SIAV                   Vocabolario

 

CARATTERISTICHE DELLE MALATTIE SOTTOPOSTE A PROFILASSI DI STATO

FONTI NORMATIVE

NORME DI POLIZIA VETERINARIA

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MALATTIE

Malattia

Tubercolosi bovina

(TBC-B)

Brucellosi bovina

(BR-B)

Leucosi enzootica bovina

(LEB)

Agente eziologico

Batterio: Mycobacterium bovis

Batterio: Brucella abortus, ma anche Brucella melitensis.

Virus genere Htlv-Blv.

Resistenza nell'ambiente eziologico

Molto resistente (nel terreno umido fino a 4 anni e nel letame a lungo).

Ampie possibilità di sopravvivenza, favorita dal freddo e più probabile per cariche microbiche elevate.

Poco resistente nell'ambiente esterno, non persiste per per periodi di tempo apprezzabili

Modalità di diffusione

Prevalentemente per contatto diretto con animali infetti (anche se ancora in assenza di sintomi), ma anche tramite contaminazione ambientale. L'uomo può fungere da portatore.

Per contatto diretto con animali infetti (soprattutto dopo l'aborto), con latte e colostro, fecondazione naturale, ma anche tramite contatto indiretto attraverso materiale contaminato, acqua e foraggi contaminati.

Soprattutto con la fecondazione naturale e tramite interventi cruenti (iniezioni, ecc.) contaminati con sangue infetto, ma anche con il latte e il colostro o direttamente da madre a figlio durante la gravidanza. Importante lo stretto contatto con animali infetti.

Caratteristiche nel bovino

Malattia infettiva contagiosa, ad evoluzione per lo più cronica. Colpisce prevalentemente l'apparato respiratorio e non raramente quello intestinale, ma qualsiasi organo o apparato può essere colpito.

Malattia infettiva contagiosa, caratterizzata da aborti nella seconda metà della gravidanza, facilmente seguito da ritenzione di placenta, ma spesso senza altri sintomi apparenti. E' possibile che vitelli infettatisi nell'ultimo periodo della vita intrauterina non presentino mai alcun sintomo né risultino positivi agli esami sierologici.

Lungo periodo di incubazione. Le manifestazioni cliniche interessano una bassa percentuale di animali infetti (0,4-5-10%), sono di tipo neoplastico e possono interessare qualsiasi organo o tessuto.

Altre specie animali interessate

Può infettare molti altri mammiferi, sia selvatici che domestici: cane, gatto, suino, cavallo. Il Mycobacterium bovis non infetta gli uccelli.

Pecore e capre sono interessate da Brucella melitensis. Costituisce una delle malattie più diffuse nel bufalo, che è colpito da Brucella abortus. Diversi animali selvatici possono infettarsi (soprattutto roditori), ma sono ritenuti non importanti per la diffusione della malattia fra i domestici.

L'infezione naturale può riscontrarsi anche nel bufalo e nella pecora.

Pericolo per l'uomo

Trasmissibile all'uomo per: contatto diretto con animali infetti;

alimenti contaminati;

altre vie non sempre ben definibili.

Malattia trasmissibile all'uomo (dove l'80-90% della brucellosi è provocata da Brucella melitensis), per:

contatto con i prodotti dell'aborto, ma anche urine;

ingestione di alimenti contaminati.

Non trasmissibile all'uomo.

