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Malattia |
Tubercolosi bovina (TBC-B) |
Brucellosi bovina (BR-B) |
Leucosi enzootica bovina (LEB) |
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Agente eziologico |
Batterio: Mycobacterium bovis |
Batterio: Brucella abortus, ma anche Brucella melitensis. |
Virus genere Htlv-Blv. |
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Resistenza nell'ambiente eziologico |
Molto resistente (nel terreno umido fino a 4 anni e nel letame a lungo). |
Ampie possibilità di sopravvivenza, favorita dal freddo e più probabile per cariche microbiche elevate. |
Poco resistente nell'ambiente esterno, non persiste per per periodi di tempo apprezzabili |
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Modalità di diffusione |
Prevalentemente per contatto diretto con animali infetti (anche se ancora in assenza di sintomi), ma anche tramite contaminazione ambientale. L'uomo può fungere da portatore. |
Per contatto diretto con animali infetti (soprattutto dopo l'aborto), con latte e colostro, fecondazione naturale, ma anche tramite contatto indiretto attraverso materiale contaminato, acqua e foraggi contaminati. |
Soprattutto con la fecondazione naturale e tramite interventi cruenti (iniezioni, ecc.) contaminati con sangue infetto, ma anche con il latte e il colostro o direttamente da madre a figlio durante la gravidanza. Importante lo stretto contatto con animali infetti. |
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Caratteristiche nel bovino |
Malattia infettiva contagiosa, ad evoluzione per lo più cronica. Colpisce prevalentemente l'apparato respiratorio e non raramente quello intestinale, ma qualsiasi organo o apparato può essere colpito. |
Malattia infettiva contagiosa, caratterizzata da aborti nella seconda metà della gravidanza, facilmente seguito da ritenzione di placenta, ma spesso senza altri sintomi apparenti. E' possibile che vitelli infettatisi nell'ultimo periodo della vita intrauterina non presentino mai alcun sintomo né risultino positivi agli esami sierologici. |
Lungo periodo di incubazione. Le manifestazioni cliniche interessano una bassa percentuale di animali infetti (0,4-5-10%), sono di tipo neoplastico e possono interessare qualsiasi organo o tessuto. |
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Altre specie animali interessate |
Può infettare molti altri mammiferi, sia selvatici che domestici: cane, gatto, suino, cavallo. Il Mycobacterium bovis non infetta gli uccelli. |
Pecore e capre sono interessate da Brucella melitensis. Costituisce una delle malattie più diffuse nel bufalo, che è colpito da Brucella abortus. Diversi animali selvatici possono infettarsi (soprattutto roditori), ma sono ritenuti non importanti per la diffusione della malattia fra i domestici. |
L'infezione naturale può riscontrarsi anche nel bufalo e nella pecora. |
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Pericolo per l'uomo |
Trasmissibile all'uomo per: contatto diretto con animali infetti; alimenti contaminati; altre vie non sempre ben definibili. |
Malattia trasmissibile all'uomo (dove l'80-90% della brucellosi è provocata da Brucella melitensis), per: contatto con i prodotti dell'aborto, ma anche urine; ingestione di alimenti contaminati. |
Non trasmissibile all'uomo. |
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Malattia |
Tubercolosi bovina (TBC-B) |
Brucellosi bovina (BR-B) |
Leucosi enzootica bovina (LEB) |
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Normativa di base |
dpr 8-2-54, n.320, art. 5, 102, 103, 104 |
dpr 8-2-54, n.320, art.5, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112 |
nessuna |
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Norme generiche |
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dpr 8-2-54, n.320, art.1, 2, 3, 4, 63, 64, ecc |
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Piano nazionale di eradicazione |
dm 27-8-94, n.651 |
dm san. 15-12-95, n.592 |
dm san. 2-5-96, n.358 |
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(Gazzetta Ufficiale 26-11-94) |
(Gazzetta Ufficiale 30-5-96) |
(Gazzetta Ufficiale 10-7-96) |
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Malattia |
Tubercolosi bovina (TBC-B) |
Brucellosi bovina (BR-B) |
Leucosi enzootica bovina (LEB) |
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Specie animali interessate |
Bovini e bufalini |
Bovini |
Bovini e bufalini |
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Obiettivi |
Eradicazione in 3 anni |
Eradicazione in 5 anni |
Eradicazione entro il 1997 |
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Obblighi, adempimenti e divieti per gli allevatori |
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Eradicazione |
Obbligatoria su tutto il territorio nazionale; eliminazione della malattia e del relativo agente eziologico dagli allevamenti |
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bovini e bufalini |
bovini di qualunque tipo |
bovini e bufalini |
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Esecuzione delle prove diagnostiche |
Obbligatoria in tutti gli allevamenti non destinati esclusivamente all'ingrasso e deve interessare tutti i capi presenti di età idonea. |
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Gli allevatori che non sottopongano i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti di tubercolosi e brucellosi non possono:
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Identificazione degli allevamenti e dei capi |
Tutti gli allevamenti e tutti i capi devono essere identificati e registrati in modo tale da permettere sempre di risalire alla loro provenienza, mediante:
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Notifiche all'Asl competente |
Entro il 30 aprile ogni anno:
Entro 8 giorni:
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Collaborazione all'esecuzione delle prove |
L'allevatore è tenuto a offrire la massima collaborazione, in particolare deve provvedere al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni saranno eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dell'allevatore. |
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Divieti e obblighi particolari |
Divieti in tutti gli allevamenti bovini e bufalini: · di eseguire prove non autorizzate; · di usare vaccini, prodotti terapeutici e/o profilattici e qualsiasi altro farmaco o prodotto capace di alterare le prove diagnostiche; · di impiegare personale di stalla affetto da Tbc. |
Divieti: · su tutto il territorio nazionale sono vietati la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina; · nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa sugli animali dichiarati infetti. |
Obblighi: · in caso di prelievi di sangue, di iniezioni (escluse le intradermiche), di interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdita di sangue nella specie bovina e bufalina, devono essere utilizzate, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate. |
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Introduzione capi in allevamenti di solo ingrasso |
Esclusivamente capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, e scortati da relativo certificato. |
Tutti i capi introdotti devono:
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I capi introdotti se di età superiore ai 12 mesi devono:
Se di età inferiore ai 12 mesi:
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Introduzione capi in allevamenti da riproduzione durante le operazioni di risanamento |
E' possibile dopo 2 prove negative a condizione che tutti i capi introdotti: provengono da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc;
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E' possibile dopo 2 prove negative a condizione che tutti i capi introdotti:
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Non è possibile introdurre animali in allevamenti non ancora risanati. |
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Introduzione capi in allevamenti di nuova costituzione |
Esclusivamente capi provenienti da allevamenti:
Se di età superiore ai 12 mesi, devono essere provati per brucellosi e leucosi enzootica bovina, con esito negativo nei 30 giorni che precedono lo spostamento.
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Conservazione modelli 2/33 |
Una copia della scheda di allevamento (mod.2/33), relativo alle prove eseguite, deve essere conservata dal proprietario presso la sede dell'allevamento stesso, per almeno 2 anni. |
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Stalle dei commercianti
Caratteristiche delle stalle dei riproduttori |
I riproduttori devono essere ricoverati in apposite stalle autorizzate dall'Asl, nettamente separate da quelle adibite agli animali da macello, isolate, igienicamente idonee, dotate di attrezzature e personale a loro esclusivamente adibiti. Deve essere assicurata idonea separazione degli animali provenienti rispettivamente da allevamenti:
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Introduzione di animali |
Esclusivamente animali provenienti da allevamenti:
indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, separati in modo idoneo; |
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scortati da relativa certificazione |
Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi |
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Certificati sanitari |
Possono essere rinnovati per altri 15 giorni da parte del veterinario ufficiale. |
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Controlli veterinari |
Almeno mensili. |
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Registro di carico e scarico |
Su cui annotare le date di ingresso e di uscita degli animali e i rispettivi contrassegni di identificazione, gli estremi del mod.4 e copia del relativo certificato sanitario. Da tenere a disposizione Asl almeno per 1 anno. |
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Prove diagnostiche |
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Competenze |
Possono essere effettuate solo da veterinari ufficiali (compresi i veterinari appositamente incaricati). |
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Animali da provare |
Tutti i capi presenti di età superiore ai 42 giorni |
Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi |
Tutti i capi presenti di età superiore ai 12 mesi |
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Divieti |
Di allontanare gli animali sottoposti alle operazioni diagnostiche prima della diagnosi, salvo autorizzazione dell'Asl qualora si prospetti la necessità di una macellazione |
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Animali in alpeggio, transumanza o monticazione |
Sede del controllo: dove esistono strutture di ricovero o dove gli animali stazionano per il periodo più lungo. Spostamento solo di animali provenienti da allevamenti:
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Acquisizione della qualifica di allevamento indenne o ufficialmente indenne |
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Condizioni generali |
Tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di malattia |
