Regolamento edilizio Martina Franca
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI
ART. 1 – CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .-
Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite, o da costruire, nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento edilizio e nelle cartografie e tabelle costituenti il P.R.G. –
ART. 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE .-
Disponendo l’art. 871 del C.C. che le “regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle leggi speciali e dal regolamento edilizio comunale”, per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.
CAPO II
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Art. 3 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA . –
La commissione edilizia dà parere al Sindaco:
su progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all’art. 10.
su tutte le questioni di carattere edilizio ed urbanistico riguardante il territorio comunale.
sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all’art. 22 su eventuali modifiche o sullo schema di un nuovo R.E. su tutte le opere per le quali l’Amministrazione Comunale giudicherà opportuno consultarla. –
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.-
La commissione edilizia è composta :
dal Sindaco, o da un Assessore suo delegato, che la presiede dall’Ingegnere Comunale dall’Ufficiale Sanitario
da un Ingegnere, da un Architetto, da un Geometra e da un Avvocato, designati dal Consiglio Comunale fra terne proposte dai rispettivi Ordini o Collegi Professionali dall’Ispettore Onorario ai Monumenti e Belle Arti
da un rappresentante dell’Azienda di soggiorno dal Comandante dei Vigili del Fuoco.
Per l’esame di progetti di particolare importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.
ART. 5 – DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI .
I componenti elettivi della C.E. durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
I componenti designati in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari scadranno dalla carica al termine del quadriennio della elezione dell’intera C.E. e potranno essere rieletti.
La partecipazione alla C.E. è sempre in ogni caso a titolo gratuito.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ .-
Non possono contemporaneamente far parte della C.E. i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante o l’adottato.
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.-
La C.E. si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà dei Commissari.
I progetti prima di essere sottoposti al parere della C.E., debbono essere preventivamente istruiti dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ufficiale Sanitario, a cura dei quali sarà brevemente relazionato per iscritto rispettivamente circa l’ammissibilità tecnica e igienico-sanitaria dei progetti stessi.
I pareri sono sempre adottati a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti della C.E. non potranno presenziare all’esame dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui essi siano comunque interessati a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno, comunque assistere alla votazione. L’osservanza di tale prescrizione dovrà risultare dal verbale.
Le funzioni di segretario della C.E. saranno disimpegnate da un impiegato del Comune all’uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal Presidente.
Il Segretario provvederà, inoltre, ad annotare in breve il parere espresso dalla C.E. sulle domande esaminate, e di apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura “Esaminata dalla Commissione Edilizia”, completato dalla data e dalla firma del Presidente e dei Commissari presenti.
ART. 8 – CARATTERE DEL PARERE .-
Il parere della Commissione Edilizia ha carattere consultivo, anche se obbligatorio.
Il Sindaco ha la facoltà di emettere un provvedimento difforme, ma in tal caso detto provvedimento deve essere motivato.
ART. 9 – PROGETTI DI MASSIMA .-
E’ consentito sottoporre all’esame della C.E. progetti di massima allo scopo di ottenere un giudizio preliminare ed eventuali direttive per la esecuzione del progetto definitivo.
CAPO III
LICENZA DI COSTRUZIONE
ART. 10 – OPERE SOGGETTE A LICENZA
Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o precarie, sia pubbliche che private, in tutto il territorio Comunale sono soggette a licenza di costruzione :
costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale ed estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all’interno che all’esterno dei fabbricati, costruzione di loculi, edicole, Cappelle Gentilizie o costruzione in genere nell’interno del Cimitero Comunale costruzione , restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzione scavi, reinterri e modifiche al suolo pubblico e privato, opere e costruzioni sotterranee, aperture di cave ecc….
opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica ed eventuale rete di distribuzione del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi affaccino su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminati, lapidi, chioschi, distributori di carburanti e simili
collocamento e modifiche di tenda o tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato apertura, chiusura, modifica di ingressi esterni, finestre e balconi.
ART. 11 – LAVORI ESEGUIBILI SENZA LICENZA .-
Non è richiesta la licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati di interesse artistico o storico :
demolizione e costruzione di pavimenti imbiancatura esterna a latte di calce lavori di manutenzione interna
Non è richiesta parimenti licenza se gli scavi, i reinterri e le modifiche del suolo privato, in zona agricola, vengono eseguiti a scopi agricoli.
ART. 12 – LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA .-
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, purchè ne venga data immediata notizia al Sindaco, fermo restando l’obbligo per il proprietario di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art. 10.
ART. 13 – PROGETTI PER EDIFICI SPECIALI .-
Per la costruzione, ricostruzione, ampliamenti, modifiche in genere di edifici di interesse storico o artistico, o comunque ricadenti nella zona di risanamento e restauro conservativo, per i cinema teatro, scuole, Chiese , alberghi, luoghi di pubblico ritrovo, stabilimenti industriali e depositi di materiali infiammabili e pericolosi, la licenza edilizia è subordinata al parere vincolante delle autorità competenti (Soprintendenza, Vigili del fuoco, ecc…)
ART. 14 – DOMANDA DI LICENZA .-
La domanda di licenza per eseguire i lavori di cui al precedente art. 10, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante autorizzato, dal progettista deve essere indirizzata al Sindaco.
La domanda deve contenere :
l’impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio, quello di igiene e le leggi vigenti in materia;
l’elezione di domicilio del Comune da parte del proprietario;
l’indicazione del Direttore dei lavori e del Costruttore. L’eventuale sostituzione, in qualsiasi tempo, del direttore dei lavori o dell’impresa costruttrice dovrà essere comunicata al Comune immediatamente; Progettista e direttore dei lavori, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti negli albi e collegi professionali della Repubblica;
l’eventuale designazione da parte del proprietario dell’intestatario della licenza, ove questi non sia il proprietario stesso.
