SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4068
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DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa
del senatore SMURAGLIA
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 1999
Disciplina di alcune figure professionali
della sicurezza del lavoro
· RELAZIONE
· DISEGNO DI LEGGE
· Art. 1. (Definizione e funzioni)
· Art. 2. (Requisiti)
· Art. 3. (Accreditamento)
· Art. 4. (Disposizioni transitorie)
· Art. 5. (Definizione)
· Art. 6. (Requisiti)
· Art. 7. (Accreditamento)
· Art. 8. (Disposizioni transitorie)
· Art. 9. (Definizione)
· Art. 10. (Requisiti)
· Art. 11. (Accreditamento)
· Art. 12. (Disposizioni transitorie)
· Art. 13. (Definizione)
· Art. 14. (Funzioni)
· Art. 15. (Requisiti)
· Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali)
· Art. 17. (Istituzione di un albo regionale dei medici competenti)
· Art. 18. (Disposizioni per la formazione professionale e l'aggiornamento dei medici competenti)
· Art. 19. (Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
· ALLEGATO A)
· ALLEGATO
·
ALLEGATO
ONOREVOLI SENATORI. - Dall'indagine conoscitiva sull'igiene e sicurezza del
lavoro, svolta congiuntamente dalla 11º Commissione lavoro, previdenza
sociale del Senato e dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato della
Camera, nel corso del 1997, é emersa con estrema chiarezza la
necessità di puntare, ai fini di una efficace prevenzione, sulla
qualità e sulla formazione dei soggetti destinati ad occuparsi della
sicurezza e dell'igiene del lavoro. "L'esercito di addetti alla
sicurezza", come é stato icasticamente definito dalla stampa, deve
essere altamente qualificato per far fronte ai compiti sempre piú
complessi che sono imposti dalle trasformazioni dei processi produttivi, dal
delinearsi di nuovi rischi accanto a quelli tradizionali, dall'esigenza di
conoscere per tempo quelle malattie "da lavoro", che gli studiosi
hanno piú volte definito come "malattie perdute" (appunto
perchè non tempestivamente individuate e combattute).
Tutto questo comporta la necessità di una corretta e compiuta
definizione delle figure professionali degli addetti alla sicurezza e dei
requisiti che di volta in volta vengono richiesti per ricoprire determinati
ruoli, nonchè di una definizione pertinente dei percorsi formativi
necessari per tutti questi soggetti, nessuno escluso.
Peraltro, la normativa in vigore, a partire dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, definisce con chiarezza
alcune figure professionali (ad esempio il medico competente, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza), ma sfuma i contorni per quanto riguarda altri
soggetti (basti pensare alla generica indicazione dei requisiti richiesti per
svolgere l'importantissima funzione di responsabile del servizio di
prevenzione) e infine tace del tutto per ció che attiene ad altre figure
(ad esempio i consulenti della sicurezza e gli ergonomi). Nè mancano
casi in cui la normativa vigente fornisce indicazioni imprecise nella loro
complessità e nel loro riferimento ad una molteplicità di
soggetti (é il caso del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro).
Il presente disegno di legge cerca di fornire una prima risposta ai numerosi
interrogativi che sono emersi dall'esperienza di questi anni, da studi,
ricerche, convegni di operatori e addetti, indicazioni di associazioni operanti
sul campo.
Non tutte le figure rientrano nella previsione del disegno di legge, non
già perchè si sia voluta compiere una scelta di priorità,
ma perchè in alcuni casi - ad esempio, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza - in cui compiti e funzioni sono già definiti con
sufficiente chiarezza, i problemi relativi alla formazione appartengono
all'autonomia delle parti sociali e rientrano comunque nell'ambito operativo
degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994. Sicchè é apparso inutile ed ingiusto soffermarsi
ulteriormente sugli aspetti relativi a questa figura, di cui é nota la
rilevantissima importanza e per la quale é sicuramente richiesto un
complesso di requisiti che sono ormai sufficientemente definiti anche nella
pratica sindacale.
É sembrato invece piú utile e necessario cercare di sostituire ad
una formula eccessivamente generica, come quella di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, per ció che attiene al responsabile
del servizio di prevenzione, una definizione delle competenze e dei requisiti
assai piú precisa.
Nel contempo si é cercato di disciplinare il "consulente per la
sicurezza", non tanto nel senso di creare un'altra categoria professionale
con un proprio albo, quanto nel senso di delineare una figura professionale
compiuta, con requisiti ben precisi e indispensabili per poter esercitare tale
funzione, che nel passato si é prestata anche a molti abusi, da varie
parti segnalati, nel totale silenzio della legge.
Per la prima volta, si é cercato di delineare anche la figura
professionale dell'ergonomo, tenendo conto del fatto che il citato decreto
legislativo n. 626 del 1994 - con una forte carica innovativa rispetto al
passato - ha fatto finalmente riferimento ai criteri ergonomici, ma non ha
definito i soggetti dotati di conoscenze ed esperienze adeguate in quel campo,
ai quali sia consentito di fregiarsi di tale qualifica.
Si é inoltre cercato di definire meglio la figura del tecnico della
prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite dalla normativa vigente e
soprattutto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, sono apparse
tutt'altro che esaurienti, forse anche perchè il decreto si riferiva
indistintamente a tutti gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali (ASL), sia che operassero nel campo della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, sia in quello della sanità pubblica ed igiene
degli alimenti, laddove il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro ha e
deve avere un proprio specifico profilo.
Il metodo che si é seguito, nella predisposizione del disegno di legge,
é quello di fornire un definizione delle singole figure professionali,
ogni volta che ció si rendeva necessario, in relazione a evidenti
carenze della disciplina vigente, di indicare analiticamente i requisiti
richiesti per lo svolgimento delle specifiche funzioni a ciascuno assegnate, di
prevedere un sistema di "accreditamento" per il riconoscimento - nei
singoli soggetti - della sussistenza dei requisiti richiesti.
La forma dell'accreditamento é apparsa la piú adeguata, alla luce
di altre recenti esperienze normative ed anche in riferimento a pratiche
largamente utilizzate nei paesi dell'Unione europea. Proprio il riferimento a
quest'ultimo aspetto ha suggerito di non attribuire la funzione di
accreditamento (solo) ad organismi ed enti pubblici, ma di investirne anche e
soprattutto associazioni ed organizzazioni private, dotate di requisiti ben
precisi (e naturalmente, a loro volta, se ci si consente il bisticcio,
"accreditate"). In questo modo, si dovrebbero evitare inutili
appesantimenti burocratici e formalità non necessarie, consentendo - in
definitiva - lo svolgimento di una cosí rilevante funzione proprio agli
organismi di natura privatistica piú direttamente interessati ad evitare
abusi, che creerebbero discredito sull'intera categoria o settore. Ad ogni
modo, nell'indicazione dei requisiti richiesti per ottenere il "marchio di
qualità", si é avuto cura - di volta in volta - di evidenziare
l'impossibilità di definire regole rigide e valevoli per tutte le
situazioni, sottolineando invece l'esigenza di rapportare i requisiti richiesti
alla specificità delle situazioni, alle dimensioni delle imprese, alla
maggiore o minore pericolosità delle lavorazioni.
Nell'intento di non creare appesantimenti burocratici e difficoltà per
le aziende e per i singoli, si sono previste norme transitorie di notevole
larghezza, tali da consentire un progressivo adeguamento alla nuova normativa.
Sono previsti anche percorsi formativi e di aggiornamento e sistemi di verifica
periodica - sia pure a maglie sufficientemente ampie - della persistenza dei
requisiti richiesti e del loro adeguamento alle necessità via via
emergenti dal progresso e dalla tecnologia.
Una considerazione particolare é dedicata alla figura del medico
competente, che resta uno dei soggetti fondamentali dell'intero sistema della
prevenzione. In questo caso non c'é bisogno di definizioni nè di
precisazione di requisiti, essendo tutto chiaramente già definito dal
decreto legislativo n. 626 del 1994 e non essendovi alcuna necessità di
recare modifiche sul punto. Una recente indagine conoscitiva della Commissione
la voro del Senato, conclusa con il documento XVII, n. 11, approvato il 22
aprile 1999, ha messo chiaramente in evidenza i contorni di questa figura, il
ruolo che essa é destinata a svolgere secondo la normativa vigente,
l'esigenza di integrare la disciplina al fine di rendere piú facile -
per le aziende - l'individuazione dei medici competenti disponibili e la
necessità di dettare disposizioni per la formazione e l'aggiornamento.
Da quella indagine é emersa, sulla base delle indicazioni pervenute
dalle associazioni degli operatori, a tutti i livelli, dalle regioni e dagli
studiosi, l'esigenza di coordinare la sorveglianza sanitaria prevista dal
decreto n. 626 del 1994 con le previsioni, in gran parte superate, delle norme
generali per l'igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Il disegno di legge cerca di raccogliere quelle indicazioni, anzitutto
prevedendo la creazione di albi regionali dei medici competenti, evidenziando
peraltro che non si tratta di un ulteriore requisito richiesto per svolgere
tale funzione, ma solo di una modalità di conoscenza e pubblicità
delle risorse disponibili.
