in tema di sanzioni pecuniarie
amministrative, l'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale non puo' essere assoggettato a sanzione chi al momento del
fatto non abbia compiuto i diciotto anni, restando la relativa obbligazione ad
esclusivo carico del soggetto che su di lui eserciti la potesta',
integra una disposizione innovativa rispetto alla precedente disciplina della
legge 24 dicembre 1975 n. 706, nella cui vigenza il minore medesimo,
ove tenuto all'osservanza della norma sanzionata, violando la norma medesima
assume la veste non solo di trasgressore, e destinatario della contestazione,
ma anche di obbligato al pagamento della pena pecuniaria (salvo il debito solidale
dell'esercente la potesta', sempre che sia estesa nei
suoi confronti detta contestazione
sez.1sent. 05489 del 23/06/1987
in tema di sanzioni amministrative, qualora
la notificazione degli estremi dell'infrazione sia stata effettuata dal
funzionario che l'ha accertata,a mezzo del servizio postale, come consentito
dall'art. 14
quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, la circostanza che detto funzionario
non abbia provveduto a stendere sull'atto la relata
di tale notificazione integra una mera irregolarita',
priva di effetti invalidanti.*
sez.1sent. 02042 del 26/02/1988
in tema di violazioni amministrative, il
termine di 90
giorni previsto dall'art. 6 legge 24 dicembre 1975 n. 706
e
dall'art. 14
legge 24 novembre 1981 n. 689 per la contestazione della infrazione
deve ritenersi osservato tutte le volte che la contestazione immediata sia
stata omessa per una valida ragione, di cui venga fatta menzione nel verbale
notificato successivamente al trasgressore, e cioe' o
per impossibilita' materiale di immediata
contestazione o per le esigenze di acquisizione e di elaborazione tecnica degli
elementi di fatto raccolti, e la relativa decorrenza va riscontrata non con
riguardo alla generica ed approssimata percezione della commissione della
violazione ma con riferimento al compimento delle indagini necessarie per la
prima conoscenza del fatto e la conseguente determinazione della entita' della pena pecuniaria.
sez.1sent. 03882 del 08/06/1988
in tema di sanzioni pecuniarie
amministrative, il termine di novanta giorni, prescritto, a pena d'estinzione
dell'obbligazione, per notificare gli estremi della contestazione (nella
specie, ai sensi e nel vigore dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706), decorre dalla data dell'accertamento
con la redazione del relativo processo verbale mentre non rileva, ove tale
accertamento sia fondato sull'esame di documenti in precedenza sequestrati, la
diversa data di esecuzione del sequestro
sez.1sent. 05763 del 24/10/1988
in tema di infrazioni amministrative, l'eventuale
inosservanza dell'obbligo della contestazione immediata e personale al
trasgressore, prevista,quando sia possibile, dall'art. 14 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, non incide sulla irrogabilita'
della sanzione, sempre che si sia provveduto alla contestazione mediante
notificazione, ai sensi del secondo comma della citata norma.
sez.1sent. 00972 del 18/02/1989
in tema di sanzioni amministrative, la
notifica dell'ordinanza- ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n.689, va eseguita nelle forme previste
dall'art. 14
della stessa legge, non deve esser anche compiuta entro il termine di novanta
giorni dall'accertamento, previsto dallo stesso art. 14 per la notifica del relativo atto, ma puo' esser fatta entro il termine di cinque anni dal giorno
della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge per la prescrizione del
credito.
sez.1sent. 00995 del 22/02/1989
i motivi per cui, nel caso concreto, non
si proceda alla immediata contestazione della violazione di norme in tema di
circolazione stradale possono eventualmente assumere rilevanza, in sede
disciplinare, in confronto dell'agente verbalizzante, ove si rivelino in
contrasto con le disposizioni dell'art. 140 del codice stradale e dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n.869 - che prevedono doversi far luogo,
quando possibile, a contestazione immediata - ma non incidono sulla efficacia
della contestazione tempestivamente eseguita in forma differita attraverso la
notificazione degli estremi della violazione - secondo quanto previsto dagli artt. 141, comma quarto, del
codice stradale e 14, comma secondo, legge 24 novembre 1981, n. 869.
sez.1sent. 01494 del 29/03/1989
con riguardo a sanzioni pecuniarie, per
infrazioni amministrative il cui accertamento richieda l'analisi di campioni
(nella specie, vendita di pane adulterato od alterato), la comunicazione della positivita' dell'analisi, prevista dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra contestazione della violazione,
senza che sia necessaria l'indicazione in essa, in relazione alla facolta' del trasgressore di chiedere la revisione di tale
analisi, dell'esborso occorrente e del laboratorio all'uopo designato.
sez.1sent. 00352 del 23/01/1990
in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo
della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689
a tutela
del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato pure in
presenza, nel relativo verbale, di errori (od omissioni) circa l'individuazione
della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria (emesso per fatti
inclusi in quelli contestati), ove non risulti che gli errori medesimi abbiano
in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell'intimato, in
relazione alle facolta' accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge
(pagamento in misura ridotta, richiesta di essere ascoltato e produzione di
documenti prima dell'ordinanza-ingiunzione).
sez.1sent. 00473 del 26/01/1990
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale
dell'infrazione,anche quando ne sussista la possibilita',
non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per cio',
la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi,
comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine di novanta giorni.
sez.1sent. 01091 del 14/02/1990
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale
dell'infrazione,anche quando ne sussista la possibilita',
non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per cio',
la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi,
comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine di novanta giorni.
sez.1sent. 03541 del 27/04/1990
in tema di violazioni amministrative, ai
fini della ritualita' della "contestazione
immediata", prevista dai commi primo e quarto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, non e' sufficiente l'enunciazione orale
dell'addebito ma e' necessaria la consegna di una copia del verbale di
accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore nella
condizione di conoscere gli esatti termini del fatto contestato, nonche' le modalita' della
oblazione.
sez.1sent. 07332 del 17/07/1990
in tema di infrazioni amministrative,
l'obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 4 della legge prov. di bolzano7 gennaio 1977 n. 9 (modificato dall'art. 2 legge prov. di bolzano18 agosto 1983 n.31), comporta - conformemente a quanto
dispone l'art. 14
della legge 24
novembre 1981
n. 689 - l'obbligo di notificare al
trasgressore (nonche' alla persona obbligata in
solido o comunque soggetta alla applicazione della sanzione), nella ipotesi in
cui non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi di fatto e di
diritto della violazione, nonche' le modalita' con cui puo' far luogo
al pagamento in misura ridotta, cosi' che egli sia
messo in condizione di provvedere alla sua difesa e di effettuare,
eventualmente, la definizione immediata. non deve
pertanto essere notificato quel documento allegato al processo verbale di
contestazione dell'infrazione, che fornisca un elemento di valutazione ai fini
dell'accertamento dell'infrazione e non concerna gli estremi della violazione
stessa (nella specie, con riguardo a bracconaggio, disegno fatto dal
guardiacaccia per la descrizione dell'animale abbattuto).
