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O.M. 3 aprile 2002 Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche. IL
MINISTRO DELLA SALUTE Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»; Visto
l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»; Visto
il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 recante «Attuazione della direttiva
89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»; Visto
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari»; Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 28, comma 8 che attribuisce al
Ministero della sanità il compito di emanare una ordinanza per fissare le
modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del
commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche; Vista
l'O.M. 2 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000, concernente i requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche; Considerate
le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate
dalle associazioni di categoria; Tenuto
conto delle segnalazioni delle aziende sanitarie locali e di altre amministrazioni
pubbliche relative alla difficoltà di applicare la citata ordinanza in
occasione di manifestazioni temporanee (come sagre, fiere e simili), nelle
quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree
pubbliche; Ritenuto
pertanto opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute
nell'O.M. 2 marzo 2000; Ordina:
Art.1. (Campo di applicazione e definizioni) 1.
La presente
ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari: a.
delle aree
pubbliche, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche
non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari; b.
dei
posteggi, sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere; c.
delle
costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono
sui posteggi di cui alla lettera b). 2.
Ai fini
della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 27, comma
1, lettere b), c), d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Inoltre, si intende per: a)
commercio
sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita dei
prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle
aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di
preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate
agli articoli 6 e 7; b)
mercato in
sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso
nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con
configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti; c)
mercato su
strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata,
spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine; d)
costruzione
stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa
destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato
con qualsiasi tecnica e materiale; e)
negozio
mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo
speciale uso negozio; f)
banco
temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di
sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile
dal posteggio al termine dell'attività commerciale; g)
operatori:
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui
posteggi delle aree; h)
somministrazione
di alimenti e bevande: la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a
disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo
o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti; i)
alimento
deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico
per la sua conservazione; j)
acqua
potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento della sua entrata in vigore, i
requisiti indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive
modifiche e integrazioni. Art.2. (Caratteristiche generali delle aree
pubbliche) 1.
Le aree
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i posteggi che siano isolati
o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di
mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si
effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche
tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche. 2.
Le aree
pubbliche, di seguito denominate aree, destinate ai mercati di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti
alimentari devono avere i requisiti generali di cui al comma 1 e inoltre, in
particolare, devono essere: a)
appositamente
delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico,
storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con
esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con
strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è
destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il
regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio, per
consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a
trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo
smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei
posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa ordinanza; b)
dotate di
reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle
acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta
alla lettera a) e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere
apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
c)
dotate di
contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero
sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili
in particolare dai posteggi; d)
corredate
di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi
sono da distinguere per sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per
sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che
possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con
chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo
sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a
pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o
in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso. 3.
Se nelle
aree di cui al comma 2 i posteggi destinati alla vendita ed alla
somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi
destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni di cui allo stesso comma 2
sono vincolanti soltanto per tali spazi. 4.
Il comune,
od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per
ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la
funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti commi ed in particolare,
per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,
la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile,
per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare
l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella presente ordinanza,
dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto
di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto
di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e
l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri
anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non
raggiungano la qualifica di mercato. Art.3. (Caratteristiche delle costruzioni
stabili) 1.
La
costruzione stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), realizzata in un
posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree
pubbliche, deve avere i seguenti requisiti: a)
essere
posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie
l'attività commerciale alla quale è destinata; essere coperta, se non è
altrettanto protetta in un mercato in sede propria, e delimitata da pareti;
realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne;
essere sufficientemente ampia e ben ventilata; avere infissi bloccabili con
serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività; avere
un'altezza interna utile di almeno 2,70 metri; b)
essere
costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la
conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in
particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di
sporcizia e la contaminazione degli alimenti; c)
avere un
pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i
liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee; avere pareti raccordate con
sagoma curva al pavimento e rivestite per un'altezza di almeno 2,00 metri con
materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; le eventuali
pedane poste sopra il pavimento devono averne le stesse caratteristiche
suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini
sifonati; d)
essere
allacciabile, nel suo àmbito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino
sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile; e)
avere nel
suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura
non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere
per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in
modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti. 2.
