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D.M. 29 novembre 1996,
n. 686 Regolamento
concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo. IL
MINISTRO DELLA SANITÀ Vista
la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di
raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1; Visto
il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17
gennaio 1995; Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio
1996; Ritenuto
non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla
previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di
micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere
di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a
salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a
diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e
di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di
quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività; Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data
13 settembre 1996; Adotta
il seguente regolamento: Art.1. (Campo di applicazione) 1.
Il presente
regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio
dell'attestato di micologo e le relative modalità. Art.2. (Attestato di micologo) 1.
Ai fini del
presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi
epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in
possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano. 2.
Il rilascio
dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al
quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore
previste per il corso di cui all'articolo 4. Art.3. (Corsi di formazione) 1.
Le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione
per micologo. 2.
Gli enti
pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo
presentano, per l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente la richiesta della gestione del corso. Essi, in
ogni caso, devono disporre almeno di: a.
strutture
adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa; b.
docenti
qualificati e in numero sufficiente. 3.
Le materie
oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nell'allegato A. 4.
Gli enti
pubblici o privati presentano alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attività
svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso,
nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B
debitamente compilato in ogni sua parte. 5.
I corsi
gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo
delle regioni e delle province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti. Art.4. (Modalità di partecipazione e di
svolgimento dei corsi) 1.
Per
l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola
media superiore. 2.
Il corso ha
una durata minima di 240 ore, ha carattere teorico-pratico, si svolge in due
sessioni e deve fornire al candidato una specifica preparazione micologica
sugli argomenti del programma riportato nell'allegato A. 3.
La parte
pratica si compone di almeno 120 ore. 4.
Le domande
di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente
organizzatore del corso stesso. 5.
Possono
accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma
soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma. 6.
Il modello dell'attestato
è conforme a quello riportato nell'allegato C. Art.5. (Commissione esaminatrice) 1.
La
commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla regione o dalla
provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da: a.
un
rappresentante della regione o della provincia autonoma, con qualifica di
dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente; b.
il
responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o suo delegato, nel cui
ambito territoriale si svolge il corso; c.
un esperto micologo
designato dalla USL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa; d.
un docente
del corso; a)
un
rappresentante del Ministero della sanità o dell'Istituto superiore di sanità. 2.
Svolge le
funzioni di segretario un dipendente dell'Ente organizzatore del corso. 3.
L'esame si
articola in una prova scritta e in una prova pratica. 4.
Le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale
vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che
hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli
estremi della registrazione, vengono comunicati al Ministero della sanità che
provvede all'iscrizione in un registro nazionale. Art.6. (Norme transitorie) 1.
I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di
un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di
formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni
di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato
di micologo da parte della regione o della provincia autonoma di appartenenza,
purché la loro attività sia comprovata da documentazione acquisita agli atti
della medesima USL. 2.
Le regioni
e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza
dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al
comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che
svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento. 3.
I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in
possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei e
svolgono, in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo
micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attività,
purché la stessa, sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della
medesima USL, fino a quando non vengono in possesso dell'attestato di micologo,
da rilasciarsi secondo la procedura stabilita al comma 4. 4.
Le regioni
e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza
dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui
al comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL. 5.
I soggetti
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni
di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di
confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma
7 possono continuare a svolgere le predette attività fino a quando non vengano
in possesso dell'attestato di micologo, da ottenersi entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6.
I soggetti
di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo,
domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all'articolo 3, in
qualità di privatisti. 7.
I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di
un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da un
ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non
inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle Regioni o delle
province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a
seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Allegato A (art. 3, comma 3) PROGRAMMA
DEL CORSO DI MICOLOGIA I principali argomenti trattati
sono i seguenti: 1. generalità sui funghi. Nozioni di
biologia dei funghi. Tallo e organizzazione cellulare. Riproduzione. Cicli
biologici; 2. ruolo dei funghi in natura. Concetti di
ecosistema e di catena alimentare. Equilibri biologici; 3. importanza dei funghi nell'economia
umana; 4. nutrizione dei funghi. Parassitismo.
Saprofitismo; 5. significato e importanza delle micorrize;
6. riconoscimento delle principali specie
arboree della flora italiana; 7. morfologia dei funghi: corpo fruttifero,
cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore; 8. classificazione dei funghi. Cenni di
sistematica e di nomenclatura; 9. caratteri diagnostici per la
determinazione dei funghi: testi micologici, microscopici e reagenti; 10. criteri di riconoscimento delle specie di
Basidiomiceti e Ascomiceti (con l'ausilio di diapositive e di materiale
fresco); 11. i funghi in rapporto all'igiene pubblica.
Valore alimentare dei funghi. Pregiudizi popolari sui funghi. Le specie di
funghi ammesse alla vendita. Cenni sulla coltivazione dei funghi; 12. le specie di funghi velenosi. Confronti e
possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche. Cenni di
micotossicologia e ruolo del micologo; 13. inattivazione delle tossine dei funghi; 14. raccolta e commercializzazione dei
funghi; 15. legislazione sanitaria, sulla raccolta,
trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi. Allegato B (art. 3, comma 4) DICHIARAZIONE
DELLA SCUOLA PER REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA [timbro scuola] si dichiara che in data
odierna il signor
........................... nato a........................................ il..............................
presentatosi a agli esami del corso per micologo istituito con atto
n.........del.............. Il
segretario (1)Cancellare
la voce che non interessa Allegato C (art. 4, comma 6) Regione....................../Provincia
autonoma......................... Il dirigente regionale
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