sez.1sent. 10823 del 10/11/1990
nel giudizio d'opposizione contro
l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689, il verbale, redatto dagli agenti
accertatori della violazione, non ha l'efficacia privilegiata dell'atto
pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., con la conseguente esclusione della necessita'
della querela di falso per contestare i fatti che detti pubblici ufficiali
dichiarino da loro compiuti od avvenuti in loro presenza, considerato che
l'indicato valore di prova legale, se trova giustificazione in causa che si
svolga fra contendenti in posizione paritaria, non si concilia in un processo
inerente al fondamento di pretesa sanzionatoria della
pubblica amministrazione, perche'implicherebbe
l'attribuzione a questa del potere di precostituirsi, con detta efficacia
privilegiata, la prova documentale della pretesa stessa.
sez.1sent. 00513 del 19/01/1991
ai fini della determinazione del dies a quo del termine di novanta giorni, previsto
dall'art. 14
della legge n. 689
del 1981 per la notificazione dell'ordinanza -
ingiunzione che commini sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in
ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti
competenti (nella specie, violazione dell'art. 10, secondo comma del d.p.r. n. 322 del 1982, essendosi contestato al dettagliante
che talune confezioni di pasta alimentare recavano diciture scarsamente
leggibili), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di
contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento
dell'accertamento, in relazione alla speciale
procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini
solo quando dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti l'accertamento
dell'infrazione resta da verificare attraverso e per effetto di successivi
esami o analisi.
sez.1sent. 03052 del 21/03/1991
nella disciplina delle sanzioni amministrative
di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento in misura ridotta
impedisce la presentazione del rapporto al prefetto, (art. 16
e17) per cui chi ha effettuato tale
pagamento non ha l'onere di rivolgersi a quella autorità per darne
comunicazione (principio affermato al fine di escludere la configurabilità
di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione illegittimamente emessa nonostante la tempestiva
effettuazione di detto pagamento).
sez.1sent. 04405 del 23/04/1991
la responsabilità solidale dell'ente o
datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale
rappresentante o dipendente, relativamente al pagamento della somma dovuta a
titolo di sanzione, può essere fatta valere indipendentemente dalla
identificazione, nel testo dell'ordinanza-ingiunzione, dell'autore materiale
dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per se'
solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può
venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla ordinanza medesima, solo
per finalità di ordine probatorio, quando sorga una questione relativa alla
sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e
le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la
circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la
possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma
rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non
idonea a condizionare il vincolo di solidarietà.
sez.1sent. 08756 del 10/08/1991
in tema di violazioni amministrative per il
cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione
all'interessato dei risultati della revisione dell'analisi, come prescritto
dall'art. 15,
commi terzo e quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'estinzione dell'obbligazione
di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, ultimo comma, legge cit.), attesa
l'equiparazione legislativa (comma quinto art. 15 cit.)tra contestazione della violazione,
nel caso in cui non vi e' necessità di analisi, e comunicazione dei risultati
delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di questa.
sez.1sent. 00677 del 21/01/1992
la legge 24 novembre 1981 n. 689, pur attribuendo all'autore della
violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria
amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione
del rapporto, non impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione
di tale suo diritto - costituendo, pertanto, quest'ultimo
oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore;
mentre, per consentire l'esercizio del diritto stesso e' necessario che
all'interessato, in occasione della contestazione dell'infrazione, sia reso
noto l'ammontare delle spese del procedimento e sia indicato l'ufficio presso
il quale il pagamento può essere eseguito.
sez.1sent. 02058 del 19/02/1992
con riguardo alle violazioni non costituenti
più reato per effetto dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non e' necessaria l'osservanza
dell'intero procedimento di contestazione - notificazione previsto dagli artt. 14 e 17 della medesima legge per le infrazioni
accertate successivamente alla loro disposta
depenalizzazione, ma, nel caso di giacenza degli atti relativi presso l'autorita' giudiziaria - alla quale essi erano stati in
precedenza inviati, per essere concernenti ipotesi di reato -, è sufficiente
che tale autorita' trasmetta gli atti medesimi all'autorita' amministrativa competente alla irrogazione della
sanzione amministrativa, la quale, ancorché diversa da quella che abbia
effettuato l'accertamento dell' infrazione, è legittimata a curare la
effettuazione di tempestiva notificazione, se questo adempimento non era in
precedenza previsto dalla legge.
sez. 1
sent. 02184
del 22/02/1992
poiché l'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 dispone che la notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione è "eseguita nelle forme previste dall'art. 14", il quale, nel quarto comma,
richiama "le modalità previste dal codice di
procedura civile", le nullità della notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione
proposta avverso il provvedimento sanzionatorio
secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
sez. l sent. 03689 del 25/03/1992
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, l'immediatezza della contestazione dell'infrazione, prescritta
dall'art. 14
della legge n.681 del 1989, deve essere intesa in senso relativo e
non di materiale ed assoluta contestualità;
l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituisce del resto causa
di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria quando
si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione ai sensi del
secondo comma della citata norma.
sez.1sent. 05360 del 06/05/1992
in tema di infrazioni amministrative, il
principio secondo cui l'omissione della contestazione personale ed immediata
della violazione, ancorché in concreto possibile, non tocca la validità ed
efficacia della successiva contestazione mediante notificazione (art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689), ne' quindi l'idoneità di quest'ultima a giustificare il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria, non resta escluso
dall'eventualità che tale provvedimento includa fra le spese del procedimento,
poste a carico dell'intimato, quelle inerenti a detta notificazione, rimanendo
in facoltà dell'intimato medesimo di contestarne la debenza,
trattandosi di spese non necessarie, in sede amministrativa e poi con
l'opposizione giudiziale.
sez.1sent. 06527 del 29/05/1992
in tema di infrazioni amministrative,
l'omissione della contestazione personale della violazione, ove possibile, può
implicare responsabilità disciplinare dell'agente accertatore, od anche
incidere sulla efficacia probatoria della successiva contestazione mediante
notificazione degli estremi della violazione stessa, in quanto contenga
accertamenti provenienti da un agente diverso, ma non spiega effetti
invalidanti sull'ordinanza-ingiunzione irrogativa
della sanzione, la quale esige soltanto detta notificazione (idonea ad
assicurare il diritto di difesa dell' intimato).
sez.1sent. 09308 del 06/08/1992
in tema di sanzioni amministrative, a norma
dell'art. 14
della legge 24
novembre 1981
n. 689, non è valida una contestazione
meramente orale dell'infrazione, non accompagnata dalla redazione di un
sommario processo verbale da consegnare in copia all'interessato, non potendo
essere ritenuta idonea a sostituire la notifica, anche nell'ipotesi in cui la
redazione del verbale sia stata impedita dallo stesso interessato (nella
specie, questi si era rifiutato di fornire le proprie generalità all'agente che
aveva effettuato la contestazione personale).
sez.1sent. 09318 del 06/08/1992
la norma di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui gli estremi della
violazione amministrativa, quando non è possibile la contestazione immediata,
devono essere notificati al contravventore nel termine di novanta giorni - o in
quello di 360
giorni se residente all'estero - non comporta l'automatica predeterminazione
del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento
dell'infrazione, attesa l'impossibilità di una aprioristica delimitazione
temporale in ordine al compimento di un atto il cui concreto espletamento è
legato alla peculiarità delle varie situazioni; ne consegue che compete al
giudice del merito, in relazione alle concrete contingenze, valutare il tempo
ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e
apprezzarne la consistenza, al fine del decorso del termine di cui sopra.
sez.1sent. 09544 del 12/08/1992
in tema di sanzioni amministrative, la
notificazione degli estremi dell'infrazione effettuata da un funzionario
dell'amministrazione che l'ha accertata come consentito dall'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'osservanza di tutti gli
adempimenti prescritti dal codice di procedura civile con la conseguenza che
nel caso di notificazione eseguita a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. (a mezzo del servizio postale) l'agente notificatore è
onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione
di notifica sia sull'originale dell'atto, sia sulla copia da notificare, con
menzione in entrambe dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la
copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da
allegare all'originale. infatti, solo la relata dell'agente notificatore costituisce la prova della
provenienza dell'atto da notificare dalla pubblica amministrazione all'ufficio
postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l'atto contenente
la descrizione della violazione, mentre la mancanza della relata
pone l'amministrazione nella impossibilità di dimostrare la contestazione della
violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.
sez.1sent. 09557 del 13/08/1992
ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689,secondo cui l'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria
e'limitato al soggetto nei cui confronti non e' stata eseguita la notifica, per
cui, nell'ipotesi di piu' soggetti obbligati in
solido, la responsabilita'puo'
essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorche'
non siano gli autori materiali dell'infrazione.
sez.1sent. 09557 del 13/08/1992
la norma di cui all'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel disporre che per la notificazione
degli estremi della violazione si applicano le disposizioni delle leggi
vigenti, ed in particolare, che questa puo' essere
effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che l'ha accertata, con
le modalita' previste dal codice di procedura civile,
non comporta che l'adozione di siffatte modalita' e'
l'unica possibile qualora il procedimento notificatorio
sia attivato dal funzionario, il quale ha la scelta fra vari mezzi previsti
senza essere vincolato a quelli del codice di rito (nella specie la corte ha
ritenuto regolare la notificazione effettuata da un funzionario della camera di
commercio ai sensi degli artt.3e 4 del r. d. 17 agosto 1907 n. 642 e6 del r.d. 17 agosto 1907 n. 643, nonche'
del regolamento per la notifica degli atti e dei provvedimenti camerali deliberato dalla giunta dell'ente
predetto).
sez.1sent. 11176 del 13/10/1992
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, ai sensi dell'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salva la diversa rilevanza con riguardo
alla responsabilita' disciplinare per l'agente
accertatore e successivamente con riguardo alla piu'
rigorosa valutazione degli accertamenti in sede giudiziaria, la omessa
contestazione immediata della violazione, pur quando essa e' possibile, non
invalida la successiva ordinanza-ingiunzione,qualora si sia proceduto alla
notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta
giorni.
sez.1sent. 02337 del 25/02/1993
il principio desumibile dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per la validita'
della contestazione immediata dell'illecito amministrativo non e' sufficiente
l'enunciazione orale dell'addebito, ma e'necessaria anche la consegna di copia
del verbale di accertamento, non trova deroga nell'art. 4 del t.u. delle leggi provinciali di bolzano25 giugno 1984 n. 16, poiche' detta
norma mentre consente la contestazione "personale" dell'infrazione -
con termini sostanzialmente equivalenti a contestazione "immediata" -
nulla precisa in ordine alle modalita' con le quali
essa deve essere effettuata.
sez.1sent. 07600 del 10/07/1993
la contestazione di una violazione
amministrativa, ex art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha effetto interruttivo
istantaneo del termine prescrizionale alla riscossione del credito da sanzione
amministrativa, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della stessa legge, in
relazione agli artt. 2943, quarto comma, e 2945, primo comma, cod. civ. e non invece effetto interruttivo
duraturo fino alla definitivita' dell'ordinanza -
ingiunzione(salva l'ipotesi che il privato instauri una fase contenziosa
preliminare a norma dell'art. 18, primo comma della legge citata), atteso
che il prefetto nell' applicare la sanzione non svolge una funzione
"giustiziale" di terzo,ma interviene come organo periferico dell'autorita' amministrativa,ai sensi degli artt.1 e 2 del d.p.r. 29 luglio 1982 n.571.
sez.1sent. 09554 del 16/09/1993
l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la violazione
amministrativa deve essere contestata al contravventore e immediatamente,quando
e' possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta
o trecentosettanta giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di
residenza del contravventore - non comporta l'automatica predeterminazione del
limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento
dell'infrazione, il cui concreto espletamento e' legato alla peculiarita' delle varie situazioni, spettando al giudice
del merito di apprezzare la congruita' del tempo
ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne
la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.
sez.1sent. 12610 del 20/12/1993
il termine di novanta giorni
"dall'accertamento", previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della
violazione, inizia a decorrere dal momento in cui e' compiuta - o si sarebbe
dovuto compiere anche in relazione alla complessita'
o meno della fattispecie - l'attivita' amministrativa
intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento
presuppone il completamento, da parte dell'autorita' amministrativa
competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli
elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima.
sez.1sent. 00563 del 21/01/1994
con riguardo alla notificazione degli
estremi della infrazione amministrativa all'interessato, disciplinata dall'art.