Nel caso di
vendita di prodotti alimentari deperibili la costruzione di cui al comma 1 deve
avere inoltre i seguenti requisiti: a)
essere
allacciata ad una fonte di distribuzione d'energia elettrica; b)
essere
dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei
prodotti, di capacità adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola
attività, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari
igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il
rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i
prodotti deperibili, dalle norme vigenti; c)
essere
dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua
calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non
riutilizzabili. 3.
I banchi
utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione e la vendita dei prodotti
alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che per
caratteristiche tecnologiche, idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario,
tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere
comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i
clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed
orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30
centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita
di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti
ortofrutticoli freschi. 4.
L'autorizzazione
al commercio di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi
nelle costruzioni di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6. 5.
I valori
delle dimensioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 3 si applicano
alle costruzioni stabili installate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente ordinanza. Art.4. (Caratteristiche dei negozi mobili) 1.
Il negozio
mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), con il quale viene esercitato
il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi
isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai
requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti: a)
struttura
tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione
e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti,
inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di
altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri
dalla quota esterna; b)
parete
laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di
copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente
esposte; c)
impianto
idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di
acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da
apposito serbatoio per acqua potabile istallato nel negozio mobile e di
capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari
offerti o somministrati; d)
impianto
idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura
predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area,
riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità
corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera
c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un
dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
e)
impianto
elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura
dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in
alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato,
l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione.Tale
sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere
ininterotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la
vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita
durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero.
Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto
dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le
emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile
sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita,
esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve
garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario,
della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e
bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli
impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo; f)
banchi
fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi
requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3, idonei in ogni caso alla
conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati; g)
frigoriferi
di conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei
prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena
del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili
dalle norme vigenti; h)
lavello con
erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda,
attrezzato con sapone liquido o in polvere; i)
contenitore,
dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare
un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti
solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile,
in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti. 2.
I requisiti
di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli
freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. 3.
Nell'interno
dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di
pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere
collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 4.
L'autorizzazione
al commercio nei negozi mobili di carni fresche, prodotti della pesca e
molluschi bivalvi vivi, è subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 6. 5.
I valori
delle dimensioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai negozi mobili
immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza. 6.
È
consentita la conservazione nei negozi mobili di limitate quantità di prodotti,
anche deperibili, rimasti invenduti al termine dell'attività di vendita. In tal
caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli
appositi impianti frigoriferi di cui i negozi mobili dispongono. Art.5. (Caratteristiche dei banchi temporanei) 1.
I banchi
temporanei di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), ferma restando l'osservanza
delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a)
essere
installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività
commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a
venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b)
avere piani
rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; c)
avere
banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile
e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali
contaminazioni esterne. 2.
Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti
ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e
non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori
collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. 3.
Per la
vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i
requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di: a)
idoneo
sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo; b)
serbatoio
per l'acqua potabile di idonea capacità; c)
lavello con
erogatore automatico di acqua; d)
serbatoio
per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella
del serbatoio per acqua potabile; e)
adeguato
piano di lavoro, f)
nonché
rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e
6). 4.
Per la
vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le
prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d). 5.
Per la
vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna
preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei,
oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di: a)
sistema
scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla
temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato
sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di
conservazione del prodotto; b)
serbatoio
per l'acqua potabile di idonea capacità; c)
lavello con
erogatore automatico di acqua; d)
serbatoio
per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella
del serbatoio per acqua potabile. 6.
I banchi
temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro
preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca. Art.6. (Prescrizioni particolari) 1.
La vendita
e la preparazione sulle aree di cui all'art. 1 dei seguenti prodotti alimentari
sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e in particolare delle
specifiche condizioni di seguito riportate: a)
carni
fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne: 1.
devono
essere disponibili strutture frigorifere, di capacità adeguata alle esigenze
commerciali delle singole unità e idonee a mantenere ininterrotta la catena del
freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni,
delle preparazioni di carne e dei prodotti di salumeria nei limiti richiesti
dalle specifiche normative; 2.
i banchi di
esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni fresche,
per le carni avicunicole, per le preparazioni di carni e per i prodotti di
salumeria; 3.
le carni
fresche allo stato di congelazione e scongelazione possono essere vendute solo
all'interno di costruzioni stabili adeguatamente attrezzate; in questo caso,
sono necessari banchi e attrezzature separati, rispettivamente per le carni
refrigerate, congelate e scongelate; 4.
si può
procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni
macinate; 5.
si può
procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto delle norme previste e
della netta separazione per derrate igienicamente incompatibili, in un settore
separato, non connesso direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di
una costruzione stabile; tale settore deve essere dotato di adeguata
attrezzatura e disporre di uno spazio sufficiente e proporzionato alle capacità
commerciali dell'attività; 6.
si può
procedere all'elaborazione di preparazioni di carne nel settore separato di cui
al punto 5), purché in tempi diversi dall'attività di sezionamento delle carni,
rispettando flussi igienici di produzione, limitatamente ai quantitativi che
possono essere venduti nella stessa giornata di preparazione; 7.
le attività
di sezionamento e preparazione di cui ai punti 5) e 6) possono essere svolte
soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico
riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui
all'art. 2, comma 2; b)
prodotti di
gastronomia cotti: 1)
si può
procedere sul posto alla preparazione di prodotti della gastronomia da vendere
cotti soltanto in un settore separato chiuso sui quattro lati, non connesso
direttamente con l'ambiente esterno e posto nel perimetro dell'attività di una
costruzione stabile. Tale locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri
di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare
svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali
dell'attività; 2)
il piano di
cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto devono essere dotati di cappa
aspirante o a dispersione automatica dei vapori; essi e parte del banco caldo
devono essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per
l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione
dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento
specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e
girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le
disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti;
3)
le
attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da conservarsi in
«regime caldo» devono essere munite di sistema scaldavivande per la
conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura
compresa tra 60 °C e 65 °C; 4)
il banco,
gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da
consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle
temperature previste dalla normativa vigente; 5)
le attività
di preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti possono essere
svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio
igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai
requisiti di cui all'art. 2, comma 2; 6)
nei negozi
mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non
necessitino di alcuna preparazione, per la successiva immediata
somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei
prodotti da conservare in «regime caldo» di cui al punto 3); c)
prodotti
della pesca: 1)
i prodotti
della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta
la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione; 2)
è
consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per
mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; 3)
i banchi di
esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente
lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua
di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito
serbatoio; 4)
si può
procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un
settore separato e posto nel perimetro di una costruzione stabile o di un
negozio mobile. Tale settore deve essere dotato di uno spazio sufficiente al
regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali
dell'attività; 5)
il piano
della frittura deve essere fornito di cappa aspirante o a dispersione
automatica dei vapori e parte del banco caldo deve essere in acciaio inox e a
tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria, subordinata alla legge 30 aprile
1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto
dell'ubicazione dell'attività commerciale, previo accertamento della condizione
specifica che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia; 6)
è vietata
sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni
finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura
possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei
banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al
momento su richiesta dell'acquirente; d)
molluschi
bivalvi vivi: 1)
i banchi di
esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente
lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da: a)
dispositivi
atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi; b)
idoneo
impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei
molluschi; c)
appositi
comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro
mantenimento in condizioni di igiene e vitalità; 2)
la vendita
di molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle strutture di cui all'art. 1,
comma 2, lettere d), e), f); e)
prodotti
della pesca e dell'acquacoltura vivi: 1)
la vendita
di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi deve avvenire in costruzioni
stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività o comunque in un
locale nettamente separato dalla vendita di alimenti; 2)
gli
acquari, a tenuta stagna, devono essere dotati delle necessarie attrezzature
per il mantenimento delle idonee condizioni di vita dei prodotti detenuti; 3)
la
macellazione e l'eviscerazione dei pesci deve essere effettuata nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia. 2.
È vietata
la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista
all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 3.
La vendita
di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei
negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le
caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è
consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa
produttrice. 4.
L'esposizione
e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di
prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti
di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso
l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata
soltanto con acqua potabile. 5.
In deroga a
quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in occasione di manifestazioni
temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di
preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché
di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato
posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le
opportune caratteristiche indicate all'art. 5, per la sola durata della
manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della
contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate al
comma 1, lettere a), b) e c). Art.7. (Attività di somministrazione) 1.