 

FONTI NORMATIVE

Malattia

Tubercolosi bovina

(TBC-B)

Brucellosi bovina

(BR-B)

Leucosi enzootica bovina

(LEB)

Normativa di base

dpr 8-2-54, n.320, art. 5, 102, 103, 104

dpr 8-2-54, n.320, art.5, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112

nessuna

Norme generiche

 

dpr 8-2-54, n.320, art.1, 2, 3, 4, 63, 64, ecc

 

Piano nazionale di eradicazione

dm 27-8-94, n.651

dm san. 15-12-95, n.592

dm san. 2-5-96, n.358

 

(Gazzetta Ufficiale 26-11-94)

(Gazzetta Ufficiale 30-5-96)

(Gazzetta Ufficiale 10-7-96)

 

NORME DI POLIZIA VETERINARIA

Malattia

Tubercolosi bovina

(TBC-B)

Brucellosi bovina

(BR-B)

Leucosi enzootica bovina

(LEB)

Specie animali interessate

Bovini e bufalini

Bovini

Bovini e bufalini

Obiettivi

Eradicazione in 3 anni

Eradicazione in 5 anni

Eradicazione entro il 1997

Obblighi, adempimenti e divieti per gli allevatori

Eradicazione

Obbligatoria su tutto il territorio nazionale; eliminazione della malattia e del relativo agente eziologico dagli allevamenti

 

bovini e bufalini

bovini di qualunque tipo

bovini e bufalini

Esecuzione delle prove diagnostiche

Obbligatoria in tutti gli allevamenti non destinati esclusivamente all'ingrasso e deve interessare tutti i capi presenti di età idonea.

Gli allevatori che non sottopongano i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti di tubercolosi e brucellosi non possono:

  • commercializzare i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana;
  • accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestito agevolato erogato dalla pubblica amministrazione, nazionale o comunitaria.

Identificazione degli allevamenti e dei capi

Tutti gli allevamenti e tutti i capi devono essere identificati e registrati in modo tale da permettere sempre di risalire alla loro provenienza, mediante:

  • codice di allevamento (assegnato dall'Asl - Azienda sanitaria sociale)
  • contrassegni individuali ufficiali

Notifiche all'Asl competente

Entro il 30 aprile ogni anno:

  • dati proprietario (domicilio, sede legale, ragione sociale);
  • dati allevamento (sede e consistenza allevamento, età e categoria dei capi).

Entro 8 giorni:

  • ogni nuova costituzione aziendale, trasferimento, cambio di intestazione, variazione numerica capi.

Collaborazione all'esecuzione delle prove

L'allevatore è tenuto a offrire la massima collaborazione, in particolare deve provvedere al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni saranno eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dell'allevatore.

Divieti e obblighi particolari

Divieti in tutti gli allevamenti bovini e bufalini:

·         di eseguire prove non autorizzate;

·         di usare vaccini, prodotti terapeutici e/o profilattici e qualsiasi altro farmaco o prodotto capace di alterare le prove diagnostiche;

·         di impiegare personale di stalla affetto da Tbc.

Divieti:

·         su tutto il territorio nazionale sono vietati la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina;

·         nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa sugli animali dichiarati infetti.

Obblighi:

·        in caso di prelievi di sangue, di iniezioni (escluse le intradermiche), di interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdita di sangue nella specie bovina e bufalina, devono essere utilizzate, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate.

Introduzione capi in allevamenti di solo ingrasso

Esclusivamente capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, e scortati da relativo certificato.

Tutti i capi introdotti devono:

  • provenire da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
  • se di età superiore ai 12 mesi, devono essere provati con esito negativo nei 30 giorni che precedono lo spostamento .

I capi introdotti se di età superiore ai 12 mesi devono:

  • provenire da allevamenti indenni da Leb;
  • essere provati con esito negativo nei 30 giorni che precedono lo spostamento.

Se di età inferiore ai 12 mesi:

  • non sono soggetti alle restrizioni sopra menzionate.

Introduzione capi in allevamenti da riproduzione durante le operazioni di risanamento

E' possibile dopo 2 prove negative a condizione che tutti i capi introdotti:

provengono da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc;

  • siano scortati da relativo certificato;
  • siano (tutti) sottoposti a prova tubercolinica con esito negativo fra i 15 e i 42 giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine;
  • siano tenuti isolati fino all'esito della prova suddetta.

