L. 26 luglio 1965, n. 966 (1).

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1965, n. 204.

(1/a) Vedi anche, l'art. 8, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

(1/circ) Vedi Circ. 5 maggio 1998, n. 9, emanata da: Ministero dell'interno.

cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (2), nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

2. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547,(3), ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (3). Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 (4);

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

(3) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).

(4) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.

3. Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni falcoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni (4/a).

(4/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 425 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196), riportata in nota all'art. 6.

4. I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti (5).

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevcnzione" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

(5) Vedi D.M. 27 settembre 1965, riportato al n. XIV.

5. Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati nn. 1, 2 e 3.

Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

 

personale delle carriere direttiva e di concetto . . L. 900

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe. . . . . . . . . . " 600

brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . " 500

vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . " 400

 

b) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza] (5/a).

[Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni] (5/a).

(5/a) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, ha abrogato il secondo e il terzo comma dell'art. 5, il terzo comma dell'art. 7 e gli artt. 9 e 10 della presente legge.

6. [La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli artt. 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827 (6), per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 (7).

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma] (7/a).

(6) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(7) Recante disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette e in genere delle somme dovute allo Stato.

(7/a) Gli artt. 6, 7 e 8 della presente legge sono stati abrogati dalla L. 8 agosto 1985, n. 425 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196), la quale ha così disposto:

"Art. 1. Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli artt. 6, 7 e 8 della L. 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6".

Art. 2. Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro".

7. [Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

[Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente art. 5;

b) al versamento in Tesoreria con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio] (5/a) (7/a).

(5/a) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, ha abrogato il secondo e il terzo comma dell'art. 5, il terzo comma dell'art. 7 e gli artt. 9 e 10 della presente legge.

(7/a) Gli artt. 6, 7 e 8 della presente legge sono stati abrogati dalla L. 8 agosto 1985, n. 425 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196), la quale ha così disposto:

"Art. 1. Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli artt. 6, 7 e 8 della L. 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6".

Art. 2. Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro".

8. [L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.

Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (7/a) (8).

(7/a) Gli artt. 6, 7 e 8 della presente legge sono stati abrogati dalla L. 8 agosto 1985, n. 425 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196), la quale ha così disposto:

"Art. 1. Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli artt. 6, 7 e 8 della L. 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6".

Art. 2. Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro".

(8) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO.

lettera a) del precedente art. 7, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

A tal fine i comandanti provinciali ed il direttore del Centro studi ed esperienze tresmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.

Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno] (8/a).

(8/a) Vedi nota 5/a all'art. 5.

10. [I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.

I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera a) del precedente art. 7, nonché dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del comandante provinciale o del direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro] (8/a).

(8/a) Vedi nota 5/a all'art. 5.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1007 (9) e la tabella ivi richiamata.

(9) Recante modifiche al D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 641, e al D.Lgs.C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254.

ALLEGATO N. 1 (10)

Determinazione e aggiornamento delle tariffe orarie per l'impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

Tariffa oraria

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico:

1. Esame progetto L. 75.000

2. Sopralluogo L. 83.000

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici non di soccorso

Personale della carriera direttiva

dell'area operativa L. 49.000

Personale della carriera di concetto

dell'area operativa L. 41.000

Capi reparto e capi squadra L. 38.000

Vigili L. 35.000

 

C) Servizi resi dal Centro studi esperienze

 

Operatore tecnico L. 75.000

 

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) e C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

¶(10) Allegato prima sostituito dalla tabella 1), allegata al D.M. 20 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 3 marzo 1982, n. 60), poi modificato dal D.M. 29 aprile 1991 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200) e poi ancora sostituito dalla tabella 1) allegata al D.M. 7 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1995, n. 21) e dal D.M. 21 settembre 1998 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1998, n. 239).

ALLEGATO N. 2 (11)

Aggiornamento delle tariffe orarie relative all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, con esclusione dei servizi di cui alla tabella 1 - lettera A)

 

+--------------------------------------------------------------+

| Descrizione | Tariffa oraria|

|-----------------------------------------------|--------------|

| Autovettura | L. 10.000 |

| Autofurgone e pullman (14 posti) | L. 15.000 |

| Autocarro e pullman (20 posti) | L. 24.000 |

| Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte | L. 75.000 |

| Autopompa serbatoio tipo grande | L. 110.000 |

| Autoscala da 30/37 M | L. 200.000 |

| Autoscala da 50 M | L. 280.000 |

| Autogru da 16/25 T | L. 135.000 |

| Autogru da 30/40 T | L. 180.000 |

| Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet | L. 230.000 |

| Mezzi movimento terra | L. 180.000 |

| Motobarca pompa | L. 385.000 |

| Motopompa su carrello (compreso automezzo di | |

| traino) | L. 25.000 |

 

AVVERTENZE:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

¶(11) Allegato prima sostituito dalla tabella 2) allegata al D.M. 20 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 3 marzo 1982, n. 60) poi modificato dal D.M. 29 aprile 1991 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200) ed infine così sostituito dal D.M. 21 settembre 1998 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1998, n. 239).

ALLEGATO N. 3 (12)

Aggiornamento della tariffa oraria delle prove per conto terzi eseguite presso i laboratori del centro studi ed esperienze

 

Tariffa oraria

 

Chimica L. 100.000

Difesa atomica L. 100.000

Elettrotecnica e comunicazioni L. 100.000

Idraulica L. 100.000

Macchine e termotecnica L. 100.000

Scienza delle costruzioni:

a) sezione temperatura ordinaria L. 100.000

b) sezione alta temperatura (forno sperimentale) L. 160.000

 

AVVERTENZE:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

(12) Allegato prima sostituito dalla tabella 3) allegata al D.M. 20 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 3 marzo 1982, n. 60), poi modificato dal D.M. 29 aprile 1991 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200) ed infine così sostituito dal D.M. 21 settembre 1998 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1998, n. 239). Lo stesso decreto ha inoltre determinato le tariffe relative all'impiego in favore dei privati degli automezzi antincendi aeroportuali secondo la tabella 4) che segue:

 

Tabella 4

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO

DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI

+------------------------------------------------------+

| | Lire |

| |----------|

| Tariffa oraria . . . . . . . . . . . . . .| 125.000 |

 

 

ALLEGATO N. 4

Modello di domanda per i servizi a pagamento

 

1) Al Comando provinciale Vigili del fuoco di . . . . . . . .

2) Alla direzione del Centro studi ed esperienze
CAPANNELLE-ROMA

Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

domiciliato a. . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . .

Documento di identità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rilasciato dal . . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . .

ai sensi della legge . . . . . . . . . . . . . . . prega codesto

Ufficio di disporre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta legge, di cui ha preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato attestante l'avvenuto deposito di L. . . . . . . . ( . . . . . . . . . . .) (in cifre) (in lettere)

. . . . . . . . . ., lï . . . . . . .

Visto: L'ufficiale di servizio

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma)

Si autorizza l'esecuzione del servizio

Il (*) . . . . . . . . . . . . . . .

----------

Nota: La domanda dev'essere redatta su carta legale.

(*) Comandante provinciale o direttore del Centro studi ed esperienze.