Vengono altresí fomite precise indicazioni per un ulteriore ampliamento
dei posti di specializzazione post-universitaria nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per lo svolgimento di
periodi di tirocinio pratico presso le ASL, per l'attuazione di processi
formativi, e di aggiornamento per tutti coloro che svolgono la funzione di
medico competente.
Infine, si prevede una delega al Governo affinché coordini e riordini la
normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, con una puntuale
specificazione dei criteri da seguire nell'attuazione della delega.
Nell'intento del disegno di legge, non si tratta tanto di alleggerire i medici
competenti di alcune attività ormai superflue, quanto e piuttosto di
consentire una sorveglianza sanitaria a tutto campo, quindi sia sui lavoratori
sia sull'ambiente di lavoro, fondata piú che su criteri rigidi e
precostituiti, come era nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, su precisi riferimenti alla valutazione del rischio e rapportata
non solo alla classica visita medica, ma anche a tutti gli accertamenti ed
esami che di volta in volta si rendano necessari.
É del tutto evidente che se l'intento cui si é ispirato il
disegno di legge si realizzasse, aumenterebbero le responsabilità del
medico competente e quindi si imporrebbe una professionalità sempre
piú adeguata, approfondita ed aggiornata. Ma é proprio per questo
che il tema é trattato contestualmente a quello relativo ai processi
formativi.
La materia, come é facile comprendere, é di particolare
delicatezza e complessità. Da ció l'umiltà dell'approccio
e la disponibilità ad arricchire il disegno di legge con tutti i contributi
che potranno derivare dall'esperienza di chi opera nel settore, in particolare
dalle associazioni degli operatori, dagli studiosi e dalle regioni. Peraltro,
anche nell' iter formativo del disegno di legge si é già
prestato il piú attento ascolto alle istanze, alle sollecitazioni, alle
indicazioni che venivano proprio dagli organismi sopra citati, e non di rado
anche da singoli. A tutti costoro, il proponente del disegno di legge si
dichiara debitore dei suggerimenti e delle indicazioni preziose e imprescindibili
che sono state fornite; tant'é che il disegno di legge, piú che
il prodotto del lavoro di un singolo, finisce per essere il prodotto di
un'elaborazione collettiva, di cui il proponente ha cercato di farsi interprete
e portatore.
Il debito é particolarmente consistente nei confronti della Consulta
interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), un organismo che,
raccogliendo ben quattordici associazioni di operatori nel campo della
prevenzione e della sicurezza, ha potuto sintetizzare le esperienze ed i
contributi dei piú diversi settori, conducendoli ad unità, predi
sponendo un primo quadro organico di alcune figure professionali della
sicurezza, organizzando poi dei gruppi di lavoro che hanno via via arricchito e
approfondito le indicazioni originarie. Buona parte di questo lavoro é
confluita nel disegno di legge, anche a seguito dei confronti che spesso si
sono realizzati con esponenti della CIIP e di alcune delle associazioni
aggregate. Altri spunti sono venuti da convegni e seminari anche su temi molto
specifici, che é apparso utile ed opportuno tenere in massimo conto
anche in questa sede.
Naturalmente, tutto é sempre filtrato dalla soggettività di chi
predispone un disegno di legge e dalle sue personali idee; ed é dunque
possibile che non tutto appaia riconoscibile e condivisibile anche da coloro
che hanno dato consistenti apporti, attraverso convegni, dibattiti, produzioni
di documenti. Ma proprio per questo, in un disegno di legge come quello che
viene presentato in questa sede, non c'é nulla di definitivo e di chiuso
in sè; anzi, é sperabile che dal dibattito che seguirà in
sede parlamentare e anche fuori di essa, nascano ulteriori apporti che
consentano di mettere, in futuro, a disposizione del grande mondo della
prevenzione, un testo che contribuisca anche alla formazione di quella cultura
complessiva, senza la quale non sono ipotizzabili risultati decisivi nel comune
impegno contro i rischi e i danni che possono provenire dall'attività
lavorativa.
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
Art. 1.
(Definizione e funzioni)
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione é la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e di protezione nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale.
Art. 2.