E' possibile dopo 2 prove negative a condizione che tutti i capi introdotti:

  • provengano da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
  • siano scortati da relativo certificato;
  • siano (tutti ) sottoposti a prova sierologica con esito negativo entro 30 giorni che precedono l'introduzione.

Non è possibile introdurre animali in allevamenti non ancora risanati.

Introduzione capi in allevamenti di nuova costituzione

Esclusivamente capi provenienti da allevamenti:

  • ufficialmente indenni da Tbc e scortati da relativo certificato;
  • indenni da Leb;
  • ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

Se di età superiore ai 12 mesi, devono essere provati per brucellosi e leucosi enzootica bovina, con esito negativo nei 30 giorni che precedono lo spostamento.

 

Conservazione modelli 2/33

Una copia della scheda di allevamento (mod.2/33), relativo alle prove eseguite, deve essere conservata dal proprietario presso la sede dell'allevamento stesso, per almeno 2 anni.

 

 

 

Stalle dei commercianti

 

Caratteristiche delle stalle dei riproduttori

I riproduttori devono essere ricoverati in apposite stalle autorizzate dall'Asl, nettamente separate da quelle adibite agli animali da macello, isolate, igienicamente idonee, dotate di attrezzature e personale a loro esclusivamente adibiti.

Deve essere assicurata idonea separazione degli animali provenienti rispettivamente da allevamenti:

  • indenni da brucellosi
  • ufficialmente indenni da brucellosi.

Introduzione di animali

Esclusivamente animali provenienti da allevamenti:

  • ufficialmente indenni da tubercolosi;
  • indenni da leucosi enzootica bovina;

indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, separati in modo idoneo;

 

scortati da relativa certificazione

Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi

 

Certificati sanitari

Possono essere rinnovati per altri 15 giorni da parte del veterinario ufficiale.

Controlli veterinari

Almeno mensili.

Registro di carico e scarico

Su cui annotare le date di ingresso e di uscita degli animali e i rispettivi contrassegni di identificazione, gli estremi del mod.4 e copia del relativo certificato sanitario. Da tenere a disposizione Asl almeno per 1 anno.

Prove diagnostiche

Competenze

Possono essere effettuate solo da veterinari ufficiali (compresi i veterinari appositamente incaricati).

Animali da provare

Tutti i capi presenti di età superiore ai 42 giorni

Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi

Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi

Divieti

Di allontanare gli animali sottoposti alle operazioni diagnostiche prima della diagnosi, salvo autorizzazione dell'Asl qualora si prospetti la necessità di una macellazione

Animali in alpeggio, transumanza o monticazione

Sede del controllo: dove esistono strutture di ricovero o dove gli animali stazionano per il periodo più lungo.

Spostamento solo di animali provenienti da allevamenti:

  • ufficialmente indenni da tubercolosi;
  • indenni da leucosi enzootica bovina;
  • indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, in aree separate appositamente individuate dall'Asl.

Acquisizione della qualifica di allevamento indenne o ufficialmente indenne

Condizioni generali

Tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia

  • tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia da almeno 6 mesi.

Inoltre:

  • per gli indenni tutti i capi presenti sono stati vaccinati tra i 4 e i 6 mesi di età;
  • per gli allevamenti ufficialmente indenni non vi sono animali vaccinati contro la brucellosi o se presenti, sono stati vaccinati da più di 3 anni.
  • Nessun caso di malattia è stato diagnosticato in vita o dopo morte negli ultimi 2 anni.

Prove diagnostiche

Due controlli negativi consecutivi distanziati di almeno 6 mesi, 1° controllo almeno 6 mesi dopo la fine delle eventuali operazioni di risanamento.

Due controlli consecutivi in 8 mesi distanziati di almeno 4 mesi.

Due controlli negativi consecutivi in 12 mesi distanziati di almeno 4 mesi.