14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la relativa previsione rigorosa e
formale con riguardo sia ai soggetti che devono provvedere alla notificazione
(e cioe' coloro che hanno accertato la violazione o
un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la medesima violazione),
sia alle modalita', per cui la notificazione deve
essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal
codice di procedura civile, sia alla previsione della estinzione
dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione nel caso di
omissione della notificazione, comporta che la notificazione e' valida solo se
effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le
modalita' specificamente previste, con la conseguenza
che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati e'
giuridicamente inesistente, senza quindi possibilita'
di sanatoria (nella specie la corte suprema in base all'enunciato principio ha
confermato la decisione del merito con riferimento a notificazione di un
verbale di accertamento di violazione alla legge sulla caccia, redatto da una
guardia venatoria, effettuata dai carabinieri).
sez.
u sent. 00890 del 29/01/1994
in tema di contestazione di infrazioni
amministrative, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nel disporre che la notificazione degli
estremi della violazione deve avvenire secondo le leggi vigenti ed in
particolare che ad essa puo' provvedere anche un
funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, non
implica che l'adozione di siffatte modalita' sia
l'unica possibile, qualora il procedimento notificatorio
sia attivato dal detto funzionario,il quale ha la scelta fra i vari mezzi
previsti, senza essere vincolato a quello del codice di rito e senza esclusione
del servizio postale, consentito dallo stesso art. 14, quarto comma, con riferimento al quale
la circostanza della mancata stesura sull'atto della relata
di notificazione integra una mera irregolarita' priva
di effetti invalidanti.
sez.1sent. 02343 del 10/03/1994
in tema di procedimento per la irrogazione
di sanzione amministrativa, l'errore nella indicazione del nome del
destinatario, contenuto nella copia dell'atto recante gli estremi della
violazione amministrativa contestata (art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689), comporta la nullita'
della relativa notificazione, che resta sanabile non a seguito delle deduzioni
fatte pervenire all'amministrazione con riguardo alla violazione contestata bensi' soltanto nel caso in cui sia possibile determinare,
in base ad altri elementi desumibili dallo stesso atto notificato, chi ne sia
il vero destinatario.
sez.1sent. 04172 del 29/04/1994
in tema di sanzioni amministrative, nel
caso in cui la contestazione della violazione - che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone sia fatta distintamente al
trasgressore ed alla persona obbligata solidale - abbia come destinataria una
sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualita'
di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido
(nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge), non occorre la
consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere
considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che e'idoneo a far
conoscere al consegnatario la violazione contestata.
sez.1sent. 04238 del 02/05/1994
in tema di sanzioni amministrative, il
verbale di accertamento dell'infrazione ritualmente
notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il
contravventore della infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al
destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare
condizioni di ridotto pagamento, vale a costituire in mora il debitore e
pertanto e' idoneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma,cod. civ.,
a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere
le somme dovute.
sez.1sent. 05437 del 04/06/1994
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, ai sensi dell'art.14 legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale
dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita',
non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, neppure nel caso che sia stata
omessa l'indicazione delle ragioni per le quali non si e' proceduto a detta
contestazione(art. 606 reg. cod. strad.), la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi
della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.
sez.1sent. 06100 del 24/06/1994
in tema di sanzioni amministrative, nel
caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento della infrazione,
ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia stata fatta a
persona di famiglia convivente a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, la convivenza, almeno temporanea, puo' presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato
nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto, senza che
sia sufficiente la mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di
ricevimento per desumerne la nullita' della notifica,
potendo tale presunzione essere superata nel caso concreto, solo ove risulti
che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare
consegnatario della copia ed il destinatario della notifica.
sez.1sent. 09544 del 12/11/1994
l'attivita' di accertamento dell'infrazione
amministrativa, nel caso in cui si tratti di valutare dati gia'
in possesso della p.a., non puo'protrarsi
oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione, per
pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per
redigere, quindi, il verbale di accertamento; con la conseguenza che, qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'epoca di
compimento dell'accertamento - che rappresenta il "dies
a quo" del termine per la notifica degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) - deve essere valutata, in caso di
contestazione, dal giudice del merito, il quale, avendo a disposizione tutti
gli atti dell'accertamento (art. 23, secondo comma legge cit.), terra' conto della maggiore o minore difficolta'
del caso, sempre con riferimento alla singola pratica, non potendo l'eventuale
arretrato giustificare l'inosservanza del termine per l'indicata
notificazione(nella specie, la s.c. ha annullato la decisione di merito che
aveva considerato tempestiva la contestazione della violazione dei limiti di
concentrazione massima delle polveri, effettuata dalla p.a. con verbale emesso
circa venti mesi dopo l'inoltro alla stessa dei dati analitici da parte del
presunto trasgressore.
sez.1sent. 00885 del 25/01/1995
l'art. 15, comma quinto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce espressamente che le
comunicazioni delle analisi di campione equivalgono alla contestazione di cui
al primo comma dell'art. 14 della legge stessa, ossia alla
contestazione immediata per la quale ultima non opera la prescrizione sul
termine, riferita, dal comma secondo dell'articolo stesso, alla diversa ipotesi
della notifica successiva all'infrazione. ne consegue
che deve escludersi che, con riguardo a tali comunicazioni, possa esigersi il
rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma secondo della legge n.689 del 1981 e che debba nelle stesse all'uopo
indicarsi (come "dies a quo")la data di
effettuazione delle operazioni.
sez.1sent. 03093 del 17/03/1995
il termine di novanta giorni "dall'accertamento",
previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della
violazione, inizia a decorrere dal momento in cui e' compiuta - o si sarebbe
dovuto compiere anche in relazione alla complessita'
o meno della fattispecie - l'attivita' amministrativa
intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento
presuppone il completamento, da parte dell'autorita'
amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza
di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima.
sez.1sent. 05230 del 12/05/1995
in tema di sanzioni amministrative, il
verbale di accertamento della infrazione, ritualmente
notificato, e' atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di
prescrizione del diritto della p.a. a riscuotere le somme dovute, dovendosi
riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del
trasgressore-debitore, in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin
dalla commissione dell'illecito, pur non possedendo caratteristiche di
contenuto e di forma identiche alla costituzione in mora regolata dall'art. 1219 cod. civ..
sez.1sent. 06674 del 13/06/1995
in tema di violazioni amministrative, la
mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilita' - o la mancata menzione nel verbale delle
ragioni per le quali non si e' proceduto a detta contestazione, non costituisce
causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni
pecuniarie ex art. 14ult. comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni
amministrative del codice della strada - e non invalida percio'
la successiva ordinanza - ingiunzione, quando siasi
comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel
termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di
superamento dei limiti di velocita' accertata
mediante apparecchiature elettroniche).
sez.1sent. 06675 del 13/06/1995
in tema di sanzioni amministrative
applicate per violazioni alle norme del codice della strada, l'omessa
contestazione immediata della violazione,pur quando essa e' possibile, non
invalida la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi,
comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine di novanta giorni.
sez.1sent. 11318 del 28/10/1995
nel giudizio di opposizione alla
ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualita' nella notifica del verbale di violazione,
trattandosi di un atto del procedimento amministrativo, e' oggetto di
accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, percio',
non censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune
da vizi logici e giuridici.
sez.1sent. 02099 del 13/03/1996
in tema di sanzioni amministrative, quando
la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che
abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime
prescritto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 12 legge n. 890 del 1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992 n. 285), la sola circostanza che il funzionario
abbia omesso distendere sull'originale e sulla copia dell'atto la relazione di
notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della predetta legge n. 890, costituisce una mera irregolarita', che non incide sulla validita'
della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del
destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e
risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione
della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli
accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi.
