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DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997, n. 58

Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

 

 IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,recante:"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precipitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità  di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili ,relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

 

Ritenuto di individuare la figura del tecnico della  prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

 

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta  del 15 maggio 1996;

 

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento é stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 

1. È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro é l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante ,é responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione ,verifica e controllo in maniera d'igene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igene degli alimenti e delle bevande, di igene di sanità pubblica e veterinaria.

 

2. Il tecnico della prevenzione  nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria ,finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di  nulla osta  tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

 

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

 

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e)vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;

g)vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti  in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

 

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

 

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove é richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo ed alla ricerca.

 

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale,

in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 2

 

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all' esercizio della professione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica  italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI

 

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