Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate:
l'art. 442 c.p.
L'art. 442 c.p. persegue la detenzione per il commercio, il porre in
commercio, la distribuzione per il consumo di acque, sostanze o cose da altri
avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte. Presupposto del reato è, perciò,
il fatto di non aver partecipato alla sofisticazione dei prodotti giacché,
altrimenti, l'agente sarebbe punibile, a secondo dei casi, a norma degli
articoli precedenti. La possibilità di concorso di reati, nel caso ipotizzato,
è esclusa infatti dalla inequivoca formula di riserva con cui si apre l'art.
442.
Si richiede, altresì, che la sofisticazione sia avvenuta in modo pericoloso per
la salute pubblica, quale presupposto del reato dal momento che il modo
pericoloso alla salute pubblica si riferisce alle cose avvelenate o sofisticate
da altri. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza secondo cui:
"anche per l'art. 442, del quale è oggetto il fatto di detenere per il
commercio, o mettere in commercio, ovvero distribuire per il consumo sostanze
alimentari o medicinali che sono stati da altri avvelenati, corrotti, adulterati
o contraffatti, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa
della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi, rese
concretamente pericolose per la salute pubblica, nonché la volontà di
detenere, porre in vendita o distribuire sostanze alimentari o medicinali
avvelenati, adulterati o contraffatti, sapendo che le stesse sono pericolose per
la pubblica salute: mancando questa consapevolezza il delitto configurato
nell'art. 442 non esiste".
Il delitto in esame, tuttavia, è punibile anche a titolo colposo (per effetto
del combinato disposto degli artt. 442 e 452) se realizza le condotte di cui
all'art. 442 senza sapere che le cose sono avvelenate, corrotte, ecc. avendo
omesso di effettuare i controlli dovuti. Naturalmente egli risponderà a tale
titolo solo se esiste un dovere di controllo, dettato dalle regole di normale
diligenza e prudenza, considerate in relazione al tipo di attività svolta ed
alle condizioni in cui è esercitata per esempio, il sigillo che generalmente
viene applicato sulla chiusura è l'indice significativo, col quale il
produttore assicura o garantisce all'acquirente che non vi è stata manomissione
del prodotto. Pertanto, quando ricorrano tali condizioni estrinseche, è da
escludersi che sussista il dovere di controllo da parte del commerciante.
Il reato può commettersi detenendo per il commercio le cose indicate dalla
norma. Si tratta di un rapporto fisico tra l'agente e la cosa qualificato dalla
destinazione che egli intende dare ad essa. Tale destinazione può desumersi da
ogni elemento utile, oppure ponendo in commercio in qualsiasi modo, vendendo,
permutando le cose indicate dalla legge.
Il porre in commercio, essendo condotta penalmente vietata, deve essere
accertata positivamente.
Infine l'illecito può essere commesso distribuendo per il consumo le cose
descritte dalla legge. Tale condotta prescinde dall'esercizio di un commercio e
comprende tutte le forme suddette di consegna di generi alimentari ad una
pluralità di persone, anche se a titolo gratuito o in adempimento di un
obbligo, sempre però in rapporto del pubblico.
Se dal fatto deriva la morte o le lesioni personali di qualcuno si ha concorso
di reati a meno che non si tratti di acque o sostanze alimentari avvelenate
perché in tal caso il rinvio contenuto nell'ultima parte dell'art. 442 alle
pene stabilite nell'art. 439 cpv. esclude la possibilità di un concorso.