sez.1sent. 02099 del 13/03/1996
lanullita' della
notifica dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e' sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione
di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che l'art. 18,quarto comma, della stessa legge,
disponendo che la notificazione e' eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalita' previste dal codice di procedura civile, rende
applicabile l'art.160 del codice, che fa salva l'applicazione
dell'art. 156
sulla rilevanza della nullita'.
sez.1sent. 02479 del 22/03/1996
in tema di sanzioni amministrative
applicate per violazioni del codice della strada, la mancata contestazione
personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilita'
- non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlate sanzioni pecuniarie ex art.14 ultimo comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni
amministrative del codice della strada - e non invalida percio'
la successiva ordinanza - ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla
notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie
concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocita' accertata mediante apparecchiature elettroniche).
sez.1sent. 02767 del 27/03/1996
in tema di infrazioni amministrative,
l'atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della
violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le
singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin
dalla fase del procedimento amministrativo che precede l'emissione
dell'ordinanza- ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato. nonpuo', pertanto, considerarsi
nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza indicarli
direttamente,richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile
la cognizione certa e completa (nella specie, la s.c. ha cassato la decisione
di merito - che aveva ritenuto nulla la contestazione per non essere state
indicate le norme di legge violate, essendo state menzionate solo quelle irrogative delle sanzioni, senza, peraltro, che fosse
indicata l'entita' della sanzione prevista ne'
l'esclusione, nell'ipotesi, della facolta' del
pagamento in misura ridotta - affermando che:
a. collegando la descrizione dell'addebito
contenuto nel verbale - pacificamente esauriente in punto di fatto - con la
norma sanzionatoria nello stesso indicata, risulta
agevole la verifica della corrispondenza,o meno, dell'addebito medesimo alla condottain astratto sanzionata nella norma a cui quella
enunciante la sanzione necessariamente si ricollega;
b. che non e' necessaria la specificazione
nella contestazione dei minimi e massimi edittali,
ne' della misura fissa o proporzionale della sanzione, trattandosi di dati
ricavabili dalle raccolte ufficiali delle leggi, una volta nota la disposizione
sanzionatoria;
c. che rientra nella piena discrezionalita' dell'amministrazione verbalizzante
l'indicazione dell'esclusione, legislativamente
prevista, della facolta' del pagamento in misura
ridotta).
sez.1sent. 02774 del 27/03/1996
in tema di contestazione di violazioni
amministrative, ai sensi dell'art.14 della legge n. 689 del 1981, la mancata contestazione personale
dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita',
non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, percio',
la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia, comunque, proceduto alla
notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine (nella
specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione
amministrativa di cui all'art. 103 del codice della strada, per il
superamento dei limiti massimi di velocita',
accertato mediante apparecchiatura elettronica. las.c., in applicazione dell'enunciato principio di diritto,
ha cassato la sentenza con la quale il pretore, in sede di opposizione, aveva
dichiarato la nullita'
dell'ordinanza-ingiunzione,assumendo che, pur essendo possibile, la violazione
non era stata immediatamente contestata).
sez.1sent. 06408 del 15/07/1996
in tema di sanzioni amministrative, qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689,il "dies
a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali puo'
utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come
comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed
afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi,
della fase finale deliberativa correlata alla complessita'
della fattispecie.
sez.1sent. 06408 del 15/07/1996
in tema di sanzioni amministrative, l'autorita' amministrativa viola il precetto della
corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza -
ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi
della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa,sia nelle circostanze
che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in
sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella
stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del
diritto di difesa o del contraddittorio.
sez.1sent. 06433 del 16/07/1996
in tema di sanzioni amministrative, il
diritto di pagare una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del
massimo della sanzione edittale, ovvero, se piu' favorevole, al doppio del minimo, riconosciuto
all'autore dell'illecito dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere esercitato entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata, ovvero, se questa non vi e'
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 14, legge n. 689 del 1981), a pena di decadenza, la quale,vertendosi in materia sottratta alla disponibilita'
delle parti, puo' essere rilevata anche d'ufficio dal
giudice in ogni stato e grado del procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981).
sez.1sent. 06573 del 22/07/1996
la legittimazione a proporre opposizione
contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di
sanzione amministrativa deriva, non gia'
dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente puo'
avere alla rimozione del provvedimento (quale quello di sottrarsi all'esercizio
dell'eventuale azione di regresso),bensi'
dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui egli sia
destinatario, con al conseguenza che il vincolo di solidarieta',che
esiste tra la persona giuridica ed il proprio rappresentante, non comporta che
essa possa considerarsi "interessata", a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, a proporre opposizione avverso
l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante,
stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei
confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva
contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza -
ingiunzione - e l'insussistenza di qualsiasi liti sconsorzio
necessario tra coobbligati solidali.
sez.1sent. 07243 del 07/08/1996
in tema di sanzioni amministrative per
violazione di norme sull'esercizio della caccia, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, prevede che le guardie venatorie che
non esercitino funzioni di polizia giudiziaria non possono procedere a
notificare direttamente ai trasgressori i verbali da esse redatti, ma devono
trasmetterli all'ente da cui dipendono e all'autorita'competente,
che procederanno alla notificazione ai sensi del quarto comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (vale a dire o con le modalita'previste dal cod. proc. civ., ovvero con quelle proprie
della notificazione degli atti amministrativi), fermo restando che l'obbligatorieta' di tale notifica esclude ogni rilevanza
alla conoscenza che il trasgressore possa aver avuto "aliunde"
del verbale di contestazione della violazione.
sez.1sent. 07296 del 08/08/1996
il soggetto che propone opposizione contro
ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del
provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva
contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere in atto - al fine di
fornire la prova del vizio fatto valere - un'attivita'
processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia
del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua
contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorita'
che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere (indipendentemente dalla
sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo
ordine impartito dal pretore con il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. d'altra parte,
specie nelle ipotesi in cui l'opponente puo'
dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro
mancata produzione da parte dell'autorita' opposta
non puo' non costituire un decisivo elemento di
giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul
quale l'opponente ha fondato l'eccezione.
sez.1sent. 08079 del 04/09/1996
con riguardo alla notificazione a mezzo
posta degli estremi dell'infrazione amministrativa, le complesse formalita' previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, finalizzate insieme a garantire il
risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire
certezza all'esito del procedimento di notificazione, costituiscono una
attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" ed
"impiegati" addetti ed i relativi adempimenti non possono formare
oggetto di concessione a privati ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156. ne deriva che
la notificazione degli estremi della violazione affidata dall'ente cui
appartiene l'agente accertatore ad una agenzia privata di recapiti, ancorche' autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.p.r. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente
inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14della legge 24 novembre 1981 n. 689.
