O.M. 20 agosto 2002

Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;

Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;

Visto che nei citati allegati I e II è presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre;

Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre;

Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati I e Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 il Tricholoma equestre, dopo aver consultato le più accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;

Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti;

Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art.1.

1.      La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.