(Requisiti)
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti:
a) competenza tecnica nel campo specifico
dell'attività svolta dal datore di lavoro;
b) conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli
infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro, prevenzione
incendi, protezione ambientale;
c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di
individuazione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali
e di verifica dell'efficienza e dell'efficacia nel tempo delle misure di
sicurezza adottate, nonchè, ove necessario, in relazione alle dimensioni
dell'impresa e alla pericolosità dell'attività svolta,
capacità di scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la
valutazione dei rischi e per l'individuazione e progettazione dei
provvedimenti;
d) capacità organizzative necessarie per definire una politica
aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie
riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che
incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di
sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le
registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove
necessario in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla pericolosità
dell'attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie
per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel quale
siano definite le politiche e le strategie dell'azienda, l'articolazione del
sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli strumenti
operativi necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi della
prevenzione;
e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e
formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la formazione e l'esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni dell'impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:
a) per i casi in cui il datore di lavoro svolge
direttamente i compiti del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, definisce i corsi di formazione necessari, relativi
alle materie di cui al comma 1, con una durata minima di 32 ore;
b) per le aziende artigiane e industriali con oltre 30 addetti, per le
aziende agricole e zootecniche con oltre 10 addetti, per le aziende della pesca
con oltre 20 addetti e per le altre aziende con oltre 200 addetti, individua,
in relazione alla pericolosità dell'attività svolta, i titoli di
studio di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi
universitari o di laurea, la durata dei corsi di formazione relativi alle
materie di cui al comma 1 e l'esperienza professionale nel campo della
sicurezza necessari;
c) per le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, per le centrali termoelettriche, gli impianti e i
laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, per le aziende industriali con oltre 200
dipendenti, per le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, per le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in
relazione al tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media
superiore di carattere tecnico e scientifico e i diplomi universitari e di
laurea, i corsi di specializzazione e formazione, il tirocinio e l'esperienza
professionale necessari;
d) stabilisce che l'esperienza professionale richiesta ai sensi delle
lettere b) e c) del presente comma debba risultare da
documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza
avuta, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente e dalla quale
risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza
svolte.
Art. 2.
(Requisiti)
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti:
a) competenza tecnica nel campo specifico
dell'attività svolta dal datore di lavoro;
b) conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli
infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro, prevenzione
incendi, protezione ambientale;
c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di
individuazione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali
e di verifica dell'efficienza e dell'efficacia nel tempo delle misure di
sicurezza adottate, nonchè, ove necessario, in relazione alle dimensioni
dell'impresa e alla pericolosità dell'attività svolta,
capacità di scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la
valutazione dei rischi e per l'individuazione e progettazione dei provvedimenti;
d) capacità organizzative necessarie per definire una politica
aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie
riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che
incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di
sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le
registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove
necessario in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla pericolosità
dell'attività svolta, capacità organizzative e gestionali
necessarie per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale
nel quale siano definite le politiche e le strategie dell'azienda,
l'articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e
gli strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi
della prevenzione;
e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e
formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la formazione e l'esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni dell'impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:
a)
per i casi in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, definisce i
corsi di formazione necessari, relativi alle materie di cui al comma 1, con una
durata minima di 32 ore;
b) per le aziende artigiane e industriali con oltre 30 addetti, per le
aziende agricole e zootecniche con oltre 10 addetti, per le aziende della pesca
con oltre 20 addetti e per le altre aziende con oltre 200 addetti, individua,
in relazione alla pericolosità dell'attività svolta, i titoli di
studio di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi
universitari o di laurea, la durata dei corsi di formazione relativi alle
materie di cui al comma 1 e l'esperienza professionale nel campo della
sicurezza necessari;
c) per le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, per le centrali termoelettriche, gli impianti e i
laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, per le aziende industriali con oltre 200
dipendenti, per le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, per le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in
relazione al tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media superiore
di carattere tecnico e scientifico e i diplomi universitari e di laurea, i
corsi di specializzazione e formazione, il tirocinio e l'esperienza
professionale necessari;
d) stabilisce che l'esperienza professionale richiesta ai sensi delle
lettere b) e c) del presente comma debba risultare da
documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza
avuta, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente e dalla quale
risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza
svolte.
Art. 3.
(Accreditamento)
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve
risultare da idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e dalle
associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.
2. L'accreditamento puó essere rilasciato solo da organismi e
associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo
accertamento dei requisiti di cui al comma 3.
3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di
accreditamento sono i seguenti:
a) disponibilità di uffici e competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attività;
b) svolgimento di attività nel campo della prevenzione
infortuni, igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, ergonomia, prevenzione
incendi o protezione ambientale da almeno tre anni, oppure adesione ad
associazioni professionali operanti nell'Unione europea e applicazione dei
codici deontologici internazionali vigenti, ovvero riconoscimento da parte di
organismi comunitari operanti nel campo della prevenzione;
c) applicazione delle norme UNI ed EN in materia di organizzazione e
di certificazione del personale;
d) svolgimento dell'attività di accreditamento con la massima
integrità professionale e la massima competenza tecnica;
e) possesso, da parte del personale incaricato dell'accreditamento, di
una buona formazione tecnica e professionale.
4. Possono altresí rilasciare l'accreditamento:
a) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
b) le aziende sanitarie locali che hanno svolto corsi di formazione
professionale conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 2, limitatamente ai frequentanti i predetti corsi;
c) le associazioni dei datori di lavoro che hanno promosso corsi di
formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, limitatamente ai frequentanti
i corsi organizzati in collaborazione con le aziende sanitarie locali in
conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 2.
5.
L'accreditamento é rilasciato dall'organismo o dall'associazione
autorizzati sulla base della valutazione della documentazione presentata dal
richiedente ed eventualmente di un colloquio effettuato, a livello centrale o
decentrato, con un comitato di valutazione appositamente costituito.
6. L'accreditamento ha validità di 5 anni. Il rinnovo é
rilasciato sulla base della documentazione presentata dal richiedente.
7. Le spese relative all'accreditamento sono a totale carico del richiedente.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modificazioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
presentazione della domanda e di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del
presente articolo.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino designate quali responsabili del servizio di
prevenzione e di protezione a norma del decreto legi slativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, da almeno tre anni, possono continuare a
svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di
vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al
comma 2.
2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione deve risultare dalle dichiarazioni trasmesse ai sensi
degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
TITOLO II
CONSULENTE PER LA SICUREZZA
Art. 5.
(Definizione)
1. Il
consulente per la sicurezza é la persona esterna all'azienda che, sulla
base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto,
stipulato anche con società, associazioni o altre strutture, collabora e
assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione nelle attività di valutazione dei rischi, di individuazione e
di attuazione delle misure di sicurezza necessarie, e in ogni altra
attività rilevante ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nonchè
la persona esterna all'azienda designata dal datore di lavoro responsabile o
membro del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Requisiti)
1. Il
consulente per la sicurezza deve possedere adeguata esperienza e
specializzazione nel settore della prevenzione degli infortuni, dell'igiene del
lavoro, della sicu rezza degli impianti e della prevenzione degli incendi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi di scuola
media superiore di carattere scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di
laurea e i corsi di specializzazione richiesti, nonchè la formazione
specifica di base, riguardante le materie di cui all'allegato A) e un periodo
di esperienza documentata nel campo, comunque non inferiore ai tre anni.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresí i titoli di studio e
i requisiti di formazione e di esperienza professionale necessari per lo
svolgimento dell'attività di consulenza degli specialisti in protezione
ambientale, prevenzione grandi rischi e sicurezza delle attività
marittime.
Art. 7.
(Accreditamento)
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 deve
risultare da idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi o associazioni
riconosciuti a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, agli
specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel
settore é pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta.
2. Possono altresí rilasciare l'accreditamento:
a) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
b) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente, limitatamente alle materie di propria competenza.
3. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie)
1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono
richiedere l'accreditamento i consulenti per la sicurezza che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica
nel campo di almeno tre anni o che abbiano superato il colloquio con il
comitato di valutazione previsto dall'articolo 3, comma 5, della presente
legge.
2. L'esperienza professionale richiesta a norma del presente articolo deve
risultare da una documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica
esperienza maturata, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente, e dalla
quale risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza
svolte.
TITOLO III
ERGONOMO
Art. 9.
(Definizione)
1. L'ergonomo
é la persona competente a progettare e valutare i requisiti ergonomici
di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e
attività.
2. Ai fini della presente legge si intende per progettazione e valutazione
ergonomica l'azione volta sia alla concezione di nuovi ambienti, strumenti,
apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi, attività,
nonchè alla definizione di materiali di lavoro e produzione, sia
all'intervento su sistemi esistenti, allo scopo di ottenere l'adattamento di
tali sistemi alle esigenze dell'uomo oltre ad un miglioramento dell'efficienza
dell'attività lavorativa complessiva, in condizioni di sicurezza e di
tutela della personalità dei singoli.
Art. 10.