Conferma della qualifica (condizioni)

  • tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia;
  • non è stato introdotto nessun animale privo di certificato sanitario;
  • annualmente tutti gli animali sono risultati negativi alla prova ufficiale.
  • tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia;
  • non è stato introdotto nessun animale privo di certificato sanitario;
  • annualmente tutti gli animali sono risultati negativi al 2 prove ufficiali con intervallo di 3-6 mesi;
  • non vi sono stati contatti con animali di specie sensibili alla brucellosi di livello sanitario inferiore.
  • Negli ultimi 3 anni sono stati introdotti solo animali con le qualifiche e le prove richieste;
  • non vi sono animali vaccinati da meno di 3 anni;
  • sono risultati negativi a una prova di FdC (Fissazione del complemento).
  • nessun caso di malattia è stato diagnosticato in vita o dopo morte;
  • non è stato introdotto nessun animale privo di certificato sanitario;
  • Annualmente tutti gli animali sono risultati negativi alla prova ufficiale.

Introduzione di animali

  • devono in ogni caso essere scortati da relativo certificato sanitario;
  • se di età superiore ai 12 mesi, devono inoltre essere provati con esito negativo nei 30 giorni che precedono l'introduzione per brucellosi e leucosi bovina enzootica .

 

 

 

 

 Introduzione di animali

Tutti devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, devono inoltre essere:

  • sottoposti a prova tubercolinica con esito negativo fra i 15 e i 42 giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine;
  • tenuti isolati fino all'esito della prova suddetta.

 Possono essere introdotti animali negli   Allevamenti:

  • ufficialmente indenni da brucellosi solo da allevamenti ufficialmente indenni;
  • indenni da brucellosi sia da allevamenti ufficialmente indenni che indenni

Tutti devono provenire da allevamenti indenni da leucosi enzootica bovina.

5) Attestazioni sanitarie

 

 

 

Degli allevamenti

Allevamento ufficialmente indenne: mod.E.

Rispettivamente per allevamenti ufficialmente indenne: mod. N: indenne: mod. M.

Allevamento indenne.

 

Gli allevatori hanno la facoltà di avvalersi di tali qualifiche per la valorizzazione commerciale dei propri animali o dei prodotti da essi derivati.

Analoghe facoltà sono estese alle ditte che acquistano latte da produttori che abbiano il medesimo requisito.

Dei singoli animali

Animale ufficialmente indenne: mod.D.

Animale ufficialmente indenne: mod.P; animale indenne: mod.L.

Animale indenne.

 

Conservano la validità per 15 giorni dalla data del rilascio.

 

Animali sospetti di infezione

Animale sospetto

  • per contatto con capi di allevamenti infetti;
  • per prove diagnostiche con esito dubbio.
  • Manifesta sintomi clinici riferibili alla malattia;

casi di aborto e ritenzione della placenta la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per cui il veterinario non possa escludere l'origine brucellare (in questi casi deve essere inviato al laboratorio IZS (Istituto zooprofilattico sperimentale) idoneo materiale patologico).

Manifesta sintomi clinici riferibili alla malattia;

con lesioni riferibili alla malattia riscontrate dopo morte.

Provvedimenti in allevamenti sospetti (con

capi sospetti)

Da adottare fino alla diagnosi definitiva:

  • isolamento del capo;
  • divieto di entrata e uscita di animali.

Da adottare fino alla diagnosi definitiva:

  • isolamento del capo.

 

Provvedimenti in allevamenti sospetti

 

Da adottare fino alla diagnosi definitiva:

  • temporanea sospensione della qualifica;
  • messa sotto sorveglianza ufficiale dall'allevamento;
  • divieto di entrata e uscita di animali salvo autorizzazione Asl per quelli li destinati alla macellazione, dopo prelievi per esami sierologici e batteriologici;
  • accertamenti ufficiali su tutto l'effettivo (mediante FdC).

 

Obblighi

Segnalazione ufficiale all'Asl di ogni caso sospetto

Animali e allevamenti infetti

Animale infetto

  • positivo alle prove diagnostiche ufficiali;
  • ammalato clinicamente;
  • positivo alle ricerche di laboratorio.
  • Positivo agli esami sierologici ufficiali;
  • positivo agli esami batteriologici;
  • lesioni riferibili alla brucellosi riscontrate al macello e confermate dalle indagini (di laboratorio)..
  • Positivo a un esame sierologico ufficiale.

