Il 12 novembre il Governo ha presentato
un decreto legge "per risolvere- parole del relatore alla Camera, XI
Commissione, On. Marcello Taglialatela - i problemi legati alla nota
carenza di personale infermieristico negli ospedali e nelle ASL".
E' bene sapere che l'On. Taglialatela ha pronunciato queste parole nella seduta
del 19 dicembre, dopo, cioè, la conversione con modificazioni del decreto
stesso, il 12 dicembre, da parte del Senato.
Il testo in discussione alla Camera, però, a seguito delle modifiche introdotte
dal Senato, non limita affatto la propria portata alla sola questione
infermieristica, bensì introduce importanti modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, 626 nella parte relativa all'individuazione della
figura del medico competente.
626 - Testo vigente
Art. 2
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) ...
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; Art. 2
626 - nuovo testo
in seguito alle modifiche approvate dal Senato
1. Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per:
a) ...
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
Come è facile intuire, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio colpo di
mano. Attraverso una procedura d'urgenza finalizzata a risolvere
tempestivamente determinati problemi, si va ad intervenire su questioni,
completamente diverse, che meriterebbero una riflessione più accurata e non
legata ai tempi frettolosi della conversione in legge (60 giorni) a cui sono
soggetti i decreti legge.
Ma al di là dei modi attraverso i quali si sta cercando di mettere mano alla
626, ciò che più inquieta è il risultato che attraverso questo blitz potrà
essere raggiunto.
Come ben tutti sanno coloro che si occupano di sicurezza nei posti di lavoro,
uno dei punti deboli della 626 è costituito dall'assenza di meccanismi in grado
di tutelare i medici competenti nei confronti del datore di lavoro. La
scelta del medico competente è infatti a discrezione del datore di lavoro, ed è
soltanto potendo contare sulla serietà professionale degli altri medici
competenti che è possibile, per i medici stessi, poter eventualmente resistere
alle pressioni di chi potrebbe decidere di rivolgersi ad altro medico più
compiacente.
In tal senso, le modifiche introdotte dal Senato avranno l'effetto d'indebolire
ulteriormente l'intera categoria dei medici competenti, allargando oltremodo
l'offerta sul "mercato" di questi medici (per altro già ora più che sufficiente
per rispondere alle richieste delle imprese), vista l'attribuzione della
qualifica di medico competente anche ad altre figure mediche prive della
necessaria formazione per poter affrontare la medicina del lavoro.
Non soltanto, quindi, un intervento in grado di aumentare gli strumenti di
pressione in mano dei datori di lavoro contro i medici competenti
"eccessivamente" impegnati nella tutela della salute dei lavoratori; ma anche, e
vista la drammatica situazione italiana non se ne sentiva proprio il bisogno, la
riduzione del livello di competenze di una delle figure-chiave della normativa
sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
In ogni caso, l'intervento legislativo non si spiega proprio alla luce di quanto
già ora previsto dall'art. 2 della 626: "ove necessario", i Ministri
della salute e dell'Università possono individuare altre specializzazioni. In
altre parole, motivandolo, la legge già prevede che possano essere individuate
altre figure mediche. Evidentemente, però, ciò che si vuole evitare è il dover
spiegare le necessità che potrebbero imporre l'adozione di medici competenti non
in possesso di adeguati titoli di studio e, quindi, delle indispensabili
competenze.