(Requisiti)
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con
il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i diplomi universitari, i corsi di
laurea, le specializzazioni post-laurea o i dottorati di ricerca necessari per
lo svolgimento dell'attività di ergonomo.
2. L'ergonomo deve avere svolto due periodi di tirocinio, ciascuno dei quali
della durata di un semestre, in ambiti di esperienza diversi l'uno dall'altro e
sotto la supervisione di due ergonomi in possesso dell'accreditamento di cui
all'articolo 11 della presente legge.
Art. 11.
(Accreditamento)
1. Lo
svolgimento dell'attività di ergonomo é subordinato al possesso
di idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e associazioni operanti
nel campo dell'ergonomia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, della presente legge, agli ergonomi che dimostrino che il tempo dedicato
alla pratica professionale nel settore specifico é pari ad almeno il 50
per cento dell'attività svolta e che possiedano almeno una pubblicazione
a stampa sui temi dell'ergonomia, su riviste o su testi accreditati a livello
nazionale o internazionale.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie)
1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 10, possono
altresí richiedere l'accreditamento gli ergonomi che dimostrino di avere
svolto la pratica professionale per almeno tre anni e abbiano seguito un corso
di for mazione di almeno 320 ore; nonché i laureati che abbiano seguito
un corso di formazione della durata minima di un anno a tempo pieno, per un
minimo di 800 ore teoriche nelle materie di cui all'allegato B), e il periodo
di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge.
TITOLO IV
TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13.
(Definizione)
1. Il tecnico
della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di lavoro dipendente
nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di
ogni altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli
ambienti di lavoro.
Art. 14.
(Funzioni)
1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro é responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:
a) informazione e formazione;
b) assistenza;
c) vigilanza e controllo;
d) valutazione di progetti.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità, i seguenti compiti:
a) analisi e ricostruzione dei cicli lavorativi,
dei processi produttivi e dei sistemi di organizzazione aziendale, con
particolare riferimento al sistema di prevenzione aziendale;
b) valutazione del sistema di prevenzione aziendale e degli altri
sistemi di impresa che possono avere ricadute sul processo di prevenzione;
c) valutazione in sede di progettazione - per quanto di competenza -
di strumenti urbanistici, nuovi insediamenti produttivi, piani di rimozione
amianto, ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti;
d) analisi delle valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle
conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate;
e) valutazione delle azioni e dei programmi informativi messi in atto
dalle imprese;
f) valutazione dei percorsi e delle iniziative formative messi in atto
dalle imprese;
g) controllo della rispondenza delle situazioni esaminate alla
legislazione ed alla normativa tecnica di riferimento;
h) individuazione dei pericoli e valutazione delle situazioni di
rischio;
i) esecuzione di indagini strumentali di primo livello e valutazione
della necessità e utilità di attivare indagini ed analisi
specialistiche di secondo livello;
l) interazione con figure specialistiche;
m) individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
piú aggiornate e piú idonee per l'eliminazione o la riduzione dei
rischi individuati, anche al fine di emanare prescrizioni specifiche;
n) attivazione delle procedure di polizia giudiziaria per le
contestazioni di irregolarità;
o) supporto dell'azione della Magistratura;
p) progettazione e realizzazione di azioni e di programmi informativi
per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle
competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione
presenti sul territorio;
q) progettazione e realizzazione di iniziative e di percorsi formativi
per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle
competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione
presenti sul territorio;
r) utilizzazione di sistemi informativi e dei relativi supporti
informatici.
3. Il tecnico
della prevenzione nei luoghi di lavoro é responsabile, nell'ambito delle
proprie attribuzioni e competenze, dell'organizzazione, della pianificazione,
dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della
propria attività professionale.
4. Il tecnico della prevenzione collabora con le altre figure professionali
all'attività di programmazione e organizzazione del lavoro della
struttura in cui opera.
Art. 15.
(Requisiti)
1. Il tecnico
della prevenzione deve essere in possesso di diploma universitario di tecnico
della prevenzione o di diploma di maturità tecnica e di
specializzazione. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità ed i contenuti dei corsi di specializzazione,
sulla base di quanto indicato all'articolo 10 e all'allegato C) della presente
legge.
2. L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di tecnico della
prevenzione nei luoghi di lavoro é subordinata allo svolgimento di un
periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno un anno, che deve svolgersi
obbligatoriamente presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali o presso un altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e
vigilanza sugli ambienti di lavoro e deve essere articolato sulla base delle
funzioni definite all'articolo 14 della presente legge.
