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D.M. 9 ottobre 1998 Menzioni qualificative
che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi. IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista
la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta
e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con il quale
è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in
particolare l'art. 5, comma 6, ai sensi del quale il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato deve stabilire le menzioni qualificative che
devono accompagnare la denominazione di vendita dei funghi secchi; Ritenuta
la necessità di ottemperare a tale obbligo; Vista
la notifica effettuata ai servizi della Commissione europea ai sensi della
direttiva n. 83/189/CE e successive modificazioni; Decreta:
Art.1 1.
La
denominazione di vendita dei funghi porcini secchi deve essere accompagnata
dalle menzioni qualificative qui di seguito riportate: a.
«extra», se
rispondono alle seguenti caratteristiche: 1) presentazione: a)
solo fette
e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in
quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito; b)
colore
della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema; c)
eventuale
presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione; 2) requisiti: a)
tramiti di
larve: non più del 10% m/m; b)
imenio
annerito: non più del 5% m/m; b.
«speciali»,
se rispondono alle seguenti caratteristiche: 1) presentazione: a)
sezioni di
cappello e/o di gambo; b)
colore
della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola; c)
presenza di
briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione; 2) requisiti: a)
tramiti di
larve: non più del 15% m/m; b)
imenio
annerito: non più del 10% m/m; c.
«commerciali»,
se rispondono alle seguenti caratteristiche: 1) presentazione: a)
sezioni di
fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m; b)
colore
della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro
(presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione); 2) requisiti: a)
tramiti di
larve: non più del 25% m/m; b)
imenio
annerito: non più del 20% m/m; d.
«briciole»,
se rispondono alle seguenti caratteristiche: 1) presentazione: a)
frammenti
di sezioni di fungo tali da consentire l'identificazione della specie di
appartenenza; 2) requisiti: a)
tramiti di
larve: non più del 25% m/m; b)
imenio
annerito: non più del 20% m/m; e.
«in
polvere», se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono
presentare un contenuto di umidità non superiore a 9% m/m. 2.
I funghi
porcini secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o originari di
Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, possono essere
commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle
legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza. 3.
Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore centottanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |