Decreto
legislativo 25/01/1992 n. 74 Gazzetta Ufficiale 13/02/1992 n. 36
Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia
di pubblicità ingannevole e comparativa
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto
l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in
materia di pubblicità ingannevole;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
gennaio 1992;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente
decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi
pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità
comparativa. (2)
2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta. (1)
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(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente
articolo fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art.
2, D.Lgs. 25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per
"pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili
o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per
"pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità
che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa
indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare
il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa
ledere un concorrente;
b-bis) per "pubblicità comparativa", qualsiasi
pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente; (2)
c) per
"operatore pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario
ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio
pubblicitario è diffuso. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3, D.Lgs. 25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 3
Elementi di valutazione
1. Per
determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne
devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle
caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura,
l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la
quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che
si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al
modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c)
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro
diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
(1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 3 Bis
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto
riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente
decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano
gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;
c) confronta
oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera
confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i
marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la
stessa denominazione;
g) non trae
indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione
commerciale o a altro segno distintivo di un
concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come
imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito
della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende
soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del
bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque
raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta
oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data
di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o
altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende
dalla disponibilità dei beni e servizi. (1) (2)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 4
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità
deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre
forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
2. I termini
"garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo
se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della
garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al
contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui
siano riportate integralmente le precisazioni
medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità
subliminale. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 5
Pubblicità di prodotti pericolosi per la
salute e la sicurezza dei consumatori
1. È considerata
ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 6
Bambini e adolescenti
1. È considerata
ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini
ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che
abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza
o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei
naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 7
Tutela amministrativa e giurisdizionale
2. I concorrenti,
i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché
ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere
all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica
o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Nei casi
riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per
la loro esecuzione un termine che tenga conto dei
tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura
istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
10. Al proprietario
del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le
informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione
amministrativa da due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso
le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere
non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
13. È comunque
fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per
quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998,
n. 281 (3). (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) La competenza delle fattispecie indicate nel
presente comma è stata
attribuita al giudice di pace, in virtù dall'art. 4, D.Lgs. 28.08.2000, n. 274.
(3) Il presente articolo è stato così sostituito
dall'art. 5, D.Lgs. 25.02.2000, n.
67 (G.U. 27.03.2000, n.72), come corretto con avviso
pubblicato nella G.U. 02.05.2000, n. 100.
Articolo 8
Autodisciplina
1. Le parti
interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di
autodisciplina. (2)
2. Iniziata la
procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla
pronuncia definitiva.
3. Nel caso in
cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o
venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato
può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art.
6, D.Lgs. 25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. (1)
(1) Il titolo del provvedimento di cui il presente articolo
fa parte è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
25.02.2000, n. 67 (G.U. 27.03.2000, n. 72).