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D.P.R. 14 luglio 1995,
n. 376 Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati. IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto
l'art. 87, comma 5, della Costituzione; Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale
stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la
produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non,
anche se disciplinati con legge; Vista
la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari; Visto
l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e
successive integrazioni e modificazioni; Visto
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle
direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari; Vista
la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Ritenuta
la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352,
allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai princìpi e alle
norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre
1994; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
giugno 1995; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e
della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea; Emana
il seguente regolamento: Art.1. (Ispettorati micologici. Art. 9, comma
1, legge 23 agosto 1993, n. 352.
) 1.
Il
Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre
1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative
modalità . 2.
Le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano,
nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico
pubblico (ispettorati micologici). Art.2. (Vendita di funghi freschi spontanei. Art.
14, legge 23 agosto 1993, n. 352.) 1.
La vendita
dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. 2.
L'autorizzazione
comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati
riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate
dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di
Trento e Bolzano. 3.
La vendita
dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i
prodotti ortofrutticoli. 4.
Per
l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e
confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione
sanitaria prevista dalle norme vigenti. Art.3. (Certificazione sanitaria. Art.
15, legge 23 agosto 1993, n. 352.) 1.
La vendita
dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione
di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste
dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Art.4. (Commercializzazione delle specie di
funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
È consentita
la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati,
elencate all'allegato I. 2.
Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri
provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie
commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e
ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3.
È
consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e
coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla
competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico
competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in
commercio. Art.5. (Denominazione «funghi secchi». Art.
17,legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
Con la
denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento
naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e
con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti
alle seguenti specie: a.
Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus
reticulatus); b.
Cantharellus
(tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e
muscigenus); a) Agaricus
bisporus; b) Marasmius
oreades; c) Auricularia
auricula-judae; d)
Morchella
(tutte le specie); e) Boletus
granulatus; f) Boletus
luteus; g) Boletus
badius; h) Craterellus
cornucupioides; i)
Psalliota hortensis; j) Lentinus
edodes; k) Pleurotus
ostreatus; l)
Lactarius deliciosus; m)
Amanita
caesarea. 2.
Possono
altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con
successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti
dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo
spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi. 3.
I funghi
secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati
anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di
disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti. 4.
La
durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal
confezionamento. 5.
L'incidenza
percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non
deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il
range di 25-40% m/m, suddiviso come segue: a.
impurezze
minerali, non più del 2% m/m; b.
impurezze
organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m; c.
tramiti di
larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m; d.
funghi
anneriti, non più del 20% m/m. 6.
La
denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve
essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche
dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 giugno 1996. Art.6. (Confezionamento dei funghi. Art.
18, legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
I funghi
secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con
l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione
di cui all'art. 5, comma 6. 2.
Le imprese
ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di
confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella
richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo
sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art.
5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto
1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il
30 giugno 1998. 3.
I
contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un
milione. Art.7. (Funghi porcini. Art.
19, legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
È vietata
la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui
all'art. 5, comma 1. 2.
Con la
denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo. 3.
La vendita
dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi
dell'art. 2. Art.8. (Gamme di quantità nominale. Art.
20, legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere
stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi
destinati al consumatore. 2.
Le gamme di
cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art.9. (Trattamento dei funghi. Art.
21, legge 23 agosto 1993, n. 352) 1.
I funghi
delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio,
sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati. 2.
L'elenco di
cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 3.
È
consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi
o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti
commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine. 4.
I funghi di
cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e
temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o
acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad
impedire la germinazione delle spore. 5.
La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o
secchi. 6.
Ogni
confezione può contenere funghi di una o più specie. Art.10. (Etichettatura dei funghi) 1.
L'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante:
«Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». 2.
Per la
designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle
relative specie. 3.
L'etichettatura
dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati
crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura. 4.
La dicitura
«ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a
base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni. Art.11. (Vigilanza) 1.
La
vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è
affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del
Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma
dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia
urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti
di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie
giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine
terrestre del Ministero della sanità. 2.
Le guardie
giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui
all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute
dal prefetto competente per territorio. Art.12. (Norme transitorie) 1.
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di
etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente
regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così
confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine
minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi. Art.13. (Norme finali) 1.
Dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia:
l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17,
l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto
1993, n. 352. Allegato I (previsto dall'art. 4, comma 1,
primo capoverso) 1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus; 3) Agaricus bitorquis; 4) Agaricus campestris; 5) Agaricus hortensis; 6) Amanita caesarea; 7) Armillaria mellea; 8) Auricolaria auricolaria judae; 9) Boletus aereus; 10) Boletus appendicolatus; 11) Boletus badius; 12) Boletus edulis; 13)
Boletus
granulatus; 14)
Boletus
impolitus; 15)
Boletus luteus; 16) Boletus pinicola; 17) Boletus regius; 18) Boletus reticulatus; 19) Boletus rufa; 20) Boletus scabra; 21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus); 22) Clitocybe geotropa; 23) Clitocybe gigantea; 24)
Craterellus
cornucopioides; 25)
Hyduum repandum; 26) Lactarius deliciosus; 27) Leccinum (tutte le specie); 28) Lentinus edodes; 29) Macrolepiota procera; 30) Marasmius oreades; 31) Morchella (tutte le specie); 32) Pleurotus cornucopiae; 33) Pleurotus eryngii; 34)
Pleurotus
ostreatus; 35)
Pholiota
mutabilis; 36) Pholiota nameko mutabilis; 37) Psalliota bispora; 38) Psalliota hortensis; 39) Tricholoma columbetta; 40) Tricholoma equestre; 41) Tricholoma georgii; 42) Tricholoma imbricatum; 43) Tricholoma portentoso; 44) Tricholoma terreum; 45) Volvariella esculenta; 46) Volvariella valvacea; 47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 48) Pleurotus eringii; 49) Stropharia rugosoannulata. Allegato II (previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso) 1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus; 3) Agaricus campestris; 4) Amanita caesarea; 5) Armillaria mellea; 6) Auricolaria auricola-judae; 7)
Boletus aereus; 8)
Boletus badius; 9) Boletus edulis; 10) Boletus granulatus; 11)
Boletus luteus; 12)
Boletus pinicola;
13)
Boletus
reticulatus; 14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus); 15) Clitocybe gigantea; 16) Clitocybe geotropa; 17)
Craterellus
cornucopioides; 18)
Hydnum repandum; 19)
Lactarius
deliciosus; 20)
Lentinus edodes; 21) Macropiota procera; 22) Marasmius oreades; 23) Morchella (tutte le specie); 24) Pholiota mutabilis; 25) Pholiota nameko mutabilis; 26) Pleurotos ostreatus; 27) Psalliota hortensis; 28) Psalliota bispora; 29) Tricholoma columbetta; 30) Tricholoma equestre; 31) Tricholoma georgii; 32) Tricholoma imbricatum; 33) Tricholoma portentoso; 34) Tricholoma terreum; 35) Volvariella volvacea; 36) Volvariella esculenta; 37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 38) Pleurotus eringii; 39) Stropharia rugosoannulata. |