sez.1sent. 01609 del 21/02/1997
in tema di violazioni amministrative, ai
fini della ritualita' della "contestazione
immediata", prevista dai commi primo e quarto dell'art.14 della legge n. 689 del 1981, non e' sufficiente l'enunciazione orale
dell'addebito ma e' necessaria la consegna di una copia del verbale di
accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore nella condizione
di conoscere gli esatti termini del fatto contestato, nonche'
le modalita' della oblazione.
sez.1sent. 05833 del 30/06/1997
la legittimazione all'opposizione
all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa non deriva dall'interesse di fatto che il soggetto puo' avere alla rimozione del provvedimento, ma
dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione. ne
consegue che il vincolo di solidarieta' che esiste, a
norma dell'art. 6
della legge n. 689
del 1981, tra l'autore di essa ed il proprietario
del mezzo, non comporta che l'autore della violazione sia legittimato ad
impugnare l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, qualora egli
non ne sia destinatario, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti
obbligati in solido, nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di un'autonoma,
tempestiva contestazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei
confronti dell'amministrazione si estingue (art. 14,ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) e tenuto conto da un lato della
insussistenza di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e,
dall'altro, che egli puo' contestare nei confronti
del proprietario che lo convenga in via di regresso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981,la sussistenza della violazione.
sez.1sent. 07079 del 29/07/1997
in tema di violazioni amministrative, le disposizioni di cui al
primo e dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, prevedono che le
violazioni medesime, ove possibile, debbano essere immediatamente contestate,
e, nel caso in cui cio' non accada, gli estremi della
violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio
dello stato, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione, entro novanta giorni (termine che e' invece di centottanta
giorni per le ipotesi di violazioni del d.l. n. 370 del 1987, convertito nella legge n.460 del 1987). tale
disciplina dell'art. 14cit.,
peraltro, nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga attraverso
analisi di campioni, va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge, il
quale statuisce che, in tali casi, l'esito delle analisi debba essere
comunicato, all'interessato, dal dirigente del laboratorio, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, e che tale comunicazione equivalga alla
contestazione immediata prevista dall'art. 14, e che, solo nella ipotesi
in cui non sia possibile effettuare una tale comunicazione, si debba procedere
alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (o dalle eventuali norme derogative), in difetto di che si verifica l'estinzione
dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. il
termine suddetto, nelle ipotesi in questione, inizia a decorrere dal momento
del completamento dell'analisi.
sez. l sent. 12634 del 13/12/1997
qualora la violazione per cui è prevista una
sanzione pecuniaria amministrativa sia omessa dal rappresentante legali di una
persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, il vincolo di
solidarietà tra la persona giuridica ed il rappresentante non comporta che essa
possa considerarsi "interessata" a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981
a proporre
opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale
rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni a carico del solo legale
rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in
solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva
contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza e
l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario fra coobbligati
solidali.
sez. l sent. 12634 del 13/12/1997
in tema di sanzioni amministrative, qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al
cui termine collocare ai sensi dell'art. 14 comma secondo legge 24 novembre 1981 n. 689 il "dies
a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente
avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche
del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli
elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, e, quindi, della fase finale
deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.
sez.1sent. 00377 del 17/01/1998
in tema di sanzioni amministrative,
l'omessa contestazione immediata dell'infrazione non costituisce, "ipso
facto", causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate
sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione,
a condizione che si sia provveduto alla notificazione degli estremi della
violazione, nei confronti dell'effettivo destinatario, nel termine prescritto
di novanta giorni. (la s.c.,
nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la sentenza del
giudice di merito affermativa della validità e tempestività della notifica di
un'ordinanza ingiunzione diretta ad una persona fisica che l'aveva, peraltro,
ricevuta - entro il rituale termine di novanta giorni - nella sola, espressa
qualità di legale rappresentante di una società di capitali, mentre una seconda
notificazione, a lui personalmente indirizzata, risultava eseguita ben oltre il
termine di legge).
sez.1sent. 00617 del 23/01/1998
in tema di sanzioni amministrative, ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto
dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto,
costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria,
è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (principio enunciato in relazione a processo verbale contenente gli importi delle
singole sanzioni comminate a ciascun amministratore societario e quelli
cumulativamente inflitti alla società, anche per consentire l'esercizio del
diritto al pagamento immediato da parte dei trasgressori).
sez. l sent. 00648 del 23/01/1998
in tema di violazioni soggette a sanzioni
pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica,
ex art. 4, terzo comma, legge n. 689 del 1981, in ordine alla somma dovuta dal suo
rappresentante, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica
possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, primo comma, della stessa legge, a
proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo
rappresentante, attese l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in
solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della
preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza - ingiunzione)
- e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali. ne deriva che, ove il pretore investito della opposizione
proposta da una persona giuridica avverso ordinanza - ingiunzione emessa a
carico del proprio rappresentante, senza rilevarne e dichiararne
l'inammissibilità la abbia accolta nel merito, a tale declaratoria deve
provvedere, anche d'ufficio, la corte di cassazione, in sede di decisione del
ricorso proposto contro la sentenza pretorile
dall'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione.
sez.1sent. 00772 del 27/01/1998
in tema di sanzioni amministrative
pecuniarie, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando essa è
possibile, non determina estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione, tale conseguenza derivando solo, a norma dell'ultimo comma
dell'art. 14
della legge 24
novembre 1981,
n. 689, dalla mancata notificazione degli
estremi della violazione entro il termine prescritto. la
predetta omissione peraltro(a parte la sua rilevanza disciplinare per l'agente
accertatore) è idonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di
accertamento, nel senso che le valutazioni effettuate da un agente che a quella
contestazione, pur potendolo, non ha provveduto dovranno essere apprezzate in
sede giudiziaria con maggiore cautela e richiederanno più ampi elementi di
riscontro, rispetto all'ipotesi in cui, nella immediata sequenza fra la
violazione e la contestazione, la valutazione dei fatti compiuta dall'agente
accertatore possa ricevere conferma o smentita immediata da parte
dell'interessato. pertanto, in ipotesi di violazione
dell'art. 75
legge provinciale trento22 dicembre 1983, n. 46, per la messa in vendita di capi di maglieria,
al di fuori della prescritta autorizzazione, limitata alla vendita di
"prodotti per turisti", qualora gli oggetti posti in vendita siano
stati solo genericamente indicati nel verbale notificato all'interessato, e non
siano concretamente individuabili (non avendo formato oggetto né di sequestro
né di rilievi fotografici e neppure di mera descrizione verbale) l'opposizione
fondata sulla ascrivibilità della merce alla
categoria delle confezioni tipiche ed artigianali non può esser rigettata, pena
il difetto di adeguata motivazione, sulla base di una prova orale vertente
genericamente sulla circostanza che i capi venduti fossero privi delle
caratteristiche di dette confezioni, presupponendo tale valutazione, che si
risolve in un giudizio di natura tecnica, la descrizione delle concrete
caratteristiche della merce stessa, nella sua specifica individualità, e
valendo nel caso in cui non sia raggiunta una prova sufficiente sulla natura
della merce la regola di giudizio, tratta dall'art. 23 della cit. legge n 689, per cui ogni incertezza sulla
realizzazione della fattispecie descritta nella norma sanzionatrice
ridonda a danno dell'amministrazione, su cui incombe l'onere di fornire la
prova.
sez.1sent. 02064 del 25/02/1998
in tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla
decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una
violazione del codice della strada, o mediante l'emissione di un'ordinanza -
ingiunzione (previa reiezione, implicita od esplicita, del ricorso medesimo) ovvero
di un'ordinanza di archiviazione (previo accoglimento, implicito od esplicito,
del detto ricorso) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla
data di presentazione del ricorso - ovvero da quella della sua spedizione
postale -, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato al
detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli
interessati quello, ulteriore, di trenta giorni, assegnato all'ufficio o
comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria
preliminare, giusto disposto degli artt. 203 - 204cod.strada,
senza che possano assumere rilevanza (se non meramente
"interna")l'ampliamento o la restrizione "di fatto" dei
termini rispettivamente assegnati ai ricordati organi del procedimento sanzionatorio amministrativo. detto
termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né
"perentoria", né "ordinatoria" (sia perché tali categorie
si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo,
sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi
"ordinatorio" - e, cioè, prorogabile - un termine per il quale la
legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere,
dall'altro, la legge stessa non dichiara espressamente "perentorio"
il termine in questione), va correttamente qualificato, "quoadeffectum", secondo i
principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che,
emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà affetto da
violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè,
di di venire inoppugnabile solo in mancanza di
impugnativa da parte dell'interessato, nelle forme e nei termini stabiliti
dalla legge (nella specie, mediante opposizione al pretore, ai sensi dell'art. 205 cod. strada).
sez.1sent. 02341 del 03/03/1998
in tema di sanzioni amministrative, è affetta da nullità la
notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del
servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione
al c.d.s. redatto con sistemi meccanizzati e non
recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore.
sez.1sent. 06241 del 23/06/1998
il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per la notifica del
processo verbale contenente gli estremi della violazione prevista dall'art. 2 della legge cit. per
indebita percezione di aiuti comunitari ai danni del feoga
in relazione alla campagna olearia in corso, decorre dal momento in cui
l'autorità abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di
tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, acquisendo piena
conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto.
sez. l sent. 09830 del 03/10/1998
l. del 24/11/1981 num. 689 art. 6 *cost.
in tema di violazioni amministrative,
autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che
irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una
persona fisica. la circostanza che tale persona abbia
agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione
individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma
dell'art. 6 comma terzo della legge n. 689 del 1981.
sez.1sent. 10796 del 29/10/1998
in tema di sanzioni amministrative, qualora
la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario
dell'amministrazione che abbia accertato la violazione a mezzo del servizio
postale, e secondo il regime di cui alla legge 890/82, la sola circostanza che quegli abbia
omesso di redigere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista
dall'art. 3,comma primo, della ricordata legge 890/82, costituisce una mera irregolarità
formale, inidonea, per l'effetto, ad inficiare la validità della detta
notificazione.
sez. 1 sent. 10798 del 29/10/1998
l. del 24/11/1981 num. 689 art. 6 *cost.
in tema di infrazioni amministrative, e con
riguardo all'obbligazione solidale dell'imprenditore e del dipendente prevista
dall'art. 6, comma terzo della legge 689/81, il predetto vincolo di solidarietà
assume rilevanza nel solo caso in cui l'amministrazione se ne avvalga in
concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non
anche nel caso in cui(come nella specie) la contestazione risulti mossa nei
confronti del solo dipendente, al quale non è, pertanto, riconosciuto alcun
interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza - ingiunzione,
la mancata contestazione (anche) al coobbligato solidale.
sez.1sent. 00898 del 03/02/1999
in tema di sanzioni amministrative, il
mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge (nella
specie, l'omessa indicazione di modalità e termini per l'oblazione
nell'originario atto di contestazione)non è causa di nullità del procedimento
se, entro i termini previsti "ex lege", il
vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica,
all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima
notificazione, non spiegando, in contrario, influenza la circostanza che (come
nella specie) il secondo atto di contestazione rechi la stessa data del primo.
sez.1sent. 03001 del 29/03/1999
ai fini della determinazione del "dies
a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione
dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni
amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente
percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18
del d.lgs. n. 109 del 1992, per avere il
contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in italia, asparagi interi senza l'indicazione,
sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non
corretta dizione "peso aggocciolato"), al
momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione
immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art.
15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni
eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare
attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.
sez.1sent. 05548 del 07/06/1999
in tema di sanzioni amministrative, la
"autorità competente" - cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - non va individuata nell'organo addetto
al controllo ed all'accertamento delle violazioni (nella specie, il corpo dei vv.uu.), bensì nell'autorità amministrativa competente a
ricevere il rapporto dall'autorità giudiziaria e ad emettere l'ordinanza -
ingiunzione (nella specie l'u.p.i.c.a.).
sez.1sent. 07187 del 09/07/1999
in tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera
raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le
somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte
dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende
incontestabili i risultati di queste ultime.
sez.1sent. 09282 del 03/09/1999
la norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento
del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di
attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano
eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo
procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del
luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di
persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi
riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e
norma tivamente prevista, ma non sia materialmente
possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. nonostante
la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal
suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al
processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti
si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o
amministrativo. ne consegue che detta norma è
applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza
di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
sez.1sent. 09528 del 08/09/1999
in tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa
viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando
pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in
sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa
richiamate (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la s.c. ha
cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto
legittima l'ordinanza-ingiunzione emessa da una capitaneria di porto, relativa
al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi
bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque
precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata,
l'art. 3 del d.lgs. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a
prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo
umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art.15 della legge n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio
della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla
legge n. 192 del 1977, che classificavano le
acque precluse alla pesca dei mitili, erano state
espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 530 del 1992. in
quel caso, il pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività
di un decreto regionale - il d.p.g.r. marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa
abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del
ricordato decreto n.530 del 1992, non colmato dalla
emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti
regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).
sez.1sent. 09695 del 11/09/1999
in tema di sanzioni amministrative, la
mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la
possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento
della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva
dell'autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla
notificazione del verbale di accertamento della violazione.
sez.3sent. 11129 del 06/10/1999
in tema di sanzioni amministrative, qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i
quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica (ex art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689,), va inteso come comprensivo anche del
tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi
dell'infrazione.
