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Avvelenamento di acque o sostanze alimentari: art. 439 c.p.

Il 1° co. dell'art. 439 c.p. punisce chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Il 2° co. prevede come circostanza aggravante il fatto che dall'avvelenamento derivi la morte di una o più persone. La previsione di tale circostanza aggravante esclude la configurabilità del concorso con l'omicidio; ma quando l'acqua o l'alimento avvelenato è stato ingerito, provocando conseguenze dannose per la salute si configura il concorso con le lesioni personali.

La condotta punibile consiste nel contaminare l'acqua o la sostanza alimentare con elementi tossici in modo che la stessa diventi pericolosa per la salute. E' indispensabile, perciò, accertare caso per caso se l'acqua o l'alimento contenente la sostanza venefica abbia acquisito un'effettiva idoneità ad arrecare il pregiudizio temuto. Una volta risposto affermativamente a tale quesito il reato può ritenersi consumato con il fatto stesso della contaminazione.

Oggetto materiale dell'avvelenamento debbono essere acque o sostanze destinate all'alimentazione, requisito essenziale su cui si fonda la presunzione legislativa di pericolo formulata secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.

Il criterio di "normalità" caratterizza anche la destinazione alimentare dell'acqua o della sostanza, quindi si evita l'incriminazione ex art. 439 quando l'oggetto dell'avvelenamento è utilizzato eccezionalmente o da un numero ristretto di persone.

Infatti la diffusività del pericolo considerata in relazione ad un numero indeterminato di persone costituisce un limite all'applicabilità della fattispecie incriminatrice e rappresenta, altresì, il fondamento della proposizione precettiva che limita la rilevanza penale dell'avvelenamento di acque o di sostanze non attinte o non distribuite per il consumo.

L'avvelenamento successivo all'attingimento o alla distribuzione per il consumo si dirige verso un numero circoscritto di persone determinate e dà al fatto la fisionomia di delitto contro le persone.

Il "consumo" si riferisce tanto alle acque quanto alle sostanze alimentari e non ha importanza, l'imminenza o meno di esso.

Secondo la giurisprudenza, integra tale reato lo sversamento nel suolo di rifiuti tossici e nocivi che così penetrano nella sottostante falda acquifera.

E' opportuno stabilire quando la sostanza alimentare deve ritenersi distribuita per il consumo allorché essa sia oggetto di successivi passaggi dal produttore al grossista e da questi al dettagliante. A tale proposito si può fissare un limite temporale all'applicabilità dell'art. 439 c.p. nel momento in cui divengono individuabili i consumatori giacché da tale momento in poi l'avvelenamento non pone più in pericolo la salute pubblica ma quella dei singoli consumatori. Ed infatti "distribuire per il consumo" significa consegnare la cosa, a titolo oneroso o gratuito, direttamente agli acquirenti o consumatori, o ad incaricati di farle pervenire agli acquirenti o consumatori.

Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, il delitto è punibile innanzi tutto a titolo di dolo, che consiste nella volontà di avvelenare acque o sostanze con la consapevolezza della loro destinazione all'alimentazione umana. Tale destinazione e la relativa consapevolezza dell'agente devono sussistere allorché viene realizzata l'azione tipica essendo irrilevante, ai fini della punibilità, un mutamento successivo di destinazione realizzato da altri ovvero l'uso improprio della sostanza avvelenata, che sia normalmente non destinata all'alimentazione.

L'art. 452 c.p. prevede la punibilità a titolo di colpa dei medesimi fatti descritti dall'art. 439 c.p. quando siano realizzati per imprudenza, imperizia, negligenza, ecc. Tale diverso titolo di perseguibilità non esclude, però, la necessità che l'agente sia consapevole della tossicità del prodotto addizionato alle acque o alla sostanza alimentare.