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O.M. 20 agosto 2002 Divieto di raccolta,
commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma
equestre. IL
MINISTRO DELLA SALUTE Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante
regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista
la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati; Visto
in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle
specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I; Visto
l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio,
sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati
nell'allegato II; Visto
che nei citati allegati I e II è presente il fungo epigeo denominato Tricholoma
equestre; Considerato
che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento
in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del
Tricholoma equestre; Considerato
che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo
epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del
decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995; Visto
il parere dell'Istituto superiore di sanità del 3 luglio 2002 che ha proposto
di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati I e Il del decreto del
Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 il Tricholoma equestre, dopo aver
consultato le più accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico; Considerato
che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure
sanitarie cautelative urgenti; Considerato
che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica
n. 376 del 1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela
della salute pubblica; Visto
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto
l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina:
Art.1. 1.
La
raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato
Tricholoma equestre è vietata su tutto il territorio nazionale. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |