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PRODOTTI DELLA PESCA

 

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992531, che rappresenta la norma fondamentale in tema di igiene dei prodotti della pesca, è stato promulgato in attuazione delle Direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE. Poiché negli anni successivi sono state apportate diverse modificazioni al testo ori­ginario del decreto, il legislatore nel 1998 ha promulgato "un testo coordinato ed aggiornato" allo scopo di facilitare la lettura della norma.

 

Il Decreto regola la produzione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca definiti come "tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova, lat­time, esclusi i mammiferi acquatici, le rane ... (omissis)". Il Decreto norma anche alcuni aspetti relativi ai prodotti dell'acquacoltura e la loro trasformazione in alimenti.

 

Vengono considerate le caratteristiche delle navi officina (soggette a riconoscimento), le struttu­re e le dotazioni che devono possedere, le norme igieniche da applicare a bordo soprattutto in relazione alla manipolazione e conservazione del pescato.

 

Le operazioni di sbarco devono essere condotte nel rispetto di specifiche norme igieniche e su aree attrezzate allo scopo.

 

Gli stabilimenti a terra, a loro volta, devono rispondere a requisiti strut­turali in materia di locali ed attrezzature per poter ottenere il riconoscimento comunitario, devo­no osservare le norme igieniche comuni a tutti gli stabilimenti di lavorazione degli alimenti e alcune disposizioni particolari legate alla peculiarità del prodotto. Come consuetudine nella legi­slazione verticale comunitaria, il legislatore si occupa di dettare norme in tema di identificazio­ne del prodotto, imballaggio, conservazione e trasporto.

Particolare attenzione viene riservata al tema dell'autocontrollo, che deve svilupparsi secondo i consueti canoni dell'analisi dei punti cri­tici e che è soggetto alla verifica del Veterinario Ufficiale. Nell'ambito dell'autocontrollo si devo­no svolgere anche i primi controlli per la presenza di parassiti, che rappresentano un serio pro­blema ispettivo per alcune specie ittiche.

 

L'impianto sanzionatorio del Decreto contempla solo sanzioni amministrative ma talune fattispe­cie possono integrare violazioni penalmente perseguibili.

 

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