Circostanza aggravante.
L'ultimo co. dell'art. 440 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale per il caso che l'adulterazione o la contraffazione abbia ad oggetto sostanze medicinali. Se, invece, la condotta posta in essere è di "corruzione" senza adulterazione il fatto è punito dalla prima parte dell'articolo in esame.
La natura circostanziale della previsione importa, che gli stessi elementi che costituiscono il reato nella forma semplice devono sussistere, mancando una disposizione contraria, per il reato nella forma aggravata.
"L'espressione "adulterare" sta a significare alterare la natura genuina di una sostanza, destinata all'alimentazione attraverso un procedimento col quale si aggiungono o si sostituiscono elementi nocivi alla salute". "Pertanto" la semplice sottrazione di elementi necessari al medicinale per la sua idoneità allo scopo terapeutico non costituisce violazione dell'art. 440 c.p. bensì eventuale reato ai sensi dell'art. 443" .
Per sostanze medicinali, si devono intendere tutte quelle dotate di qualità terapeutiche, profilattiche, anestetiche o che vengono utilizzate per le attività diagnostiche, sia per uso interno che esterno, ancorché non siano iscritte nella Farmacopea ufficiale. Qualora si tratti di medicinali non destinati all'uomo ma alla cura degli animali, è necessario dimostrare la possibilità di danno per l'uomo a seguito del consumo di carne .