3. L'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria é
subordinata alla verifica della professionalità acquisita.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali e di altri servizi pubblici di prevenzione, controllo
e vigilanza sugli ambienti di lavoro in possesso del diploma di maturità
che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono compiti
riconducibili a quanto indicato nell'articolo 9 sono direttamente inquadrati
nella qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro.
2. Restano ferme le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio
1997, n. 58, concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, che trovano applicazione nei confronti degli operatori sanitari
responsabili delle attività di prevenzione, verifica e controllo in
materia di sicurezza e igiene ambientale nei luoghi di vita, di igiene degli
alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
Le disposizioni del presente titolo individuano la figura del tecnico della
prevenzione nei luoghi di lavoro anche ai fini stabiliti dall'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, da emanare di concerto con il Ministro della sanità ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
definiti i criteri generali per la predisposizione, da parte degli atenei,
degli ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario di tecnico
della prevenzione, tenendo conto dell'esigenza di una formazione specifica per
il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di carattere interdisci
plinare, attuata con la collaborazione di piú facoltà
universitarie, e adeguata alle competenze di cui all'articolo 14 della presente
legge.
TITOLO V
MEDICO COMPETENTE
Art. 17.
(Istituzione di un albo regionale dei medici competenti)
1. In ogni
regione é istituito un albo dei medici competenti nel quale devono
essere iscritti tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e che effettivamente
intendono esercitare tale attività.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
inserimento nell'albo di cui al comma 1, nonchè le modalità di
formazione, di aggiornamento e di pubblicazione dell'albo, assicurando la
pubblicità delle informazioni necessarie per la conoscenza, da parte
degli interessati, delle disponibilità effettive dei medici competenti.
Art. 18.
(Disposizioni per la formazione professionale e l'aggiornamento dei medici competenti)
1. In relazione
al presumibile fabbisogno di medici competenti, sulla base delle segnalazioni
del Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, per le scuole di
specializzazione, nelle ma terie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d)
, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, i posti relativi e la loro ripartizione tra le scuole, tenendo
conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di
soddisfare alle esigenze ed alle necessità che si manifestano, ai fini
della prevenzione, nelle varie aree. Resta fermo, per gli ulteriori posti da
realizzare anche mediante convenzioni, quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i
criteri generali affinché tra i titoli di ammissione alle scuole di
specializzazione nelle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d)
, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sia considerata, in modo adeguato, anche l'esperienza pratica -
comprovata da idonea documentazione attestante il tipo di attività
svolta e i risultati conseguiti - eventualmente svolta dal candidato.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro della sanità, sono
definiti i criteri generali affinché gli ordinamenti dei corsi di
specializzazione nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, assicurino ai soggetti che frequentano i corsi adeguate
conoscenze in materia di ergonomia e di epidemiologia occupazionale.
4. Sulla base di apposite linee-guida predisposte dal Ministro della
sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricer ca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del
servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono
le modalità per assicurare ai soggetti che frequentano i corsi di
specializzazione lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico presso i
servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
5. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
stabiliscono le modalità per assicurare ai medici competenti iscritti
all'albo di cui all'articolo 17 della presente legge la frequenza a corsi di
aggiornamento e perfezionamento istituiti dalle università ai sensi
dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 19.
(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare e coordinare le disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all'articolo 33 e all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227 e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nella parte relativa alla sorveglianza sanitaria e alle visite mediche, sulla base dei seguenti criteri:
a) aderenza alle indicazioni che emergono
dall'insieme delle direttive comunita rie in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;
b) superamento del sistema rigido di periodicità delle visite,
in relazione a criteri puramente tabellari, considerando invece come
presupposto indispensabile per una corretta programmazione degli accertamenti
sanitari la valutazione del rischio;
c) considerazione della sorveglianza sanitaria come un complesso di
attività, dalle visite mediche agli esami strumentali, al monitoraggio
biologico, alla sistematica raccolta dei dati anamnestici, con specifico
riferimento ai precedenti lavorativi, alla elaborazione dei dati ai fini
epidemiologici, alla valutazione ed al controllo degli ambienti di lavoro;
d) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo a singoli fattori
di rischio, ma anche all'insieme di esposizioni a rischio ed alla concomitanza
di fattori di rischio anche diversificati;
e) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo alle lavorazioni
e ai rischi tabellati, ma anche a tutte le situazioni in cui appaia il sospetto
di esposizione a rischi quanto meno potenziali, in rapporto di casuualità
con le lavorazioni svolte;
f) attribuzione al medico competente della scelta tra le varie
tipologie di accertamento e controllo sanitario sugli individui e sugli
ambienti di lavoro e dell'individuazione dei livelli di periodicità, in
relazione alla valutazione del rischio originario e ad ogni successiva modifica
o sopravvenienza, con predisposizione di appositi protocolli di sorveglianza
sanitaria;
g) individuazione delle ipotesi specifiche di particolare
rischiosità, per le quali si rende necessaria una previsione normativa
piú rigorosa e generalizzata, anche con periodicità prestabilite,
all'interno della quale siano previste anche possibilità di deroghe
motivate da parte del medico competente.
2. Lo schema
del decreto legislativo di cui al comma 1 é trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista
per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il
parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo é
prorogato di sessanta giorni.
3. Il decreto di cui al comma 1 é aggiornato con lo stesso procedimento di
cui al comma 2 ogni qualvolta ció sia necessario in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il decreto puó essere
altresí aggiornato, in caso di acquisizioni ed esperienze segnalate da
enti o istituti specializzati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità, secondo le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.
ALLEGATO A)
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI SPECIALISTI IN
PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL LAVORO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E
PREVENZIONE INCENDI
a) Normativa prevenzionistica, con particolare
riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) metodologie per la valutazione dei rischi sui posti di lavoro;
c) metodologie per l'analisi degli infortuni/incidenti e per la
adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi;
d) metodologie per l'analisi e il controllo del fenomeno
infortunistico e delle malattie da lavoro;
e) valutazione, scelta, addestramento all'uso dei dispositivi di
protezione individuale;
f) segnaletica di sicurezza;
g) valutazione e scelta della etichettatura, delle apparecchiature e
linee che contengono sostanze pericolose;
h) adempimenti amministrativi in materia di impianti elettrici,
apparecchi a pressione, di sollevamento, idroestrattori centrifughe e scale
aeree; ulteriori adempimenti documentali;
i) procedure di sicurezza per lavori pericolosi;
l) normativa antincendio;
m) metodologie per la valutazione dei rischi incendio;
n) progettazione, realizzazione e controllo dell'impiantistica
antincendio: valutazione, scelta, idoneità, conformità agli standard
e alla normativa;
o) agenti estinguenti;
p) controlli periodici degli impianti fissi e mobili antincendio e
delle uscite di sicurezza;
q) addestramento sull'utilizzo degli estintori e dei mezzi mobili
antincendio;
r) adempimenti amministrativi;
s) primo soccorso.
ALLEGATO B)
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE DI ERGONOMIA
a) Principi ergonomici;
b) caratteristiche dell'uomo;
c) strumenti operativi;
d) relazioni uomo/tecnologia/organizzazione;
e) metodologie e pratiche di progettazione e intervento;
f) procedure di prevenzione e sicurezza;
g) princípi giuridici e diritto dell'ergonomia;
h) aspetti deontologici e professionali.
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ALLEGATO C)
CONTENUTI DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
PER IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
a) Legislazione:
1) il quadro normativo in materia di prevenzione e
sicurezza;
2) compiti del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
3) il servizio di prevenzione e protezione:
4) il medico competente;
5) i servizi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto
soccorso;
6) i lavoratori e le organizzazioni sindacali; il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
7) il consulente per la sicurezza;
8) gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b) aspetti organizzativi:
1) analisi organizzativa e gestionale;
2) articolazione delle deleghe;
3) le procedure per la gestione della sicurezza:
procedure operative;
procedure di manutenzione;
procedure di controllo;
procedure di intervento;
procedure di emergenza;
4) gli strumenti informatici per la gestione della sicurezza;
c) aspetti economici:
1) elementi di economia;
2) analisi dei costi della sicurezza;
3) strategie di intervento e priorità operative;
d) analisi dei cicli di lavoro;
e) analisi dei rischi:
1) tecniche di risk assessment ;
2) requisiti di sicurezza degli ambienti, delle macchine, delle apparecchiature
e degli impianti;
3) metodologia di analisi e individuazione dei rischi per la sicurezza;
4) norme di buona tecnica;
5) tecniche di valutazione degli infortuni;
6) epidemiologia;
7) tossicologia;
8) patologie del lavoro;
9) limiti di esposizione;
10) tecniche di verifica dell'esposizione agli agenti chimici;
11) tecniche di verifica dell'esposizione agli agenti fisici;
f) ergonomia;
g) analisi dei rischi rilevanti;
h) la gestione delle emergenze;
i) metodologie di comunicazione:
l) programmazione dei corsi di formazione, informazione e
addestramento.