D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

¶1. Oggetto del regolamento. - 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 (3), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato "comando".

4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 16 febbraio 1982 (3/a) del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi .

2. Parere di conformità. - 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti (4).

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto (4/a).

(4) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

(4/a) Per la proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 3, O.M. 15 giugno 1998, riportata alla voce TERREMOTI.

3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi. - 1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (4).

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

(4) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi. - 1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda (4/b).

(4/b) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività. - 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

¶6. Procedimento di deroga. - 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte (4/b).

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (5), si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

(4/b) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

(5) Riportato al n. XLII.

7. Nulla osta provvisorio. - 1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (6), sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966 (7), nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 (8) del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento (8/a).

(6) Riportata al n. XLVI.

(7) Riportata al n. XIII.

(8) Riportato al n. XXXVII.

(8/a) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

8. Norme transitorie. - 1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.

¶9. Abrogazioni. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (9);

b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (10).

(9) Riportato al n. XLII.

(10) Riportata al n. XLVI.

10. Entrata in vigore. - 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite

ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26

luglio 1965, n. 966)

 

 

Attività Periodicità della visita (in anni)
1. Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano gas combustibili,gas comburen-
ti (compressi, disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in deposito su-
periori a 50 Nmc/h . . . . . . . . . . . . . 3
2. Impianti di compressione o di decompressione
dei gas combustibili e comburenti con poten-
zialità superiore a 50 Nmc/h . . . . . . . . 6
3. Depositi e rivendite di gas combustibili in
bombole:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
per capacità complessiva superiore a 2
mc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o
bidoni):
per quantitativi complessivi da 75 a
500 kg. . . . . . . . . . . . . . . . 6
per quantitativi complessivi superiori a
500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Depositi di gas combustibili in serbatoi
fissi:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
per capacità complessiva superiore a 2
mc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc. 6
per capacità complessiva superiore a 2
mc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fis-
si:
a) compressi per capacità complessiva su-
periore a 3 mc . . . . . . . . . . . . 6
b) liquefatti per capacità complessiva su-
periore a 2 mc. . . . . . . . . . . . . 6
6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas
combustibili, compresi quelli di origine pe-
trolifera o chimica,con esclusione delle re-
ti di distribuzione cittadina e dei relativi
impianti con pressione di esercizio non su-
periore a 5 bar. . . . . . . . . . . . . . . u.t.
7. Impianti di distribuzione di gas combustibi-
li per autotrazione. . . . . . . . . . . . . 6
8. Officine e laboratori con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o
comburenti, con oltre 5 addetti. . . . . . . 6
9. Impianti per il trattamento di prodotti or-
tofrutticoli e cereali utilizzanti gas com-
bustibili. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10. Impianti per l'idrogenazione di olii e gras-
si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro
con l'impiego di oltre 15 becchi a gas . . . 6
12. Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di
infiammabilità a 650 C) con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiore a
0,5 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
13. Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi combustibili con punto
di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quan-
titativi globali in ciclo o in deposito su-
periori a 0,5 mc . . . . . . . . . . . . . . 3
14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione
di olii lubrificanti, olii diatermici e si-
mili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combu-
stibili:
a) per uso industriale o artigianale con ca-
pacità geometrica complessiva da 0,5 a 25
mc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
b) per uso industriale o artigianale o agri-
colo o privato, per capacità geometrica
complessiva superiore a 25 mc (3) . . . . 3
16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiamma-
bili e/o combustibili per uso commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0,2
a 10 mc. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
per capacità geometrica complessiva supe-
riore a 10 mc. . . . . . . . . . . . . . 3
17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti,
di olii diatermici e simili per capacità su-
periore ad 1 mc . . . . . . . . . . . . . . 6
18. Impianti fissi di distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per autotrazione ad uso
pubblico e privato con o senza stazione di
servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
19. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono vernici, inchiostri e
lacche infiammabili e/o combustibili con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposi-
to superiori a 500 kg . . . . . . . . . . . 3
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchio-
stri e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg . . . . 6
con quantitativi superiori a 1.000 kg. . . 3
21. Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti. . . . . . . . . . . . . 6
22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concen-
trazione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc. . . . . . . . 6
con capacità superiore a 10 mc. . . . . . 3
23. Stabilimenti di estrazione con solventi in-
fiammabili e raffinazione di olii e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi globa-
li di solventi in ciclo e/o in deposito su-
periori a 0,5 mc . . . . . . . . . . . . . . 3
24. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengano sostanze esplodenti
classificate come tali dal regolamento di e-
secuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché peros-
sidi organici. . . . . . . . . . . . . . . . 3
25. Esercizi di minuta vendita di sostanze e-
splodenti di cui ai decreti ministeriali 18
ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni . . . . . 6
26. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze che possono
dar luogo da sole a reazioni pericolose in
presenza o non di catalizzatori. . . . . . . 3
27. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono nitrati di ammonio, di
metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato
di piombo e perossidi inorganici . . . . . . 3
28. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze soggette al-
l'accensione spontanea e/o sostanze che a
contatto con l'acqua sviluppano gas infiam-
mabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
29. Stabilimenti ed impianti ove si produce ac-
qua ossigenata con concentrazione superiore
al 60% di perossido di idrogeno. . . . . . . 3
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi . . . . . 6
31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-
piega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro
di fosforo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione
e la raffinazione dello zolfo. . . . . . . . 3
33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore
a 100 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-
piega o detiene magnesio, elektron e altre
leghe ad alto tenore di magnesio . . . . . . 3
35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con
potenzialità giornaliera superiore a 200
q.li e relativi depositi . . . . . . . . . . 6
36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di
vegetali in genere con depositi di capacità
superiore a 500 q.li di prodotto essiccato . 6
37. Stabilimenti ove si producono surrogati del
caffè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . . 6
39. Pastifici con produzione giornaliera supe-
riore a 500 q.li . . . . . . . . . . . . . . 6
Attività Periodicità della visita in anni)
40. Riserie con potenzialità giornaliera supe-
riore a 100 q.li . . . . . . . . . . . . . . 6
41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco con processi di
essicazione con oltre 100 addetti con
quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito a 500 q.li. . . . . . . . . . . . . 6
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di allestimento
di prodotti cartotecnici in genere con oltre
25 addetti e/o con materiale in deposito o
lavorazione superiore a 500 q.li . . . . . . 6
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti carto-
tecnici nonché depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di
fibre tessili per l'industria della carta
con quantitativi superiori a 50 q.li . . . . 6
44. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche e cianografiche,
pellicole cinematografiche; radiografiche e
fotografiche di sicurezza con materiale in
deposito superiore a 100 q.li. . . . . . . . 6
45. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e detengono pellicole cinematogra-
fiche e fotografiche con supporto infiamma-
bile per quantitativi superiori a 5 kg . . . 3
46. Depositi di legnami da costruzione e da la-
vorazione, di legna da ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di fascine, di carbone
vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero ed altri prodotti affini; esclusi i
depositi all'aperto con distanze di
sicurezza esterne non inferiori a 100 m
misurate secondo le disposizioni di cui al
punto 2.1 del decreto ministeriale 30
novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li. . . . . . . . . . . . 6
superiori a 1.000 q.li (4) . . . . . . . . 3
47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione
del legno con materiale in lavorazione e/o
in deposito:
da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . 6
oltre 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . 3
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono,
lavorano e detengono fibre tessili e tessuti
naturali e artificiali, tele cerate,
linoleum e altri prodotti affini, con
quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . 6
oltre 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . 3
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbiglia-
mento e della lavorazione della pelle;
calzaturifici:
da 25 a 75 addetti . . . . . . . . . . . . 6
oltre 75 addetti . . . . . . . . . . . . . 3
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione
del crine vegetale, della trebbia e simili,
lavorazione della paglia, dello sparto e
simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito
pari o superiori a 50 q.li . . . . . . . . . 6
51. Teatri di posa per le riprese cinematografi-
che e televisive . . . . . . . . . . . . . . 6
52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa
delle pellicole cinematografiche 6
53. Laboratori di attrezzerie e scenografie tea-
trali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
54. Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione della gomma, con
quantitativi superiori a 50 q.li . . . . . . 6
55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici
e simili con oltre 100 q.li . . . . . . . . 6
56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di
gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in
deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e
lavorazione di materie plastiche con quanti-
tativi superiori a 50 q.li . . . . . . . . . 3
58. Depositi di manufatti in plastica con oltre
50 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e
lavorano resine sintetiche e naturali,
fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi
e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili. . . 3
60. Depositi di concimi chimici a base di nitra-
ti e fosfati e di fitofarmaci, con
potenzialità globale superiore a 500 q.li . 6
61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazio-
ne di cavi e conduttori elettrici isolati. . 6
62. Depositi e rivendite di cavi elettrici iso-
lati con quantitativi superiori a 100 q.li . 6
63. Centrali termoelettriche . . . . . . . . . . 3
64. Gruppi per la produzione di energia elettri-
ca sussidiaria con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a 25 kw . . . 6
65. Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche, lampade a tubi
luminescenti, pile ed accumulatori
elettrici, valvole elettriche, ecc. . . . . 6
66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per
la produzione di altri metalli . . . . . . . 3
67. Stabilimenti e impianti per la zincatura,
ramatura e lavorazioni similari comportanti
la fusione di metalli o altre sostanze . . . 3
68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobi-
li, automobili e motocicli . . . . . . . . . 6
69. Cantieri navali con oltre cinque addetti . . 6
70. Stabilimenti per la costruzione e riparazio-
ne di materiale rotabile ferroviario e
tramviario con oltre cinque addetti. . . . . 6
71. Stabilimenti per la costruzione di carrozze-
rie e rimorchi per autoveicoli con oltre
cinque addetti . . . . . . . . . . . . . . . 6
72. Officine per la riparazione di autoveicoli
con capienza superiore a 9 autoveicoli;
officine meccaniche per lavorazioni a freddo
con oltre venticinque addetti. . . . . . . . 6
73. Stabilimenti ed impianti ove si producono
laterizi, maioliche, porcellane e simili con
oltre venticinque addetti. . . . . . . . . . 3
74. Cementifici. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti
in cui si effettuano, anche saltuariamente,
ricerche scientifiche o attività industriali
per le quali si impiegano isotopi
radioattivi, apparecchi contenenti dette
sostanze ed apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre
1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185) . . . . . . . . . . . . . . . 6
76. Esercizi commerciali con detenzione di so-
stanze radioattive (capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185) . . . . . . . . . . . . . . . 6
77. Autorimesse di ditte in possesso di autoriz-
zazione permanente al trasporto di materie
fissili speciali e di materie radioattive
(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, sostituito dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704). . . . . . . . . . . . . . . 6
78. Impianti di deposito delle materie nucleari,
escluso il deposito in corso di spedizione . 6
79. Impianti nei quali siano detenuti combusti-
bili nucleari o prodotti o residui
radiottivi (art. 1, lettera b) della legge
31 dicembre 1962, n. 1860). . . . . . . . . 6
80. Impianti relativi all'impiego pacifico del-
l'energia nucleare ed attività che
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti
derivanti dal predetto impiego: . . . . . . 6
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbrica-
zione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isoto-
pi;
- impianti per il trattamento dei combu-
stibili nucleari irradianti
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di
candele e di altri oggetti di cera e di
paraffina, di acidi grassi, di glicerina
grezza quando non sia prodotta per idrolisi,
di glicerina raffinata e distillata ed altri
prodotti affini. . . . . . . . . . . . . . . 3
82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e
l'elaborazione di dati con oltre venticinque
addetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u.t.
83. Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza superiore a 100 posti. . 6
84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e si-
mili con oltre 25 posti-letto. . . . . . . . 6
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, colle-
gi, accademie e simili per oltre 100 persone
presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25
posti-letto. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi . . . . . . . . . . . . . 6
88. Locali adibiti a depositi di merci e mate-
riali vari con superficie lorda superiore a
1.000 mq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati
oltre 500 addetti. . . . . . . . . . . . . . u.t.
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli
destinati a contenere biblioteche, archivi,
musei, gallerie, collezioni o comunque
oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato di cui al regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564. . . . . . u.t.
91. Impianti per la produzione del calore ali-
mentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a
100.0000 Kcal/h . . . . . . . . . . . . . . 6
92. Autorimesse private con più di 9 autoveico-
li, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,
ricovero aeromobili. . . . . . . . . . . . . 6
93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed
attività similari con oltre cinque addetti . 6
94. Edifici destinati a civile abitazione con
altezza in gronda superiore a 24 metri . . . u.t.
95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio
privato, aventi corsa sopra il piano terreno
maggiore di 20 metri, installati in edifici
civili aventi altezza in gronda maggiore di
24 metri e quelli installati in edifici
industriali di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n. 1497 . . . . . . . . . . . . . . . u.t.
96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimi-
labili di perforazione e/o produzione di
idrocarburi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 u.t.
97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm . u.t.

(3) Punto così sostituito dall'art. 1, D.M. 27 marzo 1985 (Gazz. Uff. 26 aprile 1985, n. 98).

(4) Punto così sostituito prima dall'art. 2, D.M. 27 marzo 1985 (Gazz. Uff. 26 aprile 1985, n. 98) e poi dall'art. 1, D.M. 30 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 10 novembre 1986, n. 261).