PRODOTTI DELLA PESCA
Il
Decreto legislativo
Il
Decreto regola la produzione, trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti della pesca definiti come "tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova, lattime,
esclusi i mammiferi acquatici, le rane ... (omissis)". Il Decreto norma anche
alcuni aspetti relativi ai prodotti dell'acquacoltura e la loro trasformazione in alimenti.
Vengono
considerate le caratteristiche delle navi officina (soggette a riconoscimento),
le strutture e le dotazioni che devono possedere, le norme igieniche da
applicare a bordo soprattutto in relazione alla manipolazione e conservazione
del pescato.
Le
operazioni di sbarco devono essere condotte nel rispetto di specifiche norme
igieniche e su aree attrezzate allo scopo.
Gli
stabilimenti a terra, a loro volta, devono rispondere a requisiti strutturali
in materia di locali ed attrezzature per poter ottenere il riconoscimento
comunitario, devono osservare le norme igieniche
comuni a tutti gli stabilimenti di lavorazione degli alimenti e alcune
disposizioni particolari legate alla peculiarità del prodotto. Come
consuetudine nella legislazione verticale comunitaria, il legislatore si
occupa di dettare norme in tema di identificazione
del prodotto, imballaggio, conservazione e trasporto.
Particolare
attenzione viene riservata al tema dell'autocontrollo,
che deve svilupparsi secondo i consueti canoni dell'analisi dei punti critici
e che è soggetto alla verifica del Veterinario Ufficiale. Nell'ambito
dell'autocontrollo si devono svolgere anche i primi
controlli per la presenza di parassiti, che rappresentano un serio problema
ispettivo per alcune specie ittiche.
L'impianto sanzionatorio del Decreto contempla solo sanzioni amministrative ma talune fattispecie possono integrare violazioni penalmente perseguibili.