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Autorizzazioni mezzi di trasporto

 

 

Descrizione: trattasi della procedura per il rilascio di autorizzazione sanitaria per il trasporto di alimenti.

 

Sono soggetti a tale autorizzazione le seguenti tipologie di automezzi:

 

1)     le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse;

2)     i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

3)     i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

4)     cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di latte;

 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza  del proprietario dell’automezzo, previa  presentazione di:

 

1)     domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza del proprietario del veicolo

 

Nella domanda deve essere specificato:

 

·        il nome  e cognome del richiedente, ragione sociale e sede dell’impresa;

·        gli estremi di identificazione del veicolo;

·        l’indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;

·        l’indicazione dei luoghi ove di norma l’impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

·        dati fiscali necessari per l’emissione, da parte della A.S.L., di fattura relativa al pagamento dei diritti sanitari;

 

La domanda deve essere corredata da:

 

a) due marche da bollo da € 5,16;

b) attestazione ATP (attestazione di carrozzeria per il trasporto di derrate deteriorabili) rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile).

c) relazione tecnica riportante le caratteristiche costruttive e tecnologiche del mezzo di trasporto (materiali, isolamento termico, eventuali rivestimenti interni, impianti di refrigerazione ecc…) attestante la conformità alle vigenti normative dei materiali impiegati per quanto riguarda la parte di esso destinato a venire in contatto con gli alimenti;


Uffici competenti al rilascio del parere sanitario

 

Per i veicoli adibiti al trasporto di carne fresca e congelata, prodotti della pesca freschi e congelati, alimenti surgelati, cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di latte:          

SERVIZIO IGIENE E ASSISTENZA VETERINARIA

 

Procedura

·         la richiesta di parere deve essere presentata all’Ufficio Commercio del Comune di residenza;

·         copia della domanda, corredata della documentazione, viene inviata all’U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale che provvede a contattare il richiedente per il controllo del mezzo

·         Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al parere favorevole da parte del personale medico veterinario della U.O. di Igiene degli Alimenti previo controllo ispettivo del mezzo di trasporto e dell'accertamento del possesso dei requisiti igienico-sanitari.

 

Il controllo è soggetto a pagamento di diritti sanitari.

 

Tempi del procedimento

 

L’intero procedimento deve essere concluso entro 30 giorni. Può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o prescrivere adeguamenti; in questo caso si interrompono i tempi del procedimento. Le integrazioni o la dichiarazione di adeguamenti effettuati devono essere prodotte entro 30 giorni dalla loro richiesta ufficiale.

 

I proprietari dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti di origine animale residenti sul territorio del Comune devono presentare la richiesta di autorizzazione sanitaria direttamente all’U.O. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e nello stesso momento possono presentare il mezzo per il controllo.

 

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse (olio, sfarinati ecc..) :

 

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE – SERVIZIO IGIENE SANITA’ PUBBLICA

 

Procedura:

 

1)     la richiesta di rilascio del parere deve pervenire da parte degli Uffici Comunali preposti all’Ufficio pareri sanitari;

2)     l’impegato che riceve la pratica la registra sul protocollo e comunica all’utente il numero di protocollo assegnato, il nome del funzionario Medico responsabile del procedimento che esaminerà la pratica, i giorni e la fascia oraria di ricevimento dello stesso medico per eventuale colloquio, la procedura della fatturazione, i tempi per l’espletamento della pratica (dalla registrazione della pratica all’emissione del parere è previsto un tempo massimo di 30 giorni, salvo un’eventuale sospensione che interrompe i tempi del procedimento), le modalità di invio del parere al competente Ufficio Comunale.

3)     Il Responsabile dell’U.O. di Igiene degli Alimenti assegna la pratica ai tecnici della prevenzione per l’espletamento del sopralluogo e al Medico responsabile del procedimento.

4)     gli stessi riportano la pratica con la relazione di sopralluogo al Medico Responsabile del procedimento, che la esamina ed esprime il parere. L’intero procedimento deve essere concluso entro 30 giorni, oppure può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o prescrivere adeguamenti, nel qual caso si interrompono i tempi del procedimento. Le integrazioni o la dichiarazione di adeguamenti effettuati devono essere prodotte entro 30 giorni dalla loro richiesta ufficiale.

5)     la pratica completa del parere ritorna all’Ufficio Pareri sanitari, da cui il parere viene trasmesso al competente Ufficio Comunale

6)     l’Ufficio provvede infine alla registrazione di avvenuta spedizione del parere e all’archiviazione della rimanente documentazione.