Inoltre:
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Prove diagnostiche |
Due controlli negativi consecutivi distanziati di almeno 6 mesi, 1° controllo almeno 6 mesi dopo la fine delle eventuali operazioni di risanamento. |
Due controlli consecutivi in 8 mesi distanziati di almeno 4 mesi. |
Due controlli negativi consecutivi in 12 mesi distanziati di almeno 4 mesi. |
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Conferma della qualifica (condizioni) |
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Introduzione di animali |
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Introduzione di animali |
Tutti devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, devono inoltre essere:
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Possono essere introdotti animali negli Allevamenti:
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Tutti devono provenire da allevamenti indenni da leucosi enzootica bovina. |
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5) Attestazioni sanitarie |
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Degli allevamenti |
Allevamento ufficialmente indenne: mod.E. |
Rispettivamente per allevamenti ufficialmente indenne: mod. N: indenne: mod. M. |
Allevamento indenne. |
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Gli allevatori hanno la facoltà di avvalersi di tali qualifiche per la valorizzazione commerciale dei propri animali o dei prodotti da essi derivati. Analoghe facoltà sono estese alle ditte che acquistano latte da produttori che abbiano il medesimo requisito. |
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Dei singoli animali |
Animale ufficialmente indenne: mod.D. |
Animale ufficialmente indenne: mod.P; animale indenne: mod.L. |
Animale indenne. |
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Conservano la validità per 15 giorni dalla data del rilascio. |
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Animali sospetti di infezione |
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Animale sospetto |
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casi di aborto e ritenzione della placenta la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per cui il veterinario non possa escludere l'origine brucellare (in questi casi deve essere inviato al laboratorio IZS (Istituto zooprofilattico sperimentale) idoneo materiale patologico). |
Manifesta sintomi clinici riferibili alla malattia; con lesioni riferibili alla malattia riscontrate dopo morte. |
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Provvedimenti in allevamenti sospetti (con capi sospetti) |
Da adottare fino alla diagnosi definitiva:
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Da adottare fino alla diagnosi definitiva:
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Provvedimenti in allevamenti sospetti |
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Da adottare fino alla diagnosi definitiva:
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Obblighi |
Segnalazione ufficiale all'Asl di ogni caso sospetto |
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Animali e allevamenti infetti |
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Animale infetto |
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Allevamento infetto |
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Obbligo di denuncia e provvedimenti urgenti |
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Obbligo di denuncia (segnalazione ufficiale all'Asl) |
Sono tenuti alla denuncia (fra gli altri):
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Provvedimenti urgenti |
Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo , a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di:
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Provvedimenti per gli animali infetti |
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Isolamento |
Immediato e fino all'abbatimento. |
Oppure idonea separazione. |
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Marcatura |
Il veterinario ufficiale provvede al taglio a T dell'orecchio (di norma il destro). |
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Immediato al momento della diagnosi. |
Immediato dopo la conferma di positività di laboratorio |
Dopo l'isolamento. |
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Termine ultimo di macellazione |
Dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore:
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Dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore:
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Dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore:
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Proroghe del termine ultimo di macellazione |
Per un numero di capi infetti superiore a 30 può essere concessa, in via eccezionale, fino a un massimo di 90 giorni dalla notifica ufficiale (previo parere favorevole del Servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità. |
Nessuna possibile. |
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Abbattimento coatto |
Nei casi in cui l'allevatore non provveda ad abbattere tutti i capi nei tempi fissati verrà adottata apposita ordinanza di abbattimento |
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Invio al macello |
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Provvedimenti particolari |
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Visceri mammelle e sangue devono essere sequestrati e distrutti. |
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Provvedimenti negli allevamenti infetti |
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Compiti del veterinario ufficiale |
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(E' conseguente al controllo sulla movimentazione degli animali la necessità di censimento per specie e categoria e identificazione degli animali dell'allevamento appartenenti a specie recettive. |
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Monta |
E' vietata la fecondazione naturale nell'allevamento infetto. |
Vietata per gli animali infetti. |
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Movimentazione animali |
Divieto di qualsiasi movimento di animali in entrata o in uscita, a esclusione dell'invio all'immediata macellazione previa autorizzazione. |
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Eccezione per i capi di età inferiore ai 12 mesi che possono essere inviati in allevamenti di solo ingrasso. |
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Mungitura dei capi infetti e sospetti |
Separata e successiva a quella dei sani, seguita da pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature. |
Dovendosi praticare idonea separazione, sono validi gli stessi provvedimenti relativi a tubercolosi e brucellosi). |
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Latte e colostro degli animali infetti |
Distruzione o utilizzazione per alimentazione animale nell'ambito dell'azienda stessa previo risanamento. |
Se somministrati ai vitelli, devono essere prima risanati. |
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Latte degli animali sani |
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· destinati a caseifici dotati di idonee attrezzature per il risanamento mediante pastorizzazione prima ella lavorazione. |
Nessun provvedimento |
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Capi nati da madri infette |
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(Consigliabile la separazione dagli altri vitelli, data la possibilità che nascano già infetti e la difficoltà di diagnosi precoce). |
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Altre specie animali dell'allevamento |
Qualora la presenza di animali infetti di altre specie possa compromettere l'eradicazione possono essere adottati per questi le norme specifiche, eventualmente integrate dalle presenti. |
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Per i cani: accertamento sierologico; in caso di positività isolamento per un periodo non inferiore ai 3 mesi. |
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Letame proveniente dai ricoveri degli animali |
dell'uso. |
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Nessun provvedimento. |
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Liquami |
Se non vengono raccolti con il letame vanno disinfettati. |
Nessun provvedimento. |
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Altri provvedimenti di risanamento |
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Pulizie e disinfezioni dei ricoveri e delle attrezzature al termine delle macellazioni |
Sono obbligatorie e da eseguirsi:
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Sono obbligatorie (devono essere eseguite sotto la vigilanza del veterinario ufficiale). |
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Trasporto animali provenienti da allevamen to infetto |
Dopo ogni trasporto gli automezzi e le attrezzature, nonché le aree di carico e scarico venuti a contatto con capi provenienti da allevamenti infetti:
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Disinfezione automezzi |
In ogni caso, dopo il trasporto di animali gli autoveicoli devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo lo scarico. Tutte le disinfezioni obbligatorie devono essere eseguite sotto la vigilanza del veterinario ufficiale. Nei casi di trasporto di animali infetti il veterinario incaricato della vigilanza redige verbale conforme al mod.11. |
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Reimpiego dei pascoli |
Dopo almeno 60 giorni dall'allontanamento dei capi infetti. |
Dopo almeno 4 mesi dall'allontanamento dei capi infetti |
Nessun provvedimento. |
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Chiusura del focolaio e ripopolamento |
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Riacquisizione del livello sanitario (indenne o ufficialmente indenne) |
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Riscontro di un solo capo positivo in allevamenti già ufficialmente indenni |
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Provvedimenti sul capo infetto |
Eliminato entro 8 giorni di positività. |
Come nel caso di più animali. |
Allontanato entro 8 giorni e abbattuto; se nel frattempo ha partorito anche il neonato deve essere in alternativa:
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Livello sanitario |
Sospeso (non revocato). |
Come nel caso di più animali. |
Sospeso (non revocato). |
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Riacquisizione del livello sanitario |
due controlli negativi consecutivi: il 1° dopo almeno 2 mesi dall'ultimo abbattimento, il 2° dopo almeno 42 giorni dal 1°. |
Come nel caso di più animali. |
Un esame sierologico negativo almeno 3 mesi dopo l'eliminazione del capo infetto e dell'eventuale neonato. |
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Liquidazione delle indennità di abbattimento |
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Adempimenti degli allevatori |
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