Appendice H
Alcuni riferimenti legislativi sul deposito frigorifero e trasporto delle carni
I riferimenti riportati non possono considerarsi esaustivi di tutte le problematiche del complesso ed eterogeneo settore delle carni trasformate. Essendo il quadro normativo che disciplina tale settore assai complesso, vasto e in continua evoluzione, è necessaria la sua completa consultazione per i doverosi adempimenti.
| D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286. Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. (Gazzetta Ufficiale n° 111 del 14.05.1994). (Modificato dal D.M. 23 novembre 1995, S.O. Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995). |
(omissis)
Articolo 3. Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni.
(omissis)
3. Il deposito ed il magazzinaggio delle carni è consentito:
a) nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e IV, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;
b) nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, lettera a);
c) nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure siano confezionate o imballate.
(omissis)
Articolo 4. Prescrizioni generali.
1. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:
(omissis)
f) essere accompagnati durante il trasporto:
1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve:
- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;
- oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo XI, punto 50, recare il/la riproduzione prestampata del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione;
- per le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia, recare una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino;
- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità;
2) da un certificato conforme all'allegato IV, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo;
3) da un attestato sanitario, da presentarsi su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, qualora le carni siano destinate ad essere esportate verso un Paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;
(omissis)
h) essere trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XV.
(omissis)
4. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni del presente decreto, in un deposito frigorifero di cui all'art. 3, comma 3, e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:
a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 1, lettere c), e), g) e h) ed ai commi 2 e 3, o essere importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
b) essere accompagnate, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal documento di accompagnamento commerciale o dal certificato di cui al comma 1, lettera f); quest'ultimo è redatto dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e contiene, in caso di carni importate, l'indicazione relativa all'origine. In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale.
ALLEGATO I
CAPITOLO I - CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
Gli stabilimenti devono avere almeno:
Nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche:
(omissis)
5. Impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni;
(omissis)
CAPITOLO IV - REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
(omissis)
16. Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punto 66, primo comma, debbono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, primo comma;
b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito.
17. Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punto 66, ottavo comma, debbono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, ottavo comma;
b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito.
(omissis)
CAPITOLO XIV - DEPOSITO
(omissis)
66. Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem ed essere mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a + 7 gradi centigradi per le carcasse e loro parti e + 3 gradi centigradi per le frattaglie. Il Ministero della sanità può concedere deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non superi due ore e per motivi connessi alla tecnica di maturazione delle carni. Le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti. Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali dello stabilimento in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti. I pezzi di cui all'articolo 4, comma 2, i pezzi di cui al capitolo XI, punto 53 del presente allegato e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione. Le carcasse, le mezzene o le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione. Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate. Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a - 12 gradi centigradi ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori.
Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate.
(omissis)
68. La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo IV, punti 16 e 17 deve essere registrata.
CAPITOLO XV - TRASPORTO
69. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure, se si tratta di carni fresche importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, o di carni fresche transitate nel territorio di un Paese terzo, con mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo da mantenere per tutta la durata del trasporto le temperature indicate nel capitolo XIV.
70. I mezzi di trasporto di dette carni devono corrispondere ai seguenti requisiti:
le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; le pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;
devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;
per il trasporto delle carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o dei quarti nonché delle carni in pezzi non imballate, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento. Tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico. Nel caso del trasporto per via aerea, tuttavia, i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti, purché siano disponibili accessori, in materiale non soggetto a corrosione, destinati al carico, al mantenimento ed allo scarico delle carni.
71. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto di carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.
72. Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche, a meno che non siano adottate le opportune precauzioni. Le carni imballate debbono essere trasportate con mezzi di trasporto separati rispetto alle carni non imballate a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia munito di un'adeguata separazione fisica al fine di proteggere le carni non imballate da quelle imballate. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripulite, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.
73. Le carni fresche non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato.
74. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti, eccetto le carni congelate e imballate in condizioni che corrispondono alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi, salvo in caso di trasporto per via aerea, ai sensi del punto 70, lettera c). Le altre parti e le frattaglie, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su supporti. I suddetti supporti, imballaggi e recipienti devono soddisfare le esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, le disposizioni della presente direttiva. I visceri devono essere sempre trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.
75. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.
(omissis)