Allevamento infetto

  • con uno o più capi dichiarati infetti, per diagnosi in vita o dopo morte.
  • Con uno o più capi che abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali;
  • in seguito a isolamento dell'agente eziologico.
  • Con uno o più capi che abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

Obbligo di denuncia e provvedimenti urgenti

Obbligo di denuncia (segnalazione ufficiale

all'Asl)

  • deve essere fatta per ogni caso, anche solo di sospetto;
  • deve essere immediata.

Sono tenuti alla denuncia (fra gli altri):

  • veterinari ufficiali;
  • veterinari liberi professionisti;
  • proprietari di animali;
  • detentori di animali anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo;
  • albergatori, conduttori di stalle di sosta e stazioni di monta pubblica, esercenti delle mascalcie;
  • direttori degli istituti zooprofilattici ;
  • imprese esercenti trasporti, che devono segnalare anche i casi di morte verificatisi durante i trasporto non conseguenti a causa accidentale

Provvedimenti urgenti

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo , a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di:

  • isolare gli animali ammalati;
  • accantonare e custodire gli animali morti;
  • non spostare dall'azienda animali in genere, ogni altro prodotto o materiale che possa
  • essere veicolo di contagio, in attesa di disposizioni del veterinario ufficiale.

Provvedimenti per gli animali infetti

Isolamento

Immediato e fino all'abbatimento.

Oppure idonea separazione.

Marcatura

Il veterinario ufficiale provvede al taglio a T dell'orecchio (di norma il destro).

 

 

Immediato al momento della diagnosi.

Immediato dopo la conferma di positività di

laboratorio

Dopo l'isolamento.

Termine ultimo di macellazione

Dalla notifica ufficiale al proprietario o

detentore:

  • entro 30 giorni.

Dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore:

  • entro 30 giorni;
  • non oltre 7 giorni per gli animali che hanno presentato segni clinici di malattia comportanti eliminazione di brucelle (aborto, mastite da brucella),

Dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore:

  • entro 30 giorni.

Proroghe del termine ultimo di macellazione

Per un numero di capi infetti superiore a 30

può essere concessa, in via eccezionale,

fino a un massimo di 90 giorni dalla notifica

ufficiale (previo parere favorevole del

Servizio veterinario regionale e sentito il

Ministero della sanità.

Nessuna possibile.

  • Con contributo quando il tasso di infezione è pari o superioreal 30%, può essere concessa fino a un massimo di 12 mesi (dalla notifica ufficiale);
  • senza contributo sulla base di piani aziendali il Servizio veterinario può concedere tempi superiori ai 30 giorni o 12 mesi, ma entro il 1997.

Abbattimento coatto

Nei casi in cui l'allevatore non provveda ad abbattere tutti i capi nei tempi fissati verrà adottata apposita ordinanza di abbattimento

Invio al macello

  • sotto vincolo sanitario;
  • nella stessa provincia o, in caso di impossibilità, in altra della stessa regione previa autorizzazione Asl competente;
  • garantendo la sicurezza degli addetti alla macellazione.
  • Sotto controllo ufficiale

Provvedimenti particolari

 

Visceri mammelle e sangue devono essere

sequestrati e distrutti.

 

Provvedimenti negli allevamenti infetti

Compiti del veterinario ufficiale

  • adozione di misure per evitare la diffusione del contagio al personale addetto e ad altri animali;
  • apertura del focolai (compilazione mod.1);
  • revoca dell'eventuale qualifica sanitaria dell'allevamento (ufficialmente indenne);
  • segnalazione al Servizio di igiene pubblica;
  • indagine epidemiologica per scoprire la provenienza della malattia o la sua diffusione (ad altri allevamenti);
  • censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento.
  • Adozione di misure per evitare la diffusione del contagio al personale addetto e ad altri animali;
  • apertura del focolaio (compilazione mod.1);
  • revoca dell'eventuale qualifica sanitaria dell'allevamento (indenne o ufficialmente indenne);
  • segnalazione al Servizio di igiene pubblica;
  • indagine epidemiologica per scoprire la provenienza della malattia o la sua diffusione (ad altriallevamenti);
  • censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento e identificazione di tutti gli animali appartenenti a specie recettive.
  • Apertura del focolaio (compilazione mod.1);
  • revoca dell'eventuale qualifica sanitaria dell'allevamento (indenne);
  • indagine epidemiologica per scoprire la provenienza della malattia o la sua diffusione (ad altri allevamenti).

(E' conseguente al controllo sulla movimentazione degli animali la necessità di censimento per specie e categoria e identificazione degli animali dell'allevamento appartenenti a specie recettive.

Monta

E' vietata la fecondazione naturale nell'allevamento infetto.

Vietata per gli animali infetti.

Movimentazione animali

Divieto di qualsiasi movimento di animali in entrata o in uscita, a esclusione dell'invio all'immediata macellazione previa autorizzazione.

 

 

Eccezione per i capi di età inferiore ai 12 mesi che possono essere inviati in allevamenti di solo ingrasso.

Mungitura dei capi infetti e sospetti

Separata e successiva a quella dei sani, seguita da pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature.

Dovendosi praticare idonea separazione, sono validi gli stessi provvedimenti relativi a tubercolosi e brucellosi).

Latte e colostro degli animali infetti

Distruzione o utilizzazione per alimentazione animale nell'ambito dell'azienda stessa previo risanamento.

Se somministrati ai vitelli, devono essere prima risanati.

Latte degli animali sani

  • rimosso dall'allevamento in contenitori separati e identificati;
  • utilizzato dopo trattamento termico sotto controllo ufficiale solo per la produzione di prodotti a base di latte.
  • Rimosso dall'allevamento in contenitori separati e identificati;

·        destinati a caseifici dotati di idonee attrezzature per il risanamento mediante pastorizzazione prima ella lavorazione.

Nessun provvedimento

Capi nati da madri infette

  • isolamento fino a prova negativa (o diagnosi di positività).
  • Identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette mediante idonea marcatura;
  • divieto di adibirli alla riproduzione e di spostarli dall'azienda tranne che per il macello.

(Consigliabile la separazione dagli altri vitelli, data la

possibilità che nascano già infetti e la difficoltà di diagnosi

precoce).

Altre specie animali dell'allevamento

Qualora la presenza di animali infetti di altre specie possa compromettere l'eradicazione possono essere adottati per questi le norme specifiche, eventualmente integrate dalle presenti.

 

 

 

Per i cani: accertamento sierologico; in caso di positività isolamento per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

 

Letame proveniente dai ricoveri degli animali

  • sistemato in luogo inaccessibile agli animali;
  • disinfettato o conservato per 5 mesi prima

dell'uso.

  • Sistemato in luogo inaccessibile agli animali;
  • disinfettato e conservato per almeno 3 settimane prima dell'uso;
  • divieto di utilizzarlo per le colture orticole.

Nessun provvedimento.

Liquami

Se non vengono raccolti con il letame vanno disinfettati.

Nessun provvedimento.

Altri provvedimenti di risanamento

  • ripetute disinfezioni dei ricoveri e in parti colare delle poste (o reparti) occupate dagli animali infetti.
  • Ripetute disinfezioni dei ricoveri e in particolare della posta dopo ogni parto o aborto;
  • distruzione dei feti e degli invogli fetali, dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
  • distruzione con il fuoco o interramento dopo disinfezione del fieno, della paglia, dello strame e qualsiasi altra sostanza o materiale venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente.
  • Pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle, in particolare dei reparti occupati dai capi infetti

Pulizie e disinfezioni dei ricoveri e delle attrezzature al termine delle macellazioni

Sono obbligatorie e da eseguirsi:

  • entro 7 giorni;
  • prima del ripopolamento;
  • con disinfettanti idonei;
  • sotto il controllo del veterinario ufficiale che rilascerà un certificato.