ART. 15 - DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA –PROGETTO E ALLEGATI.-
La domanda di licenza per le opere edilizie di cui all’art.10, deve essere corredata:
disegna redatti in quadruplice copia e piegati nel formato 21x31 comprendenti:
1) una pianta d’assieme, desunta dalle mappe catastali o dal piano Regolatore Generale, della località in cui dovranno effettuarsi le nuove opere, nella quale pianta saranno indicati l’orientamento e la posizione dei fabbricati circostanti, siti nel raggio di almeno m. 100 dal confine del lotto edificabile, precisando le distanze del nuovo fabbricato dai confini e dalle strade, le larghezze delle strade e le quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale.
Se le opere devono riguardare aree di zone rurali e comunque al di fuori del centro abitato e delle zone di espansione dello stesso, la planimetria dovrà produrre tutti gli elementi atti a determinare l’esatta ubicazione (Foglio di mappa, particella ecc);
la pianta delle fondazioni, di ciascun piano e della copertura. Se l’opera è situata lungo strade Comunali e nel centro abitato del Comune e sue zone di espansione, nella planimetria del piano terreno dovrà essere esattamente indicato l’allineamento stradale;
i prospetti di tutte le facciate con le quote riferite ai piani stradali ed ai cortili, nonché i precisi rapporti con le proprietà confinanti;
almeno una sezione contenente anche chiare indicazioni sull’andamento del terreno naturale;
dettagli dei principali elementi decorativi, cornicioni, balconi, cornici, ecc);
planimetria con l’indicazione delle aree esterne e dei locali da adibire a parcheggio.
I disegni di cui al n.1 saranno nella scala 1:1000, quelli di cui ai nn. 2-3-4-6 nella scala 1:100, i particolari nella scala 1:20;
una relazione tecnica in duplice copia, di cui una in bollo, descrittiva delle strutture murarie ed in cemento armato, dei solai e della qualità dei materiali di rivestimento e di paramento esterno, con il calcolo dei volumi del fabbricato a costruire, l’indicazione del numero degli appartamenti e della loro consistenza, nonché dei locali destinati ad uso diverso dell’abitazione.
La relazione indicherà anche le modalità di sistemazione delle aree inedificate adiacenti al fabbricato, l’indicazione dello scarico delle acque bianche e nere.
c) Foglio di segnalazione mod. 39 del N.C.E.U. qualora si tratti di nuove costruzioni, e ricostruzione di fabbricati urbani;
d) qualsiasi altro documento di carattere tecnico o legale necessario per completare l’esame del pro
getto.
Qualora l’edificio da costruire o da trasformare sia in attacco ad altri esistenti, i prospetti dovranno far risultare chiaramente tale stato di fatto con la riproduzione di almeno della metà delle facciate di questi ultimi;
atto che offra la dimostrazione del titolo in forza del quale il richiedente è autorizzato ad eseguire le opere progettate (diritto di proprietà dell’immobile, di superficie, convenzione tra confinanti, ecc);
eventuali fotografie della zona con gli edifici esistenti;
ricevuta attestante l’eseguito versamento presso la tesoreria comunale dei diritti di esame, fissati in ragione di lire tre per ogni metro cubo dell’edificio, con un minimo di 1000 (mille) lire;
nei casi di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, dovrà prodursi oltre a quanto sopra stabilito, una perizia giurata di un ingegnere o architetto dalla quale risulti che le strutture esistenti sono atte a sopportare le nuove opere progettate.
ART. 16 – ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI. –
L’istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti.
Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti.
La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l’apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione.
Da tale nuova data decorrerà il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
ART. 17 - LICENZA DI COSTRUZIONE. –
Il Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto e ne dà comunicazione al richiedente nei termini di legge, motivando l’eventuale diniego.
Per i progetti approvati autorizza l’esecuzione, condizionata o non all’osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio di licenza di costruzione alla quale deve essere allegata una copia del progetto debitamente vistata, previa l’osservanza da parte dell’interessato di tutti gli obblighi amministrativi ai quali e subordinato il rilascio della licenza.
L’eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato; nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza di costruzione, nella licenza stessa deve essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.
La licenza di costruzione sarà pubblicata secondo le vigenti disposizioni in materia. Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
ART. 18 - VALIDITA’ DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE.-
La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività edilizia, anche se in essa non sene fa menzione.
La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell’immobile al quale è intestata; salvo il caso previsto dall’art. 14.
In caso di trasferimento dell’immobile, l’acquirente, gli eredi o gli aventi causa debbono chiedere la variazione dell’intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell’altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.
ART. 19 – DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE. –
La licenza di costruzione ha la durata di un anno e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese per 180 giorni.
Prima della decadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto, una tantum, la proroga degli stessi che il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che nuove disposizioni legislative o regolamentari, diverse da quelle vigenti al momento del rilascio della licenza, non siano nel frattempo intervenute.
La licenza di costruzione decade:
quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione;
quando l’autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione;
quando il titolare della licenza contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta preventiva licenza.
Le opere cui si riferisce la licenza debbono, comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.
ART. 20 – DEROGHE. –
Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia può concedere licenza di costruzione in deroga a norme del presente Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale.
ART. 21 – RESPONSABILITA’ –
Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il Direttore dei lavori, il titolare dell’impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, dell’osservanza delle norme generali di legge e di regolamenti e delle modalità esecutive previste nella licenza di costruzione.
ART. 22 – AUTORIZZAZIONI. –
Sono soggette ad autorizzazioni, secondo le leggi e le disposizioni vigenti:
le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio;
i cambiamenti di destinazione d’uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, nel Piano Regolatore Generale;
i depositi su aree scoperte;
le occupazioni del suolo pubblico.
ART. 22/bis – LOTTIZZAZIONE. –
La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.
Il progetto, che dovrà essere redatto da Ingegneri od Architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di :
estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte all’individuazione della località;
planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc..,e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
mappa della zona nel rapporto almeno di 1:5000 con la localizzazione dell’insediamento dello strumento urbanistico vigente, con l’indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno di 1:1000 indicante: 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili; 2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico; 3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con l’indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative; 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l’indicazione delle loro destinazioni;
almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno di 1:500;
almeno due sezioni generali lungo percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;
planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;
una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione: 1) l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente; 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi; 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture; 4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale, dai confini interni, dell’indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dai particolari obblighi di esecuzione da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e similio e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;
lo schema della convenzione che dovrà essere stipulato tra il Comune ed i proprietari, e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti . L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale. In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti , il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e , ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d’ufficio. Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli Uffici competenti preposti alla realizzazione delle opere stesse. Ciò in conformità di quanto indicato da apposite circolari del Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Urbanistica.
CAPO IV
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART. 23 – INIZIO DEI LAVORI.-
Per le nuove costruzioni il proprietario deve attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che sono dati dall’Ufficio Tecnico Comunale, mediante verbali da redigersi in copia esemplare da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell’Ufficio predetto.
La richiesta dei dati deve essere fatta, dalla parte per iscritto, prima della presentazione del progetto.
Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, il proprietario deve darne avviso per iscritto all’Ufficio che fornì l’allineamento e le quote, perché possa eseguirne il controllo.
ART. 24 – CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI. –
La corrispondenza delle esecuzioni dei lavori autorizzate dalle norme dettate dalle leggi vigenti al presente Regolamento Edilizio, o a quello indicato nella licenza di costruzione, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la licenza ed i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essre costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione, fino a che l’opera non sia ultimata.
Nell’eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco il quale, sentito l’Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione stessa, la pubblica incolumità, l’igiene ed il decoro, dandone comunicazione scritta all’interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell’interessato della licenza.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno libero accesso ai cantieri e sono autorizzati ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.
ART. 25 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ E DI AGIBILITA’. –
Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione lavori, chiedendo la visita del Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario, per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.
Constata l’osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco, vista la licenza d’uso rilasciata dalla Prefettura, rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori.
Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte, su parere dell’Ufficiale Sanitario, quando il grado di umidità ambiente lo consente, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportano impiego di malto o conglomerati.
ART. 26 – DICHIARAZIONE DI INABITABILITA’ –
Su rapporto dell’Ufficiale Sanitario o a richiesta del Medico provinciale, il Sindaco, con sua ordinanza può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa, per mancanza di requisiti igienici indispensabili ai sensi dell’art. 22 del T.U. delle leggi sanitaria, senza pregiudizio per le azioni penali.
Sono ritenute causa di inabitabilità, tale da motivare anche la chiusura e lo sgombero di un edificio o di parte di esso:
ART. 26/BIS – INDICI E PARAMETRI –
L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’art. 26/ter riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.
ART. 26/TER – DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI.-
INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE. E’ il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente n.11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.
Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
2)3)4)5) ATTREZZATURE. Le aree per l’istruzione, le attrezzature di interesse comune, gli spazi
pubblici attrezzati ed i parcheggi pubblici devono essere riservati in sede di attuazione dello
strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.
6) DESTINAZIONI D’USO. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più
destinazioni d’uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.
7) INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA. E’ il rapporto (mc/mq) fra il volume realizza-
bile e l’area da edificare, escluse le sedi varie, anche se private o da cedere al Comune.
8) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per super-
ficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria.
INDICE DI COPERTURA. È il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. De-
ve essere misurata considerando per superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti dai balconi e da pensiline.
ALTEZZE. L’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole
zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L’altezza di una parete è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo);
per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).
Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tale altezze per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l’altezza massima consentita.
L’altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.
VOLUME. È quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno si-
stemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. É compreso però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.
NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra,
compreso l’eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art.34.
DISTACCO FRA GLI EDIFICI. É la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbri-
cati misurata nei punti di maggiore sporgenza.
É stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.
Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.
DISTACCO DAI CONFINI. É la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.
É stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.
17) ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell’edificio principale.
La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale, in rapporto al predetto volume, stabilita nella tabella dei tipi edilizi
LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. È la più lunga delle proiezioni di un prospetto Continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro.
Sono classificati nei seguenti tipi:
AMPIO CORTILE. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di mt.25.00.
PATIO. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt.6.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a mt.4.00.
CORTILE. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt.8.00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.
CHIOSTRINA. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt.20.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt.3.00.
INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante ad alto fusto (n/ha) prescritta per ogni ettaro nelle singole zone, con l’eventuale specificazione delle essenze.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAPO V
ASPETTO DEI FABBRICATI E ARREDO URBANO
ART.27 – ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI. –
Gli edifici sia pubblici che privati, le eventuali aree di servizio degli stessi, i muri di cinta, debbono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.
Nelle nuove costruzioni, compresi i muri di cinta, e nelle modifiche di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche interni all’edificio, debbono essere intonacati, ad eccezione di quelli che non richiedono intonaco per il loro sistema costruttivo, (pareti a faccia vista, rivestimenti in marmo o in cotto, ecc...).
Nel vecchio centro urbano è vietato colorare le facciate degli edifici con colore diverso dal bianco calce, è vietato tinteggiare, sia pure a bianco calce, gli stipiti, le cornici, le modanature, le decorazioni, le balaustre e qualsiasi altro ornamento o manufatto in pietra viva.
Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate deve essere unica e le cornici e le faccie debbono seguire un unico ordine architettonico e non le proprietà.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
Quando le facciate e le recinzioni di un edificio sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori entro un termine non superiore a tre mesi, trascorso il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio, per il recupero delle spese si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Sulle pareti esterne degli edifici è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione, canne fumaie, canalizzazione in genere.
ART.28 – CAMPIONATURA –
La Commissione Edilizia, in sede di esame dei progetti può chiedere i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso, comunque, è obbligatorio, prima della esecuzione dei lavori, il tempestivo deposito in cantiere delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle Autorità di controllo il loro esame per il rilascio del nulla osta:
dell’avvenuto deposito il costruttore è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Sindaco, il quale provvederà per il sopralluogo.
ART.29 – AGGETTI E SPORGENZE. –
È vietata la costruzione di corpi di fabbrica aggettanti sul filo stradale o sui distacchi minimi dai confini.
I balconi in aggetto e le pensiline su strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt. 8.00.
L’aggetto in ogni suo punto, non può essere eseguito ad altezza inferiore a mt.3.70 dal piano dei marciapiedi; la sporgenza dei balconi dal filo del fabbricato non può essere maggiore di 1/10 della larghezza della strada e del distacco, ed in ogni caso non deve superare i mt. 1.20.
ART.30 – SERRAMENTI. –
Gli infissi esterni fanno parte delle facciate e come tali sono soggetti al controllo dell’Amministrazione per il disegno, la coloritura, l’applicazione, ecc...
È vietata l’apertura verso l’esterno degli infissi del piano terreno.
Parimenti è vietata l’apertura verso l’esterno di porte, gelosie, persiane, ad un altezza inferiore a mt.2.50 dal piano del marciapiede e di mt.2.50 dalle strada, se questa è priva di marciapiede.
Sono vietati i sistemi di apertura con ante asportabili.
ART.31 – ARREDO URBANO. –
L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, amblemi commerciali o professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc... è subordinata, in tutto il territorio Comunale, all’autorizzazione del Sindaco, per ottenere la quale gli interessati dovranno farne domanda. All’istanza deve essere allegato disegno firmato, da cui risulti definita in ogni sua parte l’opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Attraverso schizzi, fotomontaggi, ecc... dovrà essere dimostrato l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico o paesistico.
È tassativamente vietato ogni opera o iscrizione che nuoci al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti visuali di sfondi architettonici o paesistici.
Per le insegne luminose il Sindaco dovrà anche approvare i colori e le intensità luminose.
Nel centro storico è vietata l’istallazione di insegne luminose a bandiera, la costruzione di vetrine sporgenti sul suolo pubblico, le tabelle ed ogni altra legenda in contrasto con l’ambiente architettonico.
In caso di modifiche o riparazioni o di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di vetrine, mostre ed altri aggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in opera, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d’Ufficio a loro spese.
Negli edifici sulla cui copertura siano istallate a debbano istallarci antenna radio o televisiva, il Sindaco potrà prescrivere un’unica antenna centralizzata.
Quando non nuocono al libero transito il Sindaco può autorizzare l’apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non potranno essere situati ad altezza inferiore a mt.2.20 dal piano di marciapiede; sono vietate le appendici verticali, anche in tela o frange che scendano al di sotto di tale altezza.
È vietato, nella maniera più assoluta, stendere e sciorinare panni nelle strade o nei balconi prospicienti le stesse e da queste visibili.
TITOLO III
Capo VI - Artt. da 32 a 35 soppressi.
Capo VII - Artt. da 36 a 39 soppressi.
Capo VIII- Artt. da 40 a 59 soppressi.
CAPO IX
NORME IGIENICHE
ART. 60 - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI – CORTILI-.
A integrazione di quanto riportato nel precedente art.26/ter si puntualizza che i cortili sono
consentiti negli edifici che sorgono nella zona di ristrutturazione edilizia (B) e nelle altre zone
appositamente normate in tal senso dal P.R.G.”
L’area dei cortili non deve essere inferiore ad un quinto della superficie delle pareti che la delimitano, senza la detrazione dei vuoti.
Non è consentita la copertura del cortile; questo deve avere diretta comunicazione a pianterreno con l’esterno.
L’altezza del cortile si misura dal pavimento del piano terreno alla cornice di coronamento o piano di terrazza.
Agli effetti delle norme igieniche i giardini interni vengono equiparati a cortili.
ART.61 – PORTILI SUL CONFINE.-
Nelle zone di ristrutturazione edilizia (B) e nelle altre zone appositamente normate in tal senso dal P.R.G. i cortili da costruire sul confine devono sempre soddisfare le condizioni stabilite nell’art.60 tenendo conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente regolamento.
Le ampiezze dei cortili confinanti di edifici diversi possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta prescritta nel caso di edificio unico, quando venga concluso tra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale con l’intervento dell’autorità comunale.
In tal caso la divisione tra due o più cortili comuni potrà essere costituita da una cancellata o da un muro divisorio di altezza non superiore a mt.3 (tre).
ART.62 –BALCONI INTERNI AI CORTILI.-
Nei cortili è consentita la costruzione di balconi scoperti il cui aggetto non deve superare i mt.1 (uno).
La proiezione orizzontale di tali balconi non viene detratta dal computo della superficie del cortile nè da quello della normale.
La normale minima condotta da ciascuna finestra di vano di abitazione al muro opposto, nei cortili non deve essere mai inferiore a mt.8,00.
Nel caso di balconi totalmente o parzialmente chiusi l’area da essi occupata deve essere detratta dal computo dell’area libera dei cortili e dalla normale.
ART.63 – PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI E DELLE AREE INTERPOSTE TRA I FABBRICATI. -
Le aree libere interposte tra i fabbricati, i cortili devono essere pavimentati e sistemati in maniera che le acque di qualsiasi provenienza non abbiano a ristagnare.
E’ vietato immettere le acque piovane provenienti da tali aree nella fognatura urbana.
CAPO X
IGIENE DEGLI AMBIENTI
ART.64 – SEMINTERRATI-.
E’ vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni ad uso alloggio custode, guardiani, portieri ed altro, nei locali seminterrati o comunque posti al di sotto del piano di campagna o stradale.
ART.65. – PIANI TERRENI.-
I piani terreni ad uso abitazione, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, debbono avere:
l’altezza minima di m.3,50 misurata dal pavimento al soffitto o all’intradosso della volta a 2/3 della monta;
sotterranei ben ventilati per tutta la loro estensione o dotati di impianto di condizionamento;
vano di porte, vetrine e finestre all’aria libera di una superficie pari ad 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura di riscontro nei locali aventi una larghezza superiore a mt.7.00;
un servizio igienico per ogni locale (cesso con scarico lavandino).
Nei fabbricati costruiti sul margine della strada i piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno mt.1.00 e soprastare in tutta la loro estensione sotterranei o vespai ben ventilati.
ART.66 –ABITAZIONI.-
Nei piani destinati ad uso di abitazione i locali debbono avere:
ART.67 –CUCINE.-
Le cucine non potranno avere un altezza inferiore a quella degli altri ambienti ed una superficie ed una superficie non inferiore a mq.10.00 ed almeno una finestra all’aria libera di superficie minima mq.1.50 munita di aeratori.
ART. 68 –BAGNI, GABINETTI.-
Ogni abitazione deve essere munita di almeno un bagno completo, di superficie non inferiore a mq.6.00, con ingresso da antibagno o da disimpegno e mai direttamente da ambienti di abitazione e cucina.
Dovranno essere aerati direttamente dall’esterno da almeno una finestra all’aria libera.
Potranno essere situati anche all’interno dei fabbricati purchè il ricambio d’aria sia assicurato da impianto di condizionamento il cui funzionamento sarà verificato dall’Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, che potranno porre il veto sulla concessione di licenza di abitabilità, qualora detto impianto non abbia requisiti sufficienti a garantire l’igiene dell’appartamento.
Sono assolutamente vietati i bagni, latrine o servizi igienici di qualsiasi genere, lavanderie, in risalto nei cortili.
ART.69 – COPERTURE. -
Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d’aria dell’altezza minima di cm.30 ventilata mediante apertura verso l’esterno munite di griglia.
La camera d’aria, previa autorizzazione del Sindaco, può essere sostituita da uno spessore a tre strati di materiale isolante.
Quando le coperture sono impermeabilizzate con manto di asfalto, questo deve essere protetto da un pavimento.
ART.70 – DIFESA DEGLI SCANTINATI DALL’UMIDITA’.-
I muri ed i pavimenti di scantinati adibiti a qualsiasi uso, debbono essere difesi dall’umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto, o altra materia isolante, data alla superficie dei muri di spiccato al di sotto del piano di pavimento e mediante muri doppi di intercapedine ben fognata e ventilata.
CAPO XI
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE OPERE.
ART.71 – SCALE. -
Tutte le scale che servono a più di due piani, oltre il terreno, debbono essere illuminate ed aerate mediante finestre aperte all’aria libera.
Quelle di due soli piani, compreso il terreno, possono essere illuminate dall’alto mediante lucernario di superficie non inferiore alla metà di quella del vano di scala, con sufficienti aperture per la ventilazione diretta dall’esterno, di superficie non inferiore a 1/6 del vano interno della scala.
ART.72 – FORNI, FOCOLARI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMAIE.-
Ogni qualvolta un edificio contenga impianto di forni, focolai, ecc... di uso artigianale o industriale oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, la concessione della dichiarazione di abitabilità è subordinata al Nulla Osta dei Vigili del Fuoco.
Gli impianti di riscaldamento debbono altresì ottemperare alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai, camini, debbono essere muniti di canna fumaia indipendente, prolungata per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi ad almeno metri dieci da qualsiasi finestra a quota superiore od uguale.
Le canne fumaie non possono essere esterne alla muratura o tompagnatura.
I camini degli impianti artigianali o industriali debbono essere muniti di depuratore o altre apparecchiature fumivore, riconosciute idonee, dall’Ufficiale Sanitario, ad evitare l’inquinamento atmosferico e dei Vigili del Fuoco per quanto di loro competenza.
ART.73 –IMPIANTI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER USO DOMESTICO.-
Gli impianti di gas di petrolio liquefatti per uso domestico debbono soddisfare ai seguenti criteri di sicurezza:
istallazione delle bombole di g.p.l. all’esterno del locale ove trovasi l’apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale e aerate direttamente verso l’esterno);
protezione della tubazione fissa metallica nell’attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetto di intercettazione del flusso;
tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchi utilizzatore: deve essere realizzata con materiale resistente all’usura e all’azione chimica del gas di petrolio liquefatto;
le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
per evitare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma, si consiglia l’applicazione di adatti dispositivi che si trovano in commercio.
ART.74 – AUTORIMESSE – PARCHEGGI.-
I locali destinati ad autorimesse o parcheggi, questi ai sensi dell’art.18 della legge 6.8.1967 n.765, debbono rispondere ai requisiti delle leggi vigenti in materia. La loro autorizzazione è subordinata al Nulla Osta dei Vigili del Fuoco.
TITOLO IV
NORME DI SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI
CAPO XII
STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI E DEGLI EDIFICI ESISTENTI.
ART.75 – STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI. -
Chi dirige od esegue i lavori di costruzione o di modifiche di fabbricati deve provvedere, sotto la personale responsabilità, affinchè i fabbricati stessi siano eseguiti a regola d’arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore ed adatti alle loro rispettive destinazioni.
Nelle strutture in cemento armato, i cui calcoli devono essere redatti da Ingegnere o Architetto iscritto nei rispettivi albi professionali, debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l’accettazione dei leganti idraulici contenute nel R.D.L. 16.11.1939 n° 2223 modificato con legge 5.11.71 n°1806 pubblicata nella G.U. n°321 del 21.12.1971 e le norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato, contenute nel R.D.L. 16.11.1939 n° 2229.
ART.76 – STABILITA’ E SICUREZZA NEGLI EDIFICI ESISTENTI.-
I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione in modo che tutte le loro parti mantengano i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio, o parte di esso, minaccia rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità di lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l’esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria d’esecuzione d’Ufficio a spese degli inadempienti.
TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI RURALI
CAPO XIII
FABBRICATI RURALI DISTANZE DA STRADE - IGIENE
ART. 77 – FABBRICATI IN ZONA RURALE – OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.-
La costruzione, ricostruzione, modifica, ampliamento, demolizione, di fabbricati ricadenti nelle zone rurali, è soggetta all’osservanza del presente regolamento e a quella delle leggi vigenti in materia per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, stalle, concimaie, fosse asettiche.
ART. 78 – DISTANZE DA STRADE – DEL FABBRICATO E DELLE COLONNE PER CANCELLI DI INGRESSO.-
E’ vietata qualsiasi costruzione, ricostruzione, modifica, ampliamento di fabbricati rurali a distanza inferiore a mt.10 dalle strade vicinali, fermo restando le disposizioni contenute nel D.M. 1.4.1968 per le distanze da strade Comunali, Provinciali, Statali, superstrade, autostrade.
Sulle strade Comunali e vicinali la costruzione di colonne per i cancelli di ingresso alle proprietà private è consentita ad una distanza non inferiore a mt.5.00 dal ciglio della strada comunale o vicinale.
ART. 79 – CONSERVAZIONE DEI TRULLI - TINTEGGIATURE.-
Nelle zone rurali non è consentita la demolizione dei trulli esistenti. Resta fermo l’obbligo dei proprietari dei trulli di provvedere alla loro conservazione e manutenzione.
Le nuove costruzioni, gli ampliamenti di quelle esistenti, le modifiche, devono rispettare l’architettura ambientale.
La tinteggiatura dei fabbricati esistenti, degli ampliamenti, delle modifiche, deve essere effettuata unicamente con latte di calce, fatta eccezione per le murature a faccia vista.
Il Sindaco, comunque, potrà derogare da tale obbligo richiedendo però i campioni delle tinte secondo quanto previsto dall’art.28 del presente regolamento.
ART. 80 – VESPAIO – MURATURE .-
Il piano di pavimento delle case deve essere sopraelevato di almeno cm. 50 rispetto il piano di campagna circostante e deve poggiare su un vespaio eseguito con pietrame calcareo, con esclusione assoluta di materiali terrosi.
Le murature esterne possono essere eseguite in conci di pietra calcarea, in blocchetti di cemento bibrato, in mattoni di laterizio, con assoluto divieto dell’uso dei conci di tufo.
Le tramezzature interne potranno essere esguite in tufo, a condizione però che questi poggino su fondazioni di calcestruzzo.
ART. 81 – SERVIZI IGIENICI.-
Ogni abitazione dovrà essere provvista di servizi igienici aerati ed illuminati da finestra aperta all’aria libera, di superficie non inferiore a mq. 0.50. I servizi igienici non dovranno avere diretta comunicazione con la cucina o con le camere da letto, dovranno essere muniti di chiusini atti ad evitare ogni esalazione.
Le tubazioni di scarico saranno costruite con materiale impermeabile ben connessi nelle giunture, in modo da evitare qualsiasi esalazione o infiltrazione.
I servizi igienici e le acque cosmetiche di rifiuto dovranno essere immesse in apposito pozzo nero, costruito a regola d’arte, munito di tubo di sfiato.
ART. 82 –ACQUA POTABILE.-
Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile. Questa dovrà essere, a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone ed al fabbisogno della casa.
Ove non sia possibile approvvigionare la casa con acquedotto, si ricorrerà allo scavo cisterne entro le quali dovranno essere immesse, con tubazioni stagne, esclusivamente le acque piovane ricadenti sui lastrici solari delle case di abitazione.
Le cisterne di acqua potabile debbono essere scavate a distanza non inferiore a mt.20 dai pozzi neri, concimaie e simili, dovranno essere accuratamente impermeabilizzate e dovranno corrispondere alle migliori condizioni di sicurezza igienica.
ART. 83 – STALLE, OVILI, ECC...-
Nelle case rurali di nuova costruzione le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai non dovranno avere diretta comunicazione con i locali di abitazione e non dovranno avere neppure finestre prospettanti verso locali di abitazione.
Qualora locali soprastanti alle stalle dovessero essere adibiti ad abitazione, anche solamente diurna, tra il solaio e il pavimento di tali ambienti dovrà essere interposto uno strato di materiale impermeabile, possibilmente malta cementizia.
Le stalle avranno un’altezza non inferiore a mt. 3.00 dal pavimento al soffitto, dovranno essere ben ventilate ed aerate.
Esse avranno una cubatura di almeno mc.22 per capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.
Il pavimento delle stalle dovrà essere costruito con materiale impermeabile e munito di necessari scoli.
Le urine, qualora non raccolte in depositi di conveniente ampiezza, verranno avviate al pozzetto della concimaia mediante tubazioni impermeabili.
Le pareti della stalla dovranno essere intonacate con cemento o rivestite con altro materiale impermeabile fino all’altezza di mt. 2.00 dal pavimento.
Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile. Gli abbeveratoi saranno costruiti ad angoli lisci ed arrotondati con materiale di facile lavatura.
Qualora non sia possibile disporre di acqedotto, l’approvvigionamento idrico per il bestiame sarà soddisfatto mediante lo scavo di apposite cisterne per acqua piovana, indipendenti e distanti da quelle di cui all’art.82.
ART. 84 – CONCIMAIE.-
Le concimaie delle case coloniche dovranno corrispondere alle condizioni stabilite dal T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n°1265. Dovranno essere costruite possibilmente a valle delle abitazioni, acquedotti e cisterne di acqua potabile e ne saranno lontane almeno mt.25.00. esse saranno altrettanto lontane dalla parte abitabile delle case coloniche e di qualunque altra abitazione e dalle vie pubbliche.
ART. 85 –POZZI NERI.-
I depositi di pozzi neri per uso agricoloe gli ammassidi letame fuori dalle concimaie non saranno permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere e siano collocati ad una distanza non inferiore a mt.50.00 dai pozzi di acqua potabile, acquedotto, serbatoi, cisterne e vie pubbliche.
ART. 86 – ABITABILITA’.-
Le case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sostanzialmente modificate, non potranno essere abitate senza il permesso dell’Autorità Comunale che lo rilascerà a seguito del parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario.
Il permesso di abitabilità per le case rurali di nuova costruzione o comunque edificate, sarà sottoposto alle disposizioni del presente regolamento.
TITOLO VI
AREE SCOPERTE – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – STRADE PRIVATE – GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ – APPOSIZIONE NUMERI CIVICI, ECC...-
CAPO XIV
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
ART. 87 – MANUTENZIONE DELLE AREE.-
Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai servizi previsti dal P.R.G. e non ancora utilizzate, quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere recintate o mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.
Il Sindaco potrà emettere i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti.
ART. 88 – DEPOSITI SU AREE SCOPERTE.-
I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi previa utorizzazione di cui all’art.22.
L’autorizzazione dovrà specificare le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l’igiene, il decoro, la sicurezza pubblica.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari, per il rispetto di tali condizioni, sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario inadempiente.
CAPO XV
USO DI SPAZI E SERVIZI PUBBLICI – STRADE PRIVATE.-
ART. 89 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO O SPAZIO PUBBLICO.-
È vietato occupare anche temporaneamente, il suolo o lospazio pubblico, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l’occupazione stessa non contrastante e col decoro cittadino e non dannosa all’igiene, alla sicurezza pubblica ed al traffico.
ART. 90 – MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.-
É proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per qualsivoglia motivo, senza autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori ed in quelli di ripristino.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi presso l’Economato municipale, sul quale il sindaco si rivarrà delle eventuali penali per mancata osservanza delle prescrizioni o per cattiva esecuzione dei lavori.
ART. 91 – USO DI SCARICHI ED ACQUE PUBBLICHE.-
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Sindaco, sentito il parere del Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario.
I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità o depressioni che determinano ristagno d’acqua.
É vietato servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche e di servirsi di queste per lavaggio di panni, frutta e verdura, automezzi e cose di qualsiasi genere.
ART. 92 – STRADE PRIVATE.-
É vietato costruire strade private senza autorizzazione del Sindaco.
L’autorizzazione è subordinata al preventivo esame del piano di lottizzazione dell’isolato o del comparto, dal quale risulti l’assoluta necessità di aprire la strada, e viene rilasciata previo impegno da parte del richiedente di provvedere alla sistemazione, alla illuminazione, allo sbarramento della strada dagli imbocchi con la strada pubblica, mediante cancellate o termini lapidei collegati con catene.
La concessione di licenze di costruzioni per fabbricati, fronteggianti strade private è subordinato alla predetta autorizzazione.
L’apertura di strade private al libero transito può essere autorizzato solo su richiesta dei frontisti interessati quando le strade medesime siano fronteggiate da edifici decorosi e risultino mantenute in buone condizioni dal punto di vista della manutenzione, della pavimentazione, della illuminazione e della nettezza.
La richiesta di autorizzazione per l’apertura di strade al libero transito implica il consenso da parte degli interessati alla costituzione di servitù di passaggio da trascriversi a norma di legge.
CAPO XVI
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
ART. 93 – SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI.
In tutti i cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni ed in genere ovunque si intraprendino opere edilizie di una certa importanza deve essere affissa una tabella in cui sono indicati :
il nome ed il cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
nome, cognome, titolo professionale del Progettista e del Direttore dei lavori;
denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
nome e cognome dell’assistente.
Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire, un fabbricato di altezza superiore a mt. 4.00 dal livello stradale, oppure voglia eseguire opera qualsiasi che interessi il suolo stradale che disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dare inizio ai lavori, recingere il suolo destinato all’opera in maniera decorosa.
Nell’autorizzazione ad eseguire i lavori è stabilito lo spazio del suolo pubblico, o di uso pubblico, che la recinzione deve incorporare e l’altezza della stessa.
La recinzione dovrà essere dotata di lanterne facilmente visibili a distanza, mantenute accese a cura della Ditta esecutrice dei lavori durante l’intero orario della pubblica illuminazione. La recinzione dovrà avere porte apribili verso l’interno, munite di serramenta che ne assicurino la chiusura durante le ore di sospensione dei lavori.
ART.94 – DEROGA DELLE NORME DI RECINZIONE E SEGNALAZIONE.-
Alle disposizioni precedenti potrà essere derogato quando:
si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
si tratti di lavori esclusivamente interni;
si tratti di tinteggiatura dei prospetti, di brevi opere di restauro esterno o quando all’osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito.
