni del d.l. n. 370 del 1987, convertito nella legge n.460 del 1987). tale disciplina dell'art. 14 cit., peraltro, nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga attraverso analisi di campioni, va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge, il quale statuisce che, in tali casi, l'esito delle analisi debba essere comunicato, all'interessato, dal dirigente del laboratorio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e che tale comunicazione equivalga alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, e che, solo nella ipotesi in cui non sia possibile effettuare una tale comunicazione, si debba procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (o dalle eventuali norme derogative), in difetto di che si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. il termine suddetto, nelle ipotesi in questione, inizia a decorrere dal momento del completamento dell'analisi.  

sez. l sent. 12634 del 13/12/1997

qualora la violazione per cui è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa sia omessa dal rappresentante legali di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, il vincolo di solidarietà tra la persona giuridica ed il rappresentante non comporta che essa possa considerarsi "interessata" a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni a carico del solo legale rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario fra coobbligati solidali.

sez. l sent. 12634 del 13/12/1997

in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14 comma secondo legge 24 novembre 1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.

sez. 1 sent. 00377 del 17/01/1998

in tema di sanzioni amministrative, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione non costituisce, "ipso facto", causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione, a condizione che si sia provveduto alla notificazione degli estremi della violazione, nei confronti dell'effettivo destinatario, nel termine prescritto di novanta giorni. (la s.c., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito affermativa della validità e tempestività della notifica di un'ordinanza ingiunzione diretta ad una persona fisica che l'aveva, peraltro, ricevuta - entro il rituale termine di novanta giorni - nella sola, espressa qualità di legale rappresentante di una società di capitali, mentre una seconda notificazione, a lui personalmente indirizzata, risultava eseguita ben oltre il termine di legge).

sez. 1 sent. 00617 del 23/01/1998

in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (principio enunciato in relazione a processo verbale contenente gli importi delle singole sanzioni comminate a ciascun amministratore societario e quelli cumulativamente inflitti alla società, anche per consentire l'esercizio del diritto al pagamento immediato da parte dei trasgressori).

sez. l sent. 00648 del 23/01/1998

in tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. 4, terzo comma, legge n. 689 del 1981, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, primo comma, della stessa legge, a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante, attese l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza - ingiunzione) - e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali. ne deriva che, ove il pretore investito della opposizione proposta da una persona giuridica avverso ordinanza - ingiunzione emessa a carico del proprio rappresentante, senza rilevarne e dichiararne l'inammissibilità la abbia accolta nel merito, a tale declaratoria deve provvedere, anche d'ufficio, la corte di cassazione, in sede di decisione del ricorso proposto contro la sentenza pretorile dall'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione.

sez. 1 sent. 00772 del 27/01/1998

in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando essa è possibile, non determina estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, tale conseguenza derivando solo, a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla mancata notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto. la predetta omissione peraltro(a parte la sua rilevanza disciplinare per l'agente accertatore) è idonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, nel senso che le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione, pur potendolo, non ha provveduto dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggiore cautela e richiederanno più ampi elementi di riscontro, rispetto all'ipotesi in cui, nella immediata sequenza fra la violazione e la contestazione, la valutazione dei fatti compiuta dall'agente accertatore possa ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato. pertanto, in ipotesi di violazione dell'art. 75 legge provinciale trento 22 dicembre 1983, n. 46, per la messa in vendita di capi di maglieria, al di fuori della prescritta autorizzazione, limitata alla vendita di "prodotti per turisti", qualora gli oggetti posti in vendita siano stati solo genericamente indicati nel verbale notificato all'interessato, e non siano concretamente individuabili (non avendo formato oggetto né di sequestro né di rilievi fotografici e neppure di mera descrizione verbale) l'opposizione fondata sulla ascrivibilità della merce alla categoria delle confezioni tipiche ed artigianali non può esser rigettata, pena il difetto di adeguata motivazione, sulla base di una prova orale vertente genericamente sulla circostanza che i capi venduti fossero privi delle caratteristiche di dette confezioni, presupponendo tale valutazione, che si risolve in un giudizio di natura tecnica, la descrizione delle concrete caratteristiche della merce stessa, nella sua specifica individualità, e valendo nel caso in cui non sia raggiunta una prova sufficiente sulla natura della merce la regola di giudizio, tratta dall'art. 23 della cit. legge n 689, per cui ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta nella norma sanzionatrice ridonda a danno dell'amministrazione, su cui incombe l'onere di fornire la prova.

