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L. 17 maggio 1991, n.
162 Modifiche alla legge
16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Art. 1 1.
Il numero
5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e'
sostituito dal seguente:"5) Tuber uncinatum Chatin, detto
volgarmente tartufo uncinato". 2.
Al numero
5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le
parole: "Tuber aestivum var. uncinatum"sono sostituite
dalle seguenti: "Tuber uncinatum". 3.
La lettera
a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n.752, e' sostituita dalla
seguente: " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro
nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro pił o meno
scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;". 4.
Il numero
5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n.752, e' sostituito dal
seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo
uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore
nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro
al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche,
con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolare riunite in asco in numero
fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un
profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". 5.
Nell'allegato
2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
a fianco
della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le
seguenti voci: "Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin
e Tuber macrosporum Vitt."; b)
a fianco
delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di
tartufo", dopo la voce: "Tuber aestivum Vitt." sono
inserite le seguenti: "Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum
Vitt.". |