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PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

 

La legislazione nazionale in tema di produzione e commercio dei molluschi bivalvi vivi, si č svi­luppata in seguito a gravi episodi occorsi in seguito al consumo di questi alimenti ed ha subito continui aggiornamenti nel corso degli anni.

 

Anche dopo il recepimento della Direttiva 91/492/CEE il processo di aggiornamento legislativo č proseguito sino alla emanazione di un "testo coordinato ed aggiornato", pubblicato sulla G.U. del 06-05-99 al fine di facilitare la lettu­ra delle numerose disposizioni in materia.

 

Il Decreto Legislativo, dopo le consuete definizioni dei termini tecnici utilizzati nel testo, si pro­pone di regolamentare tutte le fasi della produzione, stabulazione, depurazione, confezionamen­to, trasporto e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

 

L'impianto sanzionatorio, basato su cospicue  sanzioni amministrative, colpisce, tra l'altro, la commercializzazione di molluschi privi dei requisiti fissati dalla legge o provenienti da zone di stabulazione vietate. I molluschi devono essere "vivi e vitali"al momento della vendita: questo. requisito ha sostituito alcune disposizioni antecedenti in tema di corretta consevazione.

 

Particolare rilievo viene attribuito dal legislatore alla corretta identificazione di questi animali attraverso la scrupolosa osservanza delle regole in tema di bollatura sanitaria.

 

Il "bollo sanitario"' in questo caso č una vera e propria etichetta che deve riportare i dati identificativi del prodotte quali il paese speditore, la specie dei molluschi, il numero di riconoscimento del centro di spedizione o di depurazione, la data di confezionamento o la menzione "i molluschi devono essere vivi al momento dell'acquisto".