In tali casi, eccezione fatta per il punto b), dovranno essere disposte nelle vie adiacenti idonee segnalazioni luminose che avvertino i passanti del pericolo ed il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ad altezza inferiore a mt.2.50 dal suolo, misurata nel punto più basso, ed in maniera tale da cotruire sicuro riparo per lo spazio sottostante.
ART.95 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO.-
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole d’arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo per gli operai ed i terzi.
Le funi delle macchine di sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivo di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengano.
È vietato costruire ponti o porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela della posa di assi a sbalzo, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, può ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
ART.96 - SCAVO DI MATERIALI – DEMOLIZIONI – NETTEZZA DELLE STRADE ADIA
CENTI AI CANTIERI.-
È assolutamente vietato gettare tanto dai ponti di servizio che dai tetti delle case materiali di qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato sollevamento di polvere mediante frequenti bagnature.
Il Responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali, utili o dirifiuto, deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accostamento lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e quando non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifichi intralcio, il Responsabile dei cantieri è tenuto a provvedere all’immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica sulla quale è avvenuto il deposito.
ART.97 – RIMOZIONE DELLE RECINZIONI.-
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni, restituendo il suolo pubblico alla circolazione, libero da ogni ingombro, e ripristinando le pavimentazioni stradali eventualmente sconnesse a causa dell’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare la esecuzione d’ufficio a tutte spese del contravventore e salvo le sanzioni previste dal presente Regolamento.
ART. 98 – APPLICAZIONE NUMERI CIVICI.-
Le porte, gli accessi delle vie, piazze, ecc... all’interno dei fabbricati, debbono essere provvisti di numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente secondo il tipo indicato dal Comune.
La numerazione degli accessi sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite dall’Istituto Centrale di Statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto medesimo.
La spesa per i numeri civici sarà posta a carico dei proprietari dei fabbricati a norma dell’art.10 della legge 24.12.1954 n°1228 seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell’art.153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 n°148 e dell’art.55 R.D. 3.3.1934 n°383.
Gli obblighi di cui innanzi debbono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione e prima della domanda del certificato di abitabilità o di agibilità.
All’uopo il proprietario deve inoltrare domanda al Sindaco per ottenere l’indicazione dei numeri civici.
ART.99 – APPOGGIO AGLI EDIFICI DI TABELLE, MENSOLE, GANGI, ECC...-
Il Comune ha la facoltà di applicare alle pareti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:
le tabelle portanti i nomi delle vie, pizze e spazi pubblici e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l’igiene, ecc...
le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche, per i tracciamenti e per gli idranti;
le mensole, i ganci ed i tubi per l’illuminazione;
gli orologi pubblici;
i sostegni per i fili conduttori elettrici;
i quadri per le affissioni;
gli avvisatori statici, elettrici, ecc... ed i loro accessori;
ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriore esigenze dei pubblici servizi.
Tutti i predetti apparecchi saranno applicati e mantenuti aspese del Comune o dei Concessionari e appaltatori dei pubblici servizi, nel modo e nel luogo da essi stabilito, senza però che rechino danno o manifesto turbamento al decoro dell’edificio e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la rimozione ogni qualvolta fosse necessaria per migliorare o riordinare l’edificio stesso. Il proprietario che voglia eseguire i lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato sul quale sono state collocate le dette tabelle, piastrine, ganci, mensole, orologi, ecc..., dovrà prendere gli opportuni accordi con l’Autorità Comunale prima di dare inizio ai lavori.
TITOLO VII
CONTRAVVENZIONI
ART.100 – CONTRAVVENZIONI.-
Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie per contravvenzioni alle norme del Regolamento di Igiene, per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si provvederà a mente di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia edilizia e urbanistica.
Per qunto non previsto dalle leggi precedenti, si intenderanno applicabili, nei casi di infrazione contravvenzionale gli artt. 106 e seguenti del vigente T.U. della legge Comunale e provinciale 3.3.1934 n°383 modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 1967 n°317.
Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero all’esecuzione di lavori per i quali sarebbe occorsa l’autorizzazione Comunale, l’intimazione del Sindaco comporta l’obbligo di cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere dagli atti vietati, demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti ed i materiali, nonchè di provvedere alla rimessa in ripristino, fermo restando la responsabilità dei danni non eliminabili da parte del contravventore.
Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori, o del mancato adempimento di atti obbligatori, l’ingiunzione del Sindaco comporta l’obbligo dell’esecuzione per il contravventore.
In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 101 – SOPPRESSO.-
ART. 102 – INSEGNE LUMINOSE NEL VECCHIO CENTRO URBANO.-
In sede di prima applicazione del presente Regolamento edilizio ed entro due anni dalla sua entrata in vigore, il Sindaco potrà ordinare l’adeguamento delle insegne luminose, tabelle, ecc... esistenti nel vecchio centro storico, alle disposizioni di cui all’art.31.-
ART. 103 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.-
Il presente regolamento edilizio entrerà in vigore un mese dopo le sua definitiva approvazione da parte degli organi competenti.
Le pratiche già presentate e ancora non definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformate alle nuove norme, anche se ciò implica la necessità di modificare o di risanare i progetti presentati.
Non sarà concessa alcuna proroga alle licenze edilizie rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento edilizio, che non abbiano avuto esecuzione durante il periodo della loro validità, a meno che dette licenze non rispondano alle norme del presente Regolamento.
ART. 104 – REVOCA DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE ALTRE
DISPOSIZIONI EMANATE IN MATERIA.-
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio saranno abrogati :
il Regolamento Edilizio precedentemente approvato;
tutte le norme e disposizioni contenute in altri regolamenti od ordinanze Comunali che risultassero comunque incompatibili con le nuove disposizioni.-