Autorizzazioni mezzi di trasporto
Descrizione: trattasi della
procedura per il rilascio di autorizzazione sanitaria per il trasporto di
alimenti.
Sono soggetti a
tale autorizzazione le seguenti tipologie di automezzi:
1)
le cisterne e gli altri contenitori adibiti al
trasporto delle sostanze alimentari sfuse;
2)
i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti
surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
3)
i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e
congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
4)
cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di
latte;
L’autorizzazione
viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del proprietario dell’automezzo, previa presentazione di:
1) domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza del
proprietario del veicolo
Nella domanda
deve essere specificato:
·
il nome e
cognome del richiedente, ragione sociale e sede dell’impresa;
·
gli estremi di identificazione del veicolo;
·
l’indicazione delle sostanze alimentari al cui
trasporto si intende destinare il veicolo;
·
l’indicazione dei luoghi ove di norma l’impresa
ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e
disinfestazione.
·
dati fiscali necessari per l’emissione, da parte della
A.S.L., di fattura relativa al pagamento dei diritti sanitari;
La domanda deve
essere corredata da:
a) due marche da
bollo da € 5,16;
b) attestazione ATP (attestazione di carrozzeria per il
trasporto di derrate deteriorabili) rilasciato dalla Direzione Generale della
Motorizzazione Civile).
c) relazione tecnica riportante le caratteristiche
costruttive e tecnologiche del mezzo di trasporto (materiali, isolamento
termico, eventuali rivestimenti interni, impianti di refrigerazione ecc…)
attestante la conformità alle vigenti normative dei materiali impiegati per
quanto riguarda la parte di esso destinato a venire in contatto con gli
alimenti;
Uffici competenti al rilascio del
parere sanitario
Per i veicoli adibiti al trasporto di carne fresca e
congelata, prodotti della pesca freschi e congelati, alimenti surgelati,
cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di latte:
SERVIZIO IGIENE E ASSISTENZA
VETERINARIA
·
la richiesta di parere deve essere
presentata all’Ufficio Commercio del Comune di residenza;
·
copia della domanda, corredata della
documentazione, viene inviata all’U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale
che provvede a contattare il richiedente per il controllo del mezzo
·
Il rilascio dell'Autorizzazione è
subordinato al parere favorevole da parte del personale medico veterinario
della U.O. di Igiene degli Alimenti previo controllo ispettivo del mezzo di
trasporto e dell'accertamento del possesso dei requisiti igienico-sanitari.
Il controllo è soggetto a pagamento di diritti sanitari.
L’intero procedimento deve essere concluso entro 30 giorni.
Può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o prescrivere
adeguamenti; in questo caso si interrompono i tempi del procedimento. Le
integrazioni o la dichiarazione di adeguamenti effettuati devono essere
prodotte entro 30 giorni dalla loro richiesta ufficiale.
Per i veicoli adibiti al trasporto
di sostanze alimentari sfuse (olio, sfarinati ecc..) :
SERVIZIO IGIENE
ALIMENTI E NUTRIZIONE – SERVIZIO IGIENE SANITA’ PUBBLICA
Procedura:
1)
la richiesta di rilascio del parere deve
pervenire da parte degli Uffici Comunali preposti all’Ufficio pareri sanitari;
2) l’impegato che riceve la pratica la registra sul protocollo e
comunica all’utente il numero di protocollo assegnato, il nome del funzionario
Medico responsabile del procedimento che esaminerà la pratica, i giorni e la
fascia oraria di ricevimento dello stesso medico per eventuale colloquio, la
procedura della fatturazione, i tempi per l’espletamento della pratica (dalla
registrazione della pratica all’emissione del parere è previsto un tempo
massimo di 30 giorni, salvo un’eventuale sospensione che interrompe i tempi del
procedimento), le modalità di invio del parere al competente Ufficio Comunale.
3) Il Responsabile dell’U.O. di Igiene degli Alimenti assegna la
pratica ai tecnici della prevenzione per l’espletamento del sopralluogo e al
Medico responsabile del procedimento.
4) gli stessi riportano la pratica con la relazione di
sopralluogo al Medico Responsabile del procedimento, che la esamina ed esprime
il parere. L’intero procedimento deve essere concluso entro 30 giorni, oppure
può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o prescrivere
adeguamenti, nel qual caso si interrompono i tempi del procedimento. Le
integrazioni o la dichiarazione di adeguamenti effettuati devono essere
prodotte entro 30 giorni dalla loro richiesta ufficiale.
5) la pratica completa del parere ritorna all’Ufficio Pareri
sanitari, da cui il parere viene trasmesso al competente Ufficio Comunale
6) l’Ufficio provvede infine alla registrazione di avvenuta
spedizione del parere e all’archiviazione della rimanente documentazione.