DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997, n. 58
Regolamento
concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto
l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
,recante:"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
Ritenuto
che, in ottemperanza alle precipitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili ,relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto
di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto
di individuare la figura del tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Visto
il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta
del 15 maggio 1996;
Vista
la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento é stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1.
1.
È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro é l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma universitario abilitante ,é responsabile, nell'ambito
delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione ,verifica e
controllo in maniera d'igene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro, di igene degli alimenti e delle bevande, di igene di sanità pubblica e
veterinaria.
2.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di
vigilanza é, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia
giudiziaria; svolge attività istruttoria ,finalizzata al rilascio di
autorizzazioni o di nulla osta
tecnico sanitari per attività soggette a controllo.
3.
Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
a)
istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula
pareri nel campo delle proprie competenze;
b)
vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di
effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
c)
vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione
alle attività ad esse connesse;
d)
vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
e)vigila
e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione
dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive
indagini specialistiche;
f)
vigila e controlla l'igene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie
competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
g)vigila
e controlla i prodotti cosmetici;
h)
collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il
patrimonio ambientale, sulle condizioni di igene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e sugli alimenti;
i)
vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti
in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle
proprie competenze.
4.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con
autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre
figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del
lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della
pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti
nell'esercizio della propria attività professionale.
5.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad
attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e
nei luoghi dove é richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla
formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo ed alla ricerca.
6.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolge la sua
attività professionale,
in
regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti
dalla normativa vigente.
Art.
2
1.
Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all' esercizio
della professione.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti nominativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 gennaio 1997