sez. 3
sent. 12737
del 17/11/1999
in tema di contestazione di violazioni
amministrative l'immediatezza della contestazione prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 deve essere intesa in senso relativo e
non di materiale e assoluta contestualità, dovendosi
tener conto del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per
acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione
della contestazione. la congruità del tempo utilizzato
dalla p.a. per eseguire i necessari accertamenti non può essere lasciata alla
determinazione di questa, ma deve essere valutata in caso di contestazione dal
giudice di merito, il quale avendo a disposizione tutti gli atti
dell'accertamento ( art. 23 comma secondo legge cit.) dovrà tenere
conto della maggiore o minore difficoltà del caso e richiedere che l'autorità
amministrativa specifichi quali accertamenti, necessari ai fini dell'indagine,
abbia eseguito ed entro quali tempi e procedere quindi non ad una presa d'atto
delle affermazioni della stessa, ma ad una attenta ed approfondita valutazione
della ragionevolezza dei tempi impiegati.
sez. 3
sent. 12846
del 19/11/99
la violazione dell'art. 14, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 per non avere l'agente contestato
immediatamente, malgrado possibile, l'infrazione accertata, non determina la
nullità del verbale di accertamento successivamente redatto se non implica una
vera e propria impossibilità per il trasgressore di far valere elementi di
prova a suo favore, ma rileva, oltre che sul piano disciplinare per l'agente,
nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa perché, non
potendo l'interessato rilasciare dichiarazioni scritte o orali a conferma o
smentita immediata delle valutazioni dei fatti accertati dall'agente, incide
sull'efficacia probatoria di queste, richiedendo maggiore cautela
nell'apprezzamento delle medesime, e quindi più ampi e sicuri elementi di
riscontro.
sez. 3
sent. 01866
del 18/02/2000
in tema di sanzioni amministrative, a norma
dell'art. 14
della legge 689
del 1981, gli estremi della violazione che non
sia stata contestata immediatamente devono essere notificati agli interessati
residenti in italia entro il termine di novanta
giorni dall'accertamento (o centottanta giorni per le violazioni previste
dall'art. 63
della legge 29
dicembre 1990,
n. 428, in materia di prelievo di
corresponsabilità sui cereali). nell'individuazione
del "dies a quo" di detto termine
l'attività di accertamento è comprensiva anche del tempo necessario alla
valutazione dei dati acquisiti ed afferentigli
elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. compete
poi al giudice di merito, che può esaminare tutti gli atti relativi
all'accertamento, determinare il tempo ragionevolmente necessario
all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, in
modo da individuare il "dies a quo" di
decorrenza del termine (nel caso di specie la s.c. ha cassato la sentenza
impugnata che, senza considerare il tempo ragionevolmente necessario
all'amministrazione, aveva fatto coincidere l'accertamento con la commissione
della violazione di cui al comma secondo dell'art. 63 della legge n. 3428 del 1990).
sez. 3
sent. 01876
del 18/02/2000
in tema di sanzioni amministrative, la p.a.
competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non può irrogare
sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ma può darne un
ricostruzione, una valutazione ed una definizione giuridica differenti da
quelle poste a base della contestazione, sussistendo violazione del precetto
della correlazione tra contestazione e condanna solo quando l'autorità amministrativa
pronunci l'ordinanza per un fatto, individuato nei suoi elementi oggettivi,
costitutivi della fattispecie astratta della infrazione amministrativa, e nelle
circostanze che comunque influenzino la pronuncia, che non sia stato attribuito
al trasgressore in sede di contestazione, ovvero applichi norme diverse da
quelle richiamate nella stessa contestazione, quando ciò determini una lesione
del diritto di difesa, la cui tutela costituisce la finalità del richiamato
precetto della correlazione tra contestazione e condanna. la
relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, e le conclusioni
della stessa sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente
motivate.
sez.3sent. 02088 del 24/02/2000
in tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni
previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 (ovvero di centottanta
giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 nel caso di violazione
dell'art. 2 della legge citata) per la notifica degli estremi
dell'infrazione, quando non sia stata possibile la contestazione personale, va
inteso come comprensivo del tempo necessario alla valutazione dei dati
acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando al giudice di
merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario
all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini
della corretta formulazione della contestazione.
sez.3sent. 04010 del 03/04/2000
la disposizione generale sulle sanzioni amministrative,
di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale
dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt.
200 e201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383
e384 del regolamento di esecuzione.
dalla diversità delle due normative discende che non
può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio
giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria
la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia
stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della
stessa. la contestazione immediata della violazione
alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa
non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la
detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i
successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. perciò
il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione
amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non
è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta
violazione (fattispecie in cui la cassazione ha ritenuto non censurata e non ha
quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in ordine alla possibilità
di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi
di velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva
e segnala l'eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo
davanti all'apparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo di una
fotografia).
sez.1sent. 06531 del 19/05/2000
in tema di sanzioni amministrative, la
disposizione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica
predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per
l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è
legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito
di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione
per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta
formulazione della contestazione, atteso che l'accertamento presuppone il
completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli
elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima.
sez.3sent. 09492 del 19/07/2000
in tema di sanzioni amministrative, ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto
dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto,
costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria,
è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (nella specie è stato
considerato idoneo atto interruttivo la notifica del
verbale di constatazione dell'infrazione).
sez. l sent. 09830 del 26/07/2000
in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1881, n. 689 - secondo cui: "l'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" -
l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria
è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica.
sez.3sent. 10355 del 07/08/2000
in tema di sanzioni amministrative, qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al
cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il "dies
a quo" per il computo del termine dei novanta giorni entro i quali può
utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come
comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed
afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della
fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. tuttavia, nel caso in cui gli elementi oggettivi e
soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e
la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che (non il
verbalizzante ma)l'amministrazione impiega per l'individuazione della norma
violata, che è estranea all'accertamento ed all'apprezzamento della consistenza
del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della legge n. 689 del 1981 prevedono attività strumentali
all'accertamento.
sez.1sent.
13267 del 05/10/2000
in tema di irrogazione di sanzioni amministrative,
l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della
violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del
diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere
ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento.
sez.1sent.
02494 del 21/02/2001 la disposizione generale
sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla
disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione.
dalla diversità delle due normative discende che non
può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio
giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria
la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora
sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della
stessa. la contestazione immediata della violazione
alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per
la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde
essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che
la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i
successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. perciò
il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione
amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non
è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta
violazione.
sez.1sent.
07103 del 25/05/2001
in tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a
contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza
-ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di
una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta
dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio
di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di
rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (sulla
base dell'enunciato principio, la s.c. ha cassato con rinvio la sentenza del
pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante
autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita,
considerando "generico e poco credibile" il richiamo all'impedimento
dell'altro accertatore - quello non addetto alla verifica del buon
funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione
della velocità -, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni
immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).
sez.1sent. 09056 del 05/07/2001
nel procedimento di irrogazione delle sanzioni
amministrative, l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di
vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza
dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il
contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far
pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato
prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.