Sono obbligatorie (devono essere eseguite sotto la vigilanza del veterinario ufficiale).

Trasporto animali provenienti da allevamen

to infetto

Dopo ogni trasporto gli automezzi e le attrezzature, nonché le aree di carico e scarico venuti a contatto con capi provenienti da allevamenti infetti:

  • vanno puliti e disinfettati;
  • con disinfettanti idonei;
  • sotto il controllo del veterinario ufficiale.

 

Disinfezione automezzi

In ogni caso, dopo il trasporto di animali gli autoveicoli devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo lo scarico. Tutte le disinfezioni obbligatorie devono essere eseguite sotto la vigilanza del veterinario ufficiale. Nei casi di trasporto di animali infetti il veterinario incaricato della vigilanza redige verbale conforme al mod.11.

Reimpiego dei pascoli

Dopo almeno 60 giorni dall'allontanamento

dei capi infetti.

Dopo almeno 4 mesi dall'allontanamento dei capi infetti

Nessun provvedimento.

Chiusura del focolaio e ripopolamento

  • dopo due controlli negativi consecutivi; il 1° dopo almeno 42 giorni dall'ultimo abbatti mento e successive disinfezioni, il 2° dopo almeno 42 dal 1°.
  • Dopo le necessarie disinfezioni;
  • dopo due controlli negativi consecutivi: il 1° dopo almeno 42 giorni dall'ultimo abbattimento, il 2° dopo 28-42 giorni dal 1° (4-6 settimane).
  • Dopo due controlli negativi consecutivi: il 1° dopo almeno 4 mesi dall'ultimo abbattimento il 2° dopo almeno 4 mesi dal primo (contemporaneamente potrà essere riacquisito il livello sanitario di indenne).

Riacquisizione del livello sanitario (indenne o ufficialmente indenne)

  • dopo due controlli negativi consecutivi: il 1° dopo almeno 6 mesi dall'ultimo abbattimento, il 2° dopo almeno 6 mesi dal 1°.
  • Tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia da almeno 6 mesi;
  • due controlli negativi consecutivi in 8 mesi distanziati di almeno 4 mesi.
  • Dopo due controlli negativi consecutivi in 12 mesi distanziati di almeno 4 mesi, il 1° dopo almeno 4 mesi dall'ultimo abbattimento.

 

Riscontro di un solo capo positivo in allevamenti già ufficialmente indenni

Provvedimenti sul capo infetto

Eliminato entro 8 giorni di positività.

Come nel caso di più animali.

Allontanato entro 8 giorni e abbattuto; se nel frattempo ha partorito anche il neonato deve essere in alternativa:

  • sottoposto agli stessi provvedimenti;
  • separato dalla madre subito dopo il parto e inviato in un centro di ingrasso (previa autorizzazione Asl)

Livello sanitario

Sospeso (non revocato).

Come nel caso di più animali.

Sospeso (non revocato).

Riacquisizione del livello sanitario

due controlli negativi consecutivi: il 1° dopo almeno 2 mesi dall'ultimo abbattimento, il 2° dopo almeno 42 giorni dal 1°.

Come nel caso di più animali.

Un esame sierologico negativo almeno 3 mesi dopo l'eliminazione del capo infetto e dell'eventuale neonato.

Liquidazione delle indennità di abbattimento

Adempimenti degli allevatori

  • macellazione o abbattimento di tutti i capi infetti entro i termini fissati;
  • presentazione attestato di abbattimento (mod.9/33 in originale e copia) massimo entro 60 giorni dall'ultimo abbattimento;
  • presentazione domanda di indennità (solo a completamento di tutta la documentazione necessaria).