L'attività
di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere
effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei seguenti requisiti: a)
avere
apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai
requisiti dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del
medesimo decreto, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o
stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative
operazioni di approntamento; b)
avere
locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi
per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature,
l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per
consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico,
ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto
il profilo igienico-sanitario; c)
avere
locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da
somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale
e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di
banchi caldi; d)
avere una
dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche;
nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono
essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere; f)
avere una
adeguata erogazione di acqua potabile, avente i requisiti indicati all'art. 1,
comma 1, lettera l). I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata
per la produzione di ghiaccio; g)
avere
servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua
corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con
comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido
o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; avere la
disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi
cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere
dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o
frazione. In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso
esclusivo del personale; h)
avere
idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. Va
evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio
igienico. I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti
costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di due metri,
facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione
naturale o meccanica; i)
avere
contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la
collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la
raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli
destinati agli alimenti. 2.
La
preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di
ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la
cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e
tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno
effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la
prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la
somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne
e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La
conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione
dell'esercizio di somministrazione rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
comma 3, della presente ordinanza. 3.
Qualora
l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui al punto 1),
lettera a), sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 e
può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole
bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da
banco, di alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di
alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali
devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli
utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono
essere utilizzate posate e stoviglierie a perdere. Gli utensili e le stoviglie
pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da
contaminazioni esterne. 4.
Nel caso di
strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi che comportano una elevata
manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la
farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono
essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati. 5.
Qualora
venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono
richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le
disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi
prodotti. Art.8. (Autorizzazione e idoneità sanitaria) 1.
L'attività
di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al
rilascio, da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai
sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione dell'attività
esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione
merceologica dell'attività medesima. 2.
Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 e per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista
dal medesimo articolo, nonché di quella sanitaria prevista dall'art. 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria territorialmente competente
accerta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla presente
ordinanza. Al momento della presentazione della domanda, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione sanitaria o di nulla-osta sanitario, il venditore deve
indicare le modalità di conservazione e di condizionamento termico, qualora
previsto, degli alimenti durante i periodi di non attività commerciale e deve
altresì indicare il luogo dove è ricoverato il negozio mobile o il banco
temporaneo. 3.
Per i
negozi mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve contenere: a.
indirizzo
del luogo di ricovero del mezzo; b.
indirizzo
dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attività
commerciale. 4.
I locali di
cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati da un punto di vista
igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di
conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili. 5.
I negozi
mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
dell'art. 4 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica di cui
al comma 1, lettera e), possono effettuare l'attività commerciale
esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1 della presente ordinanza munite
rispettivamente di: a.
allacciamento
idropotabile accessibile da parte di ciascun veicolo; b.
scarico
fognario sifonato accessibile da parte di ciascun veicolo; c.
allacciamento
elettrico accessibile da parte di ciascun veicolo. 6.
Anche se il
sistema autonomo di erogazione di energia dispone di potenza adeguata da
soddisfare al mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la
vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato
all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica. 7.
Per il
personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42. Art.9. (Autocontrollo) 1.
Per il
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile
dell'«industria alimentare» come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di
autocontrollo nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabilite da tale
decreto legislativo. Art.10. (Vigilanza e controllo) 1.
L'attività
di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente
ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti. 2.
Tale
attività è svolta anche dal personale del Comando Carabinieri per la sanità,
funzionalmente dipendente dal Ministero della salute. Gli atti amministrativi
compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria
competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30
aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d'esecuzione. Art.11. (Disposizioni transitorie e finali) 1.
I mercati
in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore
dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari,
devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza. 2.
I mercati
in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore della
ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono
adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente ordinanza entro il 30
giugno 2003. Per i mercati nei centri storici o in zone urbane dove non sia
possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di
cui all'art. 6. 3.
I banchi
temporanei di cui all'art. 5 debbono essere conformi ai requisiti prescritti
dalla presente ordinanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa. Art.12. (Abrogazioni) 1.
L'O.M. 2
marzo 2000 del Ministro della sanità è abrogata. Art.13. (Entrata in vigore) 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |