REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE n. 14 del 15 maggio 2006
"Modifica alla L. R. 25 agosto 2003,
n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati nel
territorio regionale)"
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale
25 agosto 2003, n. 12)
1. L’articolo 1 della legge regionale 25
agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati nel territorio regionale. Applicazione
della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, n. 376), è sostituito dal seguente:
“Art 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro
in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati) e
dal decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati),
la raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi spontanei, promuovendo una
cultura micologica ed ecologica al fine di
tutelare la salute pubblica e per conservare
negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti
dalla loro presenza difendendone la propagazione
ed evitare la distruzione della specie.”.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all’articolo 2
della l. r. 12/2003)
1. All’articolo 2 (Modalità di raccolta)
della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sul territorio della Regione Puglia è
consentita la raccolta dei funghi spontanei
tutti i giorni della settimana, per specie
sia commestibili che non e per quantità non
eccedente i tre chilogrammi al giorno per
persona d’età superiore ai quattordici anni,
in possesso dell’apposito permesso di raccolta
di cui all’articolo 3.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. E’ vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato d’ovolo chiuso e di tutti gli
ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere;
inoltre è vietato raccogliere gli esemplari
delle altre specie aventi il diametro del
cappello inferiore a centimetri tre.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. E’ invece consentita, a condizione che
il diametro del cappello superi i due centimetri,
la raccolta delle seguenti specie di piccole
dimensioni:
a. Armillaria mellea
b. Cantharellus (tutte le specie)
c. Craterellus cornucopioides
d. Hydnum repandum
e. Tricholoma terreum
f. Calocybe gambosa”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. E’ consentita la raccolta dei funghi
velenosi e velenosi mortali esclusivamente
per scopi didattici e scientifici a opera
di enti e centri istituzionalmente preposti
dalla didattica e alla ricerca scientifica.”;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. E’ fatto obbligo ai cercatori di
raccogliere esclusivamente funghi di sicura
provenienza.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2003)
1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta)
della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La raccolta dei funghi è subordinata
al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito
permesso, il cui modello è approvato con
decreto dell’Assessore regionale alle risorse
alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori
professionali e occasionali che hanno ottenuto,
da parte dei Centri di controllo micologico
delle ASL, l’attestato all’identificazione
delle specie fungine, a seguito di specifico
corso formativo delle durata minima di dodici
ore, con superamento di prove finali. Il
permesso è altresì rilasciato ai possessori
dell’attestato di micologo ai sensi del decreto
del Ministro della sanità 29 novembre 1996,
n. 686 (Regolamento concernente criteri e
modalità per il rilascio dell’attestato di
micologo). L’attestazione ha validità quinquennale
ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento
relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Si definiscono raccoglitori occasionali
coloro che raccolgono i funghi per proprio
consumo. Si definiscono raccoglitori professionali
coloro che raccolgono i funghi per venderli
al fine di integrare il proprio reddito,
i commercianti di funghi e i soggetti di
cui al comma 3 dell’articolo 2 della l. 352/1993.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il permesso di raccolta ha carattere
personale e deve essere sempre accompagnato
da un valido documento di riconoscimento.
Tale permesso è rilasciato dal Comune di
residenza del richiedente e ha validità su
tutto il territorio regionale. Il permesso
di raccolta si distingue in:
a. permesso amatoriale, del costo di euro
25,00, che consente la raccolta di non più
di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
b. permesso professionale, del costo di euro
50,00, che consente la raccolta di non più
di dieci chilogrammi complessivi giornalieri.
Per tutti i raccoglitori accompagnati da
altri familiari di età inferiore a quattordici
anni, è sufficiente un solo permesso, purchè
il titolare abbia uno stretto controllo sia
del corretto comportamento dei familiari
che del limite massimo complessivo di raccolta
previsto dal presente comma. Ai fini dell’ottenimento
del permesso professionale, il richiedente
deve presentare autocertificazione nei modi
di legge relativamente alla propria residenza
anagrafica e alla qualifica di raccoglitore
a scopo di lavoro.”;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi
sono introitati dai Comuni e utilizzati per
attività di ricostituzione e miglioramento
dell’ecosistema forestale.”;
f) il comma 6 è abrogato.
2. A coloro che, prima della data di entrata
in vigore della presente legge, siano già
in possesso di attestati d’idoneità all’identificazione
delle specie fungine, rilasciati dalle ASL
in seguito alla frequenza di specifici corsi
di formazione, viene confermata la qualificazione
d’idoneità già riconosciuta. Resta fermo
l’obbligo di aggiornamento quinquennale di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
12/2003, così come modificato dal comma 1
del presente articolo.
Art. 4
(Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 12/2003)
1. L’articolo 4 (Permessi speciali) della
l.r. 12/2003 è abrogato.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2003)
1. All’articolo 5 (Zone interdette alla raccolta)
della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 6 le parole “Regione Puglia”
sono sostituite dalle seguenti: “Asssessore
regionale alle risorse alimentari”;
b) al comma 10 le parole “L’ Assessore regionale
competente” sono sostituite dalle seguenti:
“L’Assessore regionale alle risorse alimentari”.
Art. 6
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 12/2003)
1. L’articolo 6 della l.r. 12/2003 è sostituito
dal seguente:
“Art. 6 (Autorizzazione alla vendita)
1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei
è soggetta ad autorizzazione comunale, la
quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti
e ai raccoglitori professionali che hanno
ottenuto, da parte dei centri di controllo
micologici delle ASL, l’attestato d’idoneità
all’identificazione delle specie fungine
commercializzate, a seguito di specifico
corso formativo della durata minima di dodici
ore, con superamento di prova finale.
“2. La vendita dei funghi freschi epigei
spontanei può essere compiuta presso gli
esercizi commerciali di vendita di prodotti
ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati
rionali e le aree o strutture autorizzate,
nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza
del Ministero della salute del 3 aprile 2002
e delle altre norme igienicosanitarie di
riferimento così come individuate dall’Autorità
sanitaria locale su parere favorevole dei
servizi delle ASL.”.
“3. La vendita di funghi epigei spontanei
è consentita previa certificazione d’avvenuto
controllo da parte dei Centri di controllo
micologici delle ASL competenti per territorio
e ogni contenitore deve presentare:
a. una sola specie fungina, disposta a singolo
strato;
b. i funghi devono essere interi, freschi,
sani e in buono stato di conservazione, puliti
dal terriccio e da corpi estranei;
c. il certificato d’avvenuto controllo con
il timbro dell’Ispettore micologo dell’ASL
recante l’indicazione delle generalità e
la residenza del raccoglitore professionale,
della specie fungina e del quantitativo posto
in vendita, del periodo entro il quale è
consentita la consumazione del prodotto correttamente
conservato ed eventuali avvertenze per il
consumo;
d. la dichiarazione del raccoglitore professionale,
dalla quale risulti la data e il luogo di
raccolta.
“4. I controlli e le prescrizioni di cui
al comma 3 non si applicano se i funghi sono
destinati all’autoconsumo.”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2003)
1. All’articolo 7 (Sanzioni) della l.r. n.
12 /2003 sono apportate le seguenti modifiche
e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
penali laddove il fatto costituisce reato,
per la violazione delle disposizioni della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo
o frazione di funghi raccolti oltre la quantità
consentita;
b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo
o frazione di 8146 Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del
19-5-2006 8147 funghi raccolti in difetto
del permesso previsto dall’articolo 3;
c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo
o frazione di funghi raccolti nelle zone
interdette alla raccolta di cui all’articolo
5, comma 1;
d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione
o il danneggiamento dei cartelli e tabelle
di cui all’articolo 5, commi 3 e 6;
e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 2.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Per la violazione di cui all’articolo
6, commi 2 e 3, deve essere applicata la
sanzione amministrativa del pagamento di
_ 258,23. Oltre la sanzione amministrativa
pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione
dell’intero prodotto. Alla confisca procede
direttamente il personale che accerta l’infrazione.
I funghi confiscati, commestibili e non,
devono essere conferiti all’ASL competente
per territorio, che provvederà alla loro
distruzione previa compilazione del verbale.”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“ 8. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria
sono interamente devoluti agli enti di cui
all’articolo 3, competenti a rilasciare il
permesso e destinati ad attività di ricostituzione
e miglioramento dell’ecosistema forestale
e alla promozione delle attività di cui all’articolo
9, secondo piani predisposti dagli stessi
e validati dall’Assessorato alle risorse
alimentari.”.
Art. 8
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 12/2003)
1. Il comma 1 dell’articolo 10 (Centro di
controllo micologico) della l.r. 12/2003
è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito dei SIAN (Servizio igiene
alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato,
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo
9 della l. 352/93, un centro di controllo
micologico pubblico (Ispettorato micologico),
che può avvalersi della collaborazione delle
Associazioni micologiche e naturalistiche
a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti
universitari e di ricerca, tramite apposita
convenzione, per il suo funzionamento. I
centri micologici sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente.
I micologi dipendenti dai centri di controllo
micologici, in possesso di attestato di formazione
rilasciato a norma del d.m. sanità 686/1996
o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento
periodico con cadenza annuale.”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2003)
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 (Formazione
dei micologi) della l.r. 12/2003 sono sostituiti
dai seguenti:
“1. Per la formazione e l’aggiornamento dei
micologi, l’organizzazione gestionale dei
corsi è affidata all’Università degli studi,
agli enti pubblici e alle ASL.
2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore alle
risorse agroalimentari, d’intesa con l’Assessore
alla salute, disciplina l’organizzazione
dei corsi e autorizza l’istituzione degli
stessi..
3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono
istituire corsi di formazione e aggiornamento
devono rivolgere motivata istanza al Presidente
della Giunta regionale.”.
Art. 10
(Aggiornamenti specie commercializzabili)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio
provvedimento, la precedente deliberazione
di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.
Art. 11
(Integrazione della l.r. 12/2003)
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 12/2003
è inserito il seguente:
“Art. 12 bis (Funghi conservati)
1. Per quanto attiene la denominazione di
“funghi secchi“, il confezionamento, il trattamento
e l’etichettatura dei funghi epigei spontanei,
si rimanda a quanto previsto dagli articoli,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r. 376/1995.”.
Art. 12
(Integrazione dell’articolo 13 della l.r.
12/2003)
1. All’articolo 13 (Norma finanziaria) della
l.r. 12/2003 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“2 bis. Il riparto dei proventi sarà proposto
alla Giunta regionale dall’Assessore alle
risorse agroalimentari in proporzione ai
permessi rilasciati.”.
Art.13
(Integrazione della l.r. 12/2003)
1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente
tabella “A” relativa ai programmi dei corsi
di cui all’articolo 3 della presente legge:
TABELLA “A”
1) Programma del corso di base per raccoglitori,
da frequentare per l’ammissione all’esame
per il rilascio dell’attestato d’idoneità
all’identificazione delle specie fungine:
a) Biologia dei funghi;
b) Cenni d’ecologia;
c) Le intossicazioni da funghi;
d) I principali funghi velenosi;
e) I funghi nell’alimentazione;
f) Modi per una corretta raccolta;
g) Cenni di morfologia;
h) Cenni di sistematica e approccio alla
determinazione evidente;
i) Legislazione.
2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:
a) Aspetti medico – tossicologici;
b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla
preparazione e conservazione domestica dei
funghi epigei spontanei;
c) Normativa nazionale e regionale;
d) Diagnosi micologica differenziale dei
più diffusi funghi tossici;
e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 15 maggio 2006
VENDOLA