sez. 1 sent. 02064 del 25/02/1998

in tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, o mediante l'emissione di un'ordinanza - ingiunzione (previa reiezione, implicita od esplicita, del ricorso medesimo) ovvero di un'ordinanza di archiviazione (previo accoglimento, implicito od esplicito, del detto ricorso) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso - ovvero da quella della sua spedizione postale -, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati quello, ulteriore, di trenta giorni, assegnato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare, giusto disposto degli artt. 203 - 204 cod.strada, senza che possano assumere rilevanza (se non meramente "interna")l'ampliamento o la restrizione "di fatto" dei termini rispettivamente assegnati ai ricordati organi del procedimento sanzionatorio amministrativo. detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né "perentoria", né "ordinatoria" (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi "ordinatorio" - e, cioè, prorogabile - un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall'altro, la legge stessa non dichiara espressamente "perentorio" il termine in questione), va correttamente qualificato, "quoad effectum", secondo i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di di venire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell'interessato, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge (nella specie, mediante opposizione al pretore, ai sensi dell'art. 205 cod. strada).

sez. 1 sent. 02341 del 03/03/1998

in tema di sanzioni amministrative, è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al c.d.s. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore.

sez. 1 sent. 06241 del 23/06/1998

il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per la notifica del processo verbale contenente gli estremi della violazione prevista dall'art. 2 della legge cit. per indebita percezione di aiuti comunitari ai danni del feoga in relazione alla campagna olearia in corso, decorre dal momento in cui l'autorità abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, acquisendo piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto.

sez. l sent. 09830 del 03/10/1998

l. del 24/11/1981 num. 689 art. 6 *cost.

in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. la circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6 comma terzo della legge n. 689 del 1981.

sez. 1 sent. 10796 del 29/10/1998

in tema di sanzioni amministrative, qualora la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che abbia accertato la violazione a mezzo del servizio postale, e secondo il regime di cui alla legge 890/82, la sola circostanza che quegli abbia omesso di redigere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3,comma primo, della ricordata legge 890/82, costituisce una mera irregolarità formale, inidonea, per l'effetto, ad inficiare la validità della detta notificazione.

sez. 1 sent. 10798 del 29/10/1998

l. del 24/11/1981 num. 689 art. 6 *cost.

in tema di infrazioni amministrative, e con riguardo all'obbligazione solidale dell'imprenditore e del dipendente prevista dall'art. 6, comma terzo della legge 689/81, il predetto vincolo di solidarietà assume rilevanza nel solo caso in cui l'amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non anche nel caso in cui(come nella specie) la contestazione risulti mossa nei confronti del solo dipendente, al quale non è, pertanto, riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al coobbligato solidale.

sez. 1 sent. 00898 del 03/02/1999

in tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge (nella specie, l'omessa indicazione di modalità e termini per l'oblazione nell'originario atto di contestazione)non è causa di nullità del procedimento se, entro i termini previsti "ex lege", il vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica, all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima notificazione, non spiegando, in contrario, influenza la circostanza che (come nella specie) il secondo atto di contestazione rechi la stessa data del primo.

sez. 1 sent. 03001 del 29/03/1999

ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del d.lgs. n. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

sez. 1 sent. 05548 del 07/06/1999

in tema di sanzioni amministrative, la "autorità competente" - cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - non va individuata nell'organo addetto al controllo ed all'accertamento delle violazioni (nella specie, il corpo dei vv.uu.), bensì nell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dall'autorità giudiziaria e ad emettere l'ordinanza - ingiunzione (nella specie l'u.p.i.c.a.).

sez. 1 sent. 07187 del 09/07/1999

in tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime.

sez. 1 sent. 09282 del 03/09/1999

la norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e norma tivamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.

sez. 1 sent. 09528 del 08/09/1999

in tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa richiamate (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la s.c. ha cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione emessa da una capitaneria di porto, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata, l'art. 3 del d.lgs. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art.15 della legge n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla legge n. 192 del 1977, che classificavano le acque precluse alla pesca dei mitili, erano state espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 530 del 1992. in quel caso, il pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività di un decreto regionale - il d.p.g.r. marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato decreto n.530 del 1992, non colmato dalla emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).

sez. 1 sent. 09695 del 11/09/1999

in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

sez. 3 sent. 11129 del 06/10/1999

in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica (ex art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689,), va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione.

sez. 3 sent. 12737 del 17/11/1999

in tema di contestazione di violazioni amministrative l'immediatezza della contestazione prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 deve essere intesa in senso relativo e non di materiale e assoluta contestualità, dovendosi tener conto del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione. la congruità del tempo utilizzato dalla p.a. per eseguire i necessari accertamenti non può essere lasciata alla determinazione di questa, ma deve essere valutata in caso di contestazione dal giudice di merito, il quale avendo a disposizione tutti gli atti dell'accertamento ( art. 23 comma secondo legge cit.) dovrà tenere conto della maggiore o minore difficoltà del caso e richiedere che l'autorità amministrativa specifichi quali accertamenti, necessari ai fini dell'indagine, abbia eseguito ed entro quali tempi e procedere quindi non ad una presa d'atto delle affermazioni della stessa, ma ad una attenta ed approfondita valutazione della ragionevolezza dei tempi impiegati.

sez. 3 sent. 12846 del 19/11/99

la violazione dell'art. 14, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 per non avere l'agente contestato immediatamente, malgrado possibile, l'infrazione accertata, non determina la nullità del verbale di accertamento successivamente redatto se non implica una vera e propria impossibilità per il trasgressore di far valere elementi di prova a suo favore, ma rileva, oltre che sul piano disciplinare per l'agente, nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa perché, non potendo l'interessato rilasciare dichiarazioni scritte o orali a conferma o smentita immediata delle valutazioni dei fatti accertati dall'agente, incide sull'efficacia probatoria di queste, richiedendo maggiore cautela nell'apprezzamento delle medesime, e quindi più ampi e sicuri elementi di riscontro.

sez. 3 sent. 01866 del 18/02/2000

in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 14 della legge 689 del 1981, gli estremi della violazione che non sia stata contestata immediatamente devono essere notificati agli interessati residenti in italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (o centottanta giorni per le violazioni previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali). nell'individuazione del "dies a quo" di detto termine l'attività di accertamento è comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferentigli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. compete poi al giudice di merito, che può esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, in modo da individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine (nel caso di specie la s.c. ha cassato la sentenza impugnata che, senza considerare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione, aveva fatto coincidere l'accertamento con la commissione della violazione di cui al comma secondo dell'art. 63 della legge n. 3428 del 1990).

sez. 3 sent. 01876 del 18/02/2000

in tema di sanzioni amministrative, la p.a. competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non può irrogare sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ma può darne un ricostruzione, una valutazione ed una definizione giuridica differenti da quelle poste a base della contestazione, sussistendo violazione del precetto della correlazione tra contestazione e condanna solo quando l'autorità amministrativa pronunci l'ordinanza per un fatto, individuato nei suoi elementi oggettivi, costitutivi della fattispecie astratta della infrazione amministrativa, e nelle circostanze che comunque influenzino la pronuncia, che non sia stato attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando ciò determini una lesione del diritto di difesa, la cui tutela costituisce la finalità del richiamato precetto della correlazione tra contestazione e condanna. la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, e le conclusioni della stessa sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.

sez. 3 sent. 02088 del 24/02/2000

in tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 (ovvero di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 nel caso di violazione dell'art. 2 della legge citata) per la notifica degli estremi dell'infrazione, quando non sia stata possibile la contestazione personale, va inteso come comprensivo del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.

sez. 3 sent. 04010 del 03/04/2000

la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. la contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. perciò il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione (fattispecie in cui la cassazione ha ritenuto non censurata e non ha quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi di velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva e segnala l'eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo davanti all'apparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo di una fotografia).

sez. 1 sent. 06531 del 19/05/2000

in tema di sanzioni amministrative, la disposizione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima.

sez. 3 sent. 09492 del 19/07/2000

in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (nella specie è stato considerato idoneo atto interruttivo la notifica del verbale di constatazione dell'infrazione).

sez. l sent. 09830 del 26/07/2000

in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1881, n. 689 - secondo cui: "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" - l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica.

sez. 3 sent. 10355 del 07/08/2000

in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il "dies a quo" per il computo del termine dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. tuttavia, nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che (non il verbalizzante ma)l'amministrazione impiega per l'individuazione della norma violata, che è estranea all'accertamento ed all'apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della legge n. 689 del 1981 prevedono attività strumentali all'accertamento.

sez. 1 sent. 13267 del 05/10/2000 

in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento.

sez. 1 sent. 02494 del 21/02/2001

la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. la contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

sez. 1 sent. 07103 del 25/05/2001

in tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (sulla base dell'enunciato principio, la s.c. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando "generico e poco credibile" il richiamo all'impedimento dell'altro accertatore - quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità -, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).

sez. 1 sent. 09056 del 05/07/2001

nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.