D.M. 15.7.2003 sul pronto soccorso aziendale (D. Lgs. n. 626/94)
Pubblicato il Decreto del MINISTERO DELLA SALUTE
del 15 luglio 2003, n.388 recante il Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n.388
-
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004
Nota testo in vigore dal: 3-8-2004
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che
demanda ai Ministri della sanita',
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori
di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3
e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992,
concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di
emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono
classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei
fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilita' permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al
triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive
con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria
azienda od unita' produttiva e, solo nel caso
appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita'
Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita'
produttiva svolge attivita' lavorative comprese in
gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita'
con indice piu' elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia
costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto,
la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato
con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali
tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A,
anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando
previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto
soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno
lavoratori che prestano la propria attivita' in
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore
di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui
all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della
formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico
o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono
riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere
anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita'
svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e
di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di
formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra'
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le
attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento
interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti
in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da
500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x
Compresse di garza sterile 18 x
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x
Compresse di garza sterile 10 x
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori
designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A
---->Allegato alle pagg. 30 - 31 della G.U. <----
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori
designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo B e C
---->Allegato alle pagg. 32 - 33 della G.U. <----