|
L. 16 dicembre 1985,
n. 752 Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo. Art.1 1.
. Le
regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria
legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi
o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti
dalla presente legge. 2.
Sono fatte
salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3.
È fatta,
altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo
regolamento di esecuzione. Art.2. 1.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono
appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio
di qualsiasi altro tipo: a.
Tuber
magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; b.
Tuber
melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; c.
Tuber
brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; d.
Tuber
aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone; e.
Tuber
uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; f.
Tuber
brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; g.
Tuber
Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; h.
Tuber
macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; i.
Tuber
mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. 2.
Le
caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali
sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della
presente legge. 3.
L'esame per
l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle
caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o
contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro
sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia
del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori
specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze
naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta. Art.3. 1.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e
nei terreni non coltivati. 2.
Hanno
diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o
controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende
a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte
apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 3.
Le tabelle
devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine
del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso
ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo,
con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi
riservata». 4.
Le regioni,
su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di
riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. 5.
Per
tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed
incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. 6.
Nulla è innovato
in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n.
1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Art.4. 1.
I titolari
di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano
possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e
la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie. 2.
Nel caso di
contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia
del comprensorio consorziato. 3.
I consorzi
possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori
di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non
sono sottoposte a tassa di registro. Art.5. 1.
Per
praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame
per l'accertamento della sua idoneità. 2.
Sono
esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data
di entrata in vigore della presente legge. 3.
Le regioni
sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del
sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a
praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. 4.
Sul
tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia. 5.
L'età
minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni. 6.
Le
autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. 7.
La ricerca,
da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò
addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve
essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. 8.
Non sono
soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su
fondi di loro proprietà. 9.
È in ogni
caso vietato: a)
la
lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; b)
la raccolta
dei tartufi immaturi; c)
la non
riempitura delle buche aperte per la raccolta; d)
la ricerca
e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad
un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad
usanze locali. Art. 6. 1.
Le regioni
provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartufigeno pubblico. 2.
Le regioni
provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle
modalità di raccolta e per la vigilanza. 3.
La raccolta
è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: a)
Tuber
magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre; b)
Tuber
melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo; c)
Tuber
brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; d)
Tuber
aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre; e)
Tuber
uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre (5/a); f)
Tuber brumale,
dal 1° gennaio al 15 marzo; g)
Tuber
albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile; h)
Tuber
macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre; i)
Tuber
mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio. 4.
Le regioni
possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta
sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. 5.
È comunque
vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei
periodi in cui non è consentita la raccolta. Art.7. 1.
I tartufi freschi,
per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e
varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. 2.
I tartufi
interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. 3.
I «pezzi»
ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e
materie estranee, distinti per specie e varietà. 4.
Sono
considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri
0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore. 5.
Sui tartufi
freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve
essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di
ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata
nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona
deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite
le amministrazioni provinciali. Art.8. 1.
La
lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può
essere effettuata: a)
dalle ditte
iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel
settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le
specie indicate nell'allegato 2; b)
dai
consorzi indicati nell'articolo 4; c)
da
cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. Art.9. 1.
I tartufi
conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di
etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove
ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la
denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione
contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in
grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i
tartufi sono stati liberati dalla scorza. Art.10. 1.
I tartufi
conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante
della presente legge. Art.11. 1.
I tartufi
conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale,
restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza
deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a
sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in
rapporto al formato dei contenitori. 2.
L'impiego
di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un
diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla
etichetta con termini appropriati e comprensibili. 3.
È vietato
in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. Art.12. 1.
Il peso
netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi
sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento. Art.13. 1.
Il
contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a)
liquido di
governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum,
brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum,
uncinatum, mesentericum; b)
profumo
gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; c)
assenza di
terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee; d)
esatta
corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta. Art.14. 1.
È vietato
porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o
immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate
nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate
nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2,
annesso alla presente legge. Art.15. 1.
La
vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del
Corpo forestale dello Stato. 2.
Sono
inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate
volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano
per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia
dell'ambiente. 3.
Gli agenti
giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. Art.16. 1.
Per le violazioni della presente legge è
ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o,
se questa non vi sia stata, dalla notificazione. 2.
Detta
oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali. 3.
Le regioni,
per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno
apposito capitolo di bilancio. Art.17. 1.
Le regioni,
per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti
dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad
istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo
5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria della regione. 2.
La tassa di
concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di
loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che,
consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri
appartenenti al medesimo consorzio. Art.18. 1.
Ogni violazione delle norme della presente
legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i
reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi,
comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e
pecuniaria. 2.
La legge
regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e
pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni: a)
la raccolta
in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo
idoneo o senza il tesserino prescritto; b)
la
lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non
riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni
cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte; c)
la raccolta
nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici; d)
la vendita
al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; e)
la raccolta
di tartufi immaturi; f)
la raccolta
dei tartufi durante le ore notturne; g)
il
commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; h)
la messa in
commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo
che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del
codice penale; i)
la raccolta
di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4. 3.
Per le
violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è
trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per
territorio. Art.19. 1.
Le regioni,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la
propria legislazione in materia. Art.20. 1.
La legge 17
luglio 1970, n. 568, è abrogata. Allegato 1 Caratteristiche
botaniche e organolettiche delle specie commerciabili
1.
Tuber
magnatum Pico, detto
volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e
tartufo bianco di Acqualagna). Ha peridio o scorza non verrucosa ma
liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al
nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare
fini e numerose che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche o arrotondate,
largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. Emana un forte profumo gradevole. Matura da ottobre a fine dicembre. 2.
Tuber
melanosporum Vitt.,
detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di
Spoleto). Ha peridio o scorza nera rugosa con
verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con
venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la
cottura. Ha spore ovali bruno scure opache a
maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta
anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto
gradevole. Matura da metà novembre a metà marzo. 3.
Tuber
brumale var. moschatum
De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato. Ha peridio o scorza nera con piccole
verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di
grossezza mai superiore ad un uovo. Ha spore aculeate non alveolate spesso in
numero di cinque per asco. Emana un forte profumo e ha sapore
piccante. Matura da febbraio a marzo. 4.
Tuber
aestivum Vitt., detto
volgarmente tartufo d'estate o scorzone. Ha peridio o scorza grossolanamente
verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal
giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che
scompaiono nella cottura. Ha spore ellittiche, irregolarmente
alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico. Emana debole profumo. Matura da giugno a novembre. 5.
Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo
uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore
nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al
cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con
reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a
cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a novembre. 6.
Tuber
brumale Vitt., detto
volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera. Ha peridio o scorza rosso scuro che
diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa
grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che
scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o
meno scuro. Ha spore ovali brune, traslucide a
maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta
anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure. Emana poco profumo. Matura da gennaio a tutto marzo. 7.
Tuber
Borchii Vitt. o Tuber
albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo. Ha peridio o scorza liscia di colore
biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al
violaceo-bruno con venature numerose e ramose. Ha spore leggermente ellittiche
regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un po'
all'odore dell'aglio. Matura da metà gennaio a metà aprile. 8.
Tuber
macrosporum Vitt., detto
volgarmente tartufo nero liscio. Ha peridio o scorza quasi liscia con
verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo
con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria. Ha spore ellittiche, irregolarmente
reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3. Emana un gradevole profumo agliaceo
piuttosto forte. Matura da agosto ad ottobre. 9.
Tuber
mesentericum Vitt.,
detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli). Ha peridio o scorza nera con verruche più
piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno
con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche grosse
imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco. Emana un debole profumo. Matura da settembre ai primi di maggio. Allegato 2
|