L’omissione consapevole di cautele contro gli infortuni sul lavoro
"L’omissione consapevole di cautele contro gli
infortuni sul lavoro potrebbe costare cara.
Quando il datore di lavoro, pur essendo al corrente del fatto che le condizioni
dell’azienda non sono a norma, non fa nulla per porvi rimedio, agisce non solo
per negligenza o incompetenza, ma con dolo: in pratica espone consapevolmente a
rischio i propri dipendenti.
In questi casi viene violato un articolo del Codice Penale, il 437, che figurava
già nel Codice del 1930.
Si rischiano fino a 5 anni di carcere e nei casi più gravi, quelli con
infortuni, fino a 10 anni.
Il reato può essere contestato anche al Medico Competente e al Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
Allego il testo dell’articolo 437 con le pene accessorie e alcune Sentenze della
Corte di Cassazione.
Codice Penale
Libro II
Dei delitti in particolare
Titolo VI
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
437. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni
Libro I
Dei reati in generale
Titolo II
Delle pene
Capo I
Delle specie di pene, in generale
19. - Pene accessorie: specie.
Le pene accessorie per i delitti sono:
1.l' interdizione dai pubblici uffici;
2.l' interdizione da una professione o da un'arte;
3.l' interdizione legale;
4.l' interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5.l' incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6.la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (1).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1.la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2.la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
(1).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione
della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i
delitti sono comuni alle contravvenzioni.
(2) Commi così modificati dall'articolo 118 della legge 24/11/1981 n. 689.
Libro I
Dei reati in generale
Titolo II
Delle pene
Capo III
Delle pene accessorie in particolare
32-quater. - Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione (1).
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318,319,
319-bis 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis,640,
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 (2) commessi in danno o in vantaggio
di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(2) Articolo così modificato dall'articolo 21 della l. 19/3/1990 n. 55 e
ulteriormente modificato dall'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369,
convertito in l. 15 novembre 1993, n.461.
(2) La parola 644 è stata introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108.
Sentenze della Corte di Cassazione
Sezioni Penali
I Sezione penale
Massima 11161/1996 del 24-12-1996
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. - omessa
collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro - il pericolo presunto che la norma in esame intende
prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o,
comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli
operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo
di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei
singoli lavoratori: per quanto riguarda l' elemento psicologico del reato in
questione, è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele
prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle
persone.
I Sezione penale
Massima 2181/1995 del 03-03-1995
Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di
lavoro - oggetto e "ratio" dell'art. 437 cod. pen. - allorché la realizzazione
della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già
un'indefinita massa di persone estranee all' ambiente di lavoro, ma unicamente
le persone che si trovano sul posto di lavoro.
I Sezione penale
Massima 783/1994 del 26-01-1994
Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all' art. 437
cod. pen. sono necessarie e sufficienti la coscienza e volontà dell'omissione
accompagnate dalla rappresentazione dello scopo cui mirano gli accorgimenti
tecnici tralasciati e del pericolo che la loro mancata adozione comporta, mentre
non è richiesta l'intenzione di recar danno alle persone.
I Sezione penale
Massima 459/1994 del 19-01-1994
In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 cod. pen. prevede, tra
l'altro, l'omessa collocazione di impianti di apparecchi destinati a prevenire
infortuni sul lavoro. La condotta omissiva che caratterizza la fattispecie nel
senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone in pericolo la
pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la
quale non si adempie l' obbligo giuridico.
I Sezione penale
Massima 459/1994 del 19-01-1994
In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l' obbligo di
garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre
che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si atteggia
anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota
il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen.
IV Sezione penale
Massima 10048/1993 del 08-11-1993
Il delitto di cui all' art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione
di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni
sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in
concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o d'infortunio,
ricorre l' ipotesi più grave prevista dal secondo comma del detto articolo 437
cod. pen. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo
per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza
della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia
anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'
accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali
necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437
cod. pen.
I Sezione penale
Massima 2033/1991 del 13-02-1991
Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro
gli infortuni sul lavoro è sufficiente che la condotta omissiva si concreti
nella mancata collocazione d'impianti, apparecchi e segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali possano riguardare anche un
unico lavoratore.
I Sezione penale
Massima 8513/1988 del 29-07-1988
Per la sussistenza del dolo richiesto dall' art. 437 cod. pen. non è affatto
necessaria la provata intenzione di arrecare danno ai dipendenti, ma è
sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele accompagnate dalla
conoscenza della destinazione alla prevenzione dei dispositivi e attività
omessi, nonché dalla rappresentazione del pericolo derivante dalla condotta
delittuosa.
I Sezione penale
Massima 4217/1988 del 07-04-1988
Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro
gli infortuni sul lavoro, non è necessario né che la situazione di pericolo,
costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa un'indefinita
molteplicità di persone anche estranee all'ambiente di lavoro né che le cautele
omesse siano d'importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro. E' invero
sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione
d'impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, i quali ultimi possono riguardare, oltre che l'intera collettività dei
lavoratori di un'impresa anche i singoli lavoratori, o un unico lavoratore.
I Sezione penale
Massima 3280/1988 del 14-03-1988
Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 cod. pen. è compreso anche il
semplice infortunio per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura
necessaria alle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di
lavoratori impiegati, per evitare infortuni sul lavoro, di cui possa risultare
vittima anche una sola persona e non soltanto a quelle apparecchiature
essenziali per evitare una grave situazione di pericolo.
I Sezione penale
Massima 9688/1986 del 23-09-1986
Il pericolo presunto di cui all' art. 437 cod. pen. non deve necessariamente
interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di
persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in
quanto in questa norma sono previsti anche pericoli di semplici infortuni
individuali, ed essa tutela l'incolumità dei singoli lavoratori.
I Sezione penale
Massima 8899/1985 del 11-10-1985
In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
il dolo del reato previsto dall' art. 437 cod. pen. - che è reato di pericolo -
consiste nella coscienza di non adempiere l' obbligo giuridico di collocazione
degli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni
sul lavoro, nonostante la consapevolezza del pericolo per un determinato numero
di persone. In particolare, il pericolo per l'incolumità pubblica nell'ambito
del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione ed omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni, ma ne è la "ratio" che giustifica
l'incriminazione.
IV Sezione penale
Massima 2699/1984 del 22-03-1984
In materia di prevenzione infortuni, il concetto di pubblica incolumità è
caratterizzato dalla "indeterminatezza" e non dal numero rilevante delle persone
che si possono trovare in una situazione di pericolo a causa della condotta
omissiva o commissiva dell'agente (applicazione in tema di omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro).