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Legge 23 agosto 1993,
n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Capo I - Raccolta dei
funghi Art.
1. 1.
Le regioni,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66
e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. 2.
È fatta
salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande. Art.
2. 1.
Le regioni
esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente
legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso
la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale. 2.
Le regioni
disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei
funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che
effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito. 3.
Le
agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque
titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco,
compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i
soci di cooperative agricolo-forestali. Art.
3 1.
Al fine di
tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani,
le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane
interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è
consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4,
commi 1 e 2. 2.
Le regioni,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare
la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei
funghi è consentita a fini economici. Art.
4. 1.
Le regioni,
sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità
massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà,
della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle
consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre
chilogrammi complessivi. 2.
Le regioni
vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e
stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito
il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per
territorio. Art.
5. 1.
Nella
raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi
che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione. 2.
Il
carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che
consentono la sicura determinazione della specie. 3.
È vietata
la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4.
I funghi
raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione
delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica. 5.
È vietata
la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica
superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle
acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei
passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo
dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi. Art.6. 1.
La raccolta dei funghi epigei è vietata,
salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione: a)
nelle
riserve naturali integrali; b)
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in
riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione; c)
nelle aree specificamente interdette
dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali; d)
in altre aree di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali
competenti. 2.
La raccolta
è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad
uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. Art.7. 1.
Le regioni
possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni
temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e
consecutivi. 2.
Le regioni
possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie
di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta
delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio. Art.8. 1.
In occasione
di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse
micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito
l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per
comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità
per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Art.9. 1.
Abrogato dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995,
n.376 2.
I centri di
cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale
già dipendente. 3.
Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si
avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art.10. 1.
Le regioni,
le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il
Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo
svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali
e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela
ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della
flora fungina. 2.
Le attività
di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già
disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art.11. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.12. 1.
Le regioni
adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore. Art.13. 1.
Ogni
violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo
comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne
la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità,
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 2. 2.
È fatta
salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle
disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato. Capo II -
Commercializzazione dei funghi Art.14. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.15. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.16. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.17. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.18. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.19.
Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.20.
Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.21. Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.22.
Abrogato
dall’art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n.376 Art.23.
1.
La
violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti
autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni. 2.
